ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 700 del codice
 di  procedura  civile  e  54  del  d.P.R.  29  settembre 1973, n. 602
 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),  promossi
 con  n.  2 ordinanze emesse l'8 marzo 1991 dal Pretore di Sanremo nei
 procedimenti civili vertenti tra S.p.a. Comel e Comune di  Sanremo  e
 tra   S.r.l.  Corriere  dei  fiori  e  Comune  di  Sanremo,  iscritte
 rispettivamente ai nn. 347  e  348  del  registro  ordinanze  1991  e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 22, prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Pretore di Sanremo, con ordinanze emesse l'8 marzo
 1991 nei procedimenti civili vertenti tra S.p.a. Comel  e  Comune  di
 Sanremo  (R.O.  n.  347  del  1991) e tra S.r.l. Corriere dei Fiori e
 Comune di Sanremo (R.O. n. 348 del 1991), ha sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli artt. 700 del codice di procedura
 civile e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni  sulla
 riscossione  delle imposte sul reddito), nella parte in cui escludono
 dalle attribuzioni del giudice ordinario il potere di  sospendere  il
 procedimento di riscossione coattiva fiscale;
      che,  a  parere  del  giudice  remittente, sarebbero violati gli
 artt. 3, 24, 113 della Costituzione, per la diminuzione di tutela del
 privato contro gli atti  della  pubblica  amministrazione  e  per  la
 disparita'  di  trattamento  che  si  verificherebbe  tra titolari di
 diritti soggettivi in punto di tutela degli stessi;
      che nel giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  in  rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
 che ha  concluso  per  la  manifesta  infondatezza  della  questione,
 peraltro   gia'   decisa   con   numerose   ordinanze   dalla   Corte
 costituzionale;
    Considerato  che  i due giudizi possono riunirsi per essere decisi
 con un unico provvedimento, essendosi sollevata identica questione;
      che la stessa questione e' stata dichiarata non  fondata  (sent.
 n.  63  del 1982) e manifestamente infondata (ordd. nn. 288 del 1986;
 427 e 550 del 1987; 916 del 1988);
      che non si prospettano motivi nuovi per una diversa decisione;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale.