ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi di oneri sociali, per favorire nuovi investimenti in settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato), convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal Tribunale di Enna nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Ala-Vit e l'I.N.P.S., iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di costituzione della S.r.l. Ala-Vit e dell'I.N.P.S.; Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale di Enna, nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. ALA-VIT e l'I.N.P.S., con ordinanza del 7 dicembre 1990 (R.O. n. 384 del 1991), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non sono assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria; che, a parere del remittente, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione per la disparita' di trattamento tra soggetti operanti nella stessa realta' sociale e nel medesimo settore economico, penalizzandosi, per giunta, coloro che incontrano maggiore difficolta' nel sostenerne il peso contributivo; che si sono costituiti: a) la parte privata, che si e' riportata alle considerazioni del giudice remittente sviluppandole, poi, in una memoria successiva all'atto di costituzione; b) l'I.N.P.S., che ha contestato le ragioni addotte dal giudice a quo e dalla parte privata; che non e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato che la norma censurata e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 261 del 3 giugno 1991; che essa, pertanto, e' stata espunta dall'ordinamento, per cui la questione ora sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.