IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro:
      1) Palazzo Antonio, nato il 10 maggio 1970 a Roma e residente  a
 Padova   in   via  Cantele  n.  23;  caporale  in  congedo  gia'  nel
 distaccamento di Carnia (Udine) del battaglione logistico "Julia";
      2) Pandolfo Oscar, nato il 19 luglio 1971 a Padova e residente a
 Saonara (Padova) in via Sabbioncello n. 1/ A; soldato in congedo gia'
 nel  distaccamento  di  Carnia  (Udine)  del  battaglione   logistico
 "Julia";
      3)  Bettella Pietro, nato il 18 maggio 1971 a Padova e residente
 ad Albignasego (Padova) in  via  Ippolito  Nievo  n.  4;  soldato  in
 congedo  gia'  nel  distaccamento  di  Carnia (Udine) del battaglione
 logistico "Julia".
    Imputati di:
      Palazzo; Pandolfo; Bettella:
        A)  Concorso  in furto militare aggravato (artt. 110 del c.p.;
 230, primo e secondo comma del c.p.m.p.) perche', il primo  caporale,
 gli  altri  soldati  presso il battaglione logistico "Julia" in Udine
 nella notte tra il 22 ed il 23 dicembre 1990, in accordo tra loro  si
 impossessavano,  al fine di trarne profitto, di dieci magliette verdi
 di cotone, di una giacca a vento t.a.  tipo  nuovo  e  di  due  zaini
 alpini, sottraendo il tutto all'amministrazione militare che deteneva
 tale  materiale in un magazzino. Con l'aggravante per tutti e tre gli
 imputati di aver  commesso  il  fatto  in  danno  all'amministrazione
 militare  (art.  230,  secondo  comma  del c.p.m.p.); con l'ulteriore
 aggravante per il solo  Palazzo,  di  aver  concorso  nel  reato  con
 militari inferiori in grado;
        B)  Concorso  in duplice violata consegna da parte di militare
 preposto di guardia a cosa determinata, in  concorso  formale  (artt.
 110  del  c.p.;  81, primo comma, c.p.; 122 del c.p.m.p.) perche', il
 primo caporale, gli altri soldati, presso  il  battaglione  logistico
 "Julia"  in  Udine,  nella notte tra il 22 e 23 dicembre 1990, mentre
 Pandolfo e Bettella erano comandati in servizio di  pattuglia  mobile
 con  obblighi  di sorveglianza sui punti sensibili della caserma (tra
 cui i magazzini) e mentre  il  Palazzo  era  capoposto  con  obblighi
 concernenti  la  conservazione  dei materiali avuti in consegna e con
 l'obbligo  di  non  allontanarsi  dal  corpo  di   guardia   se   non
 autorizzato,  si accordavano tra loro affinche' il capoposto Palazzo,
 depositario delle chiavi di apertura dei  magazzini,  consegnasse  le
 stesse  ai due militari (Pandolfo e Bettella) pattuglianti, affinche'
 gli stessi si introducessero nei magazzini stessi mentre  il  Palazzo
 attendeva  fuori  dal  locale  in  parola in tal modo violando sia le
 consegne del Palazzo (punto 5 tabelle consegne) sia  quelle  gravanti
 sui soldati Pandolfo e Bettella (militari pattuglianti);
      per Pandolfo anche di:
        C) Furto militare in anno dell'amministrazione militare (artt.
 230, primo e secondo comma del c.p.m.p.) perche', soldato come sopra,
 in  data  imprecisata  anteriore al 12 gennaio 1991 in luogo militare
 imprecisato si impossessava, al fine di trarne profitto, di due  paia
 di  guanti da sciatore di colore bianco, di un berretto da alpino, di
 un materassino pneumatico beige, di n. 1 tuta  mimetica  completa  di
 giacca  e pantaloni, di n. 2 teli mimetici per tende, di n. 2 giacche
 a vento con termofodera e di un  completo  impermeabile  appartenenti
 all'amministrazione    militare,   sottraendo   il   tutto   all'a.m.
 detentrice;
      per Bettella anche di:
        D)  Furto  militare  in  danno  dell'amministrazione  militare
 (artt. 230, primo e secondo comma del c.p.m.p.) perche', soldato come
 sopra,  in  data  imprecisata  anteriore  al 12 gennaio 1991 in luogo
 militare imprecisato si impossessava, al fine di trarne profitto,  di
 n.  3 berretti militari, di un maglione militare e di una termofodera
 per  giacca  a  vento  appartenenti   all'amministrazione   militare,
 sottraendoli all'amministrazione militare detentrice.
    Tenente  colonnello Francesco Genovese (persona offesa) comandante
 del   battaglione   logistico   "Julia"   in   Udine   rappresentante
 dell'amministrazione militare.
    Il  g.u.p.  ha  pronunciato  e  pubblicato  mediante  lettura  del
 dispositivo la seguente ordinanza:
    Vista l'istanza avanzata dal difensore degli imputati con la quale
 e' stato richiesto di rimettere gli atti  alla  Corte  costituzionale
 deducendosi  la illegittimita' dell'art. 122 del c.p.m.p. nella parte
 in cui non viene statuito il massimo della pena;
    Sentito il p.m. che ha concordato  nel  ritenere  l'illegittimita'
 Costituzionale  della  predetta  norma  per  contrasto con l'art. 25,
 secondo comma, e l'art. 27 della Costituzione;
                             O S S E R V A
    L'art. 122 del c.p.m.p. come e' noto, per essere  lo  stesso  gia'
 stato  sottoposto  al  vaglio  della Corte, prevede una pena edittale
 della reclusione militare non inferiore nel minimo a due  anni  e  il
 cui limite massimo si estende, in assenza di una espressa previsione,
 a ventiquattro anni di reclusione militare.
    La   violazione   della  norma  in  esame  nella  valutazione  del
 legislatore e' ritenuta sempre e comunque piu' grave, visto il rigore
 del regime sanzionatorio, delle altre di cui al capo  primo,  sezione
 seconda,  titolo  secondo,  libro  secondo, del c.p.m.p., pur essendo
 tutte dirette alla tutela dello stesso bene giuridico.
    Tale valutazione ha posto dubbi di legittimita' per contrasto  con
 l'art.   3   della   Costituzione  rivolvendosi  in  una  irrazionale
 disparita' di trattamento tra figure di violata consegna;  dubbi  che
 non  possono  ritenersi risolti con il riferimento alle insindacabili
 valutazioni di politica criminale operate dal legislatore, atteso che
 in definitiva si e' in presenza di  un  trattamento  sanzionatorio  e
 piu'  in  generale di un regime giuridico (in tema di cause estintive
 del reato e misure cautelari) differenziato per ipotesi di reato  che
 costituiscono  identiche  violazioni  del  dovere  di  obedienza alla
 prescrizione costituente consegna.
    Sotto tale profilo non si ritiene peralro opportuno riproporre  la
 questione, ne' di sindacare la legittimita' della norma nei confronti
 dell'art.  27  della  Costituzione.  Invece  l'art.  122 del c.p.m.p.
 appare in contrasto con l'art. 25, secondo comma della Costituzione.
    La riserva di legge sancita in detta norma ha carattere assoluto e
 risponde alla esigenza che gli elementi della fattispecie criminosa e
 quelli  della  sanzione  debbano  avere  come  fonte  la  legge:   il
 legislatore  e'  obbligato a specificare per ogni precetto il tipo di
 sanzione applicabile al fine di garantire che  il  bene  fondamentale
 della  liberta'  personale  non sia esposto al pericolo di arbitrarie
 restrizioni.
    Tale  pericolo  sussiste  e  nel  caso  in  cui  il  giudice   sia
 assolutamente  libero  di  scegliere  il  tipo  di  pena, sia qualora
 vengano lasciati ampi spazi  edittali  per  la  commisurazione  della
 sanzione,  perche'  anche  in  questa  ultima ipotesi si verifica una
 assoluta assenza di vincoli normativi per la valutazione del giudice,
 in quanto l'obbligo imposto al  legislatore  della  predeterminazione
 della  misura  della  pena  viene  rispettato solo formalmente mentre
 nella sostanza al giudice viene demandato il  potere,  per  il  venir
 meno  della  determinazione estratta della fattispecie base, non solo
 di   individuare   la   pena   soggettivamente   ed    oggettivamente
 proporzionata,   ma   anche   di   individuare   la  vasta  gamma  di
 sottofattispecie   cui   ricollegare   i    molteplici    trattamenti
 sanzionatori astrattamente previsti.
    In  verita'  quando  il giudice dispone di un ampio margine tra il
 minimo ed il massimo di pena e' autorizzato o meglio gli  e'  imposto
 di  attribuire  significativita'  e rilevanza ed elementi e modalita'
 del fatto concreto che non rientrano nella previsione normativa della
 fattispecie tipica, quindi in virtu' del potere discrezionale di  cui
 all'art.  133 del c.p. e con la valorizzazione di quei fattori che il
 legislatore non ha potuto prevedere,  e'  svincolato  da  criteri  di
 quantificazione  della  pena  predeterminati  ed  esprime un autonomo
 giudizio di valore almeno su parte della vicenda, definendo  l'unita'
 di  misura della gravita' astratta di un determinato episodio e cosi'
 sostituendosi al legislatore.
    La stessa Corte costituzionale in una recente pronuncia  (sentenza
 n. 285/1991) ha avuto modo di precisare che non si deve verificare un
 "sovvertimento del rapporto tra il principio della riserva alla legge
 del  trattamento  sanzionatorio  e  quello  della individualizzazione
 della pena ..l'individuazione del disvalore oggettivo dei fatti-reato
 tipici e quindi del loro diverso  grado  di  offensivita'  spetta  al
 legislatore;  mentre al giudice compete di valutare le particolarita'
 del caso singolo onde individualizzare la  pena  ..  e'  compito  del
 legislatore  di  rispettare  quel  rapporto  attraverso  una adeguata
 articolazione dei trattamenti sanzionatori".
    Nel caso della norma de qua invece si assiste proprio al paventato
 sovvertimento perche' e' il il giudice che,  attraverso  il  giudizio
 discrezionale,  stabilisce  la regola astratta per la quantificazione
 della pena a causa anche della circostanza che nella  fattispecie  in
 esame  come in altre occasioni e' gia' stato evidenziato "la condotta
 tipica nella realta' concreta puo' atteggiarsi in forme  estremamente
 differenziate  secondo  una  gamma di valori quanto mai ampia, con la
 quale mal si concilia l'unificazione sotto un'unica figura  di  fatti
 profondamente   diversi   l'uno  dall'alro  e  che  meriterebbero  un
 trattamento sanzionatorio  differenziato  in  rapporto  alla  diversa
 gravita' astratta delle varie ipotesi".
    Si  ritiene  pertanto  non  manifestamente  infondata  la proposta
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 122  del  c.p.m.p.
 per  violazione  dell'art.  25, secondo comma, della Costituzione per
 indeterminatezza della sanzione a causa delle ragioni sopraesposte.
    La questione e' rilevante  nel  presente  procedimento  in  quanto
 tutti  gli  imputati sono chiamati a rispondere della norma della cui
 costituzionalita' si dubita e la  cui  caducazione  comporterebbe  la
 riconduzione del fatto alle ipotesi comuni di violata consegna;