ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) e 98, comma sesto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promossi con n. 4 ordinanze emesse il 3 marzo 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli iscritte rispettivamente ai nn. 454, 455, 456 e 457 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che la commissione tributaria di Napoli - adita da Zavota Carmine, Mazza Alberto, Russo Davide e Pelella Vincenzo (rappresentanti legali rispettivamente delle societa' Lixena S.p.A., Elsa S.p.A., Span S.p.A. e DP1 S.r.l.) con ricorsi avverso le iscrizioni a ruolo loro notificate quali responsabili ex art. 98 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e riguardanti il pagamento di penalita', soprattasse ed interessi dovuti dalle societa' di cui erano stati amministratori - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 98, 6 co., d.P.R. n. 602 del 1973, cit., - in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione - nella parte in cui non prevedono la notifica agli ex-amministratori di societa' degli addebiti contestati per il periodo in cui erano in carica e della conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie; che, secondo la Commissione rimettente, la normativa censurata (violando gli artt. 3 e 24 della Costituzione) consente che divenga definitivo un accertamento per inerzia del soggetto d'imposta (la societa') senza dare al coobligato solidale (l'amministratore responsabile) la possibilita' di esercitare le azioni da lui ritenute opportune per la tutela dei suoi diritti, non essendo prevista in suo favore alcuna notifica dell'atto di accertamento; che inoltre la Commissione rimettente prospetta la violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso dai limiti della delega atteso che l'art. 10 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 (contenente la delega al Governo per emanare disposizioni in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso tributario) non prevede alcuna possibilita' di "sostituzione tributaria" in assenza di avviso di accertamento; che si e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato richiamando le precedenti pronunce di questa Corte di non fondatezza (sentenza n. 348 del 1987) e di manifesta infondatezza (ordinanza 21 gennaio 1988 n. 48; n. 591 del 1988; n. 246 del 1989; n. 178 del 1990), in relazione alle quali la Commissione rimettente non adduce profili nuovi; Considerato che questa Corte ha gia' ritenuto non fondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione non essendo leso il diritto di difesa "perche' nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario" (sent. n. 348 del 1987); che tale pronuncia e' stata ribadita con successive ordinanze di manifesta infondatezza (n. 48 del 1988; n. 591 del 1988; n. 246 del 1989; n. 178 del 1990), ne' la Commissione rimettente prospetta nuovi profili di valutazione; che la tutela del rappresentante del soggetto passivo non e' compressa per effetto della mancata previa notifica dell'atto di accertamento e del provvedimento di applicazione delle pene pecuniarie in considerazione della riconosciuta possibilita' di impugnare l'iscrizione a ruolo e di svolgere, in quella sede, ogni difesa diretta a contestare sia il rapporto di rappresentanza, sia la legittimita' dell'applicazione delle pene pecuniarie nei confronti del soggetto passivo; che, sotto altro profilo, non e' violato l'art. 76 della Costituzione atteso che le norme censurate non prevedono alcuna ipotesi di "sostituzione tributaria"; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;