IL PRETORE
    Ha pronunciato nel giudizio n. 1437/1990 r.g.c. promosso da  Ribul
 Alfier Serafina, contro l'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata
 della   provincia  autonoma  di  Bolzano  (I.P.E.A.A.),  la  seguente
 ordinanza.
    Con ricorso 7 luglio 1990 la ricorrente Ribul Alfier Serafina pro-
 pose  opposizione,  a  norma  dell'art. 12 della legge provinciale 23
 maggio 1973, n. 13, innanzi a  questo  pretore  avverso  il  decreto,
 privo   di  data,  notificato  il  27  giugno  1990,  del  presidente
 dell'I.P.E.A.A. di rilascio dell'alloggio in Bolzano, via Sassari  n.
 24/4, perche' occupato senza titolo.
    La   ricorrente  sollevo'  in  via  preliminare,  per  quanto  qui
 interessa, questione di costituzionalita' dell'art. 12  della  citata
 legge   provinciale  n.  13/1977  in  relazione  all'art.  108  della
 Costituzione, mentre  l'istituto  convenuto  eccepi'  il  difetto  di
 giurisdizione  del  pretore  adito  richiamandosi alla giurisprudenza
 della Corte di cassazione attualmente  prevalente  (Cass.,  s.u.,  21
 aprile 1989, n. 1908).
    Orbene,  questo pretore ritiene l'eccezione di incostituzionalita'
 rilevante e non manifestamente infondata.
    Si premette che la legislazione  statale  in  materia  (d.P.R.  30
 dicembre   1972,   n.   1035)  prevede  per  l'ipotesi  di  decadenza
 dall'assegnazione  (art.  11)  il  ricorso  al  pretore,  mentre   in
 relazione  alle  diverse  ipotesi  di annullamento (art. 16) e revoca
 (art. 17) dell'assegnazione,  nonche'  di  rilascio  per  occupazione
 senza   titolo  (art.  18)  non  contiene  disposizioni  processuali,
 dovendosi in tali ipotesi pertanto individuare il giudice  competente
 in  applicazione  dei  principi  generali  in materia di ripartizione
 della giurisdizione e della competenza.
    La legge provinciale di Bolzano per contro,  al  citato  art.  12,
 relativo  al  provvedimento di rilascio per occupazione senza titolo,
 richiama  al  secondo  comma  l'art.  5  della  stessa   legge,   che
 sostituisce  l'art. 46 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15,
 e  che  cosi'  dispone  al  decimo  comma:  "contro  il  decreto  del
 presidente  dell'Istituto l'interessato puo' proporre ricorso al pre-
 tore del luogo nel cui mandamento e'  situato  l'alloggio,  entro  il
 termine perentorio di trenta giorni della notificazione del decreto".
    La legge provinciale prevede quindi la giurisdizione dell'a.g.o. e
 la  competenza  del pretore in relazione ai giudizi di opposizione al
 decreto di  rilascio  per  occupazione  senza  titolo  degli  alloggi
 I.P.E.A.A.
    Orbene,  mentre  la  rilevanza  della  questione  non  e'  dubbia,
 giacche' e' proprio a norma dell'art. 5, decimo  comma,  della  legge
 provinciale  n.  13/1977,  richiamato  dal secondo comma dell'art. 12
 della stessa legge, che si radica la competenza (in  senso  lato)  di
 questo pretore, deve ritenersi altresi' la non manifesta infondatezza
 dell'eccezione  di  incostituzionalita'  del combinato disposto degli
 artt. 12 e 5 della legge in esame in  relazione  all'art.  108  della
 Costituzione,   ai   sensi  del  quale  ogni  competenza  in  materia
 giurisdizionale e processuale e' riservata  alla  legge  dello  stato
 (cfr.  sentenze Corte costituzionale 14 aprile 1976, n. 81, 20 giugno
 1988, n. 727, 7 luglio 1988, n. 767  e  28  dicembre  1990,  n.  594,
 contra  ord.  7 luglio 1988, n. 893), e cio' non soltanto nel caso in
 cui la legge regionale (o provinciale) si discosta  dalla  disciplina
 statale,  ma  anche  quando  riproduce la medesima disciplina statale
 (quest'ultima  ipotesi  ricorre  nel   caso   dell'opposizione   alla
 pronunzia  di  decadenza  dall'assegnazione  ove la legge provinciale
 (art. 5 della legge n. 13/1977) riproduce  sostanzialmente  la  norma
 statale (art. 11 del d.P.R. n. 1035/1972).
    Ritiene   comunque   doveroso  questo  pretore,  per  l'occasione,
 denunziare  la  drammatica  incertezza   del   diritto   venutasi   a
 determinare  in  relazione  alla  descritta  legislazione statale che
 sovente finisce per risolversi, per l'esistenza di stretti termini di
 decadenza, in una vera e propria  carenza  di  tutela  del  cittadino
 (testimonianza oltremodo eloquente ne e' la nota giurisprudenza della
 Corte  di cassazione, senza parlare di quella dei giudici di merito e
 di quelli amministrativi, che in tema di giurisdizione ha avuto  modo
 nel  ventennio  di applicazione della legge in questione di sostenere
 tutto ed il contrario di tutto: - si vedano, tra le tante, Cass.  nn.
 2581/1979,   6000/1982,  5238,  5249  e  5933  del  1985,  4571/1988,
 1908/1989 e 3252/1990 -), che ben potrebbe  giustificare  il  riesame
 della  decisione  n.  100/1979  di codesta Corte (e dell'ordinanza n.
 64/1983), alla luce dell'evoluzione del principio  di  ragionevolezza
 nella  giurisprudenza  costituzionale e del principio di cui all'art.
 24 della Costituzione.
    Si fa, infine, presente che il tribunale di Bolzano con  ordinanza
 22   febbraio-1›  giugno  1991  ha  sollevato  analoga  questione  di
 costituzionalita' con riferimento agli artt. 5, decimo comma,  e  10,
 ultimo comma, della legge provinciale n. 13/1977.