IL TRIBUNALE Causa civile r.g. 1941/1991 promossa da Trifone Gino (avv. Florio), contro la S.a.s. "Sibo di Avallone Angelo e C." (avv. Nella). IL GIUDICE ISTRUTTORE Letti gli atti e il ricorso della convenuta in data 20 novembre 1991, O S S E R V A La S.a.s. "Sibo di Avallone Angelo e C.", proprietaria degli immobili in questione per aggiudicazione all'asta pubblica in sede di esecuzione immobiliare contro Bondi' Leonardo, ha azionato il titolo esecutivo, costituito dal decreto di trasferimento emesso dal g.e., nei confronti del predetto Bondi' per ottenere il rilascio degli immobili; in sede di accesso l'ufficiale giudiziario rilevava la presenza di terzi detentori, fra i quali il Trifone, rappresentante del non meglio qualificato "Circolo Winner's": il rilascio non veniva operato; con successivo ricorso al pretore di Asti la Sibo otteneva decreto con il quale il pretore, richiamato il disposto dell'art. 2923 del c.c., disponeva la prosecuzione dell'esecuzione nei confronti di chinque occupasse l'immobile; la Sibo, conseguentemente, notificava atto di precetto per il rilascio indirizzato al Trifone e questi proponeva opposizione all'esecuzione avanti al pretore di Asti, chiedendo la sospensione dell'esecuzione; Il pretore, respinta l'istanza di sospensione, rimetteva la causa avanti il tribunale di Asti, competente per valore in ordine all'opposizione al precetto: riassunta la causa dal Trifone, questi, chiedeva ed otteneva dal presidente del tribunale la sospensione dell'esecuzione (nel frattempo preannunciata con la notifica da parte della Sibo dell'avviso ex art. 608, primo comma del c.p.c.), previa prestazione di cauzione di L. 20.000.000. La Sibo, con l'istanza in esame, chiedeva al g.i. nel fattempo designato la revoca della sospensione, sotto due profili; la presente non costituirebbe "causa di opposizione all'esecuzione" non avendo il Trifone contestato la validita' del titolo esecutivo (decreto di trasferimento), ma causa di mero accertamento, avente per oggetto il diritto alla detenzione da parte del Tribunale in forza di contratto di locazione ritenuto opponibile all'aggiudicataria Sibo; secondariamente, il presidente del tribunale non sarebbe stato competente a concedere la sospensione dell'esecuzione, sia perche' il giudice competente a conoscere della causa di opposizione a precetto non e' qualificabile come "Giudice davanti al quale e' impugnato il titolo esecutivo" di cui all'art. 623 del c.p.c., sia perche', in ogni caso, essendo iniziata l'esecuzione per il rilascio (con la notifica dell'avviso ex art. 608 del c.p.c.) la competenza esclusiva a disporre la sospensione spetterebbe unicamente al pretore quale giudice dell'esecuzione. Rileva questo giudicante che gli assunti della Sibo in ordine alla natura della presente causa e all'avvenuto inizio dell'esecuzione del rialscio sono infondati: il Trifone, infatti, ha introdotto una vera e propria opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma del c.p.c., in quanto destinatario dell'esecuzione stessa: ed infatti, la Sibo, proprietaria dei locali, ben avrebbe potuto far eseguire l'ordine di rilascio contenuto nel decreto di trasferimento nei confronti dell'esecutato, con l'immissione nel possesso ad opera dell'ufficiale giudiziario e l'ordine di quest'ultimo nei confronti del detentore di riconoscere la nuova proprietaria dei beni: la legittimita' o meno della detenzione da parte del Trifone avrebbe potuto costituire oggetto di una diversa causa, o di meno accertamento introdotto dal Trifone, o di condanna al rialscio dei locali introdotta dalla Sibo sul presupposto dell'inesistenza di valido titolo a detenere. Viceversa, con il provvedimento del 13 luglio 1991 il pretore, sollecitato in tal senso dalla Sibo, nell'ordinare che l'esecuzione avvenisse anche nei confronti del Trifone ha, seppure sommariamente, delibato nel merito la questione dell'esistenza o meno di un valido titolo a detenere, e ha reso il Trifone destinatario passivo dell'esecuzione del rilascio; in tal modo il decreto di trasferimento e il predetto provvedimento pretorile hanno costituito un nuovo e diverso titolo esecutivo nei confronti del Trifone, al quale, non a caso, le Sibo ha notificato nuovo atto di precetto e, in seguito, nuovo avviso ex art. 608 del c.p.c. In tale situazione il Trifone, del quale era prospettata coattivamente la estromissione dai locali, quale destinatario diretto dell'esecuzione con il ricorso al pretore di Asti ha introdotto una causa di opposione al precetto ex art. 615 del c.p.c. non per contestare la validita' del decreto di trasferimento in capo alla Sibo, ma per contestare il diritto della stessa ad ottenere coattivamente il rilascio dei locali da parte di esso opponente esso Trifone il quale, a suo dire, vanterebbe idoneo e legittimo titolo a detenere l'immobile. Il secondo assunto della Sibo, in base al quale l'esecuzione per rilascio nei confronti del Trifone sarebbe gia' iniziata, e' errato; premesso che l'accesso compiuto dall'ufficio giudiziario era relativo all'esecuzione contro Bondi' Lorenzo, debitore esecutato, e che l'esecuzione della cui opposizione ci si occupa e' quella prospettata nei confronti del Trifone con la notifica del predetto e del titolo (decreto di trasferimento e provvedimento pretorile del 13 luglio 1991), occorre rammentare il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale l'esecuzione per rilascio non ha inieio con la notificazione dell'avviso ex art. 608 del c.p.c., ma con l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario, primo atto avente natura giurisdizionale (si vedano, da ultimo, Cassazione III, n. 3457 del 27 maggio 1980, sezione III n. 6543 del 27 giugno 1990, sezione lavoro n. 7288 del 3 luglio 1991). Consegue che non sussiste la competenza del pretore, per essere iniziata l'esecuzione, in ordine alla istanza di sospensione. Residua, pertanto, la tematica relativa all'art. 623 del c.p.c. posto che nel caso di specie trattasi di opposizione a precetto prima dell'inizio dell'esecuzione (e, si rileva per inciso, il pretore di Asti era incompetente fin dalla proposizione iniziale del ricorso da parte del Trifone, dovendo l'opposizione essere proposta con citazione avanti a questo tribunale - vedi Cass. n. 875 del 28 marzo 1970), ed in particolare la qualificazione di questo tribunale quale "giudice avanti il quale e' impugnato il titolo esecutivo" che, secondo l'art. 623 del c.p.c., sarebbe competente a sospendere l'esecuzione. Sul punto la giurisprudenza della Corte di cassazione e' costante nell'interpretare il predetto inciso della norma nel senso che essa individua solo il giudice avanti il quale e' impugnata la sentenza avente efficacia esecutiva (vedi Cass. sez. III n. 2946 del 9 novembre 1973, sez. III n. 1185 del 24 aprile 1974, sez. III n. 1691 del 2 maggio 1975, sez. III n. 203 del 15 gennaio 1977, sez. III n. 4107 dell'11 settembre 1978, sez. III n. 4784 del 15 settembre 1979, sez. II n. 4219 del 20 giugno 1983), con la cosneguenza di ritenere il giudice dell'opposizione a precetto non competente a conoscere dell'istanza di sospensione dell'esecuzione. Il sistema normativo delineato dagli artt. 623 e 624 del c.p.c., cosi' come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, comporta, a rigore, la conseguenza che l'ordinamento non contempla la possibilita' di sospendere l'esecuzione prima del suo inizio quando l'opposizione ex art. 615, primo comma, del c.p.c. sia relativa ad esecuzione fondata sul titolo diverso dalla sentenza esecutiva impugnabile (si pensi, ad esempio, all'atto pubblico contenente obbligazioni pecuniarie, al verbale di conciliazione giudiziale, o al caso che ci occupa del decreto di trasferimento integrato da provvedimento pretorile di estensione dell'efficacia in ordine ai soggetti passivi). Tale problema, avvertito dalla dottrina, e' teoricamente suscettibile di tre possibili soluzioni interpretative: per la prima, l'art. 623 del c.p.c. si riferirebbe esclusivamente al giudice avanti il quale e' proposta opposizione al precetto, con esclusione dei casi delle impugnazioni tipiche; per la seconda (conforme alla giurisprudenza della Cassazione) l'art. 623 del c.p.c. si riferisce solo alle impugnazioni tipiche; per la terza, la nozione di giudice avanti il quale e' impugnato il titolo esecutivo deve essere intesa in senso ampio, per ricomprendere nel concetto di "impugnazione" qualunque riesame del titolo esecutivo, e quindi anche l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, del c.p.c. Per quanto il terzo orientamento risponda ad evidenti ragioni di equita' e di economia processuale, lo stesso contrasta con il citato orientamento della Corte di cassazione la quale, portando alle estreme logiche conseguenze i suoi assunti, e' giunta a ritenere che prima dell'inizio dell'esecuzione non sussisterebbe alcun potere di sospendere la stessa (si veda Cass. sez. III n. 4555 del 6 luglio 1983, in tema di sospensione di esecuzione non iniziata, concessa dal presidente del tribunale adito con opposizione a precetto, e sez. III n. 6543 del 27 giugno 1990, in tema di esecuzione per consegna e rilascio, secondo la quale le opposizioni e il correlativo potere di sospensione sono ammissibili solo dopo l'inizio dell'esecuzione a seguito di accesso dell'ufficiale giudiziario). Non ignora questo g.i. che in due pronunce la Corte di cassazione, in tema di opposizione all'esecuzione per rilascio, ha statuito la competenza del pretore, quale giudice dell'esecuzione, ha conoscere dell'istanza di sospensione, ma rileva che una (Cass. sez. III n. 137 del 26 gennaio 1962 in Foro It. 1962, I, 197) riguardava una fattispecie in cui l'esecuzione era iniziata con l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario, mentre l'altra (Cass. sez. III n. 203 del 15 gennaio 1977) non affronta ex professo la tematica della iniziata esecuzione, e, oltre a contrastare con le successive citate pronunce (4555/1983 e 6543/1990), non pare facilmente conciliabile con l'art. 624 del c.p.c., secondo il quale il potere sospensivo del giudice dell'esecuzione presuppone necessariamente che l'esecuzione sia inziata (come si evince dal richiamo alle opposizioni ex artt. 615, secondo comma, e 619 del c.p.c.). Pare a questo giudicante che l'impossibilita' di sospendere la esecuzione per consegna e rilascio prima del suo inizio (cioe' dell'accesso da parte dell'ufficio giudiziario) si presenti ingiustificatamente penalizzante per il debitore esecutato e contrastante con il principio sancito dall'art. 24 della Costituzione. Se si considera che l'esecuzione per consegna e rilascio avviene unu actu, con l'attivita' dell'ufficiale giudiziario di consegna della cosa mobile o di immissione nel possesso dell'immobile, e cioe' che inizia e si compie contestualmente, e che, pertanto, dopo l'inizio dell'esecuzione la sospensione e' del tutto inutile in quanto l'esecuzione stessa e' gia' terminata, consegue che in tale tipo di procedura coattiva il debitore, che lamenti l'illegittimita' del titolo e contesti il diritto del creditore a procedere, e' totalmente sprovvisto della tutela cautelare costituita dalla sospensione prevista in linea generale dall'art. 624 del c.p.c. per tutte le procedure esecutive. Ne' la peculiarita' dell'esecuzione per rilascio pare giustificare l'esclusione della possibilita' di sospensione, che', al contrario, proprio la struttura procedimentale di tal esecuzione dovrebbe comportare la possibilita' di sospensione prima del suo inizio (unica possibilita' di concreta efficacia della cautela prevista dagli artt. 623 e 624 del c.p.c.), affronte della situazione che si verifica per le altre forme di esecuzione forzata nelle quali, la previsione di una articolata, procedura che non si esaurisce unu actu, consente il dispiegarsi di concreta efficacia alla sospensione disposta dopo l'inizio dell'esecuzione. Ne' varrebbe obiettare che anche l'esecuzione per rilascio potrebbe non esaurirsi unu actu al primo accesso (per la necessita' dell'intervento della forza pubblica o di altre attivita' materiali coattive a fronte della resistenza dell'esecutato) consentendo, cosi', la proposizione dell'istanza di sospensione dopo l'inizio della esecuzione, trattandosi di mera circostanza di fatto,che non inficia la problematica giuridica in questione; al contrario, sotto questo profilo, sarebbe ravvisabile anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione posto che verrebbe a crearsi una ingiustificata disparita' di trattamento tra l'esecutato che, ottenendo l'infruttuosita' del primo accesso, potrebbe proporre istanza di istanza di sospensione e l'esecutato che, per mera situazione di fatto (si pensi alla consegna di cosa mobile di facile apprensione e al rilascio di fondo non chiuso) vedrebbe l'esecuzione esaurirsi al primo atto dell'ufficiale giudiziario senza possibilita' di ottenere la sospensione a fronte della illegittimita' lamentata con l'opposizione a precetto. Ritiene, pertanto, questo g.i. che non sia manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 623 del c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che, proposta opposizione a precetto con il quale e' annunciata l'esecuzione per consegna o rilascio, il giudice competente a conoscere dell'opposizione sia competente a sopendere l'esecuzione non ancora iniziata. La questione di legittimita' costituzionale e' prospettata nei precedenti termini in quanto pare conforme ad esigenze di logicita' ed economia processuale che prima dell'inizio dell'esecuzione competente a conoscere dell'istanza di sospensione sia il giudice dell'opposizione al precetto piuttosto che il giudice dell'esecuzione, in quanto il primo e' a conoscenza dei motivi dell'opposizione, e cio' coerentemente a quanto l'ordinamento gia' prevede per "l'impugnazione del titolo esecutivo" ex art. 623 del c.p.c. e per l'opposizione all'esecuzione iniziata ex artt. 615, secondo comma e 619 del c.p.c. ove competente e' il giudice dell'esecuzione al quale deve essere proposta l'opposizione ( ex art. 624 del c.p.c.), salva la successiva rimessione ex art. 616 del c.p.c. al giudice competente per valore. Per quanto riguarda la rilevanza della questione, il g.i. osserva che questo tribunale di Asti e' investito della causa di opposizione a precetto per rilascio la cui esecuzione non e' iniziata, che il presidente del tribunale, in veste surrogatoria del g.i. non ancora designato, ha concesso la sospensione dell'esecuzione, che questo g.i., successivamente designato, e' chiamato a decidere sulla conferma e sulla revoca del predetto provvedimento di sospensione (potere che in linea processuale sussiste, in analogia a quanto costantemente statuito dalla Corte di cassazione in ordine alla revocabilita' e modificabilita' da parte del g.e. delle ordinanze che decidono sulle istanze di sospensione), e che la decisione che questo g.i. e' richiesto di adottare dipende dalla sussistenza o meno del potere di concedere la sospensione da parte di questo tribunale, e quindi dalla rilevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 623 del c.p.c. che, allo stato della sua portata normativa come delineata dalla Corte di cassazione, esclude tale potere. Poiche' la prospettata questione di legittimita' costituzionale rileva unicamente in punto sospensione dell'esecuzione, e che incide sulla prosecuzione del giudizio di merito relativo alla opposizione al precetto, viene sospesa unicamente la decisione di questo g.i. sull'istanza prosposta dalla convenuta con il ricorso del 20 novembre 1991 e, a fronte della necessita' di tasmettere gli atti alla Corte costituzionale, viene ordinata la formazione di copia autentica degli atti medesimi per la prosecuzione del giudizio di merito.