ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali) promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Giancarlo Enzo ed altri contro l'Amministrazione delle Finanze, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, era stato adito da taluni dipendenti pubblici facenti parte del personale di segreteria delle Commissioni tributarie, che avevano impugnato il silenzio-rifiuto sugli atti di diffida per l'attribuzione della c.d. "indennita' giudiziaria", prevista dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51. Nel corso del relativo giudizio il predetto Tribunale amministrativo regionale ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, di tale articolo, "nella parte in cui non estende l'attribuzione della predetta indennita' al personale di segreteria presso le Commissioni tributarie". Nell'ordinanza di rimessione si osserva che l'indennita' in questione, originariamente era stata istituita (legge 22 giugno 1988, n. 221) in favore del personale delle cancellerie giudiziarie. La legge n. 51 del 1989 l'ha estesa al personale amministrativo di altri organi giurisdizionali (Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi regionali, Corte dei conti e Tribunali militari), oltre che dell'Avvocatura dello Stato (il cui personale ha un trattamento equiparato a quello degli organi giurisdizionali), con una elencazione tassativa. Secondo il giudice a quo, detta indennita' era stata attribuita inizialmente al personale di cancelleria, per favorire una piu' intensa e impegnativa collaborazione allo svolgimento delle funzioni giudiziarie, tenuto conto dell'insufficienza del personale. L'estensione della indennita' al personale amministrativo delle magistrature speciali, sarebbe stata suggerita dalla costatazione che questa situazione di insufficienza del personale rispetto ai compiti di istituto, sussisteva anche per tali magistrature. Poiche' la stessa situazione si verificherebbe anche nelle segreterie delle Commissioni tributarie, la mancata attribuzione di tale indennita' al relativo personale sarebbe discriminatoria e contrastante col principio di uguaglianza, che impone di trattare situazioni uguali in modo uguale. Una giustificazione del diverso trattamento, secondo il giudice a quo, non sarebbe rinvenibile nella circostanza che le Commissioni tributarie non hanno un loro ruolo organico di personale amministrativo e si avvalgono per l'espletamento dei compiti di segreteria, di personale comandato o distaccato da altri uffici. Infatti, questa non sarebbe una peculiarita' delle sole Commissioni tributarie, ma una situazione analoga a quella del personale dei tribunali militari, le cui segreterie sono composte da personale del Ministero della difesa, temporaneamente distaccato presso dette segreterie. 2. - Dinanzi a questa Corte non si e' costituita alcuna parte, per cui la causa e' stata fissata per l'esame in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26. secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto 1. - La Corte e' chiamata a decidere se l'art. 1 della l. 15 febbraio 1989, n. 51 - nella parte in cui non estende l'indennita' prevista dalla l. 22 giugno 1988, n. 221, al personale amministrativo addetto alle segreterie delle Commissioni tributarie - contrasti con l'art. 3 della Costituzione, essendosi attribuita tale indennita' a personale con funzioni analoghe ed in situazione analoga. 2. - La questione non e' fondata. Va premesso che l'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 ha istituito, a decorrere dal 1 luglio 1980, a favore dei magistrati ordinari, "in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attivita'", una speciale indennita' non pensionabile, (soggetta all'adeguamento automatico previsto dall'art. 12 della stessa legge) "pari a lire quattro milioni e quattrocentomila annue, da corrispondersi in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e di sospensione del servizio per qualunque causa". Con legge 6 agosto 1984, n. 425 tale indennita' e' stata attribuita con decorrenza dall'1 gennaio 1983 ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato. Successivamente, la legge 22 giugno 1988, n. 221 ha esteso la suddetta indennita' (art. 1), a decorrere dall'1 gennaio 1988, al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nella misura vigente alla data del 1 gennaio 1988, secondo le percentuali indicate in apposita tabella con riferimento alle diverse qualifiche. L'indennita' e' stata, poi, attribuita (art. 2 della l. n. 221 del 1988) al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nelle misure fissate d'intesa con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore e con le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. La legge 15 febbraio 1989, n. 51 ha, infine, concesso - a decorrere dal 1 gennaio 1989 - detta indennita', con le modalita' previste dalla legge n. 221 del 1988, anche al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonche' al personale civile del ministero della difesa, inquadrato nella quarta e quinta qualifica funzionale, distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unita'. 3. - Il contesto normativo sopra descritto costituisce il risultato di una serie di valutazioni discrezionali del legislatore, caratterizzate dalla scelta dei destinatari dell'indennita' stessa e della decorrenza dell'attribuzione, oltreche' della sua misura e delle sue caratteristiche (non pensionabilita', sospensione in connessione con determinati eventi), secondo giudizi che questa Corte ha ritenuto in linea generale e sotto molteplici profili non contrastanti con i principi della Costituzione (cfr. le sentenze n. 119 del 1991 e n. 238 del 1990 e le ordinanze n. 97 e n. 422 del 1990). In relazione all'uso di tale discrezionalita', non appare irrazionale la mancata attribuzione della indennita', di cui e' questione, al personale amministrativo delle segreterie delle Commissioni tributarie. La legge n. 51 del 1989, infatti, ha esteso l'emolumento al personale amministrativo di quegli stessi istituti presso i quali servivano i magistrati (e categorie equiparate), ai quali la legge n. 425 del 1984 aveva attribuito l'analoga indennita' prevista dalla legge n. 27 del 1981. Questo parallelismo da' buon fondamento all'esclusione del personale di segreteria delle Commissioni tributarie, il cui status economico e giuridico non e' mai stato equiparato a quello delle categorie di personale nei confronti del quale si e' reso operante l'emolumento di cui si discute. Ne' ha rilievo la circostanza che l'indennita' in questione sia stata concessa anche a personale "distaccato" presso gli uffici della giustizia militate non facente parte dei relativi ruoli, giacche' la ratio dell'attribuzione e' da rinvenirsi nell'espletamento dell'attivita' presso quegli uffici e non nell'inquadramento organico nella relativa struttura. Conferma, del resto, il non irrazionale uso della discrezionalita' la circostanza che, quanto alla retribuzione, l'art. 13 del d.P.R. n. 636 del 1972 stabilisce che il personale delle segreterie delle Commissioni tributarie, conserva il trattamento economico "del ruolo e delle qualifiche cui appartiene" e l'art. 14 prevede, in suo favore, una specifica indennita' mensile concessa, in relazione all'assiduita' ed al rendimento, in misura non superiore al dieci per cento dello stipendio: compenso che e' devoluto nella considerazione specifica dell'attivita' esplicata presso le segreterie delle Commissioni tributarie e, quindi, come indennita' in aggiunta alla retribuzione ordinaria, che mal si concilierebbe con altro emolumento, deducibile per di piu' dal sistema, per lo stesso titolo. Pertanto, dalle modalita' concrete dell'esercizio della discrezionalita' legislativa derivano la sua non censurabilita' e, quindi, la non fondatezza della questione proposta.