Ricorso  per  conflitto  di  attribuzioni per la regione Toscana in
 persona   del   presidente   pro-tempore   della   giunta   regionale
 rappresentato  e  difeso  per  mandato  a  margine  del presente atto
 dall'avv. Alberto Predieri  e  presso  il  suo  studio  elettivamente
 domiciliato   in   Roma,  via  G.  Carducci  n.  4,  in  forza  della
 deliberazione g.r. n. 10981 del 13 dicembre 1991 contro il Presidente
 del Consiglio dei Ministri pro-tempore per l'annullamento del decreto
 del  Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo  16  ottobre   1991
 "determinazione  delle  modalita'  di trasmissione e di pubblicazione
 dei prezzi dei  servizi  delle  strutture  ricettive,  nonche'  delle
 attivita'   turistiche   ad   uso   pubblico  gestite  in  regime  di
 concessione", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  253  del  28
 ottobre 1991, pagg. 4 e segg.
    1.  -  Nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 1991 veniva
 pubblicata la legge 25 agosto 1991, n.  284,  avente  ad  oggetto  la
 "liberalizzazione  dei  prezzi  del settore turistico e interventi di
 sostegno alle imprese turistiche".
    Tale legge, per il suo contenuto lesivo delle competenze regionali
 costituzionalmente garantite, e per il contrasto con gli  artt.  117,
 118  e  97  della  Costituzione,  veniva impugnata davanti alla Corte
 costituzionale da varie regioni, tra  cui  la  regione  Toscana,  con
 ricorso attualmente pendente con il n. reg. ric. 45/1991.
    Successivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 253 del 28 ottobre
 1991, e' stato pubblicato il decreto del Ministro del turismo del  16
 ottobre  1991  che  determina  le  modalita'  di  trasmissione  e  di
 pubblicazione dei  prezzi  dei  servizi  delle  strutture  ricettive,
 nonche'  delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime
 di concessione.
    Per effetto di tale decreto,  viene  ulteriormente  perseguito  il
 disegno  di  violazione delle competenze regionali costituzionalmente
 garantite nella materia del turismo e dell'industria alberghiera, dal
 momento  che  il  provvedimento   impugnato   indica   modalita'   di
 trasmissione   e   pubblicazione   dei   prezzi   senza  tener  conto
 dell'avvenuto trasferimento delle  funzioni  amministrative  relative
 alla  predetta  materia,  il  quale  concerne, sulla base degli artt.
 56-60 del d.P.R. n. 616/1977, tutti  i  servizi  le  strutture  e  le
 attivita'  pubbliche  o  private  riguardanti  l'organizzazione  e lo
 sviluppo del turismo regionale, anche nei suoi aspetti  ricreativi  e
 dell'industria alberghiera.
    2.  -  Il  decreto e' adottato ai sensi dell'art. 1, quarto comma,
 della legge n. 284/1991.
    Il fatto che la  sua  emanazione  sia  prevista  dalla  legge  non
 smentisce  ne' sminuisce la sua natura di provvedimento illegittimo e
 la  lesivita'  delle  sue  prescrizioni  rispetto   alle   competenze
 regionali costituzionalmente garantite.
    Il  contenuto  del decreto, infatti, comporta che, in virtu' degli
 artt. 3 e segg., i soggetti indicati nell'art. 2, ossia gli operatori
 di tutte le strutture ricettive di cui all'art. 6 della  legge-quadro
 sul turismo (legge n. 217/1983), debbano comunicare i prezzi minimi e
 massimi  dei  servizi sulla base dello schema tipo all'allegato A del
 decreto, e non  possano  praticare  prezzi  superiori  ai  massimi  o
 inferiori  ai  minimi,  ad  eccezione  dei casi indicati nell'art. 3,
 terzo comma, del decreto.
    Inoltre,  ai  sensi  dell'art.  3,  quarto  comma,  qualora  venga
 praticato  un  prezzo complessivo, questo non potra' essere superiore
 alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti.
    Ai sensi dell'art. 4, la comunicazione deve avvenire entro  il  1›
 marzo (per i prezzi da praticarte dal 1› giugno dello stesso anno) ed
 entro  il  1›  ottobre  (per  i  prezzi  da  praticare dal 1› gennaio
 dell'anno successivo) da parte dei soggetti indicati dall'art. 2 alle
 regioni competenti e alle province autonome di  Trento  e  Bolzano  o
 agli  enti  dalle  stesse  delegate  (nonche'  - per gli stabilimenti
 balneari - alle capitanerie di porto competenti per territorio).
    L'art. 4, quarto comma, stabilisce che per gli esercizi  di  nuova
 apertura  la  comunicazione deve essere effetuata entro trenta giorni
 dalla data di apertura e che nel medesimo  termine  sara'  comunicata
 l'eventuale cessione dell'esercizio o la cessazione dell'attivita'.
    3. - Come gia' accennato, il decreto viola non meno della legge n.
 284/1991  le  competenze regionali in materia di turismo, dal momento
 che insiste nel perseguire il disegno di liberalizzazione dei  prezzi
 turistici che la legge aveva introdotto.
    Va  dunque  ricordato anche in questa sede che con gli artt. 56-60
 del d.P.R. n. 616/1977  era  stato  indicato  con  chiarezza  che  il
 trasferimento  delle funzioni amministrative relative alla materia in
 oggetto concerneva "tutti i servizi,  le  strutture  e  le  attivita'
 pubbliche  o  private  riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del
 turismo regionale, anche negli aspetti  ricreativi  e  dell'industria
 alberghiera",   rendendosi  in  tal  modo  manifesta  l'ampiezza  del
 trasferimento, dal quale nessuna funzione poteva ritenersi esclusa.
    La legge n. 217/1983, nel  definire  i  principi  fondamentali  in
 materia di turismo ed industria alberghiera, stabiliva esplicitamente
 che  "restano ferme le competenze previste dal d.P.R. n. 616/1977", e
 tale disposizione e' stata sottolineata dalla Corte nella sentenza n.
 195/1986, punto 2.1.
    In ordine ai prezzi, la legge-quadro per il turismo non  conteneva
 nesuna  disposizione, salvo quella dell'art. 7, ultimo comma, secondo
 la quale "il regime dei prezzi concordati,  previsto  dalla  presente
 legislazione  per  gli  alberghi,  e'  esteso  a  tutte  le strutture
 ricettive indicate nell'art. 6, gestite da imprese turistiche".
    E'  evidente pertanto che la norma non conteneva altro precetto se
 non quello di una estensione a tutte le strutture ricettive  del  re-
 gime dei prezzi sino ad allora vigente, che a torto la legge definiva
 come  regime  di prezzi "concordati", in quanto il diritto vivente ha
 avuto piu' volte occasione di  tornare  sull'art.  7,  ultimo  comma,
 sempre  constatando  che tale espressione costituisce il frutto di un
 mero errore materiale e non ha l'effetto di  sottrarre  gli  alberghi
 dal regime prorpio delle tariffe "amministrate" delineato dal r.d.-l.
 n.  2049/1935  e  dal  d.l.l. n. 347/1947 e successive modificazioni,
 cfr. t.a.r. Lazio, Latina, 30 aprile 1990, n. 390 in t.a.r. 1990,  I,
 1865; t.a.r. Lazio, sezione terza, 19 agosto 1988, n.  954 Foro amm.,
 1989,  288;  t.a.r.  Lazio,  sezione terza, 10 ottobre 1988, n. 1134,
 ivi, 1989, 761; t.a.r. Emilia-Romagna, Parma, 6  marzo  1989,  n.  76
 t.a.r.,  1989,  I,  1827;  t.a.r.  Emilia-Romagna,  sezione Parma, 11
 febbraio 1986, n. 54, ivi, 1986, I, 1407).
    4. -  Per  conseguenza,  la  portata  precettiva  della  legge  n.
 217/1983 non era quella di una indicazione contenutistica sul modo di
 formazione dei prezzi, rispetto al quale la legge-quadro non contiene
 alcuna  innovazione  e  si limita a far riferimento ad una disciplina
 previgente: ma era quella della estensione di tale regime a tutte  le
 strutture  turistico-ricettive,  e  dunque quella di un vincolo a non
 consentire che il regime  dei  prezzi  di  esse  fosse  tra  di  loro
 differenziato.
    In  altre  parole,  non  puo'  dirsi che dalla legge-quadro emerga
 alcuna innovazione, ne' alcun principio  vincolante  per  l'esercizio
 delle  competenze regionali in materia in ordine al regime dei prezzi
 delle strutture ricettive, se non quello della  attribuzione  di  una
 identica  disciplina  a tutte le strutture ricettive. La legge-quadro
 si  limita  a   richiamare   la   disciplina   previgente,   rendendo
 generalizzato  il  regime da essa previsto: e dunque, se di principio
 puo' parlarsi, esso consiste semplicemente nella necessita'  che  sia
 riservato  un trattamento identico alle varie strutture ricettive dal
 punto di vista della disciplina dei prezzi, in ordine alla  quale,  e
 al contenuto di essa, nulla e' innovato.
    5.  -  In  questa situazione, pertanto, nulla impediva e impedisce
 alle regioni di intervenire nella materia dei prezzi delle  strutture
 turistico-ricettive,  salvo  il  rispetto  della  attribuzione di una
 stessa disciplina agli alberghi e alle altre strutture ricettive  in-
 dicate   nell'art.   6   della  legge-quadro,  anche  modificando  la
 legislazione statale previgente. Questa era legittima sino al momento
 in cui la materia del turismo e dell'industria  alberghiera  non  era
 stata trasferita alle regioni, ma veniva legittimamente sostituita da
 differenti  normative  regionali  al  momento  in  cui  le regioni, a
 seguito del trasferimento di competenze, avessero  fornito  una  loro
 autonoma disciplina dei prezzi, ossia di un profilo tipico, rilevante
 e   strettamente   connesso,   sotto   il  profilo  funzionale,  alla
 esplicazione delle attivita' e delle funzioni in  materia  turistico-
 alberghiera.
    Cio' e' quanto infatti avvenuto in realta'.
    Legittimamente,  e  sempre  con l'assenso degli organi governativi
 competenti, la legislazione regionale e' intervenuta dopo la legge n.
 217/1983 per fornire una autonoma disciplina di prezzi  "concordati",
 in attuazione della generalizzata competenza regionale in materia.
    Si  puo'  ricordare  che  la  regione Lazio ha emanato una propria
 legge in materia di  tariffe  alberghiere  (legge  regione  Lazio  n.
 49/1985),  conferendo  al presidente della giunta regionale il potere
 di  fissarne  annualmente  i  criteri  di   determinazione   e   alla
 commissione  tecnica  provinciale  il potere di concordare il prezzo,
 con disciplina che il diritto vivente ha riconosciuto legittima) cfr.
 t.a.r. Lazio, Latina n. 390/1990 cit.).
    Anche la regione Toscana e' intervenuta in materia, da ultimo  con
 la  legge  regione Toscana 30 maggio 1988, n. 40, ritualmente vistata
 dal commissario di Governo e pubblicata sul  B.U.R.T.  n.  33  dell'8
 giugno 1988.
    Ai sensi dell'art. 1 della legge, essa - in conformita' alla legge
 n.  217/1973  -  "disciplina le procedure per l'attuazione del regime
 dei prezzi concordati per le strutture ricettive indicate nell'art. 6
 della detta legge e  gestite  da  imprese  turistiche";  delega  alla
 provincia  le  funzioni  amministrative relative al regime dei prezzi
 concordati; stabilisce che la determinazione dei prezzi spetta ad una
 apposita commissione provinciale (art. 3) e disciplina  le  modalita'
 di  nomina  e  le  procedure del funzionamento di tale determinazione
 (artt. 4, 5 e 6).
    Prezzi liberi sono consentiti solo per gli alberghi classificati 5
 stelle lusso, 5 stelle e 4 stelle, e per i campeggi  e  le  residenze
 turistico-alberghiere  classificati  4 stelle (art. 5, quarto comma);
 negli altri casi, e' stabilito per  l'appunto  un  regime  di  prezzi
 effettivamente concordati, e non piu' amministrati. Conformemente poi
 al  principio  (la  cui legittimita' e' stata piu' volte sottolineata
 dalla Corte, cfr. sentenze nn. 1034 e 740 del 1988 e 77/1987) secondo
 il quale nelle materie in cui la regione  ha  competenze  sostanziali
 essa  gode altresi' del potere di disciplinare e irrogare le sanzioni
 amministrative, la legge regione Toscana n. 40/1988 stabilisce un re-
 gime di vigilanza e controllo e di sanzioni (artt. 9 e 10).
    6.  -  Tale  normativa,   va   ripetuto,   costituisce   legittima
 estrinsecazione  delle  competenze regionali in materia di turismo ed
 industria alberghiera, la cui estensione  e'  tale  da  ricomprendere
 tutti   i   servizi,   le   strutture   e  le  attivita'  riguardanti
 l'organizzazione e lo sviluppo del turismo.
    7. - In questa  situazione,  l'intervento  del  Ministero  per  il
 turismo  e  lo  spettacolo,  che conferma quello incostituzionale del
 legislatore  statale,  viola  la  competenza  regionale  in   materia
 disciplinando  con una norma di dettaglio un profilo essenziale della
 disciplina dell'attivita' alberghiera,  come  tale  gia'  oggetto  di
 specifica disciplina normativa regionale.
    Le  regole  stabilite  dal decreto, e in particolare quelle di cui
 agli  artt.  3  e  4,  introducono  nel   dettaglio   un   meccanismo
 diametralmente opposto a quello preesistente, confermato dalla legge-
 quadro  sul  turismo  e  che  aveva introdotto le regioni, tra cui la
 regione Toscana ad emanare  una  prorpia  normativa  in  materia,  in
 attuazione   delle   competenze   ad  esse  spettanti  nella  materia
 turistico-alberghiera.
    La lesione e' tanto piu' grave in quanto, da un lato, la natura di
 estremo dettaglio delle previsioni contenute nel decreto  costituisce
 una   interferenza   tanto   piu'   indebita  e  lesiva  quanto  piu'
 particolareggiata; e, dall'altro, il decreto dimostra di inserirsi in
 un  disegno  complessivo di eversione di tali competenze, proseguendo
 nel meccanismo di  sottrazione  alle  regioni  della  disciplina  dei
 prezzi  nelle  strutture ricettive che rientra nella funzione ad esse
 organicamente trasferita di disciplina della materia  del  turismo  e
 dell'industria alberghiera.
    8.  -  L'art.  1 della legge n. 284/1991 indica che il decreto del
 Ministro del turismo previsto dal  quarto  comma  "stabilisce  ..  le
 modalita'  di  trasmissione  e  di pubblicazione dei prezzi di cui al
 secondo comma": e cio' per consentire agli operatori del  settore  di
 comunicare  i prezzi ai soli fini della pubblicita' di cui al r.d.-l.
 n.  2049/1935  convertito  nella  legge  n.  526/1936  e   successive
 modificazioni (art. 1, secondo comma).
    L'ambito   del   potere   attribuito   al   Ministro   e'   dunque
 specificamente indicato dalla legge, sia in  relazione  al  contenuto
 dell'emanando decreto, sia in relazione ai suoi fini.
    Orbene,  il  provvedimento impugnato esorbita da tale ambito sotto
 molteplici profili.
    Esso, infatti, contiene disposizioni prescrittive sulla necessaria
 configurazione dei prezzi "liberalizzati" in prezzi minimi e  massimi
 (laddove  la  legge  riservata  al  Ministro solo l'indicazione delle
 modalita'  di   comunicazione   dei   prezzi   liberalizzati,   ossia
 liberamente  fissati  dagli  operatori);  in  tema  di eccezioni alla
 praticabilita' di prezzi massimi indicati (per i soggetti individuati
 dall'art. 3,  terzo  comma);  in  tema  di  contenimento  dei  prezzi
 complessivi  nella  somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi
 (art. 3,  quarto  comma,  che  ancora  una  volta  contravviene  alla
 prescrizione  di  liberalizzazione contenuta nella legge n. 284/1991,
 in  tema  -  ancora  -  di  comunicazione   dell'eventuale   cessione
 dell'esercizio  o  della  cessazione  dell'attivita'  (art. 4, quarto
 comma).
    Si tratta, in questi ed in altri casi, di profili  non  ricompresi
 ne'  ricomprendibili,  direttamente  o  indirettamente, nel regime di
 comunicazione e pubblicazione dei prezzi  liberalizzati,  e  pertanto
 del  tutto eserbitanti dall'ambito legislativamente previsto entro il
 quale avrebbe dovuto mantenersi il decreto.
    E' evidente che i profili suesposti non  sono  riconducibili  alla
 liberalizzazione.  Se  questa  e',  come viene preteso dalla legge n.
 284/1991, la  "libera  determinazione"  dei  prezzi  da  parte  degli
 operatori,  e'  contraddittoria  e  viziata  da  eccesso di potere la
 pretesa di  mantenere  forme  di  controllo  e  regolamentazione  sui
 prezzi,  quali  sono quelle che impongono la determinazione di prezzi
 minimi e massimi; la  previsione  di  eccezioni  (che  sono  soltanto
 quelle  previste  dal  decreto)  alla  non  praticabilita'  di prezzi
 inferiori ai minimi o superiori ai massimi dichiarati; l'introduzione
 della facolta' di  praticare  prezzi  complessivi,  purche'  il  loro
 ammontare  non  sia  superiore  alla somma di quelli comunicati per i
 singoli servizi offerti.
    Tutto cio', da un lato conferma che il decreto  non  si  limita  a
 dettare  regole  sulle  modalita' di comunicazione dei prezzi: e, per
 cio' stesso, incorre nelleccesso  di  potere,  nella  violazione  dei
 principi in tema di gerarchia delle fonti, nella violazione di legge;
 dall'altro,  manifesta  che  la pretesa "liberalizzazione" in realta'
 altro non e' se non un modo per ritrasferire indebitamente allo Stato
 competenze  regionali  -  per  giunta,  gia' esercitate dalla regione
 Toscana  -  attinenti  alla  materia  del  turismo  e  dell'industria
 alberghiera.
    Quando  si  pretese  (come fa il decreto) di disciplinare con atto
 amministrativo ministeriale persino i casi in cui l'offerta turistica
 puo' godere di  trattamenti  privilegiati  (questa  e'  il  caso,  ad
 esempio, delle eccezioni poste dall'art. 3, terzo comma), non si puo'
 concludere  ne'  che  e' in atto una liberalizzazione, ne' che non si
 violano competenze regionali, dal momento che si stabilisce che  sono
 i   soggetti   suscettibili   di   fruire   di  un'offerta  turistica
 privilegiata e' funzione attinenti alla disciplina del turismo, ossia
 di una materia trasferita alle regioni.
    La realta' e' pertanto che la pretesa liberalizzazione si conferma
 - con il decreto impugnato - semplicemente un modo per sottrarre alla
 regioni   competenze   che   ad   esse   indubitabilmente    spettano
 nell'esercizio  delle  funzioni  attinenti alla materia del turismo e
 dell'industria alberghiera, come gia' avevamo la legge n. 284/1991.
    9. - Il fatto che il decreto contenga disposizioni che vanno oltre
 la mera disciplina della comunicazione  e  pubblicazione  dei  prezzi
 significa che il Ministro esercita il proprio potere in un ambito nel
 quale,  in  virtu'  degli artt. 117 e 118 della Costituzione, e delle
 norme interposte costituite dagli artt. 56-60 del d.P.R. n.  616/1977
 e dalla legge n. 217/1983, la competenza e' invece costituzionalmente
 riservata alle regioni.
    Anche  qualora  si  potesse ammettere (e non si puo', come abbiamo
 visto) che il regime dei prezzi e' sottratto a tale competenza,  cio'
 non  potrebbe  dirsi in alcun modo per aspetti che non coincidono con
 tale regime e con  la  relativa  disciplina,  quali  sono  quelli  in
 precedenza segnalati.
    Tali  aspetti  rientrano  pienamente  nell'ambito della competenza
 regionale in tema di turismo e costituiscono forme di estrinsecazione
 di tale competenza: cosicche' non puo' essere  accettato,  in  quanto
 costituente  lesione  di  poteri costituzionalmente garantiti, che il
 Ministro del turismo svolga attivita' ed eserciti poteri per i  quali
 non ha competenza.