IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza: a) sul ricorso n. 533/1990, proposto dalla lega per l'ambiente, in persona del presidente regionale per l'Abruzzo pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tullio Buzzelli e dall'avv. Ulderico Persichetti e domiciliato presso lo studio del secondo in L'Aquila, via Vittorio Veneto n. 2, per delega in margine, contro: la regione Abruzzo, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in L'Aquila, portici di San Bernardino; il consiglio regionale d'Abruzzo, in persona del presidente pro- tempore; il commissariato del Governo della regione Abruzzo, commissione di controllo sugli atti della regione, in persona del suo presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in L'Aquila, portici San Bernardino; la S.p.a. Campo Felice, in persona del presidente della pro- tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Gaetano Scoca, dall'avv. Mario Montuori e dall'avv. Fulvio Frasca e domiciliata presso lo studio dell'ultimo in L'Aquila, via XX Settembre n. 10, per delega in margine alla copia notificata del ricorso; il comune di Rocca di Cambio, in persona del sindaco pro- tempore; per l'annullamento della deliberazione del consiglio regionale d'Abruzzo n. 139/1932 in data 19 marzo 1990, approvata dalla commissione di controllo sugli atti della regione Abruzzo il 19 aprile 1990 e pubblicata il 27 aprile 1990, avente per oggetto: "comune di Rocca di Cambio, convalida alienazione terre civiche ex d.m. 6 febbraio 1973, Ha 84.03.075" e della deliberazione del comune di Rocca di Cambio n. 4 in data 18 gennaio 1990, n. 4, approvata dal Coreco della provincia di L'Aquila l'8 febbraio 1990; b) sul ricorso n. 721/1990, proposto dalla S.p.a. Campo Felice, in persona del presidente della pro-tempore, rappresentata dall'avv. Mario Montuori e dall'avv. Fulvio Frasca e domiciliata presso lo stu- dio dell'ultimo in L'Aquila, via XX Settembre n. 10, per delega in margine al ricorso, contro: la regione Abruzzo, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore; il commissariato del Governo della regione Abruzzo, commissione di controllo sugli atti della regione, in persona del suo presidente pro-tempore; e nei confronti del comune di Rocca di Cambio, in persona del sindaco pro- tempore; per l'annullamento della deliberazione del consiglio regionale d'Abruzzo n. 139/1932 in data 19 marzo 1990, approvata dalla commissione di controllo sugli atti della regione Abruzzo il 19 aprile 1990 e pubblicata il 27 aprile 1990, avente per oggetto: "comune di Rocca di Cambio, convalida alienazione terre civiche ex d.m. 6 febbraio 1973, Ha 84.03.075", nella parte in cui subordina la convalida del d.m. 6 febbraio 1973 al rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella nota 26 febbraio 1990, n. 359/S-4, dell'ufficio operativo usi civici dell'Aquila, nonche' di tutti gli atti del procedimento connessi e preordinati e, in particolare, sempre in parte qua, della delibera della giunta regionale 1 marzo 1990, n. 1026/C, e della nota n. 350/A-4 del 26 febbraio 1990 dell'unita' operativa usi civici di L'Aquila; Visti i ricorsi ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Abruzzo e del commissariato del Governo presso la regione Abruzzo, limitatamente al ricorso n. 533/90, e della S.p.a. Campo Felice per lo stesso ricorso; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 5 giugno 1991, il relatore, cons. Lamberti, e uditi altresi' gli avv. Tullio Buzzelli, Franco Gaetano Scoca, Fulvio Frasca e l'avv. dello Stato Arturo Coccoli; Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto; F A T T O La lega per l'ambiente, in qualita' di ente esponenziale degli interessi inerenti la valorizzazione e conservazione del territorio, impugna con il primo dei ricorsi in epigrafe, n. 533/1990, il provvedimento adottato il 19 marzo 1990 con il quale il consiglio regionale d'Abruzzo ha deliberato: di convalidare il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 6 febbraio 1973, che ha autorizzato l'alienazione di terre civiche dell'estensione di Ha 84.03.75 alla S.p.a. "Campo Felice"; di assegnare preventivamente dette aree alla categoria " A" di cui agli artt. 11 della legge n. 1766/27 e 7 della legge regionale n. 27/1988; di subordinare detta convalida al rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nella nota n. 360/a-4 del 26 febbraio 1990 dell'unita' operativa degli usi civici dell'Aquila; Viene parimenti impugnata la deliberazione consiliare del comune di Rocca di Cambio, assunta nella seduta del 18 gennaio 1990 con la quale, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, della legge regionale n. 25/1988, e' stato espresso parere favorevole all'alienazione delle predette terre civiche .. "tenuto presente .. l'interesse del comune e delle popolazioni locali relativamente alle esigenze tuttora valide di crescita sociale del Comprensorio, cosi' come d'altronde gia' nelle previsioni del piano di sviluppo socio-economico della comunita' montana sirentina e nel p.r.g. del comune". L'impugnato provvedimento del consiglio regionale e' stato adottato su istanza della societa' Campo Felice di poter beneficiare della sanatoria disposta dall'art. 7, quarto comma, della legge regionale n. 85/1988, nei confronti delle autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non preventivamente assegnate a categoria rilasciate dall'autorita' competente, sempre che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati anteriormente all'entrata in vigore della legge. L'istanza di sanatoria e' stata proposta in pendenza del ricorso innanzi alla Corte di cassazione avverso la decisione della corte di appello di Roma, sezione agraria, che ha dichiarato inammissibile il gravame prodotto dalla societa' stessa nei confronti della sentenza 9 maggio 1986 del commissario per la liquidazione degli usi civici in Abruzzo, declaratoria della nullita' del summenzionato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 6 febbraio 1973. Il Ministero aveva autorizzato l'alienazione dell'area alla S.p.a. "Campo Felice" da parte del comune di Rocca di Cambio, che, peraltro, aveva incluso l'area suddetta nel proprio piano particolareggiato di fabbricazione nel settembre 1973, ed in prosieguo aveva approvato la lottizzazione e lo schema di convenzione con la societa' predetta giusta la delibera consiliare 5 aprile 1975, n. 1. L'annullamento dell'autorizzazione era stato provocato dal ricorso a suo tempo presentato da alcuni cittadini del comune di Rocca di Cambio, partecipi all'uso civico ed accolto dal Commissario per la liquidazione degli usi civici in Abruzzo perche' nel procedimento per la sdemanializzazione del terreno non era stata appurata l'assegnazione a categoria prevista, a pena di nullita', dall'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. Questi motivi di censura avverso la delibera del consiglio regionale che ha sanato il provvedimento autorizzatorio nonostante il suo annullamento commissariale: 1) violazione dell'art. 7 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 2, difetto di presupposti. Il consiglio regionale non poteva disporre la convalida di un provvedimento inesistente, tale essendo divenuta l'autorizzazione ministeriale in seguito alla declaratoria di nullita' pronunziata dal commissario per la liquidazione degli usi civici d'Abruzzo, divenuta oramai esecutiva dopo la sentenza d'appello. Da tale declaratoria discende anche la nullita' insanabile della compravendita del 25 luglio 1973 stipulata fra il comune e la societa' "Campo Felice". La disposta convalida e' pertanto illegittima anche perche' contraria alla ratio della normativa regionale, rinvenibile nell'imprescrittibilita' dell'azione di accertamento della nullita' del negozio giuridico ex art. 1422 del codice civile. E' poi irrilevante che sulla sentenza del commissario per gli usi civici non si sia formato il giudicato irrevocabile. Essa e', infatti, divenuta comunque esecutiva, una volta dichiarata l'inammissibilita' del gravame innanzi alla corte d'appello; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge regionale n. 25/1988: e' stata del tutto pretermessa l'acquisizione dei pareri dell'Ispettoratodipartimentale delle foreste e della sovrintendenza dei beni ambientali; manca del tutto un pubblico interesse all'alienazione del territorio sito ad oltre 1600 metri di altezza e collocato nel Parco regionale del Velino-Sirente recentemente costituito; 3) eccesso di potere per sviamento. L'avvocatura dello Stato si e' costituita in giudizio per la regione Abruzzo e la commissione di controllo sugli atti della regione chiedendo il rigetto del gravame, previa la sua inammissibilita'. Ad avviso dell'avvocatura, la lega per l'ambiente difetta della legittimazione ad adire il giudice in quanto il territorio non e' soggetto a vincoli ambientalistici ne' puo' impugnare un atto di controllo positivo in perche' del tutto accessivo all'atto controllato. Nel merito viene dedotta l'infondatezza del ricorso, atteso che la nullita' dell'autorizzazione ministeriale fu, a suo tempo, dichiarata, proprio per la mancanza della previa assegnazione a categoria cui la legge ha inteso ovviare con la disposta convalida. Si e' parimenti costituita in giudizio la societa' "Campo Felice", anch'essa preliminarmente contestando la legittimazione a ricorrere della lega per l'ambiente in quanto i provvedimenti non arrecano pregiudizio al territorio e per inattualita' dell'interesse non essendo stata ancora realizzata opera alcuna. La societa' ha poi contestato il fondamento delle addotte censure, ribadendo che la sanatoria mira a far rivivere le precedenti autorizzazioni, indipendentemente dalle vicende - anche giudiziarie - che le abbiano investite. Con il secondo ricorso, n. 721/1990 la societa' "Campo Felice" S.p.a., premesse le vicende da cui era scaturita l'emanazione della delibera del consiglio regionale d'Abruzzo del 19 marzo 1990, la impugna nella parte in cui subordina la convalida del d.m. 6 febbraio 1973 al rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella nota 26 febbraio 1990 dell'ufficio operativo usi civici dell'Aquila. In questa sede viene previsto il rilascio di apposita certificazione comunale attestante l'ottemperanza degli obblighi di cui all'art. 2 del decreto stesso, quali la realizzazione di strade, piazzali, zone di rispetto ed a verde, aperti all'uso pubblico per complessive Ha 19.69.25 con spese di manutenzione e costruzione a carico dell'acquirente. Ad avviso della societa', siffatta prescrizione sarebbe illegittima, ove intenda subordinare l'efficacia della convalida disposta dalla legge all'esecuzione delle predette opere, che rappresenterebbero, pertanto, l'avveramento di una condizione sospensiva imposta dalla delibera stessa. In un'unica censura articolata, la societa' adduce la violazione della legge regionale n. 25/1988 e l'eccesso di potere. Oltre al momento in cui deve essere avvenuta la stipula del negozio di alienazione dei fondi, che legge regionale colloca anteriormente alla sua entrata in vigore, non e' posta, infatti, alcuna condizione alla convalida dei precedenti atti autorizzatori per l'alienazione di terre civiche. Il consiglio regionale non puo' pertanto prorogare il termine di efficacia alla convalida al momento della realizzazione delle infrastrutture di interesse del comune. Il d.m. 6 febbraio 1973, oggetto della convalida, non ha, del resto, subordinato l'efficacia dell'autorizzazione all'alienazione del terreno al realizzo di opere di interesse comunale, ma si e' limitato a stabilire che i suoli sarebbero tornati alla precedente destinazione qualora fosse cessato lo scopo per cui l'autorizzazione era concessa. Ne' e', d'altra parte, sostenibile la necessita' della predetta condizione con l'attestazione comprovante la regolare esecuzione delle opere, considerato che tutto il programma urbanistico residenziale della societa' e' rimasto inattuato per fatti estranei alla medesima. Nessuna delle amministrazioni intimate (regione Abruzzo, commissariato di Governo, comune di Rocca di Cambio) si e' costituita nel giudizio promosso con il ricorso n. 721/1990. All'udienza del 5 giugno 1991 i ricorsi sono stati congiuntamente chiamati. I difensori della lega per l'ambiente hanno insistito nella richiesta formalmente avanzata di rinviare il ricorso n. 533/1990 ad altra udienza, perche', per ragioni di connessione, fosse trattato unitamente al ricorso n. 312/1991, depositato il 17 maggio 1991 e proposto dai signori Pietrosanti Ezio e Franceschi Mario avverso lo stesso provvedimento regionale. Per il medesimo motivo si imponeva il rinvio del ricorso della societa' Campo Felice. I difensori dei residenti si sono opposti al rinvio ed il collegio si e' riservato di pronunziarsi. Dopo la discussione, i due ricorsi sono stati inviati in decisione. Con sentenza parziale deliberata nella camera di consiglio tenuta consecutivamente all'udienza 5 giugno 1991, il collegio, previa riunione dei ricorsi nn. 533 e 721 del 1990, ha respinto l'istanza di rinvio e l'eccezione del difetto di legittimazione della lega per l'ambiente. Ha dichiarato, poi, l'inammissibilita' dell'impugnazione della decisione della commissione di controllo, riservandosi di pronunziarsi con separato provvedimento sulle questioni anche in rito oggetto dei due ricorsi messi in decisione. D I R I T T O 1. - La delibera n. 139/32 in data 19 marzo 1990 del consiglio regionale dell'Abruzzo, oggetto di entrambi i ricorsi, ha convalidato il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 6 febbraio 1973, che autorizzava l'alienazione di terre civiche dell'estensione di Ha 84.03.75 alla S.p.a. "Campo Felice". La convalida - adottata previa assegnazione delle aree stesse alla categoria " A" di cui agli artt. 11 della legge n. 1766/1927 e della legge regionale n. 27/1988 e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nella nota n. 360/A-4 del 26 febbraio 1990 dell'unita' operativa degli usi civici di L'Aquila - e' stata approvata dalla commissione di controllo sugli atti della regione Abruzzo con decisione 19 aprile 1990, n. 2621/3190, .."nei limiti e con le prescrizioni indicati nella parte motiva, nel senso, cioe', che l'autorizzazione all'alienazione delle terre civiche ed il mutamento di destinazione non siano in contrasto con la normativa di tutela ambientale e con i relativi piani paesistici e che l'eventuale realizzazione degli insediamenti turistico residenziali avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia e previa acquisizione preventiva dei previsti pareri degli organi competenti". La predetta delibera regionale viene impugnata: con ricorso n. 533/1990, dalla lega per l'ambiente, in uno col parere favorevole all'alienazione delle predette terre civiche, assunto dal consiglio comunale di Rocca di Cambio, .."tenuto presente .. l'interesse del comune e delle popolazioni locali relativamente alle esigenze tuttora valide di crescita sociale del comprensorio, cosi' come d'altronde gia' nelle previsioni del piano di sviluppo socio-economico della comunita' montana sirentina e nel p.r.g. del comune"; con ricorso n. 721/1990, dalla S.p.a. Campo Felice, limitatamente alla parte in cui la convalida del decreto ministeriale viene subordinata al rispetto delle norme e prescrizioni dettate dall'ufficio operativo usi civici di L'Aquila che prevedono il rilascio di apposita certificazione comunale circa l'ottemperanza degli obblighi di cui all'art. 2 del decreto stesso, quali la realizzazione di strade, piazzali, zone di rispetto ed a verde aperti all'uso pubblico per complessive Ha 19.69.25 con spese di manutenzione e costruzione a carico dell'acquirente. 2. - Il collegio ha risolto alcune questioni preliminari con una sentenza parziale: si e' disposta la riunione dei due suddetti ricorsi; si e' respinta l'istanza di rinvio dei ricorsi ad altra udienza ai fini della loro trattazione con altro ricorso successivamente depositato; si e' respinta l'eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere sollevata nei confronti della ricorrente lega per l'ambiente; si e' giudicata inammissibile l'impugnativa da parte della lega per l'ambiente della decisione della commissione di controllo sugli atti della regione Abruzzo n. 2621/3130 del 19 aprile 1990. Pertanto viene ora in esame il merito dei due ricorsi riuniti. 3. - Al riguardo va precisato che l'impugnata convalida 19 marzo 1990 del consiglio regionale dell'Abruzzo e' stata adottata su istanza della societa' "Campo Felice" ad avvalersi della sanatoria, disposta dall'art. 7, quarto comma, della legge regionale 3 marzo 1988, n. 85, nei confronti .. "delle autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria, rilasciate dall'autorita' competente, sempre che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati anteriormente all'entrata in vigore della .. legge". L'autorizzazione ministeriale di cui al d.m. 6 febbraio 1973, oggetto dell'impugnata convalida, era stata peraltro annullata dalla sentenza 9 maggio 1986 del commissario per la liquidazione degli usi civici dell'Aquila, avverso la cui conferma ad opera della corte d'appello di Roma, sezione agraria, pende ancor oggi ricorso innanzi alla Corte di cassazione. In uno con il provvedimento ministeriale di autorizzazione, la declaratoria di nullita' della sentenza commissariale aveva anche espressamente investito la compravendita delle terre civiche fatto nel 1973 dal comune di Rocca di Cambio in favore della S.p.a. Campo Felice. L'atto concerneva, pervero, ..beni che debbono ritenersi tuttora inalienabili ed indisponibili, per mancanza del presupposto essenziale costituito dall'individuazione delle terre da assegnare a categoria a) od a categoria b) di cui all'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. Solo con l'assegnazione ad una delle suddette categorie era possibile, infatti, individuare se i terreni assoggettati ad uso civico fossero convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente (cat. a) ovvero per coltura agraria (cat. b); e, conseguentemente, stabilire se il relativo vincolo d'inalienabilita' fosse relativo od assoluto. L'art. 12 della legge n. 1766/1927 prevede, infatti, per i soli beni della cat. a) che i comuni, le frazioni o le universita' e le altre associazioni possano, previa autorizzazione ministeriale, alienarli o mutarne la destinazione. Ad avviso della decisione in parola, la mancanza di individuazione a categoria viziava, pertanto, di nullita' radicale ed insanabile oltre alla previa autorizzazione ministeriale, anche l'alienazione disposta dal comune. 4. - Sulla scorta della sentenza del commissario per gli usi civici, di cui la lega per l'ambiente assume intervenuta l'esecutivita', si sostiene, nel primo motivo del ricorso (n. 533/1990), che la convalida del consiglio regionale dell'Abruzzo sia irrimediabilmente viziata di violazione di legge, data l'inesistenza dell'atto di alienazione cui essa si rivolge, o, comunque, di eccesso di potere perche' volta ad attribuire effetti ad atti del tutto inesistenti. Tali censure devono essere esaminate con priorita', atteso il loro carattere prevalente ed assorbente rispetto sia alle altre dedotte nella stessa sede, sia a quelle proposte con l'impugnativa spiegata nel secondo ricorso connesso. In punto, il collegio osserva che l'art. 7, quarto comma, della legge regionale 3 marzo 1988, n. 85, subordina l'esercizio della potesta' di convalidare le autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria, al solo presupposto che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati anteriormente alla sua entrata in vigore, senza peraltro nulla statuire circa la loro giuridica esistenza. E' percio rilevante, ai fini del decidere, stabilire se siffatta norma sia conforme anzitutto ai precetti costituzionali di logica dell'intero sistema; se essa, poi, tuteli la guarentigia costituzionale di azionabilita' delle pretese innanzi all'autorita' giudiziaria, se essa integri, infine, il corretto esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla regione in forza dell'art. 118 della Costituzione. Circa il primo aspetto, appare al collegio che la potesta' attribuita al consiglio regionale di convalidare, quindi di far rivivere, qualsivoglia autorizzazione a suo tempo rilasciata per ogni alienazione di terre civiche anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale, esorbiti dall'ordinario operare nel sistema dei precetti riguardanti il negozio giuridico in generale. E' infatti insito nell'ordinamento il criterio di convalidare il negozio annullabile, viziato cioe' in taluno dei suoi alcuni requisiti soggettivi od oggettivi, ma non quello radicalmente nullo, ove la mancanza dei requisiti suddetti faccia venir meno la sua funzione economico-sociale. Tale sarebbe l'alienazione delle terre civiche avvenuta in favore della societa' "Campo Felice" ad avviso della decisione 9 maggio 1986 del commissario per la liquidazione degli usi civici di L'Aquila, ove la mancata assegnazione a categoria non ha fatto venir meno il vincolo d'inalienabilita', rendendo il relativo negozio privo di oggetto, e pertanto viziato di nullita' insanabile. La sanatoria del negozio giuridico nullo ha, infatti, carattere di istituto eccezionale, di norma connesso all'intento socialmente rilevante, di conferire operativita' nel mondo esterno ad una dichiarazione di volonta' non piu' ripetibile, giammai contra legem. Tale sarebbe l'alienazione fatta dal comune di Rocca di Cambio ad avviso della menzionata sentenza del commissario per la liquidazione degli usi civici di L'Aquila, da cui deriva il venir meno di ogni intento socialmente rilevante alla sua conservazione o reviviscenza, che seguirebbe come effetto irrefutabile alla convalida dell'autorizzazione ministeriale emessa a suo tempo col d.m. 6 febbraio 1973. Nell'estendere la sanatoria ad ogni pregressa autorizzazione, prescindendo dalla validita' delle sottostanti alienazioni, l'art. 7, quarto comma, della legge regionale n. 25/1988 si pone, dunque, in logico contrasto con i precetti fondamentali dell'ordinamento che limitano la possibilita' di sanatoria a fattispecie eccezionali in cui la conservazione dell'atto risponda ad interessi generali, inerenti la collettivita' nel suo insieme, e non integri interessi particolaristici, anche se pubblici da individuare volta per volta, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge in parola. Da un siffatto tipo di interesse puo' infatti scaturire la mera convalida dell'atto autorizzativo, che pero' esige la puntualizzazione da parte del legislatore circa i vizi del negozio che ne risulta convalidato, che devono inerire i suoi requisiti a spiegare effetti durevoli, non certo la sua intrinseca esistenza. Nell'attuale formulazione dell'art. 7, quarto comma, della legge n. 25/1988 la sentenza commissariale del 9 maggio 1986 risulta, dunque, resa inutilmente, a danno dei partecipanti all'uso civico che avevano adito il commissario per la liquidazione degli usi civici di L'Aquila. Deriva la vanificazione del precetto costituzionalmente garantito del diritto di azione di cui gode ogni partecipe della collettivita' per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La convalida del consiglio regionale fa, infatti, rivivere provvedimenti e negozi assoggettati, con sentenza oramai esecutivi, ad annullamento giudiziale per effetto dell'assoluta nullita' del negozio da autorizzare data l'incommerciabilita' del bene che ne era oggetto. Gli interessi dei partecipanti all'uso civico sui terreni alienati dalla societa', ripristinati ad opera della sentenza del commissario, vengono infatti di nuovo irrimediabilmente compromessi a mezzo di un atto amministrativo unilaterale, qual'e' la convalida impugnata. Quanto sopra giustifica il dubbio del collegio che i poteri attribuiti dalla norma al consiglio regionale dell'Abruzzo siano conformi agli artt. 24 e 117 della Costituzione. I poteri di detto organo, come individuati dall'art. 66 del d.P.R. n. 616/1977, in aggiunta alle funzioni trasferite con l'art. 1 del d.P.R. n. 11/1972, devono del resto intendersi limitati alle funzioni amministrative concernenti le destinazioni agrarie delle terre di uso civico. La potesta' generalizzata di sanatoria che detto organo puo' esercitare giusta l'art. 7, quarto comma, della legge regionale n. 25/1988, ad onta sinanco di una pronunzia giurisdizionale, non appare, pertanto, neppure conforme alle attribuzioni regionali come qualificate nell'art. 118 della Costituzione. 5.- Considerate la non manifesta infondatezza alla stregua dei ricordati precetti costituzionali delle questioni insorte circa la disposizione regionale in discorso, sulla quale soltanto si basa la pretesa della ricorrente lega per l'ambiente e, in sostanza, anche quella della societa' "Campo Felice" la quale nel suo gravame denuncia la violazione della medesima norma, il collegio - a scioglimento della riserva contenuta nella sentenza gia' deliberata - ritiene necessario sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e rimettere gli atti alla Corte costituzionale. Cio' ai fini della soluzione dell'incidente di costituzionalita' sopra prospettato e riservare all'esito dell'incidente stesso ogni altra pronuncia in rito nel merito e sulle spese relativamente ad entrambi i ricorsi in epigrafe.