ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art.18 del decreto
 legge 30 agosto 1968, n. 918  (Provvidenze  creditizie,  agevolazioni
 fiscali e sgravi di oneri sociali, per favorire nuovi investimenti in
 settori    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato),
 convertito,  con  modificazioni,  in  legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
 promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre  1990  dal  Tribunale  di
 Enna   nel   procedimento   civile  vertente  tra  S.r.l.  Ala-Vit  e
 l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.  384  del  registro  ordinanze  1991  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 23, prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti  gli  atti  di   costituzione   della   S.r.l.   Ala-Vit   e
 dell'I.N.P.S.;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Enna,  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  la  S.r.l.  ALA-VIT  e l'I.N.P.S., con ordinanza del 7
 dicembre 1990 (R.O. n. 384  del  1991),  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 18 del decreto legge 30 agosto
 1968, n. 918, convertito, con  modificazioni,  in  legge  25  ottobre
 1968,  n. 1089, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi
 contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia
 relativamente al personale dipendente le cui  retribuzioni  non  sono
 assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria;
      che,  a  parere  del  remittente,  risulterebbe violato l'art. 3
 della Costituzione per la  disparita'  di  trattamento  tra  soggetti
 operanti   nella  stessa  realta'  sociale  e  nel  medesimo  settore
 economico, penalizzandosi, per giunta, coloro che incontrano maggiore
 difficolta' nel sostenerne il peso contributivo;
      che si sono costituiti:
        a) la parte privata, che si e' riportata  alle  considerazioni
 del  giudice remittente sviluppandole, poi, in una memoria successiva
 all'atto di costituzione;
        b) l'I.N.P.S.,  che  ha  contestato  le  ragioni  addotte  dal
 giudice a quo e dalla parte privata;
      che  non  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello Stato, in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.
    Considerato che  la  norma  censurata  e'  stata  gia'  dichiarata
 costituzionalmente illegittima con sentenza n. 261 del 3 giugno 1991;
      che  essa,  pertanto, e' stata espunta dall'ordinamento, per cui
 la questione ora  sollevata  deve  essere  dichiarata  manifestamente
 inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.