LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  emesso  la  seguente  decisione sul ricorso prodotto da Aubert
 Mario avverso l'intendenza di finanza;
    Letti gli atti;
    Sentito il contribuente;
    Udito il relatore dott. Sergio Viara;
                           RITENUTO IN FATTO
    Trattasi di ricorso avverso silenzio  rifiuto  dell'intendenza  di
 finanza relativamente ad una istanza di rimborso di I.R.P.E.F. per il
 1988 e per il 1989;
    Il  ricorrente,  andato  in  pensione  con  la  qualifica  di ten.
 generale P.S., in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 2,  comma
 6-bis,  della  legge  27  aprile  1989,  n.  154,  che prevede che la
 ritenuta I.R.PE.F. sui vitalizi erogati dalla  Camera  dei  deputati,
 dal  Senato,  ecc.,  in  dipendenza  della cessazione dalle cariche e
 dalle funzioni, si applichi solo sul 60% del loro  ammontare,  chiede
 la  riliquidazione  delle  denunce dei redditi presentate per il 1988
 per il 1989  essendo  la  sua  situazione  da  assimilarsi  e  quella
 indicata dalla legge.
    Questa  commissione, pur riconoscendo la legittimita' delle attese
 del ricorrente nelle  eccezioni  di  merito  sollevate,  poiche'  non
 esiste allo stato attuale una norma che possa equiparare il vitalizio
 del soggetto ricorrente a quelli previsti dal secondo comma dell'art.
 24 e del penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 600/1973, ritiene
 di  dover esaminare preliminarmente la questione di costituzionalita'
 sollevata dal contribuente in  relazione  all'art.  2,  comma  6-bis,
 della  legge  27  aprile  1989,  n.  154,  nella  parte  in  cui  non
 ricomprende tra i destinatari di detta norma la pensione  corrisposta
 al personale del pubblico impiego, per violazione degli artt. 3 e 53,
 primo comma, della Costituzione.
    L'introduzione  di  detta  norma  ha  riservato,  in  pratica,  un
 trattamento privilegiato ad una ristretta  cerchia  di  contribuenti,
 nella   fattispecie   ex  parlamentari  ed  ex  giudici  della  Corte
 costituzionale, per i  quali  viene  abbattuto  il  40%  del  reddito
 imponibile annuo assoggettabile ad I.R.PE.F.
    Le  giustificazioni  a  sostegno  di  tale agevolazione se restano
 valide per il periodo in cui questi contribuenti sono  nell'esercizio
 delle  loro  funzioni  e pertanto si fanno carico di non indifferenti
 spese  conseguenziali,  vengono  totalmente  meno  al  cessare  della
 carica,  da  cio' deriva che il trattamento impositivo sulla pensione
 non puo' piu' essere preferenziale rispetto agli altri contribuenti.
    Si fa' presente, inoltre, a conferma dell'esistenza del  problema,
 che la commissione tributaria di primo grado di Biella ha condiviso i
 dubbi  di  illegittimita'  e  che  in  data  26  marzo  1991 e' stato
 predisposto il disegno di legge n. 7222  -  Senato  della  Repubblica
 volto ad abrogare il comma 6- bis dell'art. 2 del d.-l. 2 marzo 1989,
 n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
 154, che e' all'origine della controversia.