LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto dall'Azienda
 agricola di Sorbigliano, via S.  Pancrazio  Malafrasca  n.  71/C,  S.
 Casciano  V.P.,  avverso  l'Ufficio  del  registro  atti  pubblici di
 Firenze;
    Letti gli atti;
    Sentito il dott. Claudio Petronici per la ricorrente, dott.  Elena
 Galeotti per l'ufficio;
    Udito il relatore dott. Ubaldo Nannucci;
                           RITENUTO IN FATTO
    Con  il ricorso depositato il 24 settembre 1986 l'azienda agricola
 di  Sorbigliano  con  sede   in   S.   Casciano   V.P.   in   persona
 dell'amministratore  e  socio  Andrea Mugnaioni impugnava l'avviso di
 accertamento di valore per l'Invim straordinaria n.  5965  notificato
 dall'ufficio  del  registro  di  Firenze,  atti  pubblici, in data 30
 giugno 1986 deducendo in via preliminare la nullita' dell'avviso  per
 carenza   di   motivazione,  nel  merito  l'infondatezza  dell'avviso
 medesimo quanto ai valori accertati. Faceva tra l'altro notare che il
 valore dichiarato risultava di gran  lunga  superiore  a  quello  che
 sarebbe   stato   assegnato  ex  lege  all'immobile  se  fosse  stato
 applicabile nella specie il criteri di determinazione automatica  del
 valore  introdotto  dal  d.P.R. n. 131/1986. In particolare precisava
 che detto valore sarebbe risultato inferiore di  ben  4,41  volte  al
 valore  finale  dichiarato.  Concludeva  chiedendo in via preliminare
 l'annullamento dell'avviso di accertamento, nel merito l'applicazione
 dei criteri del d.P.R. n. 131/1986 con  conseguente  declaratoria  di
 non rettificabilita' del valore finale dichiarato.
    All'udienza  la  commissione,  sentite  le  parti,  tratteneva  il
 processo a riserva;
    Si osserva preliminarmente che il vizio di carenza di  motivazione
 non  sussiste.  L'avviso risulta sul punto sufficientemente motivato,
 con una sua  congrua  descrizione  dei  beni  formanti  il  complesso
 agricolo   di   Sorbigliano   e   richiamando   anche  una  relazione
 dell'ufficio tecnico erariale.
    L'eccezione di merito svolta dal ricorrente  induce  viceversa  la
 commissione   a   proporsi,   d'ufficio,  questione  di  legittimita'
 costituzionale della normativa che regola la materia. La questione e'
 rilevante nella specie,  poiche'  se  l'eccezione  dovesse  risultare
 fondata,  i  valori  dichiarati  risulterebbero  automaticamente  non
 soggetti  a  rettifica.  L'imposta  di  cui  si  discute  e'   quella
 straordinaria  di  cui  al  d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55. Poiche' la
 disciplina di tale imposta si modella  interamente  su  quella  della
 Invim  decennale  di cui al d.P.R. n. 643/1972, e' a questa normativa
 che  occorre  fare   riferimento   per   valutare   la   legittimita'
 costituzionale della vigente normativa.
    Conviene preliminarmente illustrare i dati normativi essenziali di
 tale disciplina.
    L'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili,
 prevista dal d.P.R. 26 ottobre 1972,  n.  643,  si  applica  all'atto
 della  alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito
 anche per causa di morte, del diritto di proprieta' o del diritto re-
 ale di godimento sugli immobili.
    La stessa imposta e'  dovuta  inoltre  sull'incremento  di  valore
 degli  immobili appartenenti a titolo di proprieta' o di enfiteusi, a
 societa' di ogni tipo e  oggetto  e  agli  enti  pubblici  o  privati
 diversi  dalle  societa'  e  in  questo caso il tributo si applica al
 compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto.
    L'art. 6  del  d.P.R.  n.  643/1972  stabilisce  che  l'incremento
 imponibile e' costituito dalla differenza tra il valore dell'immobile
 alla  data  in  cui  si verifica il trasferimento e il compimento del
 decennio  e  il  valore  che  l'immobile  stesso  aveva   alla   data
 dell'acquisto o della precedente tassazione.
    Lo stesso articolo prevede che il valore finale da considerare, e'
 quello dichiarato o definitivamente accertato ai fini dell'imposta di
 registro  o  di  successione,  mentre  il  valore  iniziale e' quello
 dichiarato o accertato al momento del precedente acquisto, sempre  ai
 fini delle suddette imposte.
    Nel  caso di tassazione per compimento del decennio degli immobili
 appartenenti a societa' ed  enti,  si  assume  come  valore  iniziale
 quello  determinato all'atto dell'acquisto, se questo e' avvenuto nel
 decennio, ovver quello preso a base della precedente tassazione.
    L'art.  31  del  d.P.R.  n.  643/1972  stabilisce  poi,  che   per
 l'accertamento,  la  liquidazione  e  la riscossione per i termini di
 prescrizione e decadenza e per  quanto  altro  non  sia  diversamente
 disciplinato,  si  applicano le disposizioni relative alla imposta di
 registro, ovvero  nei  casi  di  acquisto  a  titolo  gratuito  e  di
 applicazione  dell'imposta  per decorso del decennio, quelle relative
 all'imposta di successione.
    Con l'entrata in vigore del d.P.R. del 26  aprile  1986,  n.  131,
 anche  l'Invim  sui  trasferimenti  a  titolo oneroso viene applicata
 sulla base dei valori degli immobili, determinati a  norma  dell'art.
 52 del suddetto decreto, per cui il valore dichiarato non e' soggetto
 a  rettifica da parte dell'ufficio quando non e' inferiore a sessanta
 e ottanta volte il reddito catastale, rispettivamente, per i  terreni
 e per i fabbricati.
    L'art.   79  del  d.P.R.  n.  131/1986  prevede  che  le  suddette
 disposizioni, quando risultino piu' favorevoli ai contribuenti,  sono
 applicabili  anche  per  gli atti scritture e denunce anteriori al 1›
 luglio 1986 relativamente ai quali sia ancora pendente controversia o
 non sia ancora decorso il  termine  di  decadenza  dell'azione  della
 finanza.
    Per  effetto  di tale norma transattiva sono quindi applicabili le
 norme relative all'imposta di registro anche, ai fini  Invim,  per  i
 trasferimenti a titolo oneroso avvenuti prima del 1› luglio 1986.
    La materia dell'accertamento sui trasferimenti a titolo gratuito e
 per  compimento del decennio, continua ad essere regolata dalle norme
 relative alla imposta di successione.
    Per quest'ultima imposta sono intervenute le nuove disposizioni di
 cui alla legge 17 dicembre 1986, n. 880.
    L'art. 8 di questa legge stabilisce che per gli immobili caduti in
 successione non si procede a rettifica del valore  dichiarato  quando
 lo  stesso  non  risulta  inferiore  ai  redditi catastali rivalutati
 secondo le stesse norme di cui all'art. 52 del t.u.  dell'imposta  di
 registro.
    Ne  deriva  che  a  partire dal 1› luglio 1986 il valore finale da
 assumere a base per la determinazione dell'incremento da assoggettare
 a Invim, nei casi di trasferimento a titolo gratuito o per compimento
 del  decennio,  sara'  determinato  secondo  le  nuove   disposizioni
 stabilite dall'art. 8 della legge n. 880/1986.
    In  tal  modo  viene  ad  attuarsi,  per l'Invim, una identita' di
 trattamento, tra i trasferimenti a titolo oneroso,  quelli  a  titolo
 gratuito  e l'applicazione dell'imposta per decorso decennio a carico
 di societa' ed enti.
    A differenza del  t.u.  dell'imposta  di  registro,  la  legge  n.
 880/1986  non  estende,  pero',  le  disposizioni  piu' favorevoli ai
 contribuenti per l'imposta dovuta sugli atti e sulle denunce  il  cui
 presupposto  d'imposta  si  e'  verificato anteriormente al 1› luglio
 1986.
    L'art. 11 della legge n. 880/1986 stabilisce infatti che le  nuove
 disposizioni  si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni
 poste in essere a partire dal 1› luglio  1986  e  aggiunge:  "Per  le
 successioni  e  le  donazioni poste in essere anteriormente alla data
 suddetta,  per  le  quali  non  sia  gia'  intervenuto  il definitivo
 accertamento del valore imponibile, il valore  stesso  potra'  essere
 determinato  per  adesione  con  una riduzione pari al 30% del valore
 accertato dall'ufficio ..".
    Tale disposizione transitoria riguarda unicamente l'imposta  sulle
 successioni  e donazioni, e non chiarisce se la facolta' di adesione,
 con la predetta riduzione del 30%, sia  riconosciuta  anche  ai  fini
 dell'Invim  sui  trasferimenti  a  titolo  gratuito e per decorso del
 decennio.
    Ma a prescindere  da  difficolta'  interpretative  della  suddetta
 norma,  e'  evidente,  in ogni caso, che il valore finale da assumere
 per l'applicazione dell'Invim, per i trasferimenti a titolo  gratuito
 e  decorso  del  decennio  anteriori al 1› luglio 1986, e' diverso da
 quello determinato con le modalita' di cui all'art. 52 del t.u. della
 imposta di registro, applicabile, come gia'  rilevato,  anche  per  i
 trasferimenti  a titolo oneroso avvenuti prima dell'entrata in vigore
 del nuovo t.u.
    Risultano  in  tal  modo  introdotte  due  diverse  modalita'   di
 accertamento  dei  valori  finali  da  prendere  a  base  del calcolo
 dell'incremento imponibile.
    Cio' comporta una  diversita'  di  trattamento  tributario  tra  i
 trasferimenti  a  titolo oneroso e quelli a titolo gratuito, ai quali
 e' equiparabile, sotto questo  profilo,  l'applicazione  dell'imposta
 per decorso del decennio a carico di societa' ed enti.
    Tale  discriminazione  e'  chiaramente dovuta ad una carenza delle
 norme transitorie della legge  n.  880/1986  laddove  le  stesse  non
 prevedono  l'applicabilita'  dell'art. 8 della stessa legge anche per
 l'Invim  dovuta  sui  trasferimenti  a  titolo  gratuito  e  per   il
 compimento del decennio.
    Riassumendo,   a   questo   punto  del  discorso  il  senso  delle
 disposizioni  citate,  potremo  in  sintesi  cosi'  rappresentare  la
 situazione che emerge dal loro coordinato esame:
      1)  l'imposta  colpisce  l'incremento di valori degli immobili e
 dei diritti reali di godimento sui beni immobili;
      2) essa trova applicazione in coincidenza dei seguenti fatti che
 fungono da presupposti per la riscossione del tributo:
       trasferimento a titolo oneroso;
       trasferimenti a titolo gratuito;
       decorso del decennio (per i soggetti indicati all'art. 3);
       possesso di immobili al 1›  gennaio  1983  (da  parte  di  tali
 soggetti).
    L'art.   31   dello   stesso   d.P.R.   stabilisce   che  ai  fini
 dell'accertamento,  liquidazione  e   riscossione   dell'imposta   si
 seguono:
      per   i  trasferimenti  a  titolo  oneroso:  le  norme  relative
 all'imposta di registro;
      per i trasferimenti a titolo gratuito e  per  la  decennale:  le
 disposizioni relative all'imposta di successione.
    Fino  all'intervento  del d.P.R. n. 131/1986, questa diversita' di
 disciplina per quanto concerneva  la  normativa  di  riferimento  non
 comportava    alcuna    differenza    sostanziale   nell'applicazione
 dell'imposta, essendo il criterio adottato dalla legge di successione
 per le valutazioni dei beni immobili identico a quello della legge di
 registro  (art.  20  del  d.P.R.  n.  637/1972  e  48  del  d.P.R. n.
 634/1972).  La  differenza  concerneva  esclusivamente  le  modalita'
 procedimentali  di accertamento e riscossione, che si era ritenuto di
 diversificare in relazione alla diversa natura dei  fatti  generatori
 di imposta.
    Con   l'intervento   del  d.P.R.  n.  131/1986  la  situazione  e'
 relativamente cambiata. Difatti la nuova disciplina ha introdotto  un
 meccanismo  di  determinazione automatica del valore venale dei beni,
 che risulta alquanto piu' favorevole per  le  parti  interessate  del
 metodo precedente.
    Tale meccanismo opera:
      per  i  trasferimenti a titolo oneroso a partire dall'entrata in
 vigore della legge;
      per gli altri (a titolo gratuito e per la decennale)  per  tutte
 le situazioni generatrici d'imposta successive al
 1› luglio 1976.
    In  tale  situazione,  il  parallelismo  tra le due serie di fatti
 generatori  d'imposta  e'  perfetto,  e  non  da'  luogo  ad   alcuna
 disparita' di trattamento.
    Disparita'  gravi invece si riscontrano in tutte quelle situazioni
 nelle quali il  presupposto  d'imposta  si  e'  verificato  in  epoca
 precedente  al  1›  luglio  1986,  e  l'accertamento  non  era ancora
 divenuto definitivo. Ossia, per  i  rapporti  tributari  pendenti  al
 momento  dell'entrata in vigore della nuova legge. Difatti l'art. 79,
 primo comma, di tale disciplina dispone che:
      per  i  trasferimenti  a  titolo  oneroso  la  nuova   normativa
 retroagisca,  e  delle nuove piu' favorevoli disposizioni riguardanti
 la determinazione della base imponibile potranno beneficiare tutti  i
 soggetti interessati;
      per  i  trasferimenti a titolo gratuito e per la decennale si fa
 riferimento alle disposizioni transitorie della legge n. 880/1986, la
 quale consente di definire le pendenze in corso con  un  abbuono  del
 30% sull'accertato.
    E'  in  primo  luogo dubbio che tale agevolazione (che e' prevista
 per l'intero compendio ereditario, comprensivo di ogni sorta di beni)
 sia invocabile per gli immobili che cadono sotto  l'Invim.  Comunque,
 ed  anche  ad ammettere che al quesito debba darsi risposta positiva,
 e' certo che  lo  stesso  bene  viene  ad  essere  valutato  in  modo
 sostanzialmente  diverso a seconda che il fatto generatore di imposta
 sia un atto di trasferimento a titolo  oneroso,  ovvero  un  atto  di
 trasferimento a titolo gratuito o per decorso decennio.
    In altre parole l'incremento di valore del bene che rappresenta il
 parametro  aritmetico dell'obbligazione tributaria, ossia la sua base
 imponibile, risultera' di una certa  grandezza  nei  trasferimenti  a
 titolo  gratuito,  e di una grandezza ben diversa (e assai superiore)
 negli altri.
    Questa disciplina e' illogica e irrazionale. Se l'imposta colpisce
 l'incremento di valore del bene, pur essendo esigibile  in  occasione
 di  vari  presupposti,  il  dato  di  riferimento non puo' che essere
 identico. Non puo' lo stesso bene valere L. 100 se viene  venduto  il
 giorno  precedente  al  compimento del decennio; e L. 1.000 il giorno
 successivo, solo perche' non e' stato venduto.
    L'assurdita'   di   questa  disciplina  induce  la  commissione  a
 sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della
 legge n. 880/1986 per violazione dell'art. 3  della  Costituzione  in
 quanto  introduce  una  ingiustificata  disparita' di trattamento tra
 soggetti al medesimo tributo allorche' il  presupposto  d'imposta  si
 sia  verificato  anteriormente  al  1›  luglio  1986,  ed il rapporto
 tributario non fosse definito alla data  di  entrata  in  vigore  del
 d.P.R. n. 131/1986.