ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 700 del codice di procedura civile e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promossi con n. 2 ordinanze emesse l'8 marzo 1991 dal Pretore di Sanremo nei procedimenti civili vertenti tra S.p.a. Comel e Comune di Sanremo e tra S.r.l. Corriere dei fiori e Comune di Sanremo, iscritte rispettivamente ai nn. 347 e 348 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Sanremo, con ordinanze emesse l'8 marzo 1991 nei procedimenti civili vertenti tra S.p.a. Comel e Comune di Sanremo (R.O. n. 347 del 1991) e tra S.r.l. Corriere dei Fiori e Comune di Sanremo (R.O. n. 348 del 1991), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 700 del codice di procedura civile e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui escludono dalle attribuzioni del giudice ordinario il potere di sospendere il procedimento di riscossione coattiva fiscale; che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 24, 113 della Costituzione, per la diminuzione di tutela del privato contro gli atti della pubblica amministrazione e per la disparita' di trattamento che si verificherebbe tra titolari di diritti soggettivi in punto di tutela degli stessi; che nel giudizio e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, peraltro gia' decisa con numerose ordinanze dalla Corte costituzionale; Considerato che i due giudizi possono riunirsi per essere decisi con un unico provvedimento, essendosi sollevata identica questione; che la stessa questione e' stata dichiarata non fondata (sent. n. 63 del 1982) e manifestamente infondata (ordd. nn. 288 del 1986; 427 e 550 del 1987; 916 del 1988); che non si prospettano motivi nuovi per una diversa decisione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.