ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 55 del  d.P.R.
 29  settembre  1973,  n. 600 (Norme generali per la repressione delle
 violazioni delle leggi finanziarie) e 98, comma sesto, del d.P.R.  29
 settembre  1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
 sul reddito) promossi con n. 4 ordinanze emesse il 3 marzo 1988 dalla
 Commissione  tributaria   di   primo   grado   di   Napoli   iscritte
 rispettivamente  ai  nn.  454,  455, 456 e 457 del registro ordinanze
 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  28,
 prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 4  dicembre  1991  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto che la commissione tributaria di Napoli - adita da Zavota
 Carmine,   Mazza   Alberto,   Russo   Davide   e   Pelella   Vincenzo
 (rappresentanti legali rispettivamente delle societa' Lixena  S.p.A.,
 Elsa  S.p.A.,  Span  S.p.A.  e  DP1  S.r.l.)  con  ricorsi avverso le
 iscrizioni a ruolo loro notificate  quali  responsabili  ex  art.  98
 d.P.R.  29  settembre  1973  n.  602  e  riguardanti  il pagamento di
 penalita', soprattasse ed interessi  dovuti  dalle  societa'  di  cui
 erano  stati  amministratori - ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 55 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 98, 6
 co.,  d.P.R. n. 602 del 1973, cit., - in riferimento agli artt. 3, 24
 e 76 della Costituzione  -  nella  parte  in  cui  non  prevedono  la
 notifica agli ex-amministratori di societa' degli addebiti contestati
 per   il   periodo  in  cui  erano  in  carica  e  della  conseguente
 applicazione di sanzioni pecuniarie;
      che, secondo la Commissione rimettente, la  normativa  censurata
 (violando  gli  artt. 3 e 24 della Costituzione) consente che divenga
 definitivo un accertamento per inerzia  del  soggetto  d'imposta  (la
 societa')   senza   dare  al  coobligato  solidale  (l'amministratore
 responsabile) la possibilita' di esercitare le azioni da lui ritenute
 opportune per la tutela dei suoi diritti, non essendo prevista in suo
 favore alcuna notifica dell'atto di accertamento;
      che inoltre la Commissione rimettente  prospetta  la  violazione
 dell'art.  76  della Costituzione per eccesso dai limiti della delega
 atteso che l'art. 10 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 (contenente la
 delega  al  Governo  per   emanare   disposizioni   in   materia   di
 accertamento,  riscossione,  sanzioni  e  contenzioso tributario) non
 prevede alcuna possibilita' di "sostituzione tributaria"  in  assenza
 di avviso di accertamento;
      che  si e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri a
 mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato richiamando le  precedenti
 pronunce di questa Corte di non fondatezza (sentenza n. 348 del 1987)
 e  di manifesta infondatezza (ordinanza 21 gennaio 1988 n. 48; n. 591
 del 1988; n. 246 del 1989; n. 178 del 1990), in relazione alle  quali
 la Commissione rimettente non adduce profili nuovi;
    Considerato  che  questa  Corte  ha  gia'  ritenuto non fondata la
 questione  sollevata  in  riferimento  agli  artt.  3  e   24   della
 Costituzione  non  essendo  leso  il diritto di difesa "perche' nulla
 vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie
 ragioni nel procedimento tributario" (sent. n. 348 del 1987);
      che tale pronuncia e' stata ribadita con successive ordinanze di
 manifesta infondatezza (n. 48 del 1988; n. 591 del 1988; n.  246  del
 1989; n. 178 del 1990), ne' la Commissione rimettente prospetta nuovi
 profili di valutazione;
      che  la  tutela  del  rappresentante del soggetto passivo non e'
 compressa per effetto della  mancata  previa  notifica  dell'atto  di
 accertamento   e   del   provvedimento  di  applicazione  delle  pene
 pecuniarie  in  considerazione  della  riconosciuta  possibilita'  di
 impugnare  l'iscrizione  a  ruolo e di svolgere, in quella sede, ogni
 difesa diretta a contestare sia il rapporto di rappresentanza, sia la
 legittimita' dell'applicazione delle pene  pecuniarie  nei  confronti
 del soggetto passivo;
      che,  sotto  altro  profilo,  non  e'  violato  l'art.  76 della
 Costituzione atteso che  le  norme  censurate  non  prevedono  alcuna
 ipotesi di "sostituzione tributaria";
    Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;