ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal Pretore di Lagonegro - Sezione distaccata di Lauria - nel procedimento civile vertente tra Peluso Giuseppe, nella qualita' di Sindaco di Viaggianello, e il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Lagonegro - Sezione distaccata di Lauria - nel procedimento civile tra Peluso Giuseppe, nella qualita' di Sindaco di Viaggianello, e il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, avente ad oggetto opposizione a ingiunzione amministrativa, con ordinanza del 7 dicembre 1990 (R.O. n. 326 del 1991), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella parte in cui impone agli enti pubblici l'assunzione di salariati per il tramite dell'ufficio di collocamento anche nei casi di necessita' ed urgenza; che, a parere del remittente, risulterebbero violati gli articoli: a) 3 della Costituzione, per la irrazionalita' della disposizione censurata, perche' essa impone all'ente pubblico lo stesso onere che al privato senza considerare che il primo, per i compiti impostigli, non puo' essere vincolato alle lungaggini dell'ufficio di collocamento, specie se devonsi fronteggiare situazioni di necessita' impreviste, il che, pero', nella fattispecie non risultava del tutto accertato; b) 97 della Costituzione, perche' risulta pregiudicato il buon andamento dell'amministrazione; che nel giudizio e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha rilevato che il giudice remittente non ha esaminato le condizioni che consentono l'esenzione dall'obbligo di cui trattasi; che, comunque, l'autorita' comunale ha gli strumenti per ovviare a situazioni di necessita' e di urgenza (poteri di ordinanze contingibili ed urgenti); ed ha concluso per la inammissibilita' o infondatezza della questione; Considerato che la norma censurata non e' ne' irrazionale, ne' crea disparita' di trattamento tra ente pubblico e privati, essendo le norme sul collocamento dirette a tutelare interessi pubblici (occupazione, controllo della domanda e della offerta di lavoro) e ad attuare indirizzi di politica economica strettamente collegati al processo produttivo del paese, di cui sono elementi essenziali le forze del lavoro (sent. n. 248 del 1986); che la loro osservanza anche da parte degli enti pubblici non crea difficolta' per il buon andamento dell'amministrazione potendo essi, ed in particolare i Comuni, provvedere con altri mezzi previsti dall'ordinamento ad ovviare a situazioni contingibili ed urgenti e a situazioni di necessita', la cui ricorrenza nella specie, peraltro, non e' del tutto provata; che l'obbligo degli enti pubblici di servirsi degli uffici di collocamento per l'assunzione di salariati e' stato di recente ribadito (art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56); che in tale situazione la questione sollevata e' manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;