ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
 dell'art.  2,  terzo comma, della legge 7 febbraio 1978 (recte 1979),
 n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini
 previdenziali) e dell'art. 13 della legge 12  agosto  1962,  n.  1338
 (Disposizioni  per  il  miglioramento  dei  trattamenti  di  pensione
 dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
 superstiti)  promosso  con  ordinanza  emessa il 29 novembre 1990 dal
 Pretore di  Milano  nei  procedimenti  civili  riuniti  vertenti  tra
 Carmine Arpino ed altri e l'I.N.P.S.  iscritta al n. 444 del registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Carmine  Arpino ed altri e
 dell'I.N.P.S.  nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente   del
 Consiglio dei Ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  3  dicembre  1991  il  Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Uditi gli avvocati Sergio Smedile per  Carmine  Arpino  ed  altri,
 Paolo Boer per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per
 il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    Con ordinanza emessa il 29 novembre 1990 il Pretore di Milano, nei
 giudizi  civili riuniti tra Carmine Arpino ed altri ed I.N.P.S. (Reg.
 ord. n.  444  del  1991),  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
 del combinato disposto  dell'art.  2,  terzo  comma,  della  legge  7
 febbraio   1978  (recte  1979)  n.  29  (Ricongiunzione  dei  periodi
 assicurativi dei lavoratori ai fini  previdenziali)  e  dell'art.  13
 della   legge   12   agosto   1962,  n.  1338  (Disposizioni  per  il
 miglioramento  dei   trattamenti   di   pensione   dell'assicurazione
 obbligatoria  per  l'invalidita',  la vecchiaia e i superstiti) nella
 parte in cui resterebbe consentito al Ministro del lavoro di  fissare
 nuove  tariffe  di riscatto in modo irragionevolmente discriminante e
 in misura  eccessivamente  gravatoria  per  i  lavoratori  che  hanno
 diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.
    I  ricorrenti,  dipendenti  dell'Azienda  Trasporti  Municipali di
 Milano, hanno chiesto,  ai  sensi  delle  suddette  disposizioni,  la
 ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi  al  Fondo  di  previdenza
 addetti ai pubblici servizi di Trasporto, per i periodi  da  ciascuno
 indicati, trascorsi in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro
 privato con posizione previdenziale I.N.P.S.
    In conseguenza, si sono sentiti richiedere dall'I.N.P.S. il dovuto
 pagamento,  secondo  la formula indicata dalla legge n. 29, calcolato
 sui coefficienti stabiliti con il D.M. 19 febbraio 1981  anziche'  su
 quelli  stabiliti precedentemente dal D.M. 27 gennaio 1964, che erano
 rimasti inalterati per tutto il periodo intermedio.
    Ricorda il Pretore che la legge n. 29 del 1979 rinvia, ai fini del
 calcolo della somma da pagarsi dal lavoratore, "ai  criteri  ed  alle
 tabelle  di  cui  all'art.  13, legge 12 agosto 1962, n. 1338", norma
 gia' dettata per la costituzione di  rendita  vitalizia  in  caso  di
 omissione  contributiva,  con  riferimento  alla  "riserva matematica
 calcolata in base alle tariffe che  saranno  all'uopo  determinate  e
 variate,  quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della
 previdenza  sociale,  sentito   il   Consiglio   di   amministrazione
 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".
    Le  tariffe,  anteriormente fissate con D.M. 27 gennaio 1964, sono
 state modificate con il D.M. 19 febbraio 1981, che ne ha  operato  un
 considerevole aumento.
    Osserva,  in proposito, il giudice a quo che il disposto dell'art.
 13 della legge n. 1338 del 1962, al quale rinvia la legge n.  29  del
 1979,   autorizzerebbe   la  determinazione  tariffaria  con  criteri
 arbitrari o comunque legati unicamente a valutazioni di  cassa  e  di
 bilancio dell'I.N.P.S., obliterandosi l'interesse dei lavoratori.
    La   mancanza   di  criteri  vincolanti  per  il  Ministro,  nella
 fissazione   e   futura   variazione   delle   tariffe   in   parola,
 evidenzierebbe  una  carenza  dell'art. 13 legge n. 1338 predetta, in
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nonche' con il  successivo
 art.  38, perche' porrebbe i lavoratori interessati di fronte a oneri
 non ragionevoli e sproporzionati al vantaggio pensionistico, tuttavia
 ineludibili per poter realizzare lo stesso diritto al pensionamento.
    Con atto depositato il 29 luglio 1991 si sono  costituiti  Carmine
 Arpino  ed  altri,  rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati  Enrico
 Pennasilico e Sergio Smedile, i quali insistono per una  declaratoria
 di   illegittimita'   costituzionale  delle  norme  denunciate,  cio'
 ribadendo, poi, con memoria prodotta in prossimita' dell'udienza.
    Con  atto depositato il 4 luglio 1991 ha presentato note difensive
 l'I.N.P.S., difeso  dagli  avvocati  Boer,  Pansarella,  Cantarini  e
 Rozera,  osservando che la riserva matematica rappresenta il capitale
 necessario a costituire una rendita, determinato con criteri  desunti
 dalla   matematica   attuariale   e   che   tengono  conto  dell'eta'
 dell'assicurato, della sua anzianita'  anagrafica  e  contributiva  e
 quindi  delle  probabilita'  di  maturare  diritto a pensione nonche'
 della distanza tra la data di ricongiunzione e la data di prevedibile
 maturazione della pensione stessa.
    Pertanto, a meno che non siano da censurare le tariffe per vizi di
 calcolo rilevabili dalle stesse, non sussiste possibilita' di dolersi
 della norma regolatrice.
    Si conclude chiedendo  una  dichiarazione  di  infondatezza  della
 questione.
    Con atto depositato il 29 luglio 1991 e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
 generale dello Stato, sostenendo che non e' in alcun modo  dimostrato
 -  ed  anzi  e'  apoditticamente  affermato  -  che  le tariffe siano
 arbitrarie e non  calcolate  con  criteri  matematici  e  statistici,
 sicche'  nessuna  violazione  dei  parametri  costituzionali si e' in
 realta' verificata.
                        Considerato in diritto
    1.1 - La legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei  periodi
 assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) prevede - art. 2 -
 la  possibilita'  di  ricongiunzione di periodi di attivita' da parte
 degli aventi titolo a forme di previdenza diverse dalla assicurazione
 generale obbligatoria. La norma specifica al terzo  comma  gli  oneri
 relativi  da porsi a carico dei richiedenti e costituiti in base alla
 differenza tra la riserva  matematica  necessaria  per  la  copertura
 assicurativa  del  periodo utile considerato e le somme versate dalle
 gestioni interessate. Resta ivi precisato che la  riserva  matematica
 si  determina  con  i  criteri  e le tabelle di cui all'art. 13 della
 legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento  dei
 trattamenti   di   pensione   dell'assicurazione   obbligatoria   per
 l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) e cioe'  secondo  tariffe
 stabilite,  quando  occorra,  con  decreto  del  Ministro del lavoro,
 sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della
 previdenza sociale.
    1.2 - Il pretore remittente ravvisa un contrasto tra le  enunciate
 disposizioni e gli artt. 3 e 38 della Costituzione.
    Secondo  l'ordine espositivo dell'ordinanza, confliggerebbe con le
 previsioni dell'art. 38  tutto  il  meccanismo  tariffario  posto  in
 essere,  con  criteri  di  determinazione che si assumono arbitrari e
 tali da  condurre  alla  "vanificazione  del  diritto  concesso":  la
 realizzazione  contributiva  sarebbe  carente di "criteri vincolanti"
 assunti dal  legislatore  e  si  tramuterebbe  cosi'  in  una  palese
 irragionevolezza ex art. 3 della Costituzione.
    2. - La questione non e' fondata.
    Con  la  stessa  sequenza  seguita  dal giudice a quo, va chiarito
 anzitutto che la normativa  in  esame  potrebbe  essere  riconosciuta
 difforme  dalle  garanzie  dell'art.  38, la' dove sono assicurati ai
 lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze per la vecchiaia  ovvero
 in  caso  di  invalidita',  solo  se  la  copertura  assicurativa  si
 presentasse abnorme rispetto agli scopi che essa si ripropone.  Ma  a
 tanto  dimostrare  occorrerebbe  evidenziare, nei sensi sostenuti dal
 Pretore, una palese irragionevolezza dei  prelievi,  con  conseguente
 negativa incidenza sull'art. 3.
    Cio'  tuttavia  non  e':  lo  stesso  decorso del tempo rispetto a
 coloro che avessero subito il prelievo medesimo secondo  disposizioni
 precedenti   si   pone,   intanto,   come   ordinario  discrimine  di
 applicazione,  soggiungendosi  poi  subito  che  le  odierne  tariffe
 risultano,  a tenore di legge, emanate con provvedimento del Ministro
 del lavoro che tiene conto, ai fini dei relativi  calcoli  obiettivi,
 della  riserva  matematica,  da conservare integra. E se quest'ultima
 sta a  costituire  un  capitale  inalterato,  tale  in  definitiva  a
 mantenere  la  rendita  correlata all'importo della contribuzione, il
 meccanismo normativamente elaborato e' tale da rimanere  indifferente
 a  qualsivoglia  variazione a carattere discrezionale. Normativamente
 peraltro, a realizzare quanto esposto, sono contemplate, appunto,  le
 necessita'  di adeguamento "ove occorra", quando cioe' le variazioni,
 secondo i principi enunciati, si rendano attuali.
    In concreto, risulta che le basi tariffarie  in  discussione  sono
 state  costruite  tenendosi  conto  delle  variazioni nel tempo delle
 linee demografiche relative (vedi circolare  6  luglio  1981  n.  563
 dell'I.N.P.S.)  e  della evoluzione normativa intervenuta in materia:
 pensione  di  anzianita',  pensioni  privilegiate  di  invalidita'  e
 indirette,  aliquote di reversibilita', maggiorazioni per familiari a
 carico, estensione della pensione  di  reversibilita'  a  favore  dei
 figli  studenti,  perequazione  automatica delle pensioni, parita' di
 trattamento tra uomini e donne in campo previdenziale (cfr. leggi: 21
 luglio 1965, n. 903; 30 aprile 1969, n. 153; 3 giugno 1975, n. 160; 9
 dicembre 1977, n. 903).
    Cosicche', le imposizioni anzidette appaiono rispondere a compiuti
 dettati  normativi  non  in  contrasto,  percio',  con  gli  invocati
 parametri  costituzionali  e  la  questione  va  dichiarata  priva di
 fondatezza.