ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), promossi con quattro ordinanze emesse il 5 dicembre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, iscritte rispettivamente ai nn. 431, 432, 433 e 434 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di costituzione di Ruggiero Corrado e Minici Gerolamo; Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi in cui i ricorrenti, magistrati ordinari, avevano impugnato i provvedimenti di attribuzione del trattamento economico, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse in data 5 dicembre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, nella parte in cui consente il riassorbimento degli importi retributivi attribuiti da sentenze passate in giudicato anche mediante l'eventuale conguaglio a carico dell'indennita' di buonuscita; che, a parere del giudice a quo, l'operazione di sostanziale svuotamento del giudicato risulterebbe tanto piu' irrazionale, allorche', come nella specie, quest'ultimo abbia dato luogo ad un trattamento economico inferiore rispetto a quello determinato ex legge n. 425 del 1984, venendo comunque gli interessati ad essere assoggettati al meccanismo del riassorbimento; Considerato che le questioni possono essere riunite e decise con unico provvedimento; che questa Corte ha gia' escluso l'illegittimita' della norma impugnata, sia sulla base della generale finalita' perequativa perseguita attraverso l'intervento del legislatore, sia, in particolare, in ragione dell'idoneita' del sistema del riassorbimento (e delle eventuali detrazioni sulla buonuscita) ad evitare che i vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si sommino con i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge (sentenza n. 413 del 1988); che tale argomento va, a fortiori, ribadito, allorche', come nella specie, i secondi risultino superiori ai primi, confermando l'anzidetta ratio del disegno normativo di razionalizzazione e ristrutturazione delle retribuzioni; che pertanto la questione e' manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.