ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  10,  secondo
 comma,  della  legge  6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al
 trattamento economico dei magistrati), promossi con quattro ordinanze
 emesse il 5 dicembre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale  per
 il  Lazio,  iscritte  rispettivamente  ai nn. 431, 432, 433 e 434 del
 registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Ruggiero  Corrado e Minici
 Gerolamo;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto che nel corso di alcuni  giudizi  in  cui  i  ricorrenti,
 magistrati   ordinari,   avevano   impugnato   i   provvedimenti   di
 attribuzione del trattamento economico, il  Tribunale  amministrativo
 regionale  per il Lazio, con quattro ordinanze di identico contenuto,
 emesse in data 5 dicembre 1990, ha  sollevato,  in  riferimento  agli
 artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma,
 e  113  della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, nella
 parte in cui consente il  riassorbimento  degli  importi  retributivi
 attribuiti   da   sentenze   passate   in  giudicato  anche  mediante
 l'eventuale conguaglio a carico dell'indennita' di buonuscita;
      che, a parere del giudice a  quo,  l'operazione  di  sostanziale
 svuotamento   del  giudicato  risulterebbe  tanto  piu'  irrazionale,
 allorche', come nella specie, quest'ultimo abbia  dato  luogo  ad  un
 trattamento  economico  inferiore  rispetto  a  quello determinato ex
 legge n. 425 del 1984, venendo comunque  gli  interessati  ad  essere
 assoggettati al meccanismo del riassorbimento;
    Considerato  che  le questioni possono essere riunite e decise con
 unico provvedimento;
      che questa Corte ha gia' escluso  l'illegittimita'  della  norma
 impugnata,  sia  sulla  base  della  generale  finalita'  perequativa
 perseguita  attraverso  l'intervento   del   legislatore,   sia,   in
 particolare, in ragione dell'idoneita' del sistema del riassorbimento
 (e  delle  eventuali  detrazioni  sulla  buonuscita) ad evitare che i
 vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si sommino con i  nuovi
 trattamenti attribuiti dalla legge (sentenza n. 413 del 1988);
      che  tale  argomento  va,  a fortiori, ribadito, allorche', come
 nella specie, i secondi risultino  superiori  ai  primi,  confermando
 l'anzidetta  ratio  del  disegno  normativo  di  razionalizzazione  e
 ristrutturazione delle retribuzioni;
      che pertanto la questione e' manifestamente infondata.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.