ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 15 della legge della Regione siciliana 12 febbraio 1988, n. 2 (Norme per l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal Pretore di Caltanissetta nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Bruccheri Giuseppe ed altri e il Consorzio di Bonifica del Salito, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 il Pretore di Caltanissetta, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Bruccheri Giuseppe ed altri e il Consorzio di Bonifica del Salito, ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 15 della legge della Regione siciliana 12 febbraio 1988 n. 2, nella parte in cui rendono possibile alle pubbliche amministrazioni (indicate nell'art.1, stessa legge) nuove assunzioni del personale "avventizio" ed in ogni caso non di ruolo, senza concorso, ed anche con contratto di lavoro subordinato privato a termine senza determinare gli specifici tipi contrattuali che possono venire instaurati, in riferimento agli artt. 97 della Costituzione e 14, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2 (Statuto Regione siciliana); che il Pretore ritiene come le norme impugnate regolerebbero ex novo modalita' di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo da parte degli enti regionali, con abrogazione delle norme precedenti in materia (l. Reg. siciliana 7 maggio 1958, n. 14 e l. Reg. siciliana 6 aprile 1981, n. 49 in relazione all'art.3 l. Reg. siciliana n. 106 del 1977), che imponevano divieti di assunzione di personale non di ruolo o di ruolo ("blocco delle assunzioni"); che e' intervenuto in giudizio il Presidente della giunta regionale della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' ovvero l'infondatezza della questione. Considerato che l'interpretazione della normativa su cui il Pre- tore fonda i propri dubbi di costituzionalita' non lo vincola in alcun modo e non lo costringe ad adeguarvisi, giacche' l'art. 15 della legge impugnata dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative "in quanto incompatibili" con le nuove norme; che, del resto, vige il principio piu' volte affermato da questa Corte (sentenza n. 171 del 1986; ordinanze n. 63 del 1989, n. 584 e n. 491 del 1987) secondo cui, tra piu' possibili interpretazioni della norma, si deve scegliere l'interpretazione ritenuta conforme alla Costituzione; che, pertanto, la proposta questione si appalesa manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.