IL PRETORE All'udienza del 7 novembre 1991, relativamente alla causa penale iscritta al n. 205/91 r.g., imputato Gatti Mario, ha pronunciato la seguente ordinanza dandone pubblicamente lettura: F A T T O Gatti Mario veniva condannato con decreto 15 ottobre 1990 al pagamento di L. 1.275.000 di multa nonche' alle pene accessorie della pubblicazione del divieto di emettere assegni per anni uno; mentre con decreto 20 ottobre 1990 veniva condannato al pagamento di L. 1.175.000 di multa nonche' alle pene accessorie della pubblicazione e del divieto di emettere assegni bancari e postali per anni uno, oltre, in ambedue i casi, al pagamento delle spese processuali, avendo emesso rispettivamente in data 26 maggio 1990 e 25 maggio 1990 due assegni bancari entrambi dell'importo di L. 9.000.000 senza che presso la banca trattaria esistessero fondi di provvista. L'imputato proponeva opposizione nei termini di legge, disponendosi, conseguentemente udienza dibattimentale ove, preliminarmente, la difesa instava per la riunione dei due procedimenti, disposta ex artt. 12 e 17 del c.p.p. per evidenti ragioni di connessione soggettiva e per la sussistenza del vincolo continuativo. Indi, acquisita su richiesta del difensore dell'imputato copia della sentenza del tribunale di Alessandria del 13 settembre 1990 dichiarativa del fallimento della S.n.c. M. Gatti - Trasporti - Depositi e dei soci illimitatamente responsabili, fra i quali pure l'imputato Gatti Mario, il difensore sollevava questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge n. 386/1990 in relazione all'art. 3 della Costituzione, per le argomentazioni di cui a verbale. D I R I T T O Ritiene il giudicante di poter rilevare nella formulazione dell'art. 11 della legge citata una possibile situazione di conflitto in relazione al principio di uguaglianza ed al diritto di difesa sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione. Invero l'imputato, in quanto fallito verrebbe ad essere fortemente discriminato rispetto alla totalita' dei cittadini non sottoposti a procedure concorsuali, in quanto, per espresso divieto di legge, trovasi nella impossibilita' in seguito alla declaratoria fallimentare, di eseguire il pagamento dei titoli protestati e degli accessori, come richiesto, dalla norma posta in discussione, quale condizione per fruire della causa di improcedibilita'. Fatta questa breve premessa si richiamano integralmente le osservazioni, di cui si condividono il tenore ed il contenuto, gia' sottoposte al vaglio della Corte costituzionale con ordinanza di rimessione del 27 aprile 1991 del pretore di Perugia - Sezione distaccata di Assisi, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1991, e con ordinanza 14 giugno 1991 del giudice per le indagini preliminari della pretura circondariale di Alessandria, rilevandosi, la superfluita' di riproporre alla Corte analoghe considerazioni.