IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
                           PREMESSO IN FATTO
      che con ricorso depositato il 3 luglio  1991  Massaroni  Gaetano
 proponeva appello avverso la sentenza del 7 marzo 1991, depositata il
 30  aprile  1991,  con la quale il pretore di Spoleto in accoglimento
 della domanda proposta nei suoi confronti da Trincia Enrico lo  aveva
 condannato  a  pagare a quest'ultimo la somma di L. 14.400.000, oltre
 interessi,   asseritamente   dovute   a   titolo   d'indennita'   per
 l'avviamento  commerciale,  relativamente  alla  locazione ad uso non
 abitativo di un immobile sito in Norcia;
      che tra i numerosi motivi di impugnazione il Massaroni asseriva,
 in particolare,  l'erroneita'  dell'appellata  sentenza,  perche'  il
 primo giudicante aveva omesso ogni esame, ritenendolo ininfluente, in
 ordine  alla  sopravvenuta  inagibilita'  dell'immobile a seguito dei
 noti eventi sismici del 1979 ed alla  sussistenza  dell'ordinanza  di
 evacuazione  totale  del  fabbricato,  che conseguentemente era stata
 emessa dal sindaco di Norcia in data 28 settembre 1979, eventi che, a
 detta dell'appellante, avevano comportato la restituzione dei  locali
 (pur dopo molte resistenze) da parte del conduttore.
                          RITENUTO IN DIRITTO
      che  effettivamente  il  pretore  ha stimato l'irrilevanza della
 questione concernente il motivo di risoluzione  del  contratto  anche
 sul  presupposto che qualsiasi altra causa di cessazione del rapporto
 locativo diversa dal recesso volontario del conduttore (nella  specie
 non  sussistente),  non  potesse  escludere  il diritto del locatario
 all'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale;
      che cio' ha dedotto il pretore  dal  disposto  del  primo  comma
 dell'art.  34  della  legge n. 392/1978, di cui con sentenza e' stata
 dichiarata l'incostituzionalita' proprio  "nella  parte  in  cui  non
 prevede  i  provvedimenti della pubblica amministrazione tra le cause
 di cessazione dei rapporti di locazione che escludono il diritto  del
 conduttore all'indennita' per la perdita dell'avviamento";
      che  nel  caso  di specie, trattandosi di contratto di locazione
 sorto anteriormente all'entrata in vigore della  legge  n.  392/1978,
 mai  rinnovato, dovrebbe eventualmente trovare applicazione l'art. 69
 della legge n. 392/1978 come successivamente modificato;
      che detta norma disciplina in modo del tutto analogo all'art. 34
 della legge  n.  392/1978  i  casi  di  esclusione  del  diritto  del
 conduttore  all'indennita'  di  avviamento,  ne'  si  ravvisa  alcuna
 fondata  ragione   che   possa   giustificare   una   diversita'   di
 regolamentazione  sul  punto, con riguardo ai contratti soggetti alla
 disciplina transitoria e quelli soggetti a quella ordinaria;
      che pertanto anche per l'art. 69 della legge n. 392/1978 valgono
 le medesime censure di incostituzionalita'  gia'  mosse  all'art.  34
 della  legge  n. 392/1978 dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto
 in particolare che il factum principis costituito  dal  provvedimento
 amministrativo,  privando,  sine  die l'immobile dell'utilizzabilita'
 economica, esclude ogni possibile arricchimento da parte del locatore
 in relazione all'incremento di valore dell'immobile  per  l'attivita'
 svoltavi dal conduttore;
      che  tale  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69
 della legge n. 392/1978 e succ. mod., in relazione all'art.  3  della
 Costituzione,  oltre  che non manifestamente infondata per quanto sin
 qui detto, e' anche rilevante per la decisione della presente  causa,
 in  cui si controverte dell'indennita' di avviamento spettante o meno
 al conduttore per la mancata prosecuzione della locazione di un immo-
 bile per la cui sopravvenuta inabilita' e' stata emessa ordinanza  di
 evacuazione totale.