ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 62 della legge
 della   Regione   Calabria   17   dicembre   1981,   n.   21   (Norme
 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' delle Unita'
 Sanitarie  Locali)  promosso  con ordinanza emessa il 5 febbraio 1991
 dalla Corte d'Appello di Milano nel procedimento civile vertente  tra
 U.S.L.  n.  7  di  Rossano  e  S.p.a.  Upjohn  iscritta al n. 473 del
 registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di  un  giudizio  di  impugnazione  proposto  dalla
 U.S.L.  di  Rossano  avverso  la  sentenza  di  primo grado che aveva
 condannato l'appellante a corrispondere alla societa'  Upjohn,  oltre
 agli interessi legali, un ulteriore importo a titolo di maggior danno
 per  svalutazione  monetaria  ex  art.  1224,  secondo  comma, Codice
 civile, la Corte d'appello di Milano, con ordinanza  del  5  febbraio
 1991, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 62  della legge della Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21, nella
 parte in cui, nel disciplinare gli interessi  moratori  dovuti  dalle
 USL  di  quella  Regione, dispone che "tutti gli interessi da ritardo
 sono interessi di mora comprensivi  del  risarcimento  del  danno  ai
 sensi dell'art. 1224, secondo comma, Codice civile".
    Il  giudice  remittente  dubita della conformita' di tale norma al
 dettato costituzionale in quanto:
       a) l'art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  che  pure
 attribuisce   alle   regioni   potesta'  legislativa  in  materia  di
 assistenza sanitaria ed ospedaliera, non puo' essere interpretato  in
 senso  cosi'  lato  da  farvi  rientrare  anche  la  disciplina delle
 obbligazioni   nascenti   da   rapporti   contrattuali   di    natura
 privatistica,  instaurati  con  terzi  dalle unita' sanitarie locali,
 quasi fosse possibile creare in ogni regione delle aree  territoriali
 di jus singulare;
       b) una disposizione cosi' concepita non appare conciliabile col
 principio  di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3  della Costituzione,
 essendo  irrazionale  l'assoggettamento  di  coloro   che   stipulano
 identici  contratti  (di  diritto privato) con varie unita' sanitarie
 locali a una diversa disciplina, in tema di interessi debitori  e  di
 eventuale maggior danno conseguente al ritardo nel pagamento dei loro
 crediti,  sol perche' i rispettivi debitori sono dislocati in regioni
 diverse.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La Corte d'appello di Milano reputa non conforme agli artt.
 117 e 3 della Costituzione l'art. 62, quarto comma, della legge della
 Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21, il quale, con riguardo agli
 impegni di spesa delle unita' sanitarie locali,  dispone  che  "tutti
 gli  interessi  da  ritardo  sono  interessi  di mora comprensivi del
 risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224,  secondo  comma,  del
 codice civile".
    2. - La questione e' fondata.
    La  norma  impugnata deroga all'art. 1224 Codice civile escludendo
 l'applicabilita' del secondo comma alle obbligazioni pecuniarie delle
 U.S.L. situate nel territorio della Regione Calabria. Ai creditori di
 queste unita' sanitarie e' negato  il  diritto  al  risarcimento  del
 maggior  danno,  oltre gli interessi legali di mora, che essi provino
 di avere sofferto a causa del ritardo  del  pagamento.  Ne'  varrebbe
 osservare  che,  almeno  per il ritardo successivo al centottantesimo
 giorno dalla scadenza del debito, il  maggior  danno  e'  corrisposto
 forfettariamente  sotto  forma  di aumento degli interessi di mora al
 tasso degli interessi bancari. L'art.  1224,  secondo  comma,  Codice
 civile  esclude  il  risarcimento del maggior danno effettivo solo se
 gli interessi moratori in misura superiore a quella legale sono stati
 convenuti dalle parti del contratto.
    Questa Corte ha ripetutamente affermato che, pur nelle materie  in
 cui  e'  ad  esse riconosciuta competenza legislativa, le Regioni non
 hanno il potere di modificare la disciplina  dei  diritti  soggettivi
 per  quanto  riguarda  i  profili  civilistici  dei  rapporti  da cui
 derivano, cioe' i modi  di  acquisto  e  di  estinzione,  i  modi  di
 accertamento,  le  regole sull'adempimento delle obbligazioni e della
 responsabilita'    per    inadempimento,    la    disciplina    della
 responsabilita'  extra  contrattuale,  ecc.  (cfr.  sent.  n. 391 del
 1989): "la regolamentazione  di  siffatti  rapporti  appartiene  alla
 competenza  istituzionale  dello  Stato, giacche' ad essa sottostanno
 esigenze di unita' e di eguaglianza che possono essere  salvaguardate
 solo    se    esclusivamente    all'ente   esponenziale   dell'intera
 collettivita' nazionale e' riconosciuto il potere di  emanare  misure
 in proposito" (sent. n. 154 del 1972).