IL PRETORE Ha pronunciato nel giudizio n. 1437/1990 r.g.c. promosso da Ribul Alfier Serafina, contro l'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano (I.P.E.A.A.), la seguente ordinanza. Con ricorso 7 luglio 1990 la ricorrente Ribul Alfier Serafina pro- pose opposizione, a norma dell'art. 12 della legge provinciale 23 maggio 1973, n. 13, innanzi a questo pretore avverso il decreto, privo di data, notificato il 27 giugno 1990, del presidente dell'I.P.E.A.A. di rilascio dell'alloggio in Bolzano, via Sassari n. 24/4, perche' occupato senza titolo. La ricorrente sollevo' in via preliminare, per quanto qui interessa, questione di costituzionalita' dell'art. 12 della citata legge provinciale n. 13/1977 in relazione all'art. 108 della Costituzione, mentre l'istituto convenuto eccepi' il difetto di giurisdizione del pretore adito richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di cassazione attualmente prevalente (Cass., s.u., 21 aprile 1989, n. 1908). Orbene, questo pretore ritiene l'eccezione di incostituzionalita' rilevante e non manifestamente infondata. Si premette che la legislazione statale in materia (d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035) prevede per l'ipotesi di decadenza dall'assegnazione (art. 11) il ricorso al pretore, mentre in relazione alle diverse ipotesi di annullamento (art. 16) e revoca (art. 17) dell'assegnazione, nonche' di rilascio per occupazione senza titolo (art. 18) non contiene disposizioni processuali, dovendosi in tali ipotesi pertanto individuare il giudice competente in applicazione dei principi generali in materia di ripartizione della giurisdizione e della competenza. La legge provinciale di Bolzano per contro, al citato art. 12, relativo al provvedimento di rilascio per occupazione senza titolo, richiama al secondo comma l'art. 5 della stessa legge, che sostituisce l'art. 46 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e che cosi' dispone al decimo comma: "contro il decreto del presidente dell'Istituto l'interessato puo' proporre ricorso al pre- tore del luogo nel cui mandamento e' situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni della notificazione del decreto". La legge provinciale prevede quindi la giurisdizione dell'a.g.o. e la competenza del pretore in relazione ai giudizi di opposizione al decreto di rilascio per occupazione senza titolo degli alloggi I.P.E.A.A. Orbene, mentre la rilevanza della questione non e' dubbia, giacche' e' proprio a norma dell'art. 5, decimo comma, della legge provinciale n. 13/1977, richiamato dal secondo comma dell'art. 12 della stessa legge, che si radica la competenza (in senso lato) di questo pretore, deve ritenersi altresi' la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalita' del combinato disposto degli artt. 12 e 5 della legge in esame in relazione all'art. 108 della Costituzione, ai sensi del quale ogni competenza in materia giurisdizionale e processuale e' riservata alla legge dello stato (cfr. sentenze Corte costituzionale 14 aprile 1976, n. 81, 20 giugno 1988, n. 727, 7 luglio 1988, n. 767 e 28 dicembre 1990, n. 594, contra ord. 7 luglio 1988, n. 893), e cio' non soltanto nel caso in cui la legge regionale (o provinciale) si discosta dalla disciplina statale, ma anche quando riproduce la medesima disciplina statale (quest'ultima ipotesi ricorre nel caso dell'opposizione alla pronunzia di decadenza dall'assegnazione ove la legge provinciale (art. 5 della legge n. 13/1977) riproduce sostanzialmente la norma statale (art. 11 del d.P.R. n. 1035/1972). Ritiene comunque doveroso questo pretore, per l'occasione, denunziare la drammatica incertezza del diritto venutasi a determinare in relazione alla descritta legislazione statale che sovente finisce per risolversi, per l'esistenza di stretti termini di decadenza, in una vera e propria carenza di tutela del cittadino (testimonianza oltremodo eloquente ne e' la nota giurisprudenza della Corte di cassazione, senza parlare di quella dei giudici di merito e di quelli amministrativi, che in tema di giurisdizione ha avuto modo nel ventennio di applicazione della legge in questione di sostenere tutto ed il contrario di tutto: - si vedano, tra le tante, Cass. nn. 2581/1979, 6000/1982, 5238, 5249 e 5933 del 1985, 4571/1988, 1908/1989 e 3252/1990 -), che ben potrebbe giustificare il riesame della decisione n. 100/1979 di codesta Corte (e dell'ordinanza n. 64/1983), alla luce dell'evoluzione del principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale e del principio di cui all'art. 24 della Costituzione. Si fa, infine, presente che il tribunale di Bolzano con ordinanza 22 febbraio-1 giugno 1991 ha sollevato analoga questione di costituzionalita' con riferimento agli artt. 5, decimo comma, e 10, ultimo comma, della legge provinciale n. 13/1977.