Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente  pro-tempore della giunta regionale dott. Luis Durnwalder,
 giusta deliberazione della giunta  provinciale  n.  7370/1991  del  9
 dicembre  1991  (all.  1),  rappresentata  a difesa, tanto unitamente
 quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale del  9  dicembre
 1991,  rogata  dall'avv.  Giovanni  Salghetti Drioli, vice segretario
 generale  della  giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 16270; all. 2),
 dagli avvocati prof. Sergio Panunzio e prof. Roland Riz, e presso  il
 primo  di  essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n.
 3, ricorrente; contro la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  in
 persona  del  Presidentre del Consiglio in carica; per il regolamento
 di competenza in relazione al decreto del Ministero  dell'interno  di
 concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  in  data  19 ottobre 1991,
 pubblicato il 26  ottobre  1991,  recante  "modalita'  relative  alle
 certificazioni   concernenti   il   bilancio  preventivo  1992  delle
 amministrazioni provinciali comunali e delle comunita' montane".
                               F A T T O
    1. -  Con  il  decreto  imputato  19  ottobre  1991,  il  Ministro
 dell'interno  di concerto con il Ministro del tesoro ha approntato ed
 approvato i "modelli" di certificati che  sono  allegati  ad  decreto
 stesso,  precisando  che  essi "devono essere usati dai comuni, dalle
 province e dalle comunita' montane per compilare un  certificato  sul
 bilancio 1992".
    Secondo  il  decreto  impugnato  "detto certificato va allegato al
 bilancio di previsione e con lo stesso inviato al  competente  organo
 regionale  di  controllo  in  un  originale e sei copie autentiche" e
 "l'organo regionale di controllo, dopo aver  attestato  in  calce  al
 certificato  che lo stesso e' regolarmente compilato e corrispondente
 alle previsioni  del  bilancio  divenuto  esecutivo,  lo  inoltra  in
 originale  e  tre copie autenticate, entro dieci giorni dall'avvenuto
 esame e comunque entro il 28 febbraio 1992" .. "al commissariato  del
 Governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province
 di Bolzano e Trento".
    Sempre  secondo  il  decreto  impugnato  "il comitato regionale di
 controllo invia, inoltre, copia del certificato  alla  regione  e  ne
 restituisce  una  all'ente  interessato"  .. "ed il commissariato del
 Governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province
 di  Bolzano  e  Trento,  provvedono  ad   inviare   l'originale   dei
 certificati   relativi  agli  enti  ed  alle  comunita'  montane,  al
 Ministero dell'interno ed una copia dei certificati stessi alla Corte
 dei conti - sezione enti locali ed all'I.S.T.A.T.".
    Nell'art. 2 il decreto impugnato prevede che  "il  certificato  e'
 firmato  dal sindaco, dal presidente dell'amministrazione provinciale
 o della comunita' montana, dal segretario, dal ragioniere ove  esista
 e dal revisore o dal presidente del collegio dei revisori" e che esso
 "deve  inoltre  contenere  l'attestazione  firmata  dal  presente dal
 comitato regionale di controllo" e che "Il  certificato  deve  essere
 redatto  nel formato di cm 21 x 29,7 e scritto a macchina in ogni sua
 parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i  dati  finanziari  debbono
 essere espressi in migliaia di lire".
    2.  -  Il  decreto non tiene conto che la disciplina della materia
 rientra nella competenza della provincia autonoma di Bolzano.
    Infatti, in base allo statuto di autonomia d.P.R. 31 agosto  1972,
 n.  670  (art.  8, primo comma, n. 21; art. 16, primo comma; art. 54,
 cifra 5; art. 80 e art. 81,  modificato  dalla  legge  rinforzata  30
 novembre  1989,  n. 386) ed in base a precise nomie di attuazione che
 regolano le zone e le comunita' montane (d.P.R.  22  marzo  1974,  n.
 279, art. 7) e che contengono le norme di attuazione dello statuto in
 materia  di finanza locale (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473), la materia
 e' di competenza della provincia autonoma di Bolzano.
    3.  -  Visto che l'impugnato decreto del Ministero dell'interno 10
 settembre 1991 e' lesivo nelle sue singole parti e nel suo  complesso
 delle   attribuzioni  costituzionalmente  garantite  della  provincia
 autonoma di Bolzano, questa  e'  costretta  a  proporre  ricorso  per
 regolamento di competenza per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    I.  Violazione  delle  attribuzioni provinciali di cui all'art. 8,
 primo comma, n. 21: art. 16. primo comma; art. 54, n. 5, nonche' agli
 artt. 80 e 81 dello statuto speciale  per  la  regione  Trentino-Alto
 Adige,  approvato  con  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670 (nel testo
 modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, che viene richiamata
 anche in  ragione  dell'art.  5),  nonche'  alle  relative  norme  di
 attuazione di cui in modo particolare al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279
 e al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473.
    1. - L'impugnato decreto 19 ottobre 1991 prevede all'art. 1 che "I
 comuni,  le  province  e  le  comunita'  montane  devono compilare un
 certificato sul bilancio 1992  conforme  agli  allegati  modelli  che
 fanno  parte  integrante  del  presente decreto. Detto certificato va
 allegato al bilancio  di  previsione  e  con  lo  stesso  inviato  al
 competente  organo regionale di controllo in un originale e sei copie
 autentiche. L'organo regionale di controllo, dopo aver  attestato  in
 calce  al  certificato  che  lo  stesso  e'  regolarmente compilato e
 corrisponde alle  previsioni  del  bilancio  divenuto  esecutivo,  lo
 inoltra  in  originale  e  tre  copie autenticate, entro dieci giorni
 dall'avvenuto esame  e  comunque  entro  il  28  febbraio  1992  alle
 prefetture  competenti  per  territorio, alla presidenza della giunta
 regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunita' montane di
 quella regione, ed al commissariato del governo  competente  per  gli
 enti  e  le  comunita' montane delle province di Bolzano e Trento. Il
 comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato
 alla regione e ne restituisce una all'ente interessato. Le prefetture
 la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti
 e le comunita' montane di quella  regione  ed  il  commissariato  del
 governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province
 di   Bolzano   e   Trento,  provvedono  ad  inviare  l'originale  dei
 certificati  relativi  agli  enti  ed  alle  comunita'  montane,   al
 Ministero dell'interno ed una copia dei certificati stessa alla Corte
 dei conti - sezione enti locali ed all'I.S.T.A.T.".
    L'art.   2   del   decreto  ministeriale  prescrive  poi  che  "il
 certificato    e'    firmato    dal    sindaco,    dal     presidente
 dell'amministrazione  provinciale  o  della  comunita'  montana,  dal
 segretario, dal ragioniere ove esista e dal revisore o dal presidente
 del collegio dei  revisori.  Deve  inoltre  contenere  l'attestazione
 firmata   dal  presente  del  comitato  regionale  di  controllo.  Il
 certificato deve essere redatto nel formato di cm 21 x 29,7 e scritto
 a macchina in ogni sua parte senza aggiunte  od  omissioni.  Tutti  i
 dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire".
    2. - Questo decreto impugnato invade le competenze ed attribuzioni
 della   provincia   autonoma  di  Bolzano,  la  quale  ha  competenza
 secondaria "in materia di  finanza  locale"  (art.  80  statuto)  con
 potere-obbligo  di  corrispondere  "ai  comuni  stessi  idonei  mezzi
 finanziari, da concordare fra il  presidente  della  relativa  giunta
 provinciale  ed  una  rappresentanza  unitaria dei rispettivi comuni"
 (art. 81 statuto).
    Alla giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano spetta
 poi ai sensi dell'art. 54, n. 5, statuto "5) la vigilanza e la tutela
 sulle   amministrazioni  comunali,  sulle  istituzioni  pubbliche  di
 assistenza e beneficienza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti
 locali, compresa la facolta' di sospensione e scioglimento  dei  loro
 organi   in   base   alla  legge.  Nei  suddetti  casi  e  quando  le
 amministrazioni  noti  siano  in  grado  per  qualsiasi   motivo   di
 funzionare   spetta  anche  alla  giunta  provinciale  la  nomina  di
 commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di  Bolzano,
 nel  gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in
 seno all'organo piu' rappresentativo dell'ente.
    Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari  di  cui
 sopra  allorche' siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si
 riferiscono a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti".
    3. - In esecuzione delle norme  statutarie  e'  stata  emanata  la
 norma  di  attuazione  "d.P.R.  28  marzo  1975,  n.  473  (norma  di
 attuazione dello  statuto  per  la  regione  Trentino-Alto  Adige  in
 materia  di  finanza  locale"),  con  la  quale  e' stato disposto il
 trasferimento delle competenze statali  alla  provincia  autonoma  di
 Bolzano:  art. 1 "Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in
 ordine alle autorizzazioni  in  materia  di  finanza  locale  e  alle
 integrazioni,  anche  ai fini del risanamento dei bilanci dei comuni,
 esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici  dello
 Stato,  sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere
 nazionale o sovraprovinciale e quelle  gia'  spettanti  alla  regione
 Trentino-Alto  Adige  nelle  stesse  materie, sono esercitate, per il
 rispettivo territorio, dalle province di Trento  e  di  Bolzano,  con
 l'osservanza  delle  norme  del  presente  decreto.  Restano salve le
 competenze della regione in materia di ordinamento dei comuni".
    La stessa nomina di attuazione (d.P.R.  28  marzo  1975,  n.  473)
 dispone  poi,  all'art.  2,  che:  "Nella  vigilanza  e tutela di cui
 all'art. 54, n. 5), del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
 agosto  1972,  n. 670, si intendono compresi tutti i provvedimenti di
 controllo in materia di finanza locale".
    4. - Visto che' tutta la disciplina della finanza locale, compresa
 la verifica e il  controllo  della  spesa,  attiene  alla  competenza
 provinciale,  il  Ministro  dell'interno e il Ministro del tesoro non
 avevano nessun potere di  predisporre  ed  approntare  "modelli"  sui
 quali  gli  enti  e  le comunita' montane della provincia autonoma di
 Bolzano "devono" compilare un  certificato  sul  bilancio  preventivo
 1992.
    5. - Si aggiunga che la predisposizione dei conti preventivi degli
 enti  e  delle  comunita'  montane, e il relativo controllo attengono
 alla materia di controllo e vigilanza della  finanza  locale  che  e'
 anch'essa di spettanza della giunta provinciale di Bolzano e non gia'
 del  commissario  del  governo  o  dei  Ministri che hanno emanato il
 decreto impugnato.
    6. - Palesemente lesivo e' anche l'obbligo  previsto  dal  decreto
 che  i  conti  preventivi degli enti locali e delle comunita' montane
 della provincia autonoma  di  Bolzano  debbano  essere  trasmessi  al
 "competente   organo   regionale   di  controllo"  che  poi  lo  deve
 trasmettere al commissariato del Governo, che sono organi  del  tutto
 incompetenti  in  niateria,  anziche'  all'organo  che  ha  specifica
 competenza in materia, cioe' alla giunta provinciale.
    Altrettanto lesiva e' poi la prevista trasmissione di tale atto al
 Ministero  dell'intenio,  alla  Corte  dei conti sezione enti locali,
 all'I.S.T.A.T., oltre che agli enti e alle comunita' montane.
    7. - Il decreto impugnato viola, inoltre, il chiaro disposto della
 norma di attuazione d.P.R. n.  473/1975  che  all'art.  6  disciplina
 espressamente il coordinamento fra le province di Trento e di Bolzano
 e  lo  Stato,  ribadendo che le prime devono comunicare annualmente i
 propri programmi,  nei  settori  della  finanza  locale,  dei  lavori
 pubblici  e  dell'edilizia comunque sovvenzionata, al Ministro per il
 tesoro che, sentiti  i  competenti  organi  della  cassa  depositi  e
 prestiti,   indica   il   limite   dei   mezzi  che  la  cassa  sara'
 presumibilmente in grado di destinare nelle  rispettive  province  in
 base ai criteri generali stabiliti per i propri interventi.
     Il  decreto  impugnato  sovrappone  a  questo  coordinamento  una
 disciplina esclusiva dello Stato che palesemente viola ed  invade  la
 sfera di competenza attribuita alla provincia autonoma di Bolzano.
     II.  Violazione  delle attribuzioni provinciali di cui alle norme
 statutarie gia' indicate,  anche  per  violazione  del  principio  di
 legalita'.
    1. - Il decreto impugnato richiama nelle premesse una disposizioni
 di  legge,  che  non  conferisce  affatto  il  potere  de  quo ai due
 Ministri.
    L'art. 25, secondo comma, della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,
 infatti,  non  assegna  ai  Ministri  in questione la possibilita' di
 decretare riguardo ai conti preventivi degli enti e  delle  comunita'
 montane della provincia autonoma di Bolzano: non solo, ma il Ministro
 del  tesoro  e  il  Ministro dell'interno non sono neppure menzionati
 nell'articolo in questione.
    Basta leggere tale disposizione per accorgersi  che  nulla  lascia
 desumere   che   spetti  ai  due  Ministri  erogare  alla  competenza
 provinciale.
    2. - Anzi proprio tale legge 8 giugno 1990, n. 142, alla quale  il
 decreto  impugnato fa espressamente richiamo, prevede la salvaguardia
 delle competenze della provincia autonoma di  Bolzano:  "La  presente
 legge  detta i principi dell'ordinamento dei comuni e, delle province
 e ne determina le funzioni. 2. Le disposizioni della  presenta  legge
 non  si  applicano  alle  regioni  a statuto speciale e alle province
 autonome di Trento e Bolzano se  incompatibili  con  le  attribuzioni
 previste  dagli  statuti  e dalle relative norme di attuazione. 3. Ai
 sensi dell'art. 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non
 possono introdurre deroghe ai principi della presente  legge  se  non
 mediante  espressa  modificazione  delle  sue  disposizioni" (art. 1,
 secondo comma).
    Trattandosi nella fattispecie di attivita' connesse con competenze
 devolute alla provincia autonoma di Bolzano, ogni  ingerenza  diretta
 dello Stato in materia e' esclusa.
    3.  - Il decreto impugnato e' quindi privo di apertura legislativa
 e viola palesemente il principio di legalita'.
    Secondo la giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma  Corte  (da  ultimo
 sentenza   n.   204/1991,  ed  ivi  riferimenti  alla  giurisprudenza
 precedente), e'  principio  ormai  pacifico  quello  secondo  cui  la
 carenza  di  una  idonea  base  legislativa del provvedimento statale
 impugnato  sia  un  vizio  deducibile  in  sede   di   conflitto   di
 attribuzione fra Stato e regioni (o province autonome).
    4.  -  La  manifesta  carenza  di potere dei Ministri del tesoro e
 dell'interno  a  decretare  in  materia  per  quel  che  riguarda  il
 territorio  della  provincia  autonoma  di Bolzano, risulta poi dalla
 stessa finalita' indicata nel decreto stesso.
    Infatti, nella provincia autonoma di Bolzano il finanziamento  dei
 comuni  e  delle  comunita' montane e degli enti locali e' competenza
 della provincia stessa, ed e' quindi la provincia che emana ogni anno
 una  legge  provinciale  in  tema  di  finanza  locale,   creando   i
 presupposti  e  gli elementi essenziali per la formazione dei bilanci
 preventivi di tali enti.