LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto dall'Azienda agricola di Sorbigliano, via S. Pancrazio Malafrasca n. 71/C, S. Casciano V.P., avverso l'Ufficio del registro atti pubblici di Firenze; Letti gli atti; Sentito il dott. Claudio Petronici per la ricorrente, dott. Elena Galeotti per l'ufficio; Udito il relatore dott. Ubaldo Nannucci; RITENUTO IN FATTO Con il ricorso depositato il 24 settembre 1986 l'azienda agricola di Sorbigliano con sede in S. Casciano V.P. in persona dell'amministratore e socio Andrea Mugnaioni impugnava l'avviso di accertamento di valore per l'Invim straordinaria n. 5965 notificato dall'ufficio del registro di Firenze, atti pubblici, in data 30 giugno 1986 deducendo in via preliminare la nullita' dell'avviso per carenza di motivazione, nel merito l'infondatezza dell'avviso medesimo quanto ai valori accertati. Faceva tra l'altro notare che il valore dichiarato risultava di gran lunga superiore a quello che sarebbe stato assegnato ex lege all'immobile se fosse stato applicabile nella specie il criteri di determinazione automatica del valore introdotto dal d.P.R. n. 131/1986. In particolare precisava che detto valore sarebbe risultato inferiore di ben 4,41 volte al valore finale dichiarato. Concludeva chiedendo in via preliminare l'annullamento dell'avviso di accertamento, nel merito l'applicazione dei criteri del d.P.R. n. 131/1986 con conseguente declaratoria di non rettificabilita' del valore finale dichiarato. All'udienza la commissione, sentite le parti, tratteneva il processo a riserva; Si osserva preliminarmente che il vizio di carenza di motivazione non sussiste. L'avviso risulta sul punto sufficientemente motivato, con una sua congrua descrizione dei beni formanti il complesso agricolo di Sorbigliano e richiamando anche una relazione dell'ufficio tecnico erariale. L'eccezione di merito svolta dal ricorrente induce viceversa la commissione a proporsi, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale della normativa che regola la materia. La questione e' rilevante nella specie, poiche' se l'eccezione dovesse risultare fondata, i valori dichiarati risulterebbero automaticamente non soggetti a rettifica. L'imposta di cui si discute e' quella straordinaria di cui al d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55. Poiche' la disciplina di tale imposta si modella interamente su quella della Invim decennale di cui al d.P.R. n. 643/1972, e' a questa normativa che occorre fare riferimento per valutare la legittimita' costituzionale della vigente normativa. Conviene preliminarmente illustrare i dati normativi essenziali di tale disciplina. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, prevista dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, si applica all'atto della alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito anche per causa di morte, del diritto di proprieta' o del diritto re- ale di godimento sugli immobili. La stessa imposta e' dovuta inoltre sull'incremento di valore degli immobili appartenenti a titolo di proprieta' o di enfiteusi, a societa' di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici o privati diversi dalle societa' e in questo caso il tributo si applica al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto. L'art. 6 del d.P.R. n. 643/1972 stabilisce che l'incremento imponibile e' costituito dalla differenza tra il valore dell'immobile alla data in cui si verifica il trasferimento e il compimento del decennio e il valore che l'immobile stesso aveva alla data dell'acquisto o della precedente tassazione. Lo stesso articolo prevede che il valore finale da considerare, e' quello dichiarato o definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro o di successione, mentre il valore iniziale e' quello dichiarato o accertato al momento del precedente acquisto, sempre ai fini delle suddette imposte. Nel caso di tassazione per compimento del decennio degli immobili appartenenti a societa' ed enti, si assume come valore iniziale quello determinato all'atto dell'acquisto, se questo e' avvenuto nel decennio, ovver quello preso a base della precedente tassazione. L'art. 31 del d.P.R. n. 643/1972 stabilisce poi, che per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato, si applicano le disposizioni relative alla imposta di registro, ovvero nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, quelle relative all'imposta di successione. Con l'entrata in vigore del d.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, anche l'Invim sui trasferimenti a titolo oneroso viene applicata sulla base dei valori degli immobili, determinati a norma dell'art. 52 del suddetto decreto, per cui il valore dichiarato non e' soggetto a rettifica da parte dell'ufficio quando non e' inferiore a sessanta e ottanta volte il reddito catastale, rispettivamente, per i terreni e per i fabbricati. L'art. 79 del d.P.R. n. 131/1986 prevede che le suddette disposizioni, quando risultino piu' favorevoli ai contribuenti, sono applicabili anche per gli atti scritture e denunce anteriori al 1 luglio 1986 relativamente ai quali sia ancora pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza. Per effetto di tale norma transattiva sono quindi applicabili le norme relative all'imposta di registro anche, ai fini Invim, per i trasferimenti a titolo oneroso avvenuti prima del 1 luglio 1986. La materia dell'accertamento sui trasferimenti a titolo gratuito e per compimento del decennio, continua ad essere regolata dalle norme relative alla imposta di successione. Per quest'ultima imposta sono intervenute le nuove disposizioni di cui alla legge 17 dicembre 1986, n. 880. L'art. 8 di questa legge stabilisce che per gli immobili caduti in successione non si procede a rettifica del valore dichiarato quando lo stesso non risulta inferiore ai redditi catastali rivalutati secondo le stesse norme di cui all'art. 52 del t.u. dell'imposta di registro. Ne deriva che a partire dal 1 luglio 1986 il valore finale da assumere a base per la determinazione dell'incremento da assoggettare a Invim, nei casi di trasferimento a titolo gratuito o per compimento del decennio, sara' determinato secondo le nuove disposizioni stabilite dall'art. 8 della legge n. 880/1986. In tal modo viene ad attuarsi, per l'Invim, una identita' di trattamento, tra i trasferimenti a titolo oneroso, quelli a titolo gratuito e l'applicazione dell'imposta per decorso decennio a carico di societa' ed enti. A differenza del t.u. dell'imposta di registro, la legge n. 880/1986 non estende, pero', le disposizioni piu' favorevoli ai contribuenti per l'imposta dovuta sugli atti e sulle denunce il cui presupposto d'imposta si e' verificato anteriormente al 1 luglio 1986. L'art. 11 della legge n. 880/1986 stabilisce infatti che le nuove disposizioni si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1 luglio 1986 e aggiunge: "Per le successioni e le donazioni poste in essere anteriormente alla data suddetta, per le quali non sia gia' intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, il valore stesso potra' essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30% del valore accertato dall'ufficio ..". Tale disposizione transitoria riguarda unicamente l'imposta sulle successioni e donazioni, e non chiarisce se la facolta' di adesione, con la predetta riduzione del 30%, sia riconosciuta anche ai fini dell'Invim sui trasferimenti a titolo gratuito e per decorso del decennio. Ma a prescindere da difficolta' interpretative della suddetta norma, e' evidente, in ogni caso, che il valore finale da assumere per l'applicazione dell'Invim, per i trasferimenti a titolo gratuito e decorso del decennio anteriori al 1 luglio 1986, e' diverso da quello determinato con le modalita' di cui all'art. 52 del t.u. della imposta di registro, applicabile, come gia' rilevato, anche per i trasferimenti a titolo oneroso avvenuti prima dell'entrata in vigore del nuovo t.u. Risultano in tal modo introdotte due diverse modalita' di accertamento dei valori finali da prendere a base del calcolo dell'incremento imponibile. Cio' comporta una diversita' di trattamento tributario tra i trasferimenti a titolo oneroso e quelli a titolo gratuito, ai quali e' equiparabile, sotto questo profilo, l'applicazione dell'imposta per decorso del decennio a carico di societa' ed enti. Tale discriminazione e' chiaramente dovuta ad una carenza delle norme transitorie della legge n. 880/1986 laddove le stesse non prevedono l'applicabilita' dell'art. 8 della stessa legge anche per l'Invim dovuta sui trasferimenti a titolo gratuito e per il compimento del decennio. Riassumendo, a questo punto del discorso il senso delle disposizioni citate, potremo in sintesi cosi' rappresentare la situazione che emerge dal loro coordinato esame: 1) l'imposta colpisce l'incremento di valori degli immobili e dei diritti reali di godimento sui beni immobili; 2) essa trova applicazione in coincidenza dei seguenti fatti che fungono da presupposti per la riscossione del tributo: trasferimento a titolo oneroso; trasferimenti a titolo gratuito; decorso del decennio (per i soggetti indicati all'art. 3); possesso di immobili al 1 gennaio 1983 (da parte di tali soggetti). L'art. 31 dello stesso d.P.R. stabilisce che ai fini dell'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta si seguono: per i trasferimenti a titolo oneroso: le norme relative all'imposta di registro; per i trasferimenti a titolo gratuito e per la decennale: le disposizioni relative all'imposta di successione. Fino all'intervento del d.P.R. n. 131/1986, questa diversita' di disciplina per quanto concerneva la normativa di riferimento non comportava alcuna differenza sostanziale nell'applicazione dell'imposta, essendo il criterio adottato dalla legge di successione per le valutazioni dei beni immobili identico a quello della legge di registro (art. 20 del d.P.R. n. 637/1972 e 48 del d.P.R. n. 634/1972). La differenza concerneva esclusivamente le modalita' procedimentali di accertamento e riscossione, che si era ritenuto di diversificare in relazione alla diversa natura dei fatti generatori di imposta. Con l'intervento del d.P.R. n. 131/1986 la situazione e' relativamente cambiata. Difatti la nuova disciplina ha introdotto un meccanismo di determinazione automatica del valore venale dei beni, che risulta alquanto piu' favorevole per le parti interessate del metodo precedente. Tale meccanismo opera: per i trasferimenti a titolo oneroso a partire dall'entrata in vigore della legge; per gli altri (a titolo gratuito e per la decennale) per tutte le situazioni generatrici d'imposta successive al 1 luglio 1976. In tale situazione, il parallelismo tra le due serie di fatti generatori d'imposta e' perfetto, e non da' luogo ad alcuna disparita' di trattamento. Disparita' gravi invece si riscontrano in tutte quelle situazioni nelle quali il presupposto d'imposta si e' verificato in epoca precedente al 1 luglio 1986, e l'accertamento non era ancora divenuto definitivo. Ossia, per i rapporti tributari pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge. Difatti l'art. 79, primo comma, di tale disciplina dispone che: per i trasferimenti a titolo oneroso la nuova normativa retroagisca, e delle nuove piu' favorevoli disposizioni riguardanti la determinazione della base imponibile potranno beneficiare tutti i soggetti interessati; per i trasferimenti a titolo gratuito e per la decennale si fa riferimento alle disposizioni transitorie della legge n. 880/1986, la quale consente di definire le pendenze in corso con un abbuono del 30% sull'accertato. E' in primo luogo dubbio che tale agevolazione (che e' prevista per l'intero compendio ereditario, comprensivo di ogni sorta di beni) sia invocabile per gli immobili che cadono sotto l'Invim. Comunque, ed anche ad ammettere che al quesito debba darsi risposta positiva, e' certo che lo stesso bene viene ad essere valutato in modo sostanzialmente diverso a seconda che il fatto generatore di imposta sia un atto di trasferimento a titolo oneroso, ovvero un atto di trasferimento a titolo gratuito o per decorso decennio. In altre parole l'incremento di valore del bene che rappresenta il parametro aritmetico dell'obbligazione tributaria, ossia la sua base imponibile, risultera' di una certa grandezza nei trasferimenti a titolo gratuito, e di una grandezza ben diversa (e assai superiore) negli altri. Questa disciplina e' illogica e irrazionale. Se l'imposta colpisce l'incremento di valore del bene, pur essendo esigibile in occasione di vari presupposti, il dato di riferimento non puo' che essere identico. Non puo' lo stesso bene valere L. 100 se viene venduto il giorno precedente al compimento del decennio; e L. 1.000 il giorno successivo, solo perche' non e' stato venduto. L'assurdita' di questa disciplina induce la commissione a sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge n. 880/1986 per violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto introduce una ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti al medesimo tributo allorche' il presupposto d'imposta si sia verificato anteriormente al 1 luglio 1986, ed il rapporto tributario non fosse definito alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 131/1986.