LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso in data 31 ottobre 1991 - 2 novembre 1991, la seguente ordinanza nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1522 del mod. 22/CC, rb. 33/A, promosso da Anfosso Maria Paola con ricorso in data 15 novembre 1990 contro l'avviso di accertamento di valore dell'ufficio del registro di Sanremo, scad. 149902 (denuncia di successione in morte di Anfosso Pietro registrata a Sanremo al n. 70, vol. 656). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la denuncia di successione di cui in epigrafe gli eredi attribuivano ai beni morendo dismessi dal de cuius il valore finale di L. 97.000.000. Con avviso di accertamento in data 20 settembre 1990, l'ufficio del registro di Sanremo elevava detto valore a L. 312.386.000. Contro tale avviso proponeva tempestiva impugnazione l'erede denunciante chiedendo, nel merito, la conferma dei valori dichiarati, in particolare osservando che per gli alloggi il valore dichiarato era quello desumibile dalla rendita catastale presunta e che i terreni non erano edificabili, contrariamente a quanto sostenuto dall'ufficio. In sede di contro-deduzioni l'Ufficio si opponeva all'accoglimento del ricorso, sostenendo la infondatezza delle eccezioni ex adverso formulate e la congruita' dei valori accertati. Alla odierna udienza di discussione le parti dichiaravano di riportarsi alle rispettive argomentazioni scritte; il ricorrente produceva il certificato catastale rilasciato dall'Ute di Imperia in data 16 ottobre 1991 (con l'indicazione delle rendite catastali degli immobili caduti in successione) ed insisteva per l'applicazione della valutazione automatica, eccependo in subordine l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 3-ter, del d.-l. n. 70/1988 convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154, nella parte in cui detta norma non ha previsto anche per il periodo intercorrente tra il 1 luglio 1986 ed il 12 maggio 1988 l'applicazione della valutazione automatica ai trasferimenti mortis causa di beni immobili.