ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 15  della
 legge  della  Regione  siciliana  12  febbraio  1988, n. 2 (Norme per
 l'accelerazione  delle  procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di
 personale),  promosso  con  ordinanza  emessa il 14 febbraio 1991 dal
 Pretore di Caltanissetta nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
 Bruccheri Giuseppe ed altri e il Consorzio di  Bonifica  del  Salito,
 iscritta  al  n.  213  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  14,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 20 novembre  1991  il  Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 il Pretore
 di  Caltanissetta,  nei  procedimenti  civili  riuniti  vertenti  tra
 Bruccheri Giuseppe ed altri e il Consorzio di Bonifica del Salito, ha
 sollevato  questione incidentale di legittimita' costituzionale degli
 artt. 1 e 15 della legge della Regione siciliana 12 febbraio 1988  n.
 2,   nella   parte   in   cui   rendono   possibile   alle  pubbliche
 amministrazioni (indicate nell'art.1, stessa legge) nuove  assunzioni
 del  personale  "avventizio"  ed  in  ogni  caso  non di ruolo, senza
 concorso, ed anche con contratto  di  lavoro  subordinato  privato  a
 termine senza determinare gli specifici tipi contrattuali che possono
 venire  instaurati, in riferimento agli artt. 97 della Costituzione e
 14, primo comma, della legge costituzionale 26  febbraio  1948  n.  2
 (Statuto Regione siciliana);
      che  il Pretore ritiene come le norme impugnate regolerebbero ex
 novo modalita' di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo da
 parte degli enti regionali, con abrogazione delle norme precedenti in
 materia (l. Reg. siciliana 7 maggio 1958, n. 14 e l. Reg. siciliana 6
 aprile 1981, n. 49 in relazione all'art.3 l. Reg.  siciliana  n.  106
 del  1977),  che imponevano divieti di assunzione di personale non di
 ruolo o di ruolo ("blocco delle assunzioni");
      che e'  intervenuto  in  giudizio  il  Presidente  della  giunta
 regionale   della   Regione   siciliana,   rappresentato   e   difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello   Stato,   che   ha   concluso   per
 l'inammissibilita' ovvero l'infondatezza della questione.
    Considerato  che  l'interpretazione della normativa su cui il Pre-
 tore fonda i propri dubbi di  costituzionalita'  non  lo  vincola  in
 alcun  modo  e  non  lo  costringe ad adeguarvisi, giacche' l'art. 15
 della legge impugnata dispone l'abrogazione di tutte le  disposizioni
 legislative "in quanto incompatibili" con le nuove norme;
      che, del resto, vige il principio piu' volte affermato da questa
 Corte  (sentenza  n. 171 del 1986; ordinanze n. 63 del 1989, n. 584 e
 n. 491 del 1987) secondo  cui,  tra  piu'  possibili  interpretazioni
 della  norma,  si  deve scegliere l'interpretazione ritenuta conforme
 alla Costituzione;
      che, pertanto, la proposta questione si appalesa  manifestamente
 inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.