IL TRIBUNALE
    Causa  civile  r.g.  1941/1991  promossa  da  Trifone  Gino  (avv.
 Florio), contro la S.a.s.  "Sibo  di  Avallone  Angelo  e  C."  (avv.
 Nella).
                         IL GIUDICE ISTRUTTORE
    Letti  gli  atti  e il ricorso della convenuta in data 20 novembre
 1991,
                             O S S E R V A
    La S.a.s. "Sibo di  Avallone  Angelo  e  C.",  proprietaria  degli
 immobili in questione per aggiudicazione all'asta pubblica in sede di
 esecuzione  immobiliare contro Bondi' Leonardo, ha azionato il titolo
 esecutivo, costituito dal decreto di trasferimento emesso  dal  g.e.,
 nei  confronti  del  predetto  Bondi'  per ottenere il rilascio degli
 immobili; in sede di  accesso  l'ufficiale  giudiziario  rilevava  la
 presenza  di  terzi detentori, fra i quali il Trifone, rappresentante
 del non meglio qualificato "Circolo Winner's": il rilascio non veniva
 operato; con successivo ricorso al pretore di Asti la  Sibo  otteneva
 decreto  con  il  quale  il pretore, richiamato il disposto dell'art.
 2923  del  c.c.,  disponeva  la  prosecuzione   dell'esecuzione   nei
 confronti di chinque occupasse l'immobile; la Sibo, conseguentemente,
 notificava  atto di precetto per il rilascio indirizzato al Trifone e
 questi  proponeva  opposizione  all'esecuzione  avanti  al pretore di
 Asti, chiedendo la sospensione dell'esecuzione;
    Il pretore, respinta l'istanza di sospensione, rimetteva la  causa
 avanti  il  tribunale  di  Asti,  competente  per  valore  in  ordine
 all'opposizione al precetto: riassunta la causa dal Trifone,  questi,
 chiedeva  ed  otteneva  dal  presidente  del tribunale la sospensione
 dell'esecuzione (nel frattempo preannunciata con la notifica da parte
 della Sibo dell'avviso ex art. 608, primo comma del  c.p.c.),  previa
 prestazione di cauzione di L. 20.000.000.
    La  Sibo,  con  l'istanza  in esame, chiedeva al g.i. nel fattempo
 designato la revoca della sospensione, sotto due profili; la presente
 non costituirebbe "causa di opposizione all'esecuzione" non avendo il
 Trifone contestato la validita'  del  titolo  esecutivo  (decreto  di
 trasferimento),  ma causa di mero accertamento, avente per oggetto il
 diritto alla detenzione da parte del Tribunale in forza di  contratto
 di    locazione    ritenuto   opponibile   all'aggiudicataria   Sibo;
 secondariamente,  il  presidente  del  tribunale  non  sarebbe  stato
 competente a concedere la sospensione dell'esecuzione, sia perche' il
 giudice  competente a conoscere della causa di opposizione a precetto
 non e' qualificabile come "Giudice davanti al quale e'  impugnato  il
 titolo  esecutivo"  di  cui  all'art. 623 del c.p.c., sia perche', in
 ogni caso, essendo iniziata l'esecuzione  per  il  rilascio  (con  la
 notifica  dell'avviso ex art. 608 del c.p.c.) la competenza esclusiva
 a disporre la sospensione spetterebbe  unicamente  al  pretore  quale
 giudice dell'esecuzione.
    Rileva questo giudicante che gli assunti della Sibo in ordine alla
 natura della presente causa e all'avvenuto inizio dell'esecuzione del
 rialscio  sono infondati: il Trifone, infatti, ha introdotto una vera
 e propria opposizione all'esecuzione ex art.  615,  primo  comma  del
 c.p.c., in quanto destinatario dell'esecuzione stessa: ed infatti, la
 Sibo,  proprietaria  dei  locali,  ben  avrebbe  potuto  far eseguire
 l'ordine di rilascio  contenuto  nel  decreto  di  trasferimento  nei
 confronti  dell'esecutato,  con  l'immissione  nel  possesso ad opera
 dell'ufficiale giudiziario e l'ordine di quest'ultimo  nei  confronti
 del  detentore  di  riconoscere  la  nuova  proprietaria dei beni: la
 legittimita' o meno della detenzione da  parte  del  Trifone  avrebbe
 potuto   costituire   oggetto   di  una  diversa  causa,  o  di  meno
 accertamento introdotto dal Trifone, o di condanna  al  rialscio  dei
 locali  introdotta  dalla  Sibo  sul  presupposto dell'inesistenza di
 valido titolo a detenere.
   Viceversa, con il provvedimento del  13  luglio  1991  il  pretore,
 sollecitato  in  tal senso dalla Sibo, nell'ordinare che l'esecuzione
 avvenisse anche nei confronti del Trifone ha, seppure  sommariamente,
 delibato  nel  merito la questione dell'esistenza o meno di un valido
 titolo  a  detenere,  e  ha  reso  il  Trifone  destinatario  passivo
 dell'esecuzione del rilascio; in tal modo il decreto di trasferimento
 e  il  predetto  provvedimento  pretorile hanno costituito un nuovo e
 diverso titolo esecutivo nei confronti del Trifone, al quale,  non  a
 caso,  le  Sibo  ha  notificato nuovo atto di precetto e, in seguito,
 nuovo avviso ex art. 608 del c.p.c. In tale  situazione  il  Trifone,
 del  quale era prospettata coattivamente la estromissione dai locali,
 quale destinatario diretto dell'esecuzione con il ricorso al  pretore
 di  Asti ha introdotto una causa di opposione al precetto ex art. 615
 del  c.p.c.  non  per  contestare  la  validita'   del   decreto   di
 trasferimento  in  capo alla Sibo, ma per contestare il diritto della
 stessa ad ottenere coattivamente il rilascio dei locali da  parte  di
 esso opponente esso Trifone il quale, a suo dire, vanterebbe idoneo e
 legittimo titolo a detenere l'immobile.
    Il  secondo  assunto della Sibo, in base al quale l'esecuzione per
 rilascio nei confronti del Trifone sarebbe gia' iniziata, e'  errato;
 premesso che l'accesso compiuto dall'ufficio giudiziario era relativo
 all'esecuzione  contro  Bondi'  Lorenzo,  debitore  esecutato,  e che
 l'esecuzione della cui opposizione ci si occupa e' quella prospettata
 nei confronti del Trifone con la notifica del predetto e  del  titolo
 (decreto  di  trasferimento  e  provvedimento pretorile del 13 luglio
 1991), occorre rammentare il consolidato orientamento della Corte  di
 cassazione,  secondo il quale l'esecuzione per rilascio non ha inieio
 con la notificazione dell'avviso ex  art.  608  del  c.p.c.,  ma  con
 l'accesso  da  parte  dell'ufficiale  giudiziario,  primo atto avente
 natura giurisdizionale (si vedano, da ultimo, Cassazione III, n. 3457
 del 27 maggio 1980, sezione III n. 6543 del 27 giugno  1990,  sezione
 lavoro  n.  7288  del  3  luglio  1991). Consegue che non sussiste la
 competenza del pretore, per essere iniziata l'esecuzione,  in  ordine
 alla istanza di sospensione.
    Residua,  pertanto,  la  tematica relativa all'art. 623 del c.p.c.
 posto che nel caso di specie trattasi di opposizione a precetto prima
 dell'inizio dell'esecuzione (e, si rileva per inciso, il  pretore  di
 Asti  era incompetente fin dalla proposizione iniziale del ricorso da
 parte  del  Trifone,  dovendo  l'opposizione  essere   proposta   con
 citazione  avanti a questo tribunale - vedi Cass. n. 875 del 28 marzo
 1970), ed in particolare la qualificazione di questo tribunale  quale
 "giudice  avanti  il  quale  e'  impugnato  il titolo esecutivo" che,
 secondo l'art.  623  del  c.p.c.,  sarebbe  competente  a  sospendere
 l'esecuzione.
    Sul  punto la giurisprudenza della Corte di cassazione e' costante
 nell'interpretare il predetto inciso della norma nel senso  che  essa
 individua  solo  il  giudice avanti il quale e' impugnata la sentenza
 avente efficacia esecutiva  (vedi  Cass.  sez.  III  n.  2946  del  9
 novembre  1973, sez. III n. 1185 del 24 aprile 1974, sez. III n. 1691
 del 2 maggio 1975, sez. III n. 203 del 15 gennaio 1977, sez.  III  n.
 4107  dell'11 settembre 1978, sez. III n. 4784 del 15 settembre 1979,
 sez. II n. 4219 del 20 giugno 1983), con la cosneguenza  di  ritenere
 il  giudice  dell'opposizione  a  precetto non competente a conoscere
 dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.
    Il sistema normativo delineato dagli artt. 623 e 624  del  c.p.c.,
 cosi'  come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di
 cassazione, comporta, a rigore, la conseguenza che l'ordinamento  non
 contempla  la  possibilita'  di sospendere l'esecuzione prima del suo
 inizio quando l'opposizione ex art. 615, primo comma, del c.p.c.  sia
 relativa  ad  esecuzione  fondata  sul  titolo diverso dalla sentenza
 esecutiva  impugnabile  (si  pensi,  ad  esempio,  all'atto  pubblico
 contenente  obbligazioni  pecuniarie,  al  verbale  di  conciliazione
 giudiziale, o al caso che ci  occupa  del  decreto  di  trasferimento
 integrato  da provvedimento pretorile di estensione dell'efficacia in
 ordine ai soggetti passivi).
    Tale  problema,  avvertito   dalla   dottrina,   e'   teoricamente
 suscettibile di tre possibili soluzioni interpretative: per la prima,
 l'art. 623 del c.p.c. si riferirebbe esclusivamente al giudice avanti
 il quale e' proposta opposizione al precetto, con esclusione dei casi
 delle   impugnazioni   tipiche;   per   la   seconda  (conforme  alla
 giurisprudenza della Cassazione) l'art. 623 del c.p.c.  si  riferisce
 solo  alle  impugnazioni tipiche; per la terza, la nozione di giudice
 avanti il quale e' impugnato il titolo esecutivo deve  essere  intesa
 in  senso  ampio,  per  ricomprendere  nel concetto di "impugnazione"
 qualunque riesame del titolo esecutivo, e quindi anche  l'opposizione
 a precetto ex art. 615, primo comma, del c.p.c.
    Per  quanto  il terzo orientamento risponda ad evidenti ragioni di
 equita' e di economia processuale, lo stesso contrasta con il  citato
 orientamento  della  Corte  di  cassazione  la  quale,  portando alle
 estreme logiche conseguenze i suoi assunti, e' giunta a ritenere  che
 prima  dell'inizio  dell'esecuzione non sussisterebbe alcun potere di
 sospendere la stessa (si veda Cass. sez. III n.  4555  del  6  luglio
 1983, in tema di sospensione di esecuzione non iniziata, concessa dal
 presidente del tribunale adito con opposizione a precetto, e sez. III
 n.  6543  del  27  giugno  1990, in tema di esecuzione per consegna e
 rilascio, secondo la quale le opposizioni e il correlativo potere  di
 sospensione  sono  ammissibili  solo  dopo l'inizio dell'esecuzione a
 seguito di accesso dell'ufficiale giudiziario).
   Non ignora questo g.i. che in due pronunce la Corte di  cassazione,
 in  tema  di  opposizione all'esecuzione per rilascio, ha statuito la
 competenza del pretore, quale giudice dell'esecuzione,  ha  conoscere
 dell'istanza di sospensione, ma rileva che una (Cass. sez. III n. 137
 del  26  gennaio  1962  in  Foro  It.  1962,  I,  197) riguardava una
 fattispecie in cui l'esecuzione era iniziata con l'accesso  da  parte
 dell'ufficiale giudiziario, mentre l'altra (Cass. sez. III n. 203 del
 15  gennaio 1977) non affronta ex professo la tematica della iniziata
 esecuzione, e, oltre a contrastare con le successive citate  pronunce
 (4555/1983  e 6543/1990), non pare facilmente conciliabile con l'art.
 624 del c.p.c., secondo il quale il  potere  sospensivo  del  giudice
 dell'esecuzione   presuppone  necessariamente  che  l'esecuzione  sia
 inziata (come si evince dal richiamo alle opposizioni ex  artt.  615,
 secondo comma, e 619 del c.p.c.).
    Pare  a  questo  giudicante  che l'impossibilita' di sospendere la
 esecuzione per consegna  e  rilascio  prima  del  suo  inizio  (cioe'
 dell'accesso   da   parte   dell'ufficio   giudiziario)  si  presenti
 ingiustificatamente  penalizzante  per  il   debitore   esecutato   e
 contrastante   con   il   principio   sancito   dall'art.   24  della
 Costituzione.
    Se si considera che l'esecuzione per consegna e  rilascio  avviene
 unu  actu,  con  l'attivita'  dell'ufficiale  giudiziario di consegna
 della cosa mobile o di immissione nel possesso dell'immobile, e cioe'
 che inizia  e  si  compie  contestualmente,  e  che,  pertanto,  dopo
 l'inizio  dell'esecuzione  la  sospensione  e'  del  tutto inutile in
 quanto l'esecuzione stessa e' gia' terminata, consegue  che  in  tale
 tipo  di procedura coattiva il debitore, che lamenti l'illegittimita'
 del titolo e contesti  il  diritto  del  creditore  a  procedere,  e'
 totalmente   sprovvisto   della  tutela  cautelare  costituita  dalla
 sospensione prevista in linea generale dall'art. 624 del  c.p.c.  per
 tutte le procedure esecutive.
    Ne' la peculiarita' dell'esecuzione per rilascio pare giustificare
 l'esclusione  della  possibilita' di sospensione, che', al contrario,
 proprio  la  struttura  procedimentale  di  tal  esecuzione  dovrebbe
 comportare la possibilita' di sospensione prima del suo inizio (unica
 possibilita' di concreta efficacia della cautela prevista dagli artt.
 623  e 624 del c.p.c.), affronte della situazione che si verifica per
 le altre forme di esecuzione forzata nelle quali,  la  previsione  di
 una  articolata, procedura che non si esaurisce unu actu, consente il
 dispiegarsi di concreta  efficacia  alla  sospensione  disposta  dopo
 l'inizio dell'esecuzione.
    Ne'   varrebbe  obiettare  che  anche  l'esecuzione  per  rilascio
 potrebbe non esaurirsi unu actu al primo accesso (per  la  necessita'
 dell'intervento  della  forza pubblica o di altre attivita' materiali
 coattive  a  fronte  della  resistenza  dell'esecutato)  consentendo,
 cosi',  la  proposizione  dell'istanza  di  sospensione dopo l'inizio
 della esecuzione, trattandosi di mera circostanza  di  fatto,che  non
 inficia  la  problematica giuridica in questione; al contrario, sotto
 questo profilo, sarebbe ravvisabile anche la violazione  dell'art.  3
 della  Costituzione  posto  che verrebbe a crearsi una ingiustificata
 disparita'   di   trattamento   tra   l'esecutato   che,    ottenendo
 l'infruttuosita'  del  primo  accesso,  potrebbe  proporre istanza di
 istanza di sospensione e l'esecutato  che,  per  mera  situazione  di
 fatto  (si pensi alla consegna di cosa mobile di facile apprensione e
 al rilascio di fondo non chiuso) vedrebbe l'esecuzione  esaurirsi  al
 primo  atto dell'ufficiale giudiziario senza possibilita' di ottenere
 la  sospensione  a  fronte   della   illegittimita'   lamentata   con
 l'opposizione a precetto.
    Ritiene,   pertanto,   questo  g.i.  che  non  sia  manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  623
 del  c.p.c.  in  relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella
 parte in cui non prevede che, proposta opposizione a precetto con  il
 quale  e' annunciata l'esecuzione per consegna o rilascio, il giudice
 competente a conoscere dell'opposizione sia  competente  a  sopendere
 l'esecuzione non ancora iniziata.
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale e' prospettata nei
 precedenti termini in quanto pare conforme ad esigenze  di  logicita'
 ed   economia   processuale  che  prima  dell'inizio  dell'esecuzione
 competente a conoscere dell'istanza di  sospensione  sia  il  giudice
 dell'opposizione    al    precetto    piuttosto    che   il   giudice
 dell'esecuzione, in quanto  il  primo  e'  a  conoscenza  dei  motivi
 dell'opposizione,  e  cio'  coerentemente a quanto l'ordinamento gia'
 prevede per "l'impugnazione del titolo esecutivo"  ex  art.  623  del
 c.p.c.  e  per  l'opposizione  all'esecuzione  iniziata ex artt. 615,
 secondo  comma  e  619  del  c.p.c.  ove  competente  e'  il  giudice
 dell'esecuzione al quale deve essere proposta l'opposizione ( ex art.
 624  del  c.p.c.),  salva  la  successiva  rimessione ex art. 616 del
 c.p.c. al giudice competente per valore.
    Per quanto riguarda la rilevanza della questione, il g.i.  osserva
 che  questo tribunale di Asti e' investito della causa di opposizione
 a precetto per rilascio la cui esecuzione non  e'  iniziata,  che  il
 presidente  del  tribunale, in veste surrogatoria del g.i. non ancora
 designato, ha concesso la  sospensione  dell'esecuzione,  che  questo
 g.i.,   successivamente  designato,  e'  chiamato  a  decidere  sulla
 conferma e sulla revoca del  predetto  provvedimento  di  sospensione
 (potere  che  in  linea  processuale  sussiste,  in analogia a quanto
 costantemente statuito dalla  Corte  di  cassazione  in  ordine  alla
 revocabilita' e modificabilita' da parte del g.e. delle ordinanze che
 decidono sulle istanze di sospensione), e che la decisione che questo
 g.i.  e'  richiesto  di adottare dipende dalla sussistenza o meno del
 potere di concedere la sospensione da parte di  questo  tribunale,  e
 quindi   dalla  rilevata  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 623 del c.p.c. che, allo stato della sua portata  normativa
 come delineata dalla Corte di cassazione, esclude tale potere.
    Poiche'  la  prospettata  questione di legittimita' costituzionale
 rileva unicamente in punto sospensione dell'esecuzione, e che  incide
 sulla  prosecuzione  del giudizio di merito relativo alla opposizione
 al precetto, viene sospesa unicamente la  decisione  di  questo  g.i.
 sull'istanza prosposta dalla convenuta con il ricorso del 20 novembre
 1991  e,  a fronte della necessita' di tasmettere gli atti alla Corte
 costituzionale, viene ordinata la formazione di copia autentica degli
 atti medesimi per la prosecuzione del giudizio di merito.