ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della  legge
 29  aprile  1949,  n.  264 (Provvedimenti in materia di avviamento al
 lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati),
 promosso con ordinanza emessa il  7  dicembre  1990  dal  Pretore  di
 Lagonegro  -  Sezione  distaccata di Lauria - nel procedimento civile
 vertente  tra  Peluso  Giuseppe,  nella  qualita'   di   Sindaco   di
 Viaggianello,  e  il  Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,
 iscritta al n. 326 del registro ordinanze  1991  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  21, prima serie speciale,
 dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Pretore  di  Lagonegro  -  Sezione  distaccata  di
 Lauria  - nel procedimento civile tra Peluso Giuseppe, nella qualita'
 di Sindaco  di  Viaggianello,  e  il  Ministro  del  Lavoro  e  della
 Previdenza  Sociale,  avente  ad  oggetto  opposizione  a ingiunzione
 amministrativa, con ordinanza del 7 dicembre 1990 (R.O.  n.  326  del
 1991),   ha   sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella parte  in  cui
 impone  agli  enti  pubblici l'assunzione di salariati per il tramite
 dell'ufficio di collocamento anche nei casi di necessita' ed urgenza;
      che,  a  parere  del  remittente,  risulterebbero  violati   gli
 articoli:
        a)   3   della   Costituzione,  per  la  irrazionalita'  della
 disposizione censurata, perche'  essa  impone  all'ente  pubblico  lo
 stesso  onere  che  al  privato senza considerare che il primo, per i
 compiti  impostigli,  non  puo'  essere  vincolato  alle   lungaggini
 dell'ufficio   di   collocamento,   specie  se  devonsi  fronteggiare
 situazioni di necessita' impreviste, il che, pero', nella fattispecie
 non risultava del tutto accertato;
        b) 97 della Costituzione, perche' risulta pregiudicato il buon
 andamento dell'amministrazione;
      che nel giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  in  rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
 che ha rilevato  che  il  giudice  remittente  non  ha  esaminato  le
 condizioni  che  consentono l'esenzione dall'obbligo di cui trattasi;
 che, comunque, l'autorita' comunale ha gli strumenti  per  ovviare  a
 situazioni   di   necessita'   e  di  urgenza  (poteri  di  ordinanze
 contingibili ed urgenti); ed ha concluso per  la  inammissibilita'  o
 infondatezza della questione;
    Considerato  che  la  norma  censurata non e' ne' irrazionale, ne'
 crea disparita' di trattamento tra ente pubblico e  privati,  essendo
 le  norme  sul  collocamento  dirette  a  tutelare interessi pubblici
 (occupazione, controllo della domanda e della offerta di lavoro) e ad
 attuare indirizzi di politica  economica  strettamente  collegati  al
 processo  produttivo  del  paese,  di cui sono elementi essenziali le
 forze del lavoro (sent. n. 248 del 1986);
      che la loro osservanza anche da parte degli  enti  pubblici  non
 crea  difficolta'  per il buon andamento dell'amministrazione potendo
 essi, ed in particolare i Comuni, provvedere con altri mezzi previsti
 dall'ordinamento ad ovviare a situazioni contingibili ed urgenti e  a
 situazioni  di  necessita', la cui ricorrenza nella specie, peraltro,
 non e' del tutto provata;
      che l'obbligo degli enti pubblici di servirsi  degli  uffici  di
 collocamento  per  l'assunzione  di  salariati  e'  stato  di recente
 ribadito (art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56);
      che in tale situazione la questione sollevata e'  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;