ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1  della  legge
 15  febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al
 personale amministrativo delle magistrature  speciali)  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  21  marzo  1991  dal  Tribunale amministrativo
 regionale per il Veneto sui ricorsi  riuniti  proposti  da  Giancarlo
 Enzo  ed altri contro l'Amministrazione delle Finanze, iscritta al n.
 503 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito nella camera di consiglio del 4  dicembre  1991  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Tribunale  amministrativo  regionale per il Veneto, era
 stato adito da taluni dipendenti pubblici facenti parte del personale
 di segreteria delle Commissioni tributarie, che avevano impugnato  il
 silenzio-rifiuto  sugli atti di diffida per l'attribuzione della c.d.
 "indennita'  giudiziaria",  prevista  dall'art.  1  della  legge   15
 febbraio  1989,  n.  51.  Nel corso del relativo giudizio il predetto
 Tribunale  amministrativo  regionale  ha   sollevato   questione   di
 legittimita'   costituzionale,   in   riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, di tale articolo,  "nella  parte  in  cui  non  estende
 l'attribuzione  della  predetta indennita' al personale di segreteria
 presso le Commissioni tributarie".
    Nell'ordinanza  di  rimessione  si  osserva  che  l'indennita'  in
 questione, originariamente era stata istituita (legge 22 giugno 1988,
 n.  221)  in  favore  del personale delle cancellerie giudiziarie. La
 legge n. 51 del 1989 l'ha estesa al personale amministrativo di altri
 organi giurisdizionali (Consiglio di Stato, Tribunali  amministrativi
 regionali,   Corte   dei  conti  e  Tribunali  militari),  oltre  che
 dell'Avvocatura dello Stato  (il  cui  personale  ha  un  trattamento
 equiparato   a   quello   degli   organi  giurisdizionali),  con  una
 elencazione tassativa.
    Secondo il giudice a quo, detta indennita'  era  stata  attribuita
 inizialmente  al  personale  di  cancelleria,  per  favorire una piu'
 intensa e impegnativa collaborazione allo svolgimento delle  funzioni
 giudiziarie, tenuto conto dell'insufficienza del personale.
    L'estensione  della  indennita'  al personale amministrativo delle
 magistrature speciali, sarebbe stata suggerita dalla costatazione che
 questa situazione di insufficienza del personale rispetto ai  compiti
 di  istituto,  sussisteva  anche  per  tali  magistrature. Poiche' la
 stessa situazione si  verificherebbe  anche  nelle  segreterie  delle
 Commissioni tributarie, la mancata attribuzione di tale indennita' al
 relativo   personale   sarebbe  discriminatoria  e  contrastante  col
 principio di uguaglianza, che impone di trattare situazioni uguali in
 modo uguale.
    Una  giustificazione del diverso trattamento, secondo il giudice a
 quo, non sarebbe rinvenibile nella  circostanza  che  le  Commissioni
 tributarie   non   hanno   un   loro   ruolo  organico  di  personale
 amministrativo e si  avvalgono  per  l'espletamento  dei  compiti  di
 segreteria,  di  personale  comandato  o  distaccato da altri uffici.
 Infatti, questa non sarebbe una peculiarita' delle  sole  Commissioni
 tributarie,  ma  una  situazione  analoga  a quella del personale dei
 tribunali militari, le cui segreterie sono composte da personale  del
 Ministero  della  difesa,  temporaneamente  distaccato  presso  dette
 segreterie.
    2. - Dinanzi a questa Corte non si e' costituita alcuna parte, per
 cui la causa e' stata fissata per l'esame in camera di consiglio,  ai
 sensi dell'art. 26. secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  Corte  e'  chiamata  a decidere se l'art. 1 della l. 15
 febbraio 1989, n. 51 - nella parte in cui  non  estende  l'indennita'
 prevista dalla l. 22 giugno 1988, n. 221, al personale amministrativo
 addetto  alle segreterie delle Commissioni tributarie - contrasti con
 l'art. 3 della Costituzione, essendosi attribuita tale  indennita'  a
 personale con funzioni analoghe ed in situazione analoga.
    2. - La questione non e' fondata.
    Va  premesso  che  l'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 ha
 istituito, a decorrere dal 1› luglio 1980, a  favore  dei  magistrati
 ordinari,  "in  relazione  agli oneri che gli stessi incontrano nello
 svolgimento  della  loro  attivita'",  una  speciale  indennita'  non
 pensionabile, (soggetta all'adeguamento automatico previsto dall'art.
 12   della   stessa   legge)   "pari   a   lire   quattro  milioni  e
 quattrocentomila annue,  da  corrispondersi  in  ratei  mensili,  con
 esclusione  dei  periodi di congedo straordinario, di aspettativa per
 qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli
 artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204  e  di  sospensione
 del servizio per qualunque causa".
    Con  legge  6  agosto  1984,  n.  425  tale  indennita'  e'  stata
 attribuita con decorrenza  dall'1  gennaio  1983  ai  magistrati  del
 Consiglio   di   Stato,   della   Corte   dei  conti,  dei  tribunali
 amministrativi regionali e della  giustizia  militare,  nonche'  agli
 avvocati e procuratori dello Stato.
    Successivamente,  la  legge  22  giugno  1988, n. 221 ha esteso la
 suddetta indennita' (art. 1), a decorrere  dall'1  gennaio  1988,  al
 personale  dirigente  e  qualifiche  equiparate  delle  cancellerie e
 segreterie giudiziarie, nella misura vigente alla data del 1› gennaio
 1988,  secondo  le  percentuali  indicate  in  apposita  tabella  con
 riferimento alle diverse qualifiche.
    L'indennita' e' stata, poi, attribuita (art. 2 della l. n. 221 del
 1988)  al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli
 delle cancellerie e  segreterie  giudiziarie,  nelle  misure  fissate
 d'intesa  con  le  organizzazioni nazionali di categoria maggiormente
 rappresentative nel settore  e  con  le  confederazioni  maggiormente
 rappresentative su base nazionale.
    La  legge  15  febbraio  1989,  n.  51  ha,  infine,  concesso - a
 decorrere dal 1› gennaio 1989 - detta indennita',  con  le  modalita'
 previste   dalla   legge   n.   221  del  1988,  anche  al  personale
 amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali  amministrativi
 regionali,  della  Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei
 tribunali militari, nonche' al personale civile del  ministero  della
 difesa,  inquadrato  nella  quarta  e  quinta  qualifica  funzionale,
 distaccato temporaneamente, in attesa  dell'istituzione  di  appositi
 ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici della giustizia
 militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unita'.
    3.   -  Il  contesto  normativo  sopra  descritto  costituisce  il
 risultato di una serie di valutazioni discrezionali del  legislatore,
 caratterizzate  dalla scelta dei destinatari dell'indennita' stessa e
 della decorrenza dell'attribuzione,  oltreche'  della  sua  misura  e
 delle   sue  caratteristiche  (non  pensionabilita',  sospensione  in
 connessione con determinati eventi), secondo giudizi che questa Corte
 ha  ritenuto  in  linea  generale  e  sotto  molteplici  profili  non
 contrastanti  con  i principi della Costituzione (cfr. le sentenze n.
 119 del 1991 e n. 238 del 1990 e le ordinanze n.  97  e  n.  422  del
 1990).
    In   relazione   all'uso  di  tale  discrezionalita',  non  appare
 irrazionale la mancata  attribuzione  della  indennita',  di  cui  e'
 questione,   al   personale  amministrativo  delle  segreterie  delle
 Commissioni tributarie.
    La legge n. 51  del  1989,  infatti,  ha  esteso  l'emolumento  al
 personale  amministrativo  di  quegli  stessi istituti presso i quali
 servivano i magistrati (e categorie equiparate), ai quali la legge n.
 425 del 1984 aveva attribuito  l'analoga  indennita'  prevista  dalla
 legge  n.  27  del  1981.  Questo  parallelismo  da'  buon fondamento
 all'esclusione  del  personale  di   segreteria   delle   Commissioni
 tributarie,  il  cui  status  economico  e giuridico non e' mai stato
 equiparato a quello delle categorie di personale  nei  confronti  del
 quale  si  e'  reso  operante  l'emolumento di cui si discute. Ne' ha
 rilievo la  circostanza  che  l'indennita'  in  questione  sia  stata
 concessa  anche  a  personale  "distaccato"  presso  gli uffici della
 giustizia militate non facente parte dei relativi ruoli, giacche'  la
 ratio    dell'attribuzione   e'   da   rinvenirsi   nell'espletamento
 dell'attivita' presso quegli uffici e non nell'inquadramento organico
 nella relativa struttura.
    Conferma, del resto, il non irrazionale uso della discrezionalita'
 la circostanza che, quanto alla retribuzione, l'art. 13 del d.P.R. n.
 636 del 1972 stabilisce  che  il  personale  delle  segreterie  delle
 Commissioni  tributarie, conserva il trattamento economico "del ruolo
 e delle qualifiche cui  appartiene"  e  l'art.  14  prevede,  in  suo
 favore,  una  specifica  indennita'  mensile  concessa,  in relazione
 all'assiduita' ed al rendimento, in misura non superiore al dieci per
 cento dello stipendio: compenso che e' devoluto nella  considerazione
 specifica   dell'attivita'   esplicata  presso  le  segreterie  delle
 Commissioni tributarie e, quindi, come indennita'  in  aggiunta  alla
 retribuzione   ordinaria,   che   mal   si  concilierebbe  con  altro
 emolumento, deducibile per di piu' dal sistema, per lo stesso titolo.
    Pertanto,   dalle   modalita'   concrete   dell'esercizio    della
 discrezionalita'  legislativa  derivano  la sua non censurabilita' e,
 quindi, la non fondatezza della questione proposta.