IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza:
       a) sul ricorso n. 533/1990, proposto dalla lega per l'ambiente,
 in  persona  del  presidente  regionale  per  l'Abruzzo  pro-tempore,
 rappresentato e difeso dall'avv. Tullio Buzzelli e dall'avv. Ulderico
 Persichetti  e  domiciliato presso lo studio del secondo in L'Aquila,
 via Vittorio Veneto n. 2, per delega in margine, contro:
      la regione Abruzzo,  in  persona  del  presidente  della  giunta
 regionale   pro-tempore,   rappresentata   e  difesa  dall'avvocatura
 distrettuale dello Stato  e  domiciliata  presso  i  suoi  uffici  in
 L'Aquila, portici di San Bernardino;
     il  consiglio regionale d'Abruzzo, in persona del presidente pro-
 tempore;
      il commissariato del Governo della regione Abruzzo,  commissione
 di  controllo sugli atti della regione, in persona del suo presidente
 pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocatura  distrettuale
 dello  Stato  e domiciliata presso i suoi uffici in L'Aquila, portici
 San Bernardino;
      la S.p.a. Campo Felice, in persona  del  presidente  della  pro-
 tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Franco  Gaetano Scoca,
 dall'avv. Mario Montuori e  dall'avv.  Fulvio  Frasca  e  domiciliata
 presso lo studio dell'ultimo in L'Aquila, via XX Settembre n. 10, per
 delega in margine alla copia notificata del ricorso;
      il  comune  di  Rocca  di  Cambio,  in  persona del sindaco pro-
 tempore;
      per l'annullamento della deliberazione del  consiglio  regionale
 d'Abruzzo  n.  139/1932  in  data  19  marzo  1990,  approvata  dalla
 commissione di controllo sugli  atti  della  regione  Abruzzo  il  19
 aprile  1990  e  pubblicata  il  27  aprile 1990, avente per oggetto:
 "comune di Rocca di Cambio, convalida alienazione  terre  civiche  ex
 d.m.  6 febbraio 1973, Ha 84.03.075" e della deliberazione del comune
 di Rocca di Cambio n. 4 in data 18 gennaio 1990, n. 4, approvata  dal
 Coreco della provincia di L'Aquila l'8 febbraio 1990;
       b) sul ricorso n. 721/1990, proposto dalla S.p.a. Campo Felice,
 in  persona del presidente della pro-tempore, rappresentata dall'avv.
 Mario Montuori e dall'avv. Fulvio Frasca e domiciliata presso lo stu-
 dio dell'ultimo in L'Aquila, via XX Settembre n. 10,  per  delega  in
 margine al ricorso, contro:
      la  regione  Abruzzo,  in  persona  del  presidente della giunta
 regionale pro-tempore;
      il  commissariato del Governo della regione Abruzzo, commissione
 di controllo sugli atti della regione, in persona del suo  presidente
 pro-tempore;
 e nei confronti
      del  comune  di  Rocca  di  Cambio,  in persona del sindaco pro-
 tempore;
 per  l'annullamento  della  deliberazione  del  consiglio   regionale
 d'Abruzzo  n.  139/1932  in  data  19  marzo  1990,  approvata  dalla
 commissione di controllo sugli  atti  della  regione  Abruzzo  il  19
 aprile  1990  e  pubblicata  il  27  aprile 1990, avente per oggetto:
 "comune di Rocca di Cambio, convalida alienazione  terre  civiche  ex
 d.m.  6 febbraio 1973, Ha 84.03.075", nella parte in cui subordina la
 convalida del  d.m.  6  febbraio  1973  al  rispetto  delle  norme  e
 prescrizioni  contenute  nella  nota  26  febbraio  1990, n. 359/S-4,
 dell'ufficio operativo usi civici dell'Aquila, nonche' di  tutti  gli
 atti  del  procedimento  connessi  e  preordinati  e, in particolare,
 sempre in parte qua, della delibera della giunta regionale  1›  marzo
 1990,  n.  1026/C,  e  della  nota  n.  350/A-4  del 26 febbraio 1990
 dell'unita' operativa usi civici di L'Aquila;
    Visti i ricorsi ed i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Abruzzo e
 del  commissariato   del   Governo   presso   la   regione   Abruzzo,
 limitatamente  al  ricorso n. 533/90, e della S.p.a. Campo Felice per
 lo stesso ricorso;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito alla pubblica udienza del 5 giugno 1991, il relatore,  cons.
 Lamberti,  e  uditi altresi' gli avv. Tullio Buzzelli, Franco Gaetano
 Scoca, Fulvio Frasca e l'avv. dello Stato Arturo Coccoli;
    Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto;
                               F A T T O
    La lega per l'ambiente, in qualita'  di  ente  esponenziale  degli
 interessi  inerenti la valorizzazione e conservazione del territorio,
 impugna con il  primo  dei  ricorsi  in  epigrafe,  n.  533/1990,  il
 provvedimento  adottato  il  19  marzo 1990 con il quale il consiglio
 regionale d'Abruzzo ha deliberato:
      di convalidare il decreto del Ministro dell'agricoltura e  delle
 foreste  in data 6 febbraio 1973, che ha autorizzato l'alienazione di
 terre civiche dell'estensione  di  Ha  84.03.75  alla  S.p.a.  "Campo
 Felice";
      di  assegnare  preventivamente dette aree alla categoria " A" di
 cui agli artt. 11 della legge n. 1766/27 e 7 della legge regionale n.
 27/1988;
      di subordinare detta convalida al rispetto delle norme  e  delle
 prescrizioni  contenute  nella  nota  n. 360/a-4 del 26 febbraio 1990
 dell'unita' operativa degli usi civici dell'Aquila;
    Viene parimenti impugnata la deliberazione consiliare  del  comune
 di  Rocca  di Cambio, assunta nella seduta del 18 gennaio 1990 con la
 quale, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, della legge  regionale  n.
 25/1988,  e'  stato  espresso parere favorevole all'alienazione delle
 predette terre civiche .. "tenuto presente .. l'interesse del  comune
 e delle popolazioni locali relativamente alle esigenze tuttora valide
 di  crescita  sociale  del  Comprensorio,  cosi' come d'altronde gia'
 nelle  previsioni  del  piano  di  sviluppo   socio-economico   della
 comunita' montana sirentina e nel p.r.g. del comune".
    L'impugnato   provvedimento   del  consiglio  regionale  e'  stato
 adottato su istanza della societa' Campo Felice di poter  beneficiare
 della  sanatoria  disposta  dall'art.  7,  quarto  comma, della legge
 regionale   n.   85/1988,   nei   confronti   delle    autorizzazioni
 all'alienazione  di  terre  civiche  non  preventivamente assegnate a
 categoria rilasciate dall'autorita' competente, sempre che i relativi
 atti di alienazione siano stati stipulati e registrati  anteriormente
 all'entrata in vigore della legge.
    L'istanza  di  sanatoria e' stata proposta in pendenza del ricorso
 innanzi alla Corte di cassazione avverso la decisione della corte  di
 appello  di Roma, sezione agraria, che ha dichiarato inammissibile il
 gravame prodotto dalla societa' stessa nei confronti della sentenza 9
 maggio 1986 del commissario per la liquidazione degli usi  civici  in
 Abruzzo,  declaratoria  della  nullita' del summenzionato decreto del
 Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 6 febbraio 1973.
    Il Ministero aveva autorizzato l'alienazione dell'area alla S.p.a.
 "Campo Felice" da parte del comune di Rocca di Cambio, che, peraltro,
 aveva incluso l'area suddetta nel proprio piano particolareggiato  di
 fabbricazione  nel settembre 1973, ed in prosieguo aveva approvato la
 lottizzazione e lo schema di convenzione  con  la  societa'  predetta
 giusta la delibera consiliare 5 aprile 1975, n. 1.
    L'annullamento dell'autorizzazione era stato provocato dal ricorso
 a  suo  tempo  presentato  da alcuni cittadini del comune di Rocca di
 Cambio, partecipi all'uso civico ed accolto dal  Commissario  per  la
 liquidazione degli usi civici in Abruzzo perche' nel procedimento per
 la   sdemanializzazione   del   terreno   non   era   stata  appurata
 l'assegnazione a categoria prevista, a pena di nullita', dall'art. 11
 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
    Questi  motivi  di  censura  avverso  la  delibera  del  consiglio
 regionale che ha sanato il provvedimento autorizzatorio nonostante il
 suo annullamento commissariale:
      1) violazione dell'art. 7 della legge regionale 3 marzo 1988, n.
 2, difetto di presupposti.
    Il  consiglio  regionale  non  poteva  disporre la convalida di un
 provvedimento inesistente,  tale  essendo  divenuta  l'autorizzazione
 ministeriale in seguito alla declaratoria di nullita' pronunziata dal
 commissario  per la liquidazione degli usi civici d'Abruzzo, divenuta
 oramai esecutiva dopo la sentenza d'appello.
    Da tale declaratoria discende anche la nullita'  insanabile  della
 compravendita  del  25  luglio  1973  stipulata  fra  il  comune e la
 societa' "Campo Felice".
    La  disposta  convalida  e'  pertanto  illegittima  anche  perche'
 contraria   alla   ratio   della   normativa  regionale,  rinvenibile
 nell'imprescrittibilita' dell'azione di accertamento  della  nullita'
 del negozio giuridico ex art. 1422 del codice civile.
    E'  poi irrilevante che sulla sentenza del commissario per gli usi
 civici non  si  sia  formato  il  giudicato  irrevocabile.  Essa  e',
 infatti,   divenuta   comunque   esecutiva,   una   volta  dichiarata
 l'inammissibilita' del gravame innanzi alla corte d'appello;
      2) violazione e  falsa  applicazione  dell'art.  6  della  legge
 regionale n. 25/1988:
      e'   stata  del  tutto  pretermessa  l'acquisizione  dei  pareri
 dell'Ispettoratodipartimentale delle foreste e  della  sovrintendenza
 dei beni ambientali;
      manca  del  tutto  un  pubblico  interesse  all'alienazione  del
 territorio sito ad oltre 1600 metri di altezza e collocato nel  Parco
 regionale del Velino-Sirente recentemente costituito;
      3) eccesso di potere per sviamento.
    L'avvocatura  dello  Stato  si  e'  costituita  in giudizio per la
 regione Abruzzo e  la  commissione  di  controllo  sugli  atti  della
 regione   chiedendo   il   rigetto   del   gravame,   previa  la  sua
 inammissibilita'.
    Ad avviso dell'avvocatura, la lega per  l'ambiente  difetta  della
 legittimazione  ad  adire  il  giudice in quanto il territorio non e'
 soggetto a vincoli ambientalistici ne'  puo'  impugnare  un  atto  di
 controllo   positivo   in   perche'   del  tutto  accessivo  all'atto
 controllato.
    Nel merito viene dedotta l'infondatezza del ricorso, atteso che la
 nullita'  dell'autorizzazione   ministeriale   fu,   a   suo   tempo,
 dichiarata,  proprio  per  la  mancanza  della  previa assegnazione a
 categoria cui la legge ha inteso ovviare con la disposta convalida.
    Si e' parimenti costituita in giudizio la societa' "Campo Felice",
 anch'essa preliminarmente contestando la legittimazione  a  ricorrere
 della  lega  per  l'ambiente  in  quanto i provvedimenti non arrecano
 pregiudizio al  territorio  e  per  inattualita'  dell'interesse  non
 essendo stata ancora realizzata opera alcuna.
    La societa' ha poi contestato il fondamento delle addotte censure,
 ribadendo  che  la  sanatoria  mira  a  far  rivivere  le  precedenti
 autorizzazioni, indipendentemente dalle vicende - anche giudiziarie -
 che le abbiano investite.
    Con il secondo ricorso, n. 721/1990  la  societa'  "Campo  Felice"
 S.p.a.,  premesse  le vicende da cui era scaturita l'emanazione della
 delibera del consiglio regionale d'Abruzzo  del  19  marzo  1990,  la
 impugna nella parte in cui subordina la convalida del d.m. 6 febbraio
 1973  al  rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella nota 26
 febbraio 1990 dell'ufficio operativo usi civici dell'Aquila.
    In  questa  sede  viene   previsto   il   rilascio   di   apposita
 certificazione  comunale  attestante l'ottemperanza degli obblighi di
 cui all'art. 2 del decreto stesso, quali la realizzazione di  strade,
 piazzali,  zone  di  rispetto ed a verde, aperti all'uso pubblico per
 complessive Ha 19.69.25 con spese di  manutenzione  e  costruzione  a
 carico dell'acquirente.
    Ad   avviso   della   societa',   siffatta   prescrizione  sarebbe
 illegittima, ove  intenda  subordinare  l'efficacia  della  convalida
 disposta   dalla  legge  all'esecuzione  delle  predette  opere,  che
 rappresenterebbero,  pertanto,  l'avveramento   di   una   condizione
 sospensiva imposta dalla delibera stessa.
    In  un'unica  censura articolata, la societa' adduce la violazione
 della legge regionale n. 25/1988 e l'eccesso di potere.
    Oltre al momento in  cui  deve  essere  avvenuta  la  stipula  del
 negozio  di  alienazione  dei  fondi,  che  legge  regionale  colloca
 anteriormente alla sua entrata in  vigore,  non  e'  posta,  infatti,
 alcuna  condizione  alla  convalida dei precedenti atti autorizzatori
 per l'alienazione di terre civiche.
    Il consiglio regionale non puo' pertanto prorogare il  termine  di
 efficacia   alla  convalida  al  momento  della  realizzazione  delle
 infrastrutture di interesse del comune.
    Il  d.m.  6  febbraio  1973,  oggetto della convalida, non ha, del
 resto, subordinato  l'efficacia  dell'autorizzazione  all'alienazione
 del  terreno  al  realizzo  di  opere di interesse comunale, ma si e'
 limitato a stabilire che i suoli sarebbero  tornati  alla  precedente
 destinazione  qualora fosse cessato lo scopo per cui l'autorizzazione
 era concessa.
    Ne' e', d'altra parte, sostenibile la  necessita'  della  predetta
 condizione  con  l'attestazione  comprovante  la  regolare esecuzione
 delle  opere,  considerato  che  tutto   il   programma   urbanistico
 residenziale  della  societa' e' rimasto inattuato per fatti estranei
 alla medesima.
    Nessuna   delle   amministrazioni   intimate   (regione   Abruzzo,
 commissariato di Governo, comune di Rocca di Cambio) si e' costituita
 nel giudizio promosso con il ricorso n. 721/1990.
    All'udienza  del 5 giugno 1991 i ricorsi sono stati congiuntamente
 chiamati.
    I difensori  della  lega  per  l'ambiente  hanno  insistito  nella
 richiesta  formalmente avanzata di rinviare il ricorso n. 533/1990 ad
 altra udienza, perche', per ragioni di  connessione,  fosse  trattato
 unitamente  al  ricorso  n.  312/1991, depositato il 17 maggio 1991 e
 proposto dai signori Pietrosanti Ezio e Franceschi Mario  avverso  lo
 stesso provvedimento regionale. Per il medesimo motivo si imponeva il
 rinvio del ricorso della societa' Campo Felice.
    I difensori dei residenti si sono opposti al rinvio ed il collegio
 si e' riservato di pronunziarsi.
    Dopo   la  discussione,  i  due  ricorsi  sono  stati  inviati  in
 decisione.
    Con sentenza parziale deliberata nella camera di consiglio  tenuta
 consecutivamente  all'udienza  5  giugno  1991,  il  collegio, previa
 riunione dei ricorsi nn. 533 e 721 del 1990, ha respinto l'istanza di
 rinvio e l'eccezione del difetto di  legittimazione  della  lega  per
 l'ambiente.  Ha dichiarato, poi, l'inammissibilita' dell'impugnazione
 della decisione  della  commissione  di  controllo,  riservandosi  di
 pronunziarsi con separato provvedimento sulle questioni anche in rito
 oggetto dei due ricorsi messi in decisione.
                             D I R I T T O
    1.  -  La  delibera  n. 139/32 in data 19 marzo 1990 del consiglio
 regionale dell'Abruzzo, oggetto di entrambi i ricorsi, ha convalidato
 il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste  in  data  6
 febbraio   1973,  che  autorizzava  l'alienazione  di  terre  civiche
 dell'estensione di Ha 84.03.75 alla S.p.a. "Campo Felice".
   La convalida - adottata previa assegnazione delle aree stesse  alla
 categoria  " A" di cui agli artt. 11 della legge n. 1766/1927 e della
 legge regionale n. 27/1988 e  subordinatamente  all'osservanza  delle
 prescrizioni  contenute  nella  nota  n. 360/A-4 del 26 febbraio 1990
 dell'unita' operativa  degli  usi  civici  di  L'Aquila  -  e'  stata
 approvata  dalla  commissione  di  controllo sugli atti della regione
 Abruzzo con decisione 19 aprile 1990, n. 2621/3190, .."nei  limiti  e
 con  le  prescrizioni  indicati nella parte motiva, nel senso, cioe',
 che  l'autorizzazione  all'alienazione  delle  terre  civiche  ed  il
 mutamento  di destinazione non siano in contrasto con la normativa di
 tutela ambientale e con i relativi piani paesistici e che l'eventuale
 realizzazione degli insediamenti turistico residenziali  avvenga  nel
 rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  e  previa  acquisizione
 preventiva dei previsti pareri degli organi competenti".
    La predetta delibera regionale viene impugnata:
      con  ricorso  n. 533/1990, dalla lega per l'ambiente, in uno col
 parere  favorevole  all'alienazione  delle  predette  terre  civiche,
 assunto dal consiglio comunale di Rocca di Cambio, .."tenuto presente
 ..  l'interesse  del  comune e delle popolazioni locali relativamente
 alle esigenze tuttora valide di crescita  sociale  del  comprensorio,
 cosi'  come  d'altronde  gia'  nelle previsioni del piano di sviluppo
 socio-economico della comunita' montana sirentina e  nel  p.r.g.  del
 comune";
      con   ricorso   n.   721/1990,   dalla   S.p.a.   Campo  Felice,
 limitatamente alla parte in cui la convalida del decreto ministeriale
 viene subordinata al rispetto  delle  norme  e  prescrizioni  dettate
 dall'ufficio  operativo  usi  civici  di  L'Aquila  che  prevedono il
 rilascio di apposita  certificazione  comunale  circa  l'ottemperanza
 degli  obblighi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  stesso, quali la
 realizzazione di strade, piazzali, zone di rispetto ed a verde aperti
 all'uso  pubblico  per  complessive  Ha   19.69.25   con   spese   di
 manutenzione e costruzione a carico dell'acquirente.
    2.  -  Il collegio ha risolto alcune questioni preliminari con una
 sentenza parziale: si  e'  disposta  la  riunione  dei  due  suddetti
 ricorsi;  si  e'  respinta  l'istanza  di rinvio dei ricorsi ad altra
 udienza  ai  fini  della   loro   trattazione   con   altro   ricorso
 successivamente  depositato; si e' respinta l'eccezione di difetto di
 legittimazione a ricorrere sollevata nei confronti  della  ricorrente
 lega  per  l'ambiente; si e' giudicata inammissibile l'impugnativa da
 parte della lega per l'ambiente della decisione della commissione  di
 controllo sugli atti della regione Abruzzo n. 2621/3130 del 19 aprile
 1990.
    Pertanto viene ora in esame il merito dei due ricorsi riuniti.
    3.  -  Al riguardo va precisato che l'impugnata convalida 19 marzo
 1990 del  consiglio  regionale  dell'Abruzzo  e'  stata  adottata  su
 istanza  della  societa' "Campo Felice" ad avvalersi della sanatoria,
 disposta dall'art. 7, quarto comma, della  legge  regionale  3  marzo
 1988,  n.  85, nei confronti .. "delle autorizzazioni all'alienazione
 di terre civiche non previamente assegnate  a  categoria,  rilasciate
 dall'autorita'  competente, sempre che i relativi atti di alienazione
 siano stati  stipulati  e  registrati  anteriormente  all'entrata  in
 vigore della .. legge".
    L'autorizzazione  ministeriale  di  cui  al  d.m. 6 febbraio 1973,
 oggetto dell'impugnata convalida, era stata peraltro annullata  dalla
 sentenza  9 maggio 1986 del commissario per la liquidazione degli usi
 civici dell'Aquila, avverso la cui  conferma  ad  opera  della  corte
 d'appello  di Roma, sezione agraria, pende ancor oggi ricorso innanzi
 alla Corte di cassazione.
    In uno con il provvedimento  ministeriale  di  autorizzazione,  la
 declaratoria  di  nullita'  della  sentenza commissariale aveva anche
 espressamente investito la compravendita delle  terre  civiche  fatto
 nel  1973  dal comune di Rocca di Cambio in favore della S.p.a. Campo
 Felice.
    L'atto concerneva, pervero, ..beni che debbono  ritenersi  tuttora
 inalienabili   ed   indisponibili,   per   mancanza  del  presupposto
 essenziale costituito dall'individuazione delle terre da assegnare  a
 categoria  a)  od  a  categoria  b) di cui all'art. 11 della legge 16
 giugno 1927, n. 1766.
    Solo  con  l'assegnazione  ad  una  delle  suddette  categorie era
 possibile, infatti, individuare se  i  terreni  assoggettati  ad  uso
 civico  fossero  convenientemente  utilizzabili  come  bosco  o  come
 pascolo permanente (cat. a) ovvero per coltura agraria (cat.  b);  e,
 conseguentemente,  stabilire se il relativo vincolo d'inalienabilita'
 fosse relativo od assoluto.
    L'art. 12 della legge n. 1766/1927 prevede, infatti,  per  i  soli
 beni  della  cat.  a) che i comuni, le frazioni o le universita' e le
 altre  associazioni  possano,  previa  autorizzazione   ministeriale,
 alienarli o mutarne la destinazione.
    Ad avviso della decisione in parola, la mancanza di individuazione
 a  categoria  viziava,  pertanto,  di nullita' radicale ed insanabile
 oltre alla previa autorizzazione  ministeriale,  anche  l'alienazione
 disposta dal comune.
    4.  -  Sulla  scorta  della  sentenza  del commissario per gli usi
 civici,  di  cui  la   lega   per   l'ambiente   assume   intervenuta
 l'esecutivita',  si  sostiene,  nel  primo  motivo  del  ricorso  (n.
 533/1990), che la convalida del consiglio regionale dell'Abruzzo  sia
 irrimediabilmente  viziata di violazione di legge, data l'inesistenza
 dell'atto di alienazione cui essa si rivolge, o, comunque, di eccesso
 di potere perche' volta ad  attribuire  effetti  ad  atti  del  tutto
 inesistenti.
    Tali censure devono essere esaminate con priorita', atteso il loro
 carattere  prevalente  ed  assorbente rispetto sia alle altre dedotte
 nella stessa sede, sia a quelle proposte con  l'impugnativa  spiegata
 nel secondo ricorso connesso.
    In  punto,  il  collegio osserva che l'art. 7, quarto comma, della
 legge regionale 3 marzo 1988,  n.  85,  subordina  l'esercizio  della
 potesta'  di  convalidare  le autorizzazioni all'alienazione di terre
 civiche non previamente assegnate a categoria,  al  solo  presupposto
 che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati
 anteriormente  alla  sua  entrata  in  vigore,  senza  peraltro nulla
 statuire circa la loro giuridica esistenza.
    E' percio rilevante, ai fini del decidere, stabilire  se  siffatta
 norma  sia  conforme  anzitutto  ai precetti costituzionali di logica
 dell'intero  sistema;   se   essa,   poi,   tuteli   la   guarentigia
 costituzionale  di  azionabilita' delle pretese innanzi all'autorita'
 giudiziaria, se essa integri, infine,  il  corretto  esercizio  delle
 funzioni amministrative spettanti alla regione in forza dell'art. 118
 della Costituzione.
    Circa  il  primo  aspetto,  appare  al  collegio  che  la potesta'
 attribuita al consiglio  regionale  di  convalidare,  quindi  di  far
 rivivere, qualsivoglia autorizzazione a suo tempo rilasciata per ogni
 alienazione di terre civiche anteriore alla data di entrata in vigore
 della  legge  regionale,  esorbiti dall'ordinario operare nel sistema
 dei precetti riguardanti il negozio giuridico in generale.
    E' infatti insito nell'ordinamento il criterio di  convalidare  il
 negozio   annullabile,  viziato  cioe'  in  taluno  dei  suoi  alcuni
 requisiti soggettivi od oggettivi, ma non quello radicalmente  nullo,
 ove  la  mancanza  dei  requisiti  suddetti  faccia venir meno la sua
 funzione economico-sociale.
    Tale  sarebbe l'alienazione delle terre civiche avvenuta in favore
 della societa' "Campo Felice" ad avviso della decisione 9 maggio 1986
 del commissario per la liquidazione degli usi civici di L'Aquila, ove
 la mancata assegnazione a  categoria  non  ha  fatto  venir  meno  il
 vincolo  d'inalienabilita',  rendendo  il  relativo  negozio privo di
 oggetto, e pertanto viziato di nullita' insanabile.
    La sanatoria del negozio giuridico nullo ha, infatti, carattere di
 istituto  eccezionale,  di  norma  connesso  all'intento  socialmente
 rilevante,  di  conferire  operativita'  nel  mondo  esterno  ad  una
 dichiarazione di volonta' non piu' ripetibile, giammai contra legem.
    Tale sarebbe l'alienazione fatta dal comune di Rocca di Cambio  ad
 avviso  della menzionata sentenza del commissario per la liquidazione
 degli usi civici di L'Aquila, da cui deriva il  venir  meno  di  ogni
 intento  socialmente rilevante alla sua conservazione o reviviscenza,
 che   seguirebbe   come   effetto   irrefutabile    alla    convalida
 dell'autorizzazione  ministeriale  emessa  a  suo  tempo  col  d.m. 6
 febbraio 1973.
    Nell'estendere la  sanatoria  ad  ogni  pregressa  autorizzazione,
 prescindendo dalla validita' delle sottostanti alienazioni, l'art. 7,
 quarto  comma,  della  legge regionale n. 25/1988 si pone, dunque, in
 logico contrasto con i  precetti  fondamentali  dell'ordinamento  che
 limitano  la  possibilita'  di sanatoria a fattispecie eccezionali in
 cui  la  conservazione  dell'atto  risponda  ad  interessi  generali,
 inerenti  la  collettivita'  nel suo insieme, e non integri interessi
 particolaristici, anche se pubblici da individuare volta  per  volta,
 secondo  il  disposto  dell'ultimo  comma  dell'art. 7 della legge in
 parola.
    Da un siffatto tipo di interesse puo' infatti  scaturire  la  mera
 convalida    dell'atto    autorizzativo,    che    pero'   esige   la
 puntualizzazione da parte del legislatore circa i  vizi  del  negozio
 che  ne  risulta  convalidato,  che devono inerire i suoi requisiti a
 spiegare effetti durevoli, non certo la sua intrinseca esistenza.
    Nell'attuale formulazione dell'art. 7, quarto comma,  della  legge
 n.  25/1988  la  sentenza  commissariale  del  9 maggio 1986 risulta,
 dunque, resa inutilmente, a danno dei partecipanti all'uso civico che
 avevano adito il commissario per la liquidazione degli usi civici  di
 L'Aquila.
    Deriva  la vanificazione del precetto costituzionalmente garantito
 del diritto di azione di cui gode ogni partecipe della  collettivita'
 per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
    La   convalida  del  consiglio  regionale  fa,  infatti,  rivivere
 provvedimenti e negozi assoggettati, con sentenza  oramai  esecutivi,
 ad  annullamento  giudiziale  per  effetto dell'assoluta nullita' del
 negozio da autorizzare data l'incommerciabilita' del bene che ne  era
 oggetto.
    Gli interessi dei partecipanti all'uso civico sui terreni alienati
 dalla societa', ripristinati ad opera della sentenza del commissario,
 vengono  infatti di nuovo irrimediabilmente compromessi a mezzo di un
 atto amministrativo unilaterale, qual'e' la convalida impugnata.
    Quanto sopra giustifica  il  dubbio  del  collegio  che  i  poteri
 attribuiti  dalla  norma  al  consiglio  regionale dell'Abruzzo siano
 conformi agli artt. 24 e 117 della Costituzione.
    I poteri di detto organo, come individuati dall'art. 66 del d.P.R.
 n. 616/1977, in aggiunta alle funzioni trasferite con  l'art.  1  del
 d.P.R. n. 11/1972, devono del resto intendersi limitati alle funzioni
 amministrative concernenti le destinazioni agrarie delle terre di uso
 civico.
    La  potesta'  generalizzata  di  sanatoria  che  detto organo puo'
 esercitare giusta l'art. 7, quarto comma, della  legge  regionale  n.
 25/1988,  ad  onta  sinanco  di  una  pronunzia  giurisdizionale, non
 appare, pertanto, neppure conforme alle attribuzioni  regionali  come
 qualificate nell'art. 118 della Costituzione.
    5.-  Considerate  la  non  manifesta infondatezza alla stregua dei
 ricordati precetti costituzionali delle questioni  insorte  circa  la
 disposizione  regionale  in discorso, sulla quale soltanto si basa la
 pretesa della ricorrente lega per l'ambiente e,  in  sostanza,  anche
 quella  della  societa'  "Campo  Felice"  la  quale  nel  suo gravame
 denuncia  la  violazione  della  medesima  norma,  il  collegio  -  a
 scioglimento della riserva contenuta nella sentenza gia' deliberata -
 ritiene necessario sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art.
 23  della legge 11 marzo 1953, n. 87, e rimettere gli atti alla Corte
 costituzionale.
    Cio' ai fini della soluzione dell'incidente  di  costituzionalita'
 sopra  prospettato  e  riservare all'esito dell'incidente stesso ogni
 altra pronuncia in rito nel merito e  sulle  spese  relativamente  ad
 entrambi i ricorsi in epigrafe.