Ricorso per conflitto di attribuzioni per la regione Toscana in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via G. Carducci n. 4, in forza della deliberazione g.r. n. 10981 del 13 dicembre 1991 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore per l'annullamento del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 "determinazione delle modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonche' delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1991, pagg. 4 e segg. 1. - Nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 1991 veniva pubblicata la legge 25 agosto 1991, n. 284, avente ad oggetto la "liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche". Tale legge, per il suo contenuto lesivo delle competenze regionali costituzionalmente garantite, e per il contrasto con gli artt. 117, 118 e 97 della Costituzione, veniva impugnata davanti alla Corte costituzionale da varie regioni, tra cui la regione Toscana, con ricorso attualmente pendente con il n. reg. ric. 45/1991. Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1991, e' stato pubblicato il decreto del Ministro del turismo del 16 ottobre 1991 che determina le modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonche' delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione. Per effetto di tale decreto, viene ulteriormente perseguito il disegno di violazione delle competenze regionali costituzionalmente garantite nella materia del turismo e dell'industria alberghiera, dal momento che il provvedimento impugnato indica modalita' di trasmissione e pubblicazione dei prezzi senza tener conto dell'avvenuto trasferimento delle funzioni amministrative relative alla predetta materia, il quale concerne, sulla base degli artt. 56-60 del d.P.R. n. 616/1977, tutti i servizi le strutture e le attivita' pubbliche o private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei suoi aspetti ricreativi e dell'industria alberghiera. 2. - Il decreto e' adottato ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 284/1991. Il fatto che la sua emanazione sia prevista dalla legge non smentisce ne' sminuisce la sua natura di provvedimento illegittimo e la lesivita' delle sue prescrizioni rispetto alle competenze regionali costituzionalmente garantite. Il contenuto del decreto, infatti, comporta che, in virtu' degli artt. 3 e segg., i soggetti indicati nell'art. 2, ossia gli operatori di tutte le strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge-quadro sul turismo (legge n. 217/1983), debbano comunicare i prezzi minimi e massimi dei servizi sulla base dello schema tipo all'allegato A del decreto, e non possano praticare prezzi superiori ai massimi o inferiori ai minimi, ad eccezione dei casi indicati nell'art. 3, terzo comma, del decreto. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potra' essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti. Ai sensi dell'art. 4, la comunicazione deve avvenire entro il 1 marzo (per i prezzi da praticarte dal 1 giugno dello stesso anno) ed entro il 1 ottobre (per i prezzi da praticare dal 1 gennaio dell'anno successivo) da parte dei soggetti indicati dall'art. 2 alle regioni competenti e alle province autonome di Trento e Bolzano o agli enti dalle stesse delegate (nonche' - per gli stabilimenti balneari - alle capitanerie di porto competenti per territorio). L'art. 4, quarto comma, stabilisce che per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effetuata entro trenta giorni dalla data di apertura e che nel medesimo termine sara' comunicata l'eventuale cessione dell'esercizio o la cessazione dell'attivita'. 3. - Come gia' accennato, il decreto viola non meno della legge n. 284/1991 le competenze regionali in materia di turismo, dal momento che insiste nel perseguire il disegno di liberalizzazione dei prezzi turistici che la legge aveva introdotto. Va dunque ricordato anche in questa sede che con gli artt. 56-60 del d.P.R. n. 616/1977 era stato indicato con chiarezza che il trasferimento delle funzioni amministrative relative alla materia in oggetto concerneva "tutti i servizi, le strutture e le attivita' pubbliche o private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche negli aspetti ricreativi e dell'industria alberghiera", rendendosi in tal modo manifesta l'ampiezza del trasferimento, dal quale nessuna funzione poteva ritenersi esclusa. La legge n. 217/1983, nel definire i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, stabiliva esplicitamente che "restano ferme le competenze previste dal d.P.R. n. 616/1977", e tale disposizione e' stata sottolineata dalla Corte nella sentenza n. 195/1986, punto 2.1. In ordine ai prezzi, la legge-quadro per il turismo non conteneva nesuna disposizione, salvo quella dell'art. 7, ultimo comma, secondo la quale "il regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione per gli alberghi, e' esteso a tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 6, gestite da imprese turistiche". E' evidente pertanto che la norma non conteneva altro precetto se non quello di una estensione a tutte le strutture ricettive del re- gime dei prezzi sino ad allora vigente, che a torto la legge definiva come regime di prezzi "concordati", in quanto il diritto vivente ha avuto piu' volte occasione di tornare sull'art. 7, ultimo comma, sempre constatando che tale espressione costituisce il frutto di un mero errore materiale e non ha l'effetto di sottrarre gli alberghi dal regime prorpio delle tariffe "amministrate" delineato dal r.d.-l. n. 2049/1935 e dal d.l.l. n. 347/1947 e successive modificazioni, cfr. t.a.r. Lazio, Latina, 30 aprile 1990, n. 390 in t.a.r. 1990, I, 1865; t.a.r. Lazio, sezione terza, 19 agosto 1988, n. 954 Foro amm., 1989, 288; t.a.r. Lazio, sezione terza, 10 ottobre 1988, n. 1134, ivi, 1989, 761; t.a.r. Emilia-Romagna, Parma, 6 marzo 1989, n. 76 t.a.r., 1989, I, 1827; t.a.r. Emilia-Romagna, sezione Parma, 11 febbraio 1986, n. 54, ivi, 1986, I, 1407). 4. - Per conseguenza, la portata precettiva della legge n. 217/1983 non era quella di una indicazione contenutistica sul modo di formazione dei prezzi, rispetto al quale la legge-quadro non contiene alcuna innovazione e si limita a far riferimento ad una disciplina previgente: ma era quella della estensione di tale regime a tutte le strutture turistico-ricettive, e dunque quella di un vincolo a non consentire che il regime dei prezzi di esse fosse tra di loro differenziato. In altre parole, non puo' dirsi che dalla legge-quadro emerga alcuna innovazione, ne' alcun principio vincolante per l'esercizio delle competenze regionali in materia in ordine al regime dei prezzi delle strutture ricettive, se non quello della attribuzione di una identica disciplina a tutte le strutture ricettive. La legge-quadro si limita a richiamare la disciplina previgente, rendendo generalizzato il regime da essa previsto: e dunque, se di principio puo' parlarsi, esso consiste semplicemente nella necessita' che sia riservato un trattamento identico alle varie strutture ricettive dal punto di vista della disciplina dei prezzi, in ordine alla quale, e al contenuto di essa, nulla e' innovato. 5. - In questa situazione, pertanto, nulla impediva e impedisce alle regioni di intervenire nella materia dei prezzi delle strutture turistico-ricettive, salvo il rispetto della attribuzione di una stessa disciplina agli alberghi e alle altre strutture ricettive in- dicate nell'art. 6 della legge-quadro, anche modificando la legislazione statale previgente. Questa era legittima sino al momento in cui la materia del turismo e dell'industria alberghiera non era stata trasferita alle regioni, ma veniva legittimamente sostituita da differenti normative regionali al momento in cui le regioni, a seguito del trasferimento di competenze, avessero fornito una loro autonoma disciplina dei prezzi, ossia di un profilo tipico, rilevante e strettamente connesso, sotto il profilo funzionale, alla esplicazione delle attivita' e delle funzioni in materia turistico- alberghiera. Cio' e' quanto infatti avvenuto in realta'. Legittimamente, e sempre con l'assenso degli organi governativi competenti, la legislazione regionale e' intervenuta dopo la legge n. 217/1983 per fornire una autonoma disciplina di prezzi "concordati", in attuazione della generalizzata competenza regionale in materia. Si puo' ricordare che la regione Lazio ha emanato una propria legge in materia di tariffe alberghiere (legge regione Lazio n. 49/1985), conferendo al presidente della giunta regionale il potere di fissarne annualmente i criteri di determinazione e alla commissione tecnica provinciale il potere di concordare il prezzo, con disciplina che il diritto vivente ha riconosciuto legittima) cfr. t.a.r. Lazio, Latina n. 390/1990 cit.). Anche la regione Toscana e' intervenuta in materia, da ultimo con la legge regione Toscana 30 maggio 1988, n. 40, ritualmente vistata dal commissario di Governo e pubblicata sul B.U.R.T. n. 33 dell'8 giugno 1988. Ai sensi dell'art. 1 della legge, essa - in conformita' alla legge n. 217/1973 - "disciplina le procedure per l'attuazione del regime dei prezzi concordati per le strutture ricettive indicate nell'art. 6 della detta legge e gestite da imprese turistiche"; delega alla provincia le funzioni amministrative relative al regime dei prezzi concordati; stabilisce che la determinazione dei prezzi spetta ad una apposita commissione provinciale (art. 3) e disciplina le modalita' di nomina e le procedure del funzionamento di tale determinazione (artt. 4, 5 e 6). Prezzi liberi sono consentiti solo per gli alberghi classificati 5 stelle lusso, 5 stelle e 4 stelle, e per i campeggi e le residenze turistico-alberghiere classificati 4 stelle (art. 5, quarto comma); negli altri casi, e' stabilito per l'appunto un regime di prezzi effettivamente concordati, e non piu' amministrati. Conformemente poi al principio (la cui legittimita' e' stata piu' volte sottolineata dalla Corte, cfr. sentenze nn. 1034 e 740 del 1988 e 77/1987) secondo il quale nelle materie in cui la regione ha competenze sostanziali essa gode altresi' del potere di disciplinare e irrogare le sanzioni amministrative, la legge regione Toscana n. 40/1988 stabilisce un re- gime di vigilanza e controllo e di sanzioni (artt. 9 e 10). 6. - Tale normativa, va ripetuto, costituisce legittima estrinsecazione delle competenze regionali in materia di turismo ed industria alberghiera, la cui estensione e' tale da ricomprendere tutti i servizi, le strutture e le attivita' riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo. 7. - In questa situazione, l'intervento del Ministero per il turismo e lo spettacolo, che conferma quello incostituzionale del legislatore statale, viola la competenza regionale in materia disciplinando con una norma di dettaglio un profilo essenziale della disciplina dell'attivita' alberghiera, come tale gia' oggetto di specifica disciplina normativa regionale. Le regole stabilite dal decreto, e in particolare quelle di cui agli artt. 3 e 4, introducono nel dettaglio un meccanismo diametralmente opposto a quello preesistente, confermato dalla legge- quadro sul turismo e che aveva introdotto le regioni, tra cui la regione Toscana ad emanare una prorpia normativa in materia, in attuazione delle competenze ad esse spettanti nella materia turistico-alberghiera. La lesione e' tanto piu' grave in quanto, da un lato, la natura di estremo dettaglio delle previsioni contenute nel decreto costituisce una interferenza tanto piu' indebita e lesiva quanto piu' particolareggiata; e, dall'altro, il decreto dimostra di inserirsi in un disegno complessivo di eversione di tali competenze, proseguendo nel meccanismo di sottrazione alle regioni della disciplina dei prezzi nelle strutture ricettive che rientra nella funzione ad esse organicamente trasferita di disciplina della materia del turismo e dell'industria alberghiera. 8. - L'art. 1 della legge n. 284/1991 indica che il decreto del Ministro del turismo previsto dal quarto comma "stabilisce .. le modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al secondo comma": e cio' per consentire agli operatori del settore di comunicare i prezzi ai soli fini della pubblicita' di cui al r.d.-l. n. 2049/1935 convertito nella legge n. 526/1936 e successive modificazioni (art. 1, secondo comma). L'ambito del potere attribuito al Ministro e' dunque specificamente indicato dalla legge, sia in relazione al contenuto dell'emanando decreto, sia in relazione ai suoi fini. Orbene, il provvedimento impugnato esorbita da tale ambito sotto molteplici profili. Esso, infatti, contiene disposizioni prescrittive sulla necessaria configurazione dei prezzi "liberalizzati" in prezzi minimi e massimi (laddove la legge riservata al Ministro solo l'indicazione delle modalita' di comunicazione dei prezzi liberalizzati, ossia liberamente fissati dagli operatori); in tema di eccezioni alla praticabilita' di prezzi massimi indicati (per i soggetti individuati dall'art. 3, terzo comma); in tema di contenimento dei prezzi complessivi nella somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi (art. 3, quarto comma, che ancora una volta contravviene alla prescrizione di liberalizzazione contenuta nella legge n. 284/1991, in tema - ancora - di comunicazione dell'eventuale cessione dell'esercizio o della cessazione dell'attivita' (art. 4, quarto comma). Si tratta, in questi ed in altri casi, di profili non ricompresi ne' ricomprendibili, direttamente o indirettamente, nel regime di comunicazione e pubblicazione dei prezzi liberalizzati, e pertanto del tutto eserbitanti dall'ambito legislativamente previsto entro il quale avrebbe dovuto mantenersi il decreto. E' evidente che i profili suesposti non sono riconducibili alla liberalizzazione. Se questa e', come viene preteso dalla legge n. 284/1991, la "libera determinazione" dei prezzi da parte degli operatori, e' contraddittoria e viziata da eccesso di potere la pretesa di mantenere forme di controllo e regolamentazione sui prezzi, quali sono quelle che impongono la determinazione di prezzi minimi e massimi; la previsione di eccezioni (che sono soltanto quelle previste dal decreto) alla non praticabilita' di prezzi inferiori ai minimi o superiori ai massimi dichiarati; l'introduzione della facolta' di praticare prezzi complessivi, purche' il loro ammontare non sia superiore alla somma di quelli comunicati per i singoli servizi offerti. Tutto cio', da un lato conferma che il decreto non si limita a dettare regole sulle modalita' di comunicazione dei prezzi: e, per cio' stesso, incorre nelleccesso di potere, nella violazione dei principi in tema di gerarchia delle fonti, nella violazione di legge; dall'altro, manifesta che la pretesa "liberalizzazione" in realta' altro non e' se non un modo per ritrasferire indebitamente allo Stato competenze regionali - per giunta, gia' esercitate dalla regione Toscana - attinenti alla materia del turismo e dell'industria alberghiera. Quando si pretese (come fa il decreto) di disciplinare con atto amministrativo ministeriale persino i casi in cui l'offerta turistica puo' godere di trattamenti privilegiati (questa e' il caso, ad esempio, delle eccezioni poste dall'art. 3, terzo comma), non si puo' concludere ne' che e' in atto una liberalizzazione, ne' che non si violano competenze regionali, dal momento che si stabilisce che sono i soggetti suscettibili di fruire di un'offerta turistica privilegiata e' funzione attinenti alla disciplina del turismo, ossia di una materia trasferita alle regioni. La realta' e' pertanto che la pretesa liberalizzazione si conferma - con il decreto impugnato - semplicemente un modo per sottrarre alla regioni competenze che ad esse indubitabilmente spettano nell'esercizio delle funzioni attinenti alla materia del turismo e dell'industria alberghiera, come gia' avevamo la legge n. 284/1991. 9. - Il fatto che il decreto contenga disposizioni che vanno oltre la mera disciplina della comunicazione e pubblicazione dei prezzi significa che il Ministro esercita il proprio potere in un ambito nel quale, in virtu' degli artt. 117 e 118 della Costituzione, e delle norme interposte costituite dagli artt. 56-60 del d.P.R. n. 616/1977 e dalla legge n. 217/1983, la competenza e' invece costituzionalmente riservata alle regioni. Anche qualora si potesse ammettere (e non si puo', come abbiamo visto) che il regime dei prezzi e' sottratto a tale competenza, cio' non potrebbe dirsi in alcun modo per aspetti che non coincidono con tale regime e con la relativa disciplina, quali sono quelli in precedenza segnalati. Tali aspetti rientrano pienamente nell'ambito della competenza regionale in tema di turismo e costituiscono forme di estrinsecazione di tale competenza: cosicche' non puo' essere accettato, in quanto costituente lesione di poteri costituzionalmente garantiti, che il Ministro del turismo svolga attivita' ed eserciti poteri per i quali non ha competenza.