ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  7, primo e
 secondo comma, della legge regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia  28
 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle
 leggi  regionali  7  dicembre  1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1 in
 materia di smaltimento dei  rifiuti),  come  modificato  dall'art.  2
 della  legge  regionale del Friuli Venezia-Giulia 3 dicembre 1990, n.
 53, promossi con n. 4 ordinanze emesse dal Giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la  Pretura  di  Udine  e  dal Pretore di Udine,
 Sezione  distaccata di Codroipo, iscritte rispettivamente ai nn. 474,
 500, 501 e  524  del  registro  ordinanze  1991  e  pubblicate  nelle
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn.  28  e  33,  prime  serie
 speciali, dell'anno 1991;
    Udito nella camera di consiglio del 4  dicembre  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Greco.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il g.i.p. presso la Pretura di Udine, nel procedimento penale
 a carico di Gasparato Celestino, legale rappresentante della societa'
 "Trevi  Friuli-Venezia  Giulia  s.r.l.",  sottoposto  ad  indagini in
 ordine al reato di cui all'art. 26 del d.P.R. 10 settembre  1982,  n.
 915, per aver effettuato presso la sede della stessa societa' ammasso
 provvisorio   di   rifiuti  tossici  e  nocivi  senza  la  prescritta
 autorizzazione regionale, ha osservato che la  suddetta  societa'  in
 data  17  marzo  1989  aveva  presentato  alla Regione Friuli-Venezia
 Giulia denuncia di ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi  e,
 in  data 15 febbraio 1990, aveva richiesto l'autorizzazione regionale
 - peraltro non ancora rilasciata - allo  stoccaggio  provvisorio  dei
 medesimi rifiuti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 23 del
 1989 e successive modifiche.
    Ha  rilevato  che  tale  norma, approvata a seguito della sentenza
 della Corte Costituzionale n. 370 del 1989, consente, sia pure in via
 transitoria, alle ditte che gia' avevano presentato  la  denuncia  di
 ammasso  in  base  alla  disciplina  caducata dalla predetta sentenza
 (art. 15, quinto comma, legge regionale Friuli-Venezia Giulia  n.  30
 del  1987),  di  proseguire  l'attivita'  di  ammasso  purche'  venga
 presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore  della  detta  legge
 regionale  n.  23  del 1989 - termine poi prorogato al 30 giugno 1990
 dall'art. 100 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia  n.  3  del
 1990  -  domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio e che,
 in siffatta ipotesi, l'attivita' in questione e'  ammessa  sino  alla
 data  del  provvedimento  dell'Amministrazione regionale e, comunque,
 sino al 31 dicembre 1990, termine poi prorogato al 30 aprile 1991.
    Posto  che  non  sussiste  differenza  tra  ammasso  temporaneo  e
 stoccaggio   provvisorio  di  rifiuti  tossici  e  nocivi  e  che  le
 disposizioni denunciate rendono lecita, sino al termine sopra citato,
 un'attivita' penalmente  sanzionata  dall'ordinamento  nazionale,  ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo
 e  secondo  comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28
 agosto 1989, n. 23 come modificato  dall'art.  2  della  legge  della
 stessa Regione 3 dicembre 1990, n. 53.
    A parere del giudice remittente sarebbero violati:
       a)  l'art.  25,  secondo  comma,  della Costituzione perche' la
 Regione avrebbe inciso sulla potesta' punitiva esclusiva dello Stato;
       b) l'art. 116 della Costituzione, non disponendo la Regione  di
 una  potesta'  legislativa  esclusiva  in  materia di smaltimento dei
 rifiuti ai sensi dell'art. 6, n. 3, dello Statuto speciale, ma di una
 mera potesta' integrativa ed attuativa;
       c)  l'art.  3  della  Costituzione,  perche'  risulterebbe  una
 evidente  discriminazione  dei produttori di rifiuti tossici e nocivi
 operanti  nella  Regione  rispetto  a  quelli  che  esercitano   tale
 attivita' sul territorio nazionale.
    1.1 - In punto di rilevanza della questione, il giudice remittente
 ha  osservato  che  la  permanenza  in  vigore  della norma impugnata
 comporterebbe la infondatezza della notizia di reato e la conseguente
 necessita' dell'archiviazione del procedimento a quo.
    2. - La medesima questione e' stata sollevata:
      1) dallo stesso g.i.p. presso la  Pretura  di  Udine  con  altra
 ordinanza  d'identico contenuto emessa il 30 maggio 1991 (R.O. n. 524
 del 1991), nel procedimento penale a  carico  di  Battel  Silvano  ed
 altro;
      2)  dal  Pretore  di Udine - Sezione distaccata di Codroipo, con
 due ordinanze di uguale contenuto emesse il 12 giugno 1991  (R.O.  n.
 500 e 501 del 1991), rispettivamente nei procedimenti penali a carico
 di Cuzzolin Irene e Cicuto Nadia.
    2.1. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate
 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
    Nel  giudizio non si sono costituite le parti e non e' intervenuta
 l'Avvocatura Generale dello Stato.
                        Considerato in diritto
    1. - I  quattro  giudizi  possono  essere  riuniti  e  decisi  con
 un'unica sentenza in quanto prospettano la stessa questione.
    2.  -  La  Corte  e'  chiamata  a  verificare se l'art. 7, primo e
 secondo comma, della legge regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia  28
 agosto 1989, n. 23, come modificato dall'art. 2 della legge regionale
 del  Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, nella parte in cui
 consente, sia pure in via temporanea e transitoria,  alle  ditte  che
 avevano  presentato denuncia di ammasso temporaneo di rifiuti tossici
 e nocivi  all'interno  della  stessa  azienda  produttrice  ai  sensi
 dell'art.  15,  quinto comma, legge regionale 7 settembre 1987, n. 30
 (poi caducato con sentenza della  Corte  Costituzionale  n.  370  del
 1989),  di  proseguire  in  detta  attivita' purche' venga presentata
 entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  stessa
 domanda  di  autorizzazione  allo  stoccaggio  provvisorio, violi gli
 artt.:
      25, secondo comma, della Costituzione, rendendo lecita, sia pure
 temporaneamente, un'attivita' penalmente sanzionata  dall'ordinamento
 nazionale;
      116 della Costituzione, non disponendo la Regione Friuli-Venezia
 Giulia   di   una   potesta'  legislativa  esclusiva  in  materia  di
 smaltimento di rifiuti,  ma  di  una  mera  potesta'  integrativa  ed
 attuativa;
      3  della  Costituzione,  per la disparita' di trattamento che si
 verificherebbe tra i produttori  di  rifiuti  tossici  e  nocivi  che
 operano  nell'ambito  regionale  e  quelli che operano sul territorio
 nazionale.
    3. - La questione e' fondata.
    Si premette che secondo l'interpretazione  delle  norme  impugnate
 data dai giudici remittenti, l'ammasso temporaneo dei rifiuti tossici
 e nocivi e' sostanzialmente lo stoccaggio provvisorio.
    Trovano,  quindi, applicazione gli stessi principi affermati dalla
 sentenza  n.  370  del  1989  in  una   questione   di   legittimita'
 costituzionale  di un'altra norma di analogo contenuto, emanata dalla
 stessa Regione Friuli-Venezia Giulia e dichiarata  costituzionalmente
 illegittima,  cosi'  come  e'  avvenuto  per  norme  emanate da altre
 Regioni di identico contenuto (sentt. nn. 213 del 1991; 117 del 1991;
 14 del 1991; 370 del 1989 ecc.).
    3.1.  -  Si  ribadisce  che la norma regionale censurata altera il
 sistema previsto dalla legge statale  e  penalmente  sanzionato;  che
 l'introduzione   di  arbitrarie  distinzioni  da  parte  delle  dette
 disposizioni sconvolge la  complessiva  logica  della  legge  statale
 diretta  ad  attuare,  con  uniformita'  di  trattamento, in tutto il
 territorio nazionale,  direttive  della  C.E.E.  Peraltro,  risultano
 travolti  anche i risvolti penali del problema, essendo le violazioni
 della legge  statale  penalmente  punite  e  non  avendo  le  Regioni
 potesta' in materia penale, che spetta esclusivamente allo Stato. Non
 puo',   quindi,   considerarsi  lecita  una  attivita'  che,  invece,
 l'ordinamento statale sanziona penalmente.
    Risultano, quindi, violati gli invocati precetti costituzionali e,
 pertanto,  va  dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale   della
 disposizione censurata.