ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
 10 giugno 1991, depositato  in  Cancelleria  il  20  successivo,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto a seguito del decreto del Ministro
 dell'ambiente  6   febbraio   1991   (Dichiarazione   di   importanza
 internazionale  della  zona  umida di "Diaccia Botrona" nei comuni di
 Grosseto e Castiglione della  Pescaia)  ed  iscritto  al  n.  33  del
 registro conflitto 1991;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  5  novembre  1991  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi  l'Avvocato  Alberto  Predieri  per  la  Regione  Toscana  e
 l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
 dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la  Regione
 Toscana  ha  sollevato  conflitto di attribuzione nei confronti dello
 Stato, in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 6  febbraio
 1991  (Dichiarazione  d'importanza internazionale della zona umida di
 "Diaccia  Botrona"  nei  comuni  di  Grosseto  e  Castiglione   della
 Pescaia). Ad avviso della ricorrente, gli artt. 2, 3, 4 e 5 dell'atto
 impugnato  lederebbero,  oltreche'  l'art. 97 della Costituzione, gli
 artt. 117 e 118 della Costituzione,  nell'attuazione  a  questi  data
 dall'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
    Piu'  in  particolare,  secondo la Regione Toscana, l'art. 2 - nel
 prevedere  che  "con   successivo   decreto   si   provvedera'   alla
 individuazione delle aree d'interesse naturalistico, aventi rilevanza
 ai  fini  della conservazione del patrimonio naturale nazionale della
 zona umida di cui al precedente art.  1,  quali  zone  di  importanza
 naturalistica  nazionale  ed  internazionale,  ai  sensi dell'art. 5,
 comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, allo scopo  di  stabilire
 un  razionale  e  funzionale  continuum territoriale e delle relative
 misure di tutela e di valorizzazione" - si porrebbe in contrasto  con
 l'art. 83, quarto comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 e con il predetto
 art. 5, che conferiscono al Ministro dell'ambiente soltanto il potere
 di  proporre  l'individuazione delle aree di importanza naturalistica
 nazionale e internazionale, e non gia' il potere  di  individuare  le
 aree medesime.
    Di  conseguenza, sempre secondo la ricorrente, sarebbe illegittimo
 anche l'art. 3 dello stesso decreto, il quale prevede l'intesa con la
 Regione Toscana e gli enti locali interessati al fine  di  costituire
 il  consorzio per la gestione della riserva naturale che dovra' esser
 istituita  nel  territorio  da  individuare  ai  sensi  dell'articolo
 precedente.
    Infine, ad avviso della Regione Toscana, sarebbe ilegittimo l'art.
 4 del medesimo decreto, il quale prevede l'applicazione di misure  di
 salvaguardia  fino  all'istituzione dell'area protetta e comunque per
 un periodo non superiore a tre anni, tanto  perche'  tale  previsione
 non  troverebbe copertura nella Convenzione di Ramsar, quanto perche'
 l'art. 7  della  legge  3  marzo  1987,  n.  59,  che  ne  giustifica
 l'adozione,  lo  subordina,  tuttavia,  al  parere obbligatorio della
 regione interessata,  parere  che  nella  specie  non  sarebbe  stato
 richiesto.
    2.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri chiedendo che  il  ricorso  sia  dichiarato  non  fondato  e
 facendo riserva di ogni controdeduzione.
    3. - In prossimita' dell'udienza, la Regione Toscana ha depositato
 una  memoria  con  la  quale ha ribadito le argomentazioni svolte nel
 ricorso.
    4. - Nel corso dell'udienza pubblica, l'Avvocatura dello Stato  ha
 svolto   oralmente   le   proprie   controdeduzioni,  affermando,  in
 particolare, che, mentre  gli  artt.  3  e  4  sarebbero  connessi  e
 dipendenti  dal  non  impugnato art. 1 (con il quale si individua una
 zona umida d'importanza internazionale, ai sensi della Convenzione di
 Ramsar), l'art. 2, invece, conterrebbe una norma programmatoria,  che
 si  limiterebbe  a  preannunziare  l'individuazione delle aree, senza
 peraltro specificare il tipo di decreto da adottare, e a dare impulso
 al Ministro dell'ambiente per la promozione della relativa attivita'.
                        Considerato in diritto
    1. - La Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei
 confronti  dello  Stato,  in  relazione  al  decreto   del   Ministro
 dell'ambiente  (Dichiarazione  d'importanza internazionale della zona
 umida di "Diaccia Botrona" nei comuni di Grosseto e Castiglione della
 Pescaia) adottato il 6 febbraio 1991.  Secondo  la  ricorrente,  tale
 decreto  in  ogni  suo  articolo  -  ad  eccezione  dell'art.  1, che
 individua una zona umida d'importanza internazionale ai sensi e  agli
 effetti  della  Convenzione  di  Ramsar  del  2  febbraio  1971, resa
 esecutiva con d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, - lederebbe le competenze
 legislative e amministrative, garantite  alla  Regione  stessa  dagli
 artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'art. 83, quarto
 comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art. 5 della legge 8
 luglio  1986, n. 349. Lo stesso decreto, poi, negli articoli indicati
 (artt. 2, 3, 4 e 5) conterrebbe disposizioni contrarie anche all'art.
 97 della Costituzione,  il  quale  assicura  il  principio  del  buon
 andamento della amministrazione pubblica.
    2.   -  Va  preliminarmente  dichiarata  l'inammissibilita'  della
 censura relativa all'art. 5 del decreto impugnato, a norma del  quale
 la  vigilanza  sull'area  dichiarata zona umida e' affidata al nucleo
 operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri e alle altre  forze  di
 Polizia,  per il fatto che essa non e' sorretta da alcuna motivazione
 (v., da ultimo, sentt.  nn. 372 del 1989, 343 del 1991).
    Parimenti inammissibile e' il ricorso per il  profilo  concernente
 le  censure  proposte  in riferimento all'art. 97 della Costituzione,
 non  essendo  stato  addotto,  neppure  sotto  tale  aspetto,   alcun
 argomento a sostegno.
    3.  -  Il  ricorso va accolto relativamente all'art. 4 del decreto
 impugnato, nella parte in cui prevede l'applicazione delle misure  di
 salvaguardia,  fino all'istituzione dell'area protetta e comunque per
 un periodo non superiore a tre anni,  senza  subordinarla  al  parere
 obbligatorio  della  regione  interessata, ai sensi dell'art. 7 della
 legge 3 marzo 1987, n. 59.
    3.1. - Il decreto impugnato, dopo aver individuato, all'art. 1, la
 zona umida di "Diaccia Botrona", ubicata nei comuni di Grosseto e  di
 Castiglione  della  Pescaia, come area d'importanza internazionale ai
 sensi della Convenzione di Ramsar (art. 2.1), ha stabilito,  all'art.
 2,  che  "con  successivo  decreto si provvedera' alla individuazione
 delle aree d'interesse naturalistico, aventi rilevanza ai fini  della
 conservazione  del  patrimonio naturale nazionale della zona umida di
 cui al precedente  art.  1,  quale  zona  d'importanza  naturalistica
 nazionale  e  internazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 2, della
 legge 8 luglio 1986, n. 349, allo scopo di stabilire un  razionale  e
 funzionale continuum territoriale e delle relative misure di tutela e
 di  valorizzazione".  In  altri  termini, l'art. 2 prevede che con un
 ulteriore decreto saranno individuate le aree circostanti  alla  zona
 umida,  gia'  identificata  ai  sensi  della Convenzione di Ramsar, a
 seguito di una successiva ponderazione concernente  la  funzionalita'
 di  tale area rispetto ai fini protettivi relativi alla suddetta zona
 umida   e,   quindi,   d'importanza   naturalistica    nazionale    e
 internazionale  ad  essa  attribuibile  a  norma dell'art. 5, secondo
 comma,  della  legge  8  luglio  1986,  n.  348.  E',  pertanto,   in
 riferimento  a  quest'ultimo articolo che va valutata la legittimita'
 del potere ministeriale esercitato con l'art. 2 dell'atto impugnato.
    Come questa Corte ha gia' affermato (v. sent. n.  346  del  1990),
 l'art. 5, secondo comma, della legge n. 348 del 1986 - nel trasferire
 al Ministro dell'ambiente le competenze allora attribuite dalle leggi
 vigenti  al  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste in materia di
 parchi  nazionali,  di   individuazione   delle   zone   d'importanza
 naturalistica  nazionale  e  internazionale  e  di promozione in esse
 della costituzione di parchi e  di  riserve  naturali  -  non  poteva
 ricomprendere  fra  queste  competenze  la  potesta' di deliberazione
 dell'individuazione delle aree d'interesse naturalistico nazionale  o
 internazionale  su  cui istituire le riserve e i parchi naturali, per
 il semplice fatto che, nel momento in cui quella legge  fu  adottata,
 la  predetta  potesta'  era  affidata dall'art. 83, quarto comma, del
 d.P.R. n. 616  del  1977,  al  Governo  "nell'ambito  delle  funzioni
 d'indirizzo   e   coordinamento".   Tuttavia,   come   ha   osservato
 l'Avvocatura  dello  Stato,  l'art.  2   del   decreto   ministeriale
 impugnato,  non  si  pone  in  contrasto  con  tale  ripartizione  di
 competenze, poiche' esso si limita a preannunziare l'esercizio futuro
 di una funzione rispetto alla quale il Ministro dell'ambiente  ha  un
 potere d'impulso, senza pretendere di modificare le procedure fissate
 dalla   legge  e,  tantomeno,  la  preesistente  distribuzione  delle
 competenze fra Ministro e Consiglio dei ministri.
    Per ragioni analoghe a quelle appena espresse,  non  e'  idoneo  a
 ledere  le  attribuzioni  costituzionalmente  assegnate  alla Regione
 Toscana neppure  l'art.  3  del  decreto  impugnato.  Tale  articolo,
 infatti, si limita a impegnare il Ministro dell'ambiente ad attivarsi
 per prendere con la Regione Toscana gli accordi richiesti dalle leggi
 vigenti,  una  volta  che  sara'  istituita  la  riserva naturale sul
 territorio della zona umida "Diaccia  Botrona"  e  sulla  circostante
 area  di rispetto, al fine di costituire il consorzio per la gestione
 della predetta riserva.
    3.2. - Lesivo delle attribuzioni costituzionalmente assegnate alla
 Regione Toscana e', invece, l'art. 4 del decreto impugnato, il  quale
 stabilisce  che,  fino  all'istituzione dell'area protetta e comunque
 per un periodo non superiore a tre  anni,  si  applicano  nelle  zone
 individuate le misure di salvaguardia indicate in allegato.
    Tale  articolo,  riferendosi  alla  zona umida gia' individuata ai
 sensi dell'art. 2.1 della Convenzione  di  Ramsar  ed  essendo  stato
 adottato   dal   Ministro  dell'Ambiente  in  mancanza  di  qualsiasi
 richiesta  di  parere  rivolta  alla  Regione  Toscana,  comporta  la
 violazione  dell'art.  7  della legge 3 marzo 1987, n. 59, in base al
 quale il suddetto Ministro puo' adottare misure di salvaguardia nelle
 aree individuate come  zone  da  destinarsi  a  riserve  naturali  di
 importanza  nazionale o internazionale "sentite le regioni e gli enti
 locali  interessati  ovvero  decorsi  trenta  giorni  dalla  data  di
 richiesta  del  parere  senza  che  questo  sia  stato  espresso". Il
 raccordo  ivi  previsto,  infatti,   costituisce   l'attuazione   del
 principio  costituzionale di cooperazione che presiede a ogni ipotesi
 in cui  l'esercizio  di  competenze  spettanti  allo  Stato  comporta
 interferenze   con  l'esercizio  di  attribuzioni  costituzionalmente
 affidate alle regioni. E nel caso non vi puo' essere  dubbio  che  le
 misure   di   salvaguardia   adottate   incidano   su   materie  come
 l'agricoltura  e  foreste,  la  caccia  e   pesca,   la   viabilita',
 l'urbanistica,  il  turismo (v. allegato n. 2 del decreto impugnato),
 che gli  artt.  117  e  118  della  Costituzione  attribuiscono  alle
 competenze  legislative  e  amministrative  delle  regioni  a statuto
 ordinario.