ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1 in materia di smaltimento dei rifiuti), come modificato dall'art. 2 della legge regionale del Friuli Venezia-Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, promossi con n. 4 ordinanze emesse dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine e dal Pretore di Udine, Sezione distaccata di Codroipo, iscritte rispettivamente ai nn. 474, 500, 501 e 524 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 33, prime serie speciali, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco. Ritenuto in fatto 1. - Il g.i.p. presso la Pretura di Udine, nel procedimento penale a carico di Gasparato Celestino, legale rappresentante della societa' "Trevi Friuli-Venezia Giulia s.r.l.", sottoposto ad indagini in ordine al reato di cui all'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per aver effettuato presso la sede della stessa societa' ammasso provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta autorizzazione regionale, ha osservato che la suddetta societa' in data 17 marzo 1989 aveva presentato alla Regione Friuli-Venezia Giulia denuncia di ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi e, in data 15 febbraio 1990, aveva richiesto l'autorizzazione regionale - peraltro non ancora rilasciata - allo stoccaggio provvisorio dei medesimi rifiuti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 23 del 1989 e successive modifiche. Ha rilevato che tale norma, approvata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1989, consente, sia pure in via transitoria, alle ditte che gia' avevano presentato la denuncia di ammasso in base alla disciplina caducata dalla predetta sentenza (art. 15, quinto comma, legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 1987), di proseguire l'attivita' di ammasso purche' venga presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della detta legge regionale n. 23 del 1989 - termine poi prorogato al 30 giugno 1990 dall'art. 100 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 1990 - domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio e che, in siffatta ipotesi, l'attivita' in questione e' ammessa sino alla data del provvedimento dell'Amministrazione regionale e, comunque, sino al 31 dicembre 1990, termine poi prorogato al 30 aprile 1991. Posto che non sussiste differenza tra ammasso temporaneo e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi e che le disposizioni denunciate rendono lecita, sino al termine sopra citato, un'attivita' penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 come modificato dall'art. 2 della legge della stessa Regione 3 dicembre 1990, n. 53. A parere del giudice remittente sarebbero violati: a) l'art. 25, secondo comma, della Costituzione perche' la Regione avrebbe inciso sulla potesta' punitiva esclusiva dello Stato; b) l'art. 116 della Costituzione, non disponendo la Regione di una potesta' legislativa esclusiva in materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 6, n. 3, dello Statuto speciale, ma di una mera potesta' integrativa ed attuativa; c) l'art. 3 della Costituzione, perche' risulterebbe una evidente discriminazione dei produttori di rifiuti tossici e nocivi operanti nella Regione rispetto a quelli che esercitano tale attivita' sul territorio nazionale. 1.1 - In punto di rilevanza della questione, il giudice remittente ha osservato che la permanenza in vigore della norma impugnata comporterebbe la infondatezza della notizia di reato e la conseguente necessita' dell'archiviazione del procedimento a quo. 2. - La medesima questione e' stata sollevata: 1) dallo stesso g.i.p. presso la Pretura di Udine con altra ordinanza d'identico contenuto emessa il 30 maggio 1991 (R.O. n. 524 del 1991), nel procedimento penale a carico di Battel Silvano ed altro; 2) dal Pretore di Udine - Sezione distaccata di Codroipo, con due ordinanze di uguale contenuto emesse il 12 giugno 1991 (R.O. n. 500 e 501 del 1991), rispettivamente nei procedimenti penali a carico di Cuzzolin Irene e Cicuto Nadia. 2.1. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Nel giudizio non si sono costituite le parti e non e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato. Considerato in diritto 1. - I quattro giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano la stessa questione. 2. - La Corte e' chiamata a verificare se l'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, come modificato dall'art. 2 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, nella parte in cui consente, sia pure in via temporanea e transitoria, alle ditte che avevano presentato denuncia di ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno della stessa azienda produttrice ai sensi dell'art. 15, quinto comma, legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (poi caducato con sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1989), di proseguire in detta attivita' purche' venga presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio, violi gli artt.: 25, secondo comma, della Costituzione, rendendo lecita, sia pure temporaneamente, un'attivita' penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale; 116 della Costituzione, non disponendo la Regione Friuli-Venezia Giulia di una potesta' legislativa esclusiva in materia di smaltimento di rifiuti, ma di una mera potesta' integrativa ed attuativa; 3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento che si verificherebbe tra i produttori di rifiuti tossici e nocivi che operano nell'ambito regionale e quelli che operano sul territorio nazionale. 3. - La questione e' fondata. Si premette che secondo l'interpretazione delle norme impugnate data dai giudici remittenti, l'ammasso temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi e' sostanzialmente lo stoccaggio provvisorio. Trovano, quindi, applicazione gli stessi principi affermati dalla sentenza n. 370 del 1989 in una questione di legittimita' costituzionale di un'altra norma di analogo contenuto, emanata dalla stessa Regione Friuli-Venezia Giulia e dichiarata costituzionalmente illegittima, cosi' come e' avvenuto per norme emanate da altre Regioni di identico contenuto (sentt. nn. 213 del 1991; 117 del 1991; 14 del 1991; 370 del 1989 ecc.). 3.1. - Si ribadisce che la norma regionale censurata altera il sistema previsto dalla legge statale e penalmente sanzionato; che l'introduzione di arbitrarie distinzioni da parte delle dette disposizioni sconvolge la complessiva logica della legge statale diretta ad attuare, con uniformita' di trattamento, in tutto il territorio nazionale, direttive della C.E.E. Peraltro, risultano travolti anche i risvolti penali del problema, essendo le violazioni della legge statale penalmente punite e non avendo le Regioni potesta' in materia penale, che spetta esclusivamente allo Stato. Non puo', quindi, considerarsi lecita una attivita' che, invece, l'ordinamento statale sanziona penalmente. Risultano, quindi, violati gli invocati precetti costituzionali e, pertanto, va dichiarata la illegittimita' costituzionale della disposizione censurata.