Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 7370/1991 del 9 dicembre 1991 (all. 1), rappresentata a difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale del 9 dicembre 1991, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario generale della giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 16270; all. 2), dagli avvocati prof. Sergio Panunzio e prof. Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, ricorrente; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidentre del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 ottobre 1991, pubblicato il 26 ottobre 1991, recante "modalita' relative alle certificazioni concernenti il bilancio preventivo 1992 delle amministrazioni provinciali comunali e delle comunita' montane". F A T T O 1. - Con il decreto imputato 19 ottobre 1991, il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro ha approntato ed approvato i "modelli" di certificati che sono allegati ad decreto stesso, precisando che essi "devono essere usati dai comuni, dalle province e dalle comunita' montane per compilare un certificato sul bilancio 1992". Secondo il decreto impugnato "detto certificato va allegato al bilancio di previsione e con lo stesso inviato al competente organo regionale di controllo in un originale e sei copie autentiche" e "l'organo regionale di controllo, dopo aver attestato in calce al certificato che lo stesso e' regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo, lo inoltra in originale e tre copie autenticate, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque entro il 28 febbraio 1992" .. "al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento". Sempre secondo il decreto impugnato "il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato" .. "ed il commissariato del Governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare l'originale dei certificati relativi agli enti ed alle comunita' montane, al Ministero dell'interno ed una copia dei certificati stessi alla Corte dei conti - sezione enti locali ed all'I.S.T.A.T.". Nell'art. 2 il decreto impugnato prevede che "il certificato e' firmato dal sindaco, dal presidente dell'amministrazione provinciale o della comunita' montana, dal segretario, dal ragioniere ove esista e dal revisore o dal presidente del collegio dei revisori" e che esso "deve inoltre contenere l'attestazione firmata dal presente dal comitato regionale di controllo" e che "Il certificato deve essere redatto nel formato di cm 21 x 29,7 e scritto a macchina in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire". 2. - Il decreto non tiene conto che la disciplina della materia rientra nella competenza della provincia autonoma di Bolzano. Infatti, in base allo statuto di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (art. 8, primo comma, n. 21; art. 16, primo comma; art. 54, cifra 5; art. 80 e art. 81, modificato dalla legge rinforzata 30 novembre 1989, n. 386) ed in base a precise nomie di attuazione che regolano le zone e le comunita' montane (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 7) e che contengono le norme di attuazione dello statuto in materia di finanza locale (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473), la materia e' di competenza della provincia autonoma di Bolzano. 3. - Visto che l'impugnato decreto del Ministero dell'interno 10 settembre 1991 e' lesivo nelle sue singole parti e nel suo complesso delle attribuzioni costituzionalmente garantite della provincia autonoma di Bolzano, questa e' costretta a proporre ricorso per regolamento di competenza per i seguenti motivi di D I R I T T O I. Violazione delle attribuzioni provinciali di cui all'art. 8, primo comma, n. 21: art. 16. primo comma; art. 54, n. 5, nonche' agli artt. 80 e 81 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (nel testo modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, che viene richiamata anche in ragione dell'art. 5), nonche' alle relative norme di attuazione di cui in modo particolare al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 e al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473. 1. - L'impugnato decreto 19 ottobre 1991 prevede all'art. 1 che "I comuni, le province e le comunita' montane devono compilare un certificato sul bilancio 1992 conforme agli allegati modelli che fanno parte integrante del presente decreto. Detto certificato va allegato al bilancio di previsione e con lo stesso inviato al competente organo regionale di controllo in un originale e sei copie autentiche. L'organo regionale di controllo, dopo aver attestato in calce al certificato che lo stesso e' regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo, lo inoltra in originale e tre copie autenticate, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque entro il 28 febbraio 1992 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunita' montane di quella regione, ed al commissariato del governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento. Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato. Le prefetture la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti e le comunita' montane di quella regione ed il commissariato del governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare l'originale dei certificati relativi agli enti ed alle comunita' montane, al Ministero dell'interno ed una copia dei certificati stessa alla Corte dei conti - sezione enti locali ed all'I.S.T.A.T.". L'art. 2 del decreto ministeriale prescrive poi che "il certificato e' firmato dal sindaco, dal presidente dell'amministrazione provinciale o della comunita' montana, dal segretario, dal ragioniere ove esista e dal revisore o dal presidente del collegio dei revisori. Deve inoltre contenere l'attestazione firmata dal presente del comitato regionale di controllo. Il certificato deve essere redatto nel formato di cm 21 x 29,7 e scritto a macchina in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire". 2. - Questo decreto impugnato invade le competenze ed attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano, la quale ha competenza secondaria "in materia di finanza locale" (art. 80 statuto) con potere-obbligo di corrispondere "ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il presidente della relativa giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni" (art. 81 statuto). Alla giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano spetta poi ai sensi dell'art. 54, n. 5, statuto "5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facolta' di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni noti siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo piu' rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorche' siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscono a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti". 3. - In esecuzione delle norme statutarie e' stata emanata la norma di attuazione "d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473 (norma di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale"), con la quale e' stato disposto il trasferimento delle competenze statali alla provincia autonoma di Bolzano: art. 1 "Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in ordine alle autorizzazioni in materia di finanza locale e alle integrazioni, anche ai fini del risanamento dei bilanci dei comuni, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, con l'osservanza delle norme del presente decreto. Restano salve le competenze della regione in materia di ordinamento dei comuni". La stessa nomina di attuazione (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473) dispone poi, all'art. 2, che: "Nella vigilanza e tutela di cui all'art. 54, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si intendono compresi tutti i provvedimenti di controllo in materia di finanza locale". 4. - Visto che' tutta la disciplina della finanza locale, compresa la verifica e il controllo della spesa, attiene alla competenza provinciale, il Ministro dell'interno e il Ministro del tesoro non avevano nessun potere di predisporre ed approntare "modelli" sui quali gli enti e le comunita' montane della provincia autonoma di Bolzano "devono" compilare un certificato sul bilancio preventivo 1992. 5. - Si aggiunga che la predisposizione dei conti preventivi degli enti e delle comunita' montane, e il relativo controllo attengono alla materia di controllo e vigilanza della finanza locale che e' anch'essa di spettanza della giunta provinciale di Bolzano e non gia' del commissario del governo o dei Ministri che hanno emanato il decreto impugnato. 6. - Palesemente lesivo e' anche l'obbligo previsto dal decreto che i conti preventivi degli enti locali e delle comunita' montane della provincia autonoma di Bolzano debbano essere trasmessi al "competente organo regionale di controllo" che poi lo deve trasmettere al commissariato del Governo, che sono organi del tutto incompetenti in niateria, anziche' all'organo che ha specifica competenza in materia, cioe' alla giunta provinciale. Altrettanto lesiva e' poi la prevista trasmissione di tale atto al Ministero dell'intenio, alla Corte dei conti sezione enti locali, all'I.S.T.A.T., oltre che agli enti e alle comunita' montane. 7. - Il decreto impugnato viola, inoltre, il chiaro disposto della norma di attuazione d.P.R. n. 473/1975 che all'art. 6 disciplina espressamente il coordinamento fra le province di Trento e di Bolzano e lo Stato, ribadendo che le prime devono comunicare annualmente i propri programmi, nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, al Ministro per il tesoro che, sentiti i competenti organi della cassa depositi e prestiti, indica il limite dei mezzi che la cassa sara' presumibilmente in grado di destinare nelle rispettive province in base ai criteri generali stabiliti per i propri interventi. Il decreto impugnato sovrappone a questo coordinamento una disciplina esclusiva dello Stato che palesemente viola ed invade la sfera di competenza attribuita alla provincia autonoma di Bolzano. II. Violazione delle attribuzioni provinciali di cui alle norme statutarie gia' indicate, anche per violazione del principio di legalita'. 1. - Il decreto impugnato richiama nelle premesse una disposizioni di legge, che non conferisce affatto il potere de quo ai due Ministri. L'art. 25, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, infatti, non assegna ai Ministri in questione la possibilita' di decretare riguardo ai conti preventivi degli enti e delle comunita' montane della provincia autonoma di Bolzano: non solo, ma il Ministro del tesoro e il Ministro dell'interno non sono neppure menzionati nell'articolo in questione. Basta leggere tale disposizione per accorgersi che nulla lascia desumere che spetti ai due Ministri erogare alla competenza provinciale. 2. - Anzi proprio tale legge 8 giugno 1990, n. 142, alla quale il decreto impugnato fa espressamente richiamo, prevede la salvaguardia delle competenze della provincia autonoma di Bolzano: "La presente legge detta i principi dell'ordinamento dei comuni e, delle province e ne determina le funzioni. 2. Le disposizioni della presenta legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. 3. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni" (art. 1, secondo comma). Trattandosi nella fattispecie di attivita' connesse con competenze devolute alla provincia autonoma di Bolzano, ogni ingerenza diretta dello Stato in materia e' esclusa. 3. - Il decreto impugnato e' quindi privo di apertura legislativa e viola palesemente il principio di legalita'. Secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (da ultimo sentenza n. 204/1991, ed ivi riferimenti alla giurisprudenza precedente), e' principio ormai pacifico quello secondo cui la carenza di una idonea base legislativa del provvedimento statale impugnato sia un vizio deducibile in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e regioni (o province autonome). 4. - La manifesta carenza di potere dei Ministri del tesoro e dell'interno a decretare in materia per quel che riguarda il territorio della provincia autonoma di Bolzano, risulta poi dalla stessa finalita' indicata nel decreto stesso. Infatti, nella provincia autonoma di Bolzano il finanziamento dei comuni e delle comunita' montane e degli enti locali e' competenza della provincia stessa, ed e' quindi la provincia che emana ogni anno una legge provinciale in tema di finanza locale, creando i presupposti e gli elementi essenziali per la formazione dei bilanci preventivi di tali enti.