ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento,
 notificato  il  7  maggio  1991,  depositato  in  Cancelleria  il  13
 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
 del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1›  marzo  1991  (Limiti
 massimi   di   esposizione  al  rumore  negli  ambienti  abitativi  e
 nell'ambiente esterno) ed iscritto al n. 29  del  registro  conflitti
 1991;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  5  novembre  1991  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi l'Avvocato Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento
 e  l'Avvocato  dello  Stato  Franco  Favara  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  regolarmente  notificato  e  depositato,   la
 Provincia  autonoma  di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione
 nei confronti dello Stato in  relazione  al  d.P.C.M.  1  marzo  1991
 (Limiti  massimi  di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
 nell'ambiente  esterno).  Tale  decreto,   secondo   la   ricorrente,
 disciplinerebbe,   senza  base  legislativa,  aspetti  della  materia
 attinente  all'inquinamento,  acustico  i  quali  sembrano  ulteriori
 rispetto  alla  fissazione  dei  limiti massimi alle emissioni sonore
 relative all'ambiente  esterno  e  abitativo.  Pertanto,  la  Regione
 chiede  che  sia  dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al
 Presidente del Consiglio dei ministri, disciplinare, in  mancanza  di
 autorizzazione  legislativa,  i  profili relativi agli artt. 1, comma
 quarto, 2, 3, 4 e 5 del decreto impugnato, dei quali domanda altresi'
 l'annullamento.
    Premesso  che  la  tutela  dall'inquinamento  acustico  inerisce a
 materie quali la tutela del paesaggio, i lavori pubblici  d'interesse
 provinciale,  l'urbanistica,  l'igiene  e sanita', che sono riservate
 alle competenze provinciali ai sensi dell'art. 8, nn. 5,  6  e  17  e
 dell'art.  9,  n.  10, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, come
 attuati dal d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, e dall'art.  4,  secondo
 comma,  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Provincia di Trento
 precisa che, ai sensi dell'articolo da ultimo citato, l'ambito  delle
 competenze  statali  e'  limitato  alla  fissazione - con decreto del
 Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
 dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita' - dei
 "limiti massimi (  ..)  delle  emissioni  sonore  negli  ambienti  di
 lavoro, abitativi e nell'ambiente esterno". L'atto impugnato, invece,
 in  attesa  della  legge-quadro  della  materia,  stabilisce  in  via
 provvisoria misure immediate e urgenti di salvaguardia della qualita'
 ambientale e della  esposizione  umana  al  rumore  che  eccedono  il
 suddetto ambito. Infatti, l'art. 1 stabilisce un potere di deroga del
 sindaco  per le attivita' temporanee e per le manifestazioni in luogo
 pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'uso di macchinari
 e di impianti rumorosi; l'art. 2 demanda ai Comuni  di  dividere  per
 zone il proprio territorio e di fissare in relazione ad esse i limiti
 massimi,  salva  la  possibilita'  di  norme  speciali  per  le  zone
 industriali e per gli impianti a ciclo produttivo continuo; l'art.  3
 prevede  che  le  imprese debbano presentare alle regioni un piano di
 risanamento, contenente le  modalita'  dell'adeguamento  e  il  tempo
 necessario, che deve essere approvato dalle regioni stesse secondo un
 certo  procedimento, il quale introduce anche un'ipotesi di silenzio-
 assenso; l'art. 4 prescrive alle regioni  l'emanazione  di  direttive
 per  l'adozione  dei  piani  di  risanamento comunali, i quali devono
 avere un certo contenuto, nonche' la predisposizione da  parte  delle
 regioni  stesse  di  un  piano  regionale annuale d'intervento per la
 bonifica dall'inquinamento acustico, nel cui quadro devono  inserirsi
 i  piani  comunali;  l'art.  5,  infine, stabilisce che le domande di
 concessione edilizia per nuovi impianti industriali e  la  licenza  o
 l'autorizzazione  all'esercizio  di  tali  attivita' devono contenere
 idonea documentazione  di  previsione  d'impatto  acustico.  Su  tali
 argomenti,  conclude  la  ricorrente,  esiste, oltre tutto, una legge
 provinciale (legge 18 marzo 1991,  n.  6),  rispetto  alla  quale  la
 normativa  denunciata  si  sovrappone  con  disposizioni estremamente
 dettagliate, fra le quali risaltano quelle contenute negli  artt.  1,
 quarto comma, 2, terzo comma, 3, primo e secondo comma, e 5.
    2.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, chiedendo che il ricorso sia  dichiarato  inammissibile  o,
 comunque, non fondato.
    L'Avvocatura  dello  Stato,  dopo  aver  sottolineato  che  l'atto
 impugnato ha il  suo  fondamento  legislativo  nell'art.  4,  secondo
 comma,  della  legge  n.  833  del  1978  e  si giustifica sulla base
 dell'esigenza unitaria di assicurare condizioni di salute uniformi su
 tutto il territorio  nazionale,  rileva  che  il  ricorso,  piu'  che
 lamentarsi  di  una lesione di competenza, sembra piuttosto rivolto a
 ottenere un'interpretazione.
    3.  -  In  prossimita'  della  udienza  ambedue  le  parti   hanno
 depositato ulteriori memorie difensive.
    La  Provincia  autonoma  di  Trento, ribadito che essa contesta le
 competenze illegittimamente esercitate dallo Stato, osserva che o  si
 ritiene  che  l'atto  impugnato  contenga una disciplina suppletiva e
 cedevole, di modo che non sarebbe efficace (salvo la  parte  riferita
 ai   limiti   massimi)  nel  territorio  della  Provincia  a  seguito
 dell'adozione della ricordata legge provinciale,  ovvero  si  ritiene
 che l'atto impugnato non sia cedevole e allora si dovrebbe concludere
 per l'illegittimita' dello stesso.
    L'Avvocatura  dello Stato, dopo aver rilevato che nei suoi scritti
 difensivi la Provincia non contesta l'ancoramento dell'atto impugnato
 all'art. 4, secondo comma, della legge n. 833 del 1978,  osserva  che
 la legislazione provinciale, essendo frutto di una fonte successiva e
 primaria,  dovrebbe  automaticamente  prevalere  nel territorio della
 Provincia stessa rispetto all'atto impugnato. Su tale base il ricorso
 dovrebbe esser dichiarato inammissibile per carenza  d'interesse.  In
 particolare,  poi,  non  si applicherebbe alla Provincia l'art. 4 del
 decreto impugnato, in  quanto  la  ricorrente,  in  base  al  proprio
 ordinamento   finanziario,   non   potrebbe  partecipare  anche  alle
 assegnazioni a carico dello Stato per il finanziamento dei  piani  di
 risanamento  previsti  nell'articolo indicato. In via subordinata, la
 difesa dello Stato ritiene che le disposizioni  impugnate  non  siano
 illegittime,   in   quanto   sembrerebbero  strettamente  connesse  e
 funzionali alla determinazione dei limiti massimi.
                        Considerato in diritto
    1. - La Provincia autonoma di Trento  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione  nei  confronti  dello Stato in relazione al d.P.C.M. 1›
 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al  rumore  negli  ambienti
 abitativi e nell'ambiente esterno), con riguardo agli artt. 1, quarto
 comma, 2, 3, 4 e 5, sul presupposto che le disposizioni ivi contenute
 eccederebbero   dalla   competenza   statale  avente  ad  oggetto  la
 fissazione dei "limiti massimi ( ..)  delle  emissioni  sonore  negli
 ambienti  di  lavoro,  abitativi  e  nell'ambiente  esterno" (art. 4,
 secondo comma,  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833).  Queste,
 pertanto,  lederebbero  le  competenze provinciali relative alla sub-
 materia dell'inquinamento acustico, attribuite alla ricorrente  dalle
 norme  statutarie  sulle  potesta'  legislative in tema di tutela del
 paesaggio,   di   lavori   pubblici   d'interesse   provinciale,   di
 urbanistica, di igiene e sanita' (art. 8, nn. 5, 6 e 17, e art. 9, n.
 10,  dello  Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come attuati
 dal d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526,  che  ha  esteso  alle  Province
 autonome  l'applicabilita' del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonche'
 dal ricordato art. 4, secondo comma, della legge n.  833  del  1978).
 Sulla  base  di  tale prospettazione, la Provincia autonoma di Trento
 chiede che sia dichiarato che non spetta allo Stato, in  mancanza  di
 una   specifica   base  legislativa,  disciplinare  con  decreto  del
 Presidente del  Consiglio  dei  ministri  i  profili  regolati  dalle
 disposizioni impugnate, delle quali domanda altresi' l'annullamento.
    2.  -  Il  ricorso  va  rigettato  relativamente alle disposizioni
 contenute negli artt. 1, quarto  comma,  2,  3,  primo  comma,  prima
 proposizione, e secondo comma.
    La  ripartizione  delle  competenze  fra  lo  Stato e la Provincia
 autonoma di Trento in materia di  inquinamento  acustico  ha  trovato
 attuazione  tramite  l'estensione  anche  alla  Regione Trentino-Alto
 Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad  opera  del
 d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, delle disposizioni di cui agli artt.
 101,  102  e 104 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, oltreche' tramite
 l'art. 4, secondo comma, della legge n. 833 del 1978. L'art. 101  del
 d.P.R.  n.  616 ha provveduto a trasferire alle regioni (e alle prov-
 ince autonome) le funzioni amministrative concernenti "il controllo e
 la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse,
 nonche' quello prodotto da sorgenti mobili se  correlate  a  servizi,
 opere ed attivita' trasferite alle regioni".  L'art. 102, n. 1, dello
 stesso   decreto   ha  riservato,  invece,  allo  Stato  le  funzioni
 amministrative  relative   alla   fissazione   dei   "limiti   minimi
 inderogabili  d'accettabilita'  (  ..)  delle emissioni sonore".   In
 riferimento alle potesta' riservate allo  Stato,  l'art.  4,  secondo
 comma,  della legge n. 833 del 1978 ha ulteriormente stabilito, sotto
 la rubrica "uniformita' delle condizioni  di  salute  nel  territorio
 nazionale",  che  "con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  sanita',  sentito   il
 Consiglio   sanitario   nazionale,   sono  fissati  e  periodicamente
 sottoposti a revisione i limiti massimi ( ..) delle emissioni  sonore
 negli   ambienti  di  lavoro,  abitativi  e  nell'ambiente  esterno".
 Quest'ultima  disposizione  e'  stata  poi  modificata  dall'art.  2,
 quattordicesimo  comma,  della  legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale
 prevede che "il Ministro dell'ambiente, di concerto con  il  Ministro
 della  sanita',  propone  al Presidente del Consiglio dei ministri la
 fissazione dei limiti massimi delle  emissioni  sonore  relativamente
 all'ambiente  esterno  e  abitativo  di cui all'art. 4 della legge 23
 dicembre 1978, n. 833".
    Dall'insieme delle disposizioni di legge  ora  ricordate  risulta,
 dunque, che, come si desume anche dalle premesse e dall'art. 1, primo
 comma,  dell'atto  impugnato,  il  fondamento  del potere oggetto del
 presente conflitto e' costituito dall'art. 4,  secondo  comma,  della
 legge  n.  833  del 1978, il quale riserva allo Stato, nel quadro del
 proprio generale potere di stabilire uniformi  condizioni  di  salute
 sul  territorio  nazionale, la fissazione, con decreto del Presidente
 del Consiglio dei ministri, dei limiti massimi delle emissioni sonore
 negli ambienti di lavoro, nonche' in quelli  abitativi  e  in  quelli
 esterni.  Pertanto,  allo scopo di risolvere il conflitto oggetto del
 giudizio in esame, occorre verificare se  le  disposizioni  impugnate
 sono  riconducibili,  o  meno,  al  potere  statale di fissazione dei
 limiti massimi delle emissioni sonore, appena menzionato.
    3. - Sicuramente rientranti nell'ambito del  potere  ora  indicato
 sono   l'art.   2   e  l'art.  3,  primo  comma,  limitatamente  alla
 proposizione iniziale, e secondo comma.
    L'art. 2 si basa sulla premessa che i limiti massimi  dei  livelli
 sonori devono essere fissati in modo articolato, in relazione al tipo
 di  area  sul  quale  insistono  le  emissioni  considerate. In altre
 parole, alla stregua dell'art. 2,  ciascun  tipo  di  zona,  definito
 secondo  la  classificazione contenuta nella tabella n. 1 allegata al
 decreto  (aree   particolarmente   protette,   aree   prevalentemente
 residenziali,  aree  di  tipo misto, aree di intensa attivita' umana,
 aree prevalentemente industriali, aree  esclusivamente  industriali),
 deve   avere   specifici  limiti  massimi  di  livelli  sonori,  come
 determinati nella tabella n. 2, posta  in  allegato  al  decreto.  In
 dipendenza  di cio', lo stesso art. 2 vincola, innanzitutto, i comuni
 ad adottare la classificazione in zone definita dallo stesso  decreto
 (primo  comma)  e  dispone,  poi,  che per le zone non esclusivamente
 industriali  si  debbano  stabilire,  "oltre  ai  limiti  massimi  in
 assoluto per il rumore", anche i criteri differenziali  ivi  indicati
 (secondo comma), prevedendo, in particolare, per gli impianti a ciclo
 produttivo  continuo,  situati  nelle  zone  da ultimo menzionate, un
 termine di adeguamento di cinque anni (terzo comma).
    L'articolo ora riassunto rappresenta chiaramente un esercizio  del
 potere  statale di fissazione dei limiti massimi di emissione sonora,
 potere che non puo' non comportare,  affinche'  sia  svolto  in  modo
 ragionevole  e  in  conformita' ai vari interessi pubblici coinvolti,
 tanto la suddivisione del territorio in  aree  diverse  in  relazione
 alle  differenti caratteristiche delle stesse, quanto l'articolazione
 dei limiti medesimi e la  predeterminazione  delle  modalita'  e  dei
 tempi  di  adeguamento  per  specifici  tipi  di  area  e di fonti di
 emissione. Nei suoi vari commi, pertanto, l'art. 2 non lede in  alcun
 modo le competenze provinciali in materia di inquinamento acustico.
    Per  le stesse ragioni va escluso che l'art. 3, primo comma, prima
 proposizione,  e  secondo  comma,  comporti   la   violazione   delle
 attribuzioni  statutariamente  affidate  alla  Provincia  autonoma di
 Trento. Al primo comma, prima proposizione,  tale  articolo  prevede,
 infatti,   una   facolta'   di  cui  possono  avvalersi  le  imprese,
 disponendo,  piu'  in  particolare,  che,  ai   fini   del   graduale
 adeguamento  delle  situazioni  esistenti  rispetto ai limiti massimi
 fissati dal decreto stesso, le imprese interessate possono, entro sei
 mesi, presentare alla regione competente un piano di risanamento  con
 l'indicazione delle modalita' di adeguamento e del tempo necessario a
 tal  fine,  tempo  che  non  puo' comunque superare i trenta mesi. Al
 secondo comma, lo stesso articolo prevede che le  imprese,  le  quali
 non presentino il suddetto piano di risanamento, debbono adeguarsi ai
 limiti massimi, fissati dal decreto, nello stesso termine di sei mesi
 previsti per la presentazione del piano.
    Parimenti  non  lesivo  delle competenze statutariamente assegnate
 alla Provincia autonoma di Trento e'  l'art.  1,  quarto  comma,  del
 decreto  impugnato.  Tale  articolo inserisce fra gli oggetti esclusi
 dal campo di applicazione del decreto impugnato anche  "le  attivita'
 temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico
 o  aperto  al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed
 impianti rumorosi", precisando che  tali  attivita'  "debbono  essere
 autorizzate,  anche  in  deroga  ai  limiti  del presente decreto del
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dal  sindaco,  il   quale
 stabilisce  le  opportune  prescrizioni  per  limitare l'inquinamento
 acustico  sentita  la   competente   USL".   In   realta',   siffatte
 disposizioni  non  introducono  nuovi poteri, ma, piu' semplicemente,
 riflettono, sul piano della  classificazione  delle  sorgenti  sonore
 assoggettabili  ai  limiti  massimi  previsti  dal decreto stesso, la
 ripartizione  legislativa  delle  competenze  stabilita  in   materia
 d'inquinamento   acustico   a  favore  del  sindaco  quale  autorita'
 sanitaria locale. A questo,  infatti,  spettano  numerosi  poteri  in
 materia,  tra i quali assumono particolare rilievo al riguardo, tanto
 quelli relativi alla  disciplina  integrativa  (e  alla  prevenzione)
 delle  emissioni  sonore, cui fa riferimento l'art. 104 del d.P.R. n.
 616  del  1977,  quanto  quelli  contingibili  e  urgenti,   previsti
 dall'art. 32 della legge n. 833 del 1978.
    4. - Sono, invece, lesivi delle competenze che lo Statuto speciale
 per  il  Trentino-Alto Adige assegna alle Province autonome l'art. 3,
 primo comma, seconda e terza proposizione, nonche' gli artt.  4  e  5
 del  decreto  impugnato, in quanto prevedono principi organizzativi e
 indirizzi nei confronti delle funzioni legislative  e  amministrative
 delle  regioni e delle province autonome, nonche' oneri alle imprese,
 i quali sono posti nell'esercizio  di  poteri  statali  incidenti  su
 potesta'  regionali  o  provinciali  in totale mancanza del richiesto
 fondamento legislativo.
    In particolare, l'art. 4 del decreto impugnato impone alle regioni
 e alle province autonome l'adozione di piani annuali d'intervento per
 la  bonifica  dall'inquinamento  acustico,  nonche'  l'emanazione  di
 direttive  per  la  predisposizione, da parte dei comuni, di piani di
 risanamento esecutivi dei piani  regionali,  stabilendo  altresi'  il
 contenuto  strutturale  di  tali  piani.  Poiche'  si  tratta  di una
 disciplina che interferisce sull'autonomia regionale e  comunale,  le
 relative  prescrizioni  possono  essere validamente disposte soltanto
 con  un  atto  legislativo  statale  o,   comunque,   con   un   atto
 amministrativo  adottato  sulla  base  di  una  legge (v., da ultimo,
 sentt. nn. 512 del 1990,  53,  98  e  204  del  1991).  L'assenza  di
 qualsiasi  copertura  legislativa  delle  prescrizioni  ora esaminate
 rende l'esercizio del  relativo  potere  illegittimo  e,  come  tale,
 lesivo  delle  competenze statutariamente spettanti alla Provincia di
 Trento.
    Per  le  stesse  ragioni  devono  considerarsi  lesivi   di   tali
 competenze  sia  l'art.  3, primo comma, limitatamente alla seconda e
 alla terza proposizione, laddove impone alle regioni e alle  province
 autonome  l'esame  dei  piani  di  risanamento delle imprese entro il
 termine di sei mesi,  decorso  il  quale  l'approvazione  si  intende
 avvenuta,  sia  l'art.  5, che vincola coloro che presentano "domanda
 per il rilascio di concessione edilizia  relativa  a  nuovi  impianti
 industriali  di  licenza  od  autorizzazione  all'esercizio  di  tali
 attivita'"  ad  allegare  un'idonea  documentazione   di   previsione
 d'impatto acustico.