IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1873/828 - 1987
 r.g.,  proposto  da Davani Coco Maria Carmela, rappresentata e difesa
 dall'avv. Francesco Tinaglia, presso il cui studio, in  Palermo,  via
 Santuario  di  Cruillas  n. 8, e' elettivamente domiciliata contro il
 Ministero della pubblica istruzione, in  persona  del  Ministro  pro-
 tempore,  rappresentato  e  difeso,  come  per legge, dall'avvocatura
 dello  Stato  del   distretto   di   Palermo,   domiciliataria,   per
 l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento con il quale e'
 stato  determinato  di  non  procedere alla nomina della ricorrente a
 professore universitario di ruolo I  fascia,  comunicatole  con  nota
 ministeriale protocollo n. 3900 del 10 luglio 1987;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'amministrazione
 intimata;
    Visti gli atti depositati dalle parti;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato relatore il cons. dott. Calogero Ferlisi;
    Uditi,  alla  pubblica  udienza  del  28  giugno  1991,  l'avv. F.
 Tinaglia  per  la  ricorrente  e   l'avvocatura   dello   Stato   per
 l'amministrazione resistente;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    La ricorrente, docente universitario di seconda fascia di lingua e
 letteratura  inglese,  e'  nata  il 9 novembre 1921 ed ha compiuto il
 sessantacinquesimo anno d'eta' il 9 novembre 1986: compira'  settanta
 anni il 9 novembre 1991.
    Ella  ha partecipato (e con esito favorevole) al concorso pubblico
 per docente di prima fascia (di lingua e letteratura inglese) indetto
 con d.m. 24 maggio 1984. Ma poiche',  nelle  more  del  concorso,  ha
 raggiunto  il  sessantaciquesimo  anno d'eta', l'amministrazione, col
 provvedimento di cui in epigrafe, ha ritenuto di non  procedere  alla
 nomina della stessa a professore universitario di prima fascia.
    Avverso  tale  provvedimento  e'  insorta  l'interessata,  che con
 ricorso  a  questo  tribunale,  notificato  il  26  settembre   1987,
 depositato  il  9  ottobre  successivo, ne ha chiesto l'annullamento,
 vinte le spese, deducendo, con unico motivo, violazione dell'art.  3,
 primo comma, della Costituzione italiana.
    Lamenta,    l'interessata,   che   mentre   per   gli   incaricati
 stabilizzati, divenuti - anche  dopo  il  sessantacinquesimo  anno  -
 professori  di  seconda fascia a seguito di giudizio di idoneita', la
 legge (art. 24 del d.P.R. n. 382/1980  come  modificato  dall'art.  6
 della   legge   n.   705/1985)   consente,  in  via  transitoria,  il
 mantenimento in servizio fino a settanta  anni,  analogo  trattamento
 non  e'  previsto  per  i  docenti  di  seconda  fascia che - tramite
 concorso pubblico - accedano dopo  il  sessantacinquesimo  anno  alla
 docenza  di  prima  fascia,  ancorche'  per  tale ultima categoria di
 docenti sia prevista  (art.  19  del  d.P.R.  n.  382/1980),  in  via
 ordinaria,  la  permanenza  in  servizio  fino  a  settanta  anni  in
 posizione di fuori ruolo.
    Tale disparita' di  trattamento  sarebbe  ingiustificata  onde  la
 prospettata questione di illegittimita' costituzionale della norma di
 cui all'art. 24 del d.P.R. n. 382/1980.
    Rileva,   a   tal   fine,   la   parte,  che,  per  effetto  della
 interpretazione di cui all'art. 9 del d.-l. 28 febbraio 1986, n.  49,
 convertito  in  legge  con  modificazioni  dall'art. 1 della legge n.
 120/1986, il beneficio previsto dall'art. 24, citato, spetta anche  i
 docenti  che  al  momento del conseguimento del giudizio di idoneita'
 avessero gia' compiuto il sessantacinquesimo anno d'eta' e che ove si
 applicasse tale disposizione alla ricorrente,  ella  avrebbe  diritto
 alla nomina che le e' stata negata.
    L'avvocatura    dello    Stato,   costituita   in   giudizio   per
 l'amministrazione intimata, non ha depositato difese scritte.
    La ricorrente, con memoria depositata  in  vista  dell'udienza  di
 trattazione,  ha  ulteriormente  illustrato la sollevata eccezione di
 incostituzionalita', evidenziando in particolare  come  ad  essa  non
 siano  di  pregiudizio,  in quanto riferentisi a fattispecie diverse,
 ne'  l'orientamento  espresso  dalla  Corte  costituzionale,  con  la
 sentenza  n.  990/1988,  ne' l'orientamento espresso dal Consiglio di
 Stato, sezione quarta, con la sentenza n. 933/1990.
    All'udienza  camerale  del 10 aprile 1990 l'esame della istanza di
 sospensione del provvedimento impugnata veniva rinviato al merito  su
 accordo delle parti.
    Alla  pubblica  udienza del 28 giugno 1991, presenti i procuratori
 delle parti - che si sono riportati a quanto  dedotto  negli  scritti
 difensivi  insistendo  nelle relative conclusioni - la causa e' stata
 posta in decisione.
                             D I R I T T O
    1. -  La  questione  di  costituzionalita'  sollevata  in  ricorso
 ipotizza  un  eccesso  di  potere legislativo, sotto il profilo della
 violazione del principio di  egualianza,  nella  scelta  operata  dal
 legislatore,   in   ordine   alla   mancata   estensione  ai  docenti
 universitari di seconda fascia, da immettere nel  ruolo  dei  docenti
 ordinari  dopo  il  sessantacinquesimo anno d'eta', del beneficio del
 mantenimento in servizio (ancorche' fuori ruolo) fino al settantesimo
 anno; beneficio che, viceversa, l'art. 24, primo comma, del d.P.R. n.
 312/1'980 (come sostituito dall'art. 6 della  legge  n.  705/1985  ed
 autenticamente  interpretato  dall'art. 9 del d.-l. 28 febbraio 1986,
 n. 49, convertito con legge n. 120/1986),  riserva  ai  soli  docenti
 incaricati  stabilizzati  passati,  anche  dopo il raggiungimento del
 sessantacinquesimo anno d'eta', alla  docenza  di  seconda  fascia  a
 seguito di giudizio di idoneita'.
    2. - La questione, ad avviso del Collegio, nei sensi e nei termini
 di cui infra, e' rilevante e non manifestamente infondata.
    3.  -  In  ordine  alla  rilevanza  della  questione,  ai fini del
 decidere, occorre considerare che la ricorrente (come  risulta  dalla
 motivazione  del provvedimento impugnato) non ha potuto conseguire la
 nomina a professore  ordinario  in  quanto,  per  effetto  dei  tempi
 necessari   per   il   procedimento   concorsuale,   ha  superato  il
 sessantacinquesimo anno d'eta' prima della nomina.
    L'amministrazione, pertanto, ha ritenuto  non  applicabile,  nella
 specie,  l'art.  9  del  d.-l.  n.  49/1986, il quale, in effetti, si
 riferisce agli incaricati stabilizzati che passino  alla  docenza  di
 seconda fascia dopo il sessantacinquesimo anno d'eta'.
    E'  ovvio,  quindi,  che la rimozione del limite soggettivo di cui
 all'art. 9 implicherebbe l'illegittimita' del provvedimento impugnato
 e dunque  il  diritto  della  ricorrente  alla  nomina  a  professore
 ordinario,   con   contestuale   collocamento  fuori  ruolo  fino  al
 settantesimo  anno  d'eta',  a  sensi  dell'art.  19  del  d.P.R.  n.
 382/1980.
    5. - In ordine alla non manifesta infondatezza il collegio osserva
 quanto segue.
    L'art. 19 del d.P.R. n. 312/1980 dispone che i professori ordinari
 (o  altrimenti  detti di prima fascia) dopo il sessantaciquesimo anno
 d'eta' sono collocati fuori ruolo fino a settantanta  anni;  dopo  di
 che sono collocati a riposo.
    Il  successivo  art.  24  dispone,  a  sua volta, che i professori
 associati (o altrimenti detti di seconda fascia) debbono  essere,  di
 regola, collocati a riposo al sessantacinquesimo anno d'eta'.
    In  via  derogatoria e transitoria lo stesso art. 24 del d'P.R. n.
 382/1980,  nella  sua  originaria  formulazione,  accordava  (per  un
 quinquennio)  il  beneficio  del  mantenimento  in  servizio  fino al
 settantesimo anno agli incaricati stabilizzati che fossero divenuti -
 genericamente - professori di ruolo.
    Tale  disposizione  e'  stata riscritta dall'art. 6 della legge n.
 705/1985, secondo cui il beneficio  in  qustione  si  applica,  senza
 alcuna  limitazione temporale, agli incaricati stabilizzati passati a
 professore associato a seguito di giudizio  d'idoneita'  (nuovo  art.
 24, secondo comma).
    Di  conseguenza solo per i docenti pervenuti alla seconda fascia a
 seguito di pubblico concorso, l'eta' massima per  il  collocamento  a
 riposo  e' rimasta fissata inderogabilmente al sessantaciquesimo anno
 (art. 24, primo comma).
    Successivamente, l'art. 24, secondo comma, e' stato autenticamente
 interpretato  dall'art.  9  del  d.-l.  28  febbraio  1986,  n.   49,
 convertito  con  legge  n.  120/1986,  secondo  cui  il  beneficio in
 questione si applica anche agli incaricati stabilizzati  riconosciuti
 idonei   (ed   aventi   diritto   alla   nomina  in  ruolo)  dopo  il
 sessantacinquesimo anno d'eta'.
    Per effetto di tale norma, il beneficio in argomento e' stato,  da
 un  lato  limitato  agli  incaricati stabilizzati divenuti professori
 associati (e non anche ordinari; art. 6 della legge  n.  705/1985)  e
 dall'altro e' stato esteso (art. 9 del d.-l. 28 febbraio 1986, n. 49)
 anche  agli incaricati che, al momento del conseguimento del giudizio
 di idoneita' ad associato, avessero  compiuto  il  sessantacinquesimo
 anno d'eta'.
    6.   -   Le   riferite  disposizioni  si  inquadrano  nel  disegno
 legislativo di riordino della docenza universitaria e le particolarti
 norme dettate per i docenti incaricati stabilizzati si  spiegano  con
 l'intento di immettere un ruolo senza concorso, ma tramite giudizi di
 idoneita',   soggetti   che   da  piu'  anno  operavano  nel  settore
 universitario a titolo  precario  e  senza  un  ben  definito  status
 giuridico ed economico.
    Lo  scopo  e'  stato,  quindi, perseguito anche con la particolare
 disciplina derogatoria, in  tema  di  collocamento  a  riposo,  prima
 ricordata;  disciplina  che accorda al detto personale un trattamento
 giuridico ancora migliore di quello riservato dall'art. 19 d.P.R. 312
 ai docenti ordinari, per i quali, il trattamento in servizio  fino  a
 settanta   anni   e'   condizionato   al   contestuale  e  necessario
 collocamento fuori ruolo negli ultimi cinque anni di servizio. E  non
 v'e'  dubbio  che le norme in questione hanno carattere eccezionale e
 di favore e cio'  in  coerenza  col  discrezionale  ed  insindacabile
 disegno  normativo  di  sistemazione  organica dei docenti incaricati
 (stabilizzati).
    7. - Senonche', nel contesto normativo che si  e'  ora  tracciato,
 assume  particolare  rilievo  al  disposizione  di cui all'art. 9 del
 d.-l. n. 49/1986,  che  -  come  gia'  detto  -  ha  esteso,  in  via
 asseritamente   interpretativa,  il  beneficio  del  mantenimento  in
 servizio fino a settanta anni anche agli idonei che fossero gia'  ul-
 tra  sessantacinquenni  all'atto  dell'idoneita'  e  della  nomina  a
 professore associato.
    Qui, in vero, la norma, oltre che ispirata alla  sistemazione  del
 personale  incaricato  (intento, questo, gia' pienamente delineato ed
 attuato con le disposizioni relative all'accesso alla seconda  fascia
 tramite giudizi di idoenita', anziche' per concorso, e con previsione
 di collocamento a riposo a settanta anni, anziche' a sessantacinque),
 appare  dettata  anche  (e  forse principalmente) dall'intento di non
 penalizzare  quegli  incaricati  che,  in  possesso   del   requisito
 dell'eta'  al  momento della partecipazione alla tornata del giudizio
 di idoneita' per associato, avesse perso detto requisito  nelle  more
 del concorso, con conseguente perdita del diritto alla nomina.
    La disposizione, pertanto, ha finito con l'applicare alla suddetta
 ipotesi il principio di ordine generale contenuto nell'art. 2, ultimo
 comma,  del  d.P.R. n. 3/1957, secondo cui i requisiti prescritti per
 l'accesso,  tramite  concorso,  a  posti  di  pubblico  impiego  (ivi
 compreso il requisito dell'eta') debbono essere poseduti alla data di
 scadenza   del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per  la
 presentazione  della  domanda  di  ammissione.  Sicche',  una   volta
 accordato  ai  docenti  di  seconda  fascia,  nominati  a  seguito di
 giudizio di idoneita', il collocamento a  riposo  al  settantantesimo
 anno  d'eta',  si  e'  ritenuto  che  la relativa nomina in ruolo non
 potesse essere impedita dall'eventuale  sopravvenuto  compimento  del
 sessantacinquesimo anno d'eta'.
    Il problema cui la norma ha inteso porre rimedio e', dunque, anche
 quello  della  possibile  incidenza  sul diritto alla nomina in ruolo
 della maggiore o minore durata della procedura relativa ai giudizi di
 idoneita'. E la soluzione e' stata quella di neutralizzare, per cosi'
 dire, i possibili effetti negativi dovuti alla durata della procedura
 di accesso.
    8. - Se cosi' e', la ratio dell'art. 9 del  d.-l.  n.  49/1986  va
 ascritta  ad una problematica di ordine generale che va ben al di la'
 del  favor  legis  relativo  alla   sistemazione   degli   incaricati
 stabilizzati.  Invero,  posto  che  l'ammissione  alle  procedure  di
 selezione per l'accesso ai ruoli di professore universitario  non  e'
 soggetta  ad  un  limite  massimo d'eta' che non sia quello dell'eta'
 massima per il collocamento a riposo, la norma citata si ricollega ad
 un problema che non e' specifico  dei  professori  associati  di  cui
 all'art.  24, secondo comma, del d.P.R. n. 382/1980, ma si pone anche
 per ogni altra categoria di docenti universitari il cui  collocamento
 a  riposo  sia previsto dopo il sessantacinquesimo anno d'eta; e tale
 e' la situazione relativa ai professori docenti ordinari.
    Ma  proprio  perche'  la  norma  regolamenta  una  fattispecie  di
 rilevanza  non  esclusiva  degli associati ex art. 24, secondo comma,
 non poteva limitare la sua portata solamente alla detta categoria  di
 docenti,  pena  la  sostanziale  violazione  degli artt. 3 e 97 della
 Costituzione.
    Si vuol dire, in sostanza, che nel complesso  quadro  legislativo,
 ora richiamato, cosi' incerto e mutevole, si e' finito, merce' l'art.
 9   citato,   per  attribuire,  senza  alcuna  validita  ragione,  un
 trattamento deteriore a quei docenti che pur accedendo  ad  un  ruolo
 (quello  di prima fascia) che non prevede il collocamento a riposo al
 sessantacinquesimo anno d'eta (art. 19 del d.P.R. n.  382/1980),  non
 possono  essere  nominati  quando  -  come e' avvenuto nella specie -
 superino il sessantacinquesimo anno d'eta nelle more del procedimento
 di selezione.
    Se, come detto, la norma in questione, si rivolge, piu'  che  alla
 regolamentazione  del  collocamento  a riposo dei docenti ex art. 24,
 secondo comma, alla disciplina del procedimento di accesso, tale  sua
 connotazione,   finisce  col  discriminare  senza  alcuna  plausibile
 ragione la disciplina dell'accesso al ruolo dei professori  ordinari,
 ai  quali,  pure  e'  riconosciunto,  con  l'art.  19  del  d.P.R. n.
 382/1980, il diritto al collocamento a riposo  al  settantesimo  anno
 d'eta  (ancorche' previo collocamento fuori ruolo). L'art. 9, quindi,
 lascia i detti docenti, a  differenza  degli  incaricati  passati  ad
 associati,   irrimediabilmente  esposti  agli  effetti  negativi  del
 possibile sopravvenuto compimento del sessantacinquesimo  anno  d'eta
 nelle more dell'espletamento del concorso.
    9.  -  E'  pur  vero  che i docenti di prima fascia debbono essere
 collocati  fuori  ruolo  (per  cinque   anni)   al   compimento   del
 sessantacinquesimo anno, mentre i docenti di cui all'art. 24, secondo
 comma,  sono  mantenuti  in ruoli fino al settantesimo anno (di guisa
 che  la  nomina  dei  primi,  oltre   il   sessantacinquesimo   anno,
 implicherebbe  da  un  lato  la  immissione  in ruolo e dall'altro la
 contestuale  collocazione  fuori  ruolo),  ma  tale  circostanza  non
 sembra,  al  collegio,  decisiva  per  giustificare  la diversita' di
 trattamento di cui ci si occupa, poiche' resta pur fermo il principio
 che anche i docenti di prima fascia non possono  essere  collocati  a
 riposo al sessantacinquesimo anno d'eta; e la previsione dell'art. 19
 e'  certamente vanificata quando, per effetto dei tempi necessari per
 il collocamento di selezione, il docente superi i sessantacinque anni
 e non possa (come ritenuto dalla  p.a.  nel  caso  della  ricorrente)
 accedere al ruolo.
    D'altro  canto, e' di tutta evidenza che, nonostante l'art. 19 del
 d.P.R. n. 382/1980 preveda  il  collocamento  a  riposo  dei  docenti
 ordinari  al  settantesimo  anno,  il  trattamento del docente avente
 titolo alla nomina ad ordinario finisce,  in  tal  modo,  per  essere
 (ingiustamente)  analogo  a  quella  del docente che tramite regolare
 concorso abbia titolo alla nomina del ruolo di seconda fascia, per la
 quale, invece, opera - di regola -  la  previsione  (art.  24,  primo
 comma), del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno.
    Gli  artt.  3  e  98  della  Costituzione  ne  risultano,  quindi,
 vulnerati anche in  ragione  dell'identico  trattamento  riservato  a
 docenti cui pure si riconoscono posizioni giuridiche differenziate.
    Quanto,  poi,  al fatto che il complesso normativo in argomento e'
 sostanzialmente e chiaramente ispirato  alla  esigenza  di  sanare  e
 salvaguardare,  con  norme  particolari  e  derogatorie, la posizione
 giuridica degli incaricati stabilizzati riconosciuti idonei (ritenuti
 dal legislatore meritevoli di tale specifica attenzione), non vale  a
 scalfire la sostanziale identita', sotto il profilo dell'eta' massima
 di  servizio,  dei  docenti  ordinari e degli associati espressamente
 indicati dall'art. 24,  secondo  comma.  Tanto  piu'  che  lo  status
 giuridico  dei  primi,  implica  in  via  di  regola (e non in via di
 eccezione, come nel caso dei secondi)  il  mantenimento  in  servizio
 fino a settanta anni, anche se in posizione di fuori ruolo.
    Premessa  la  sostanziale  identita'  della data di collocamento a
 riposo dei docenti  fin  qui  considerati  a  ferma  discrezionalita'
 legislativa,  in  ordine  alla sistemazione dei docenti incaricati ed
 alla disciplina del loro collocamento a riposo, la  limitata  portata
 dell'art.  9,  non  appare,  al  collegio,  conforme  al principio di
 eguaglianza ed a quello  del  buon  andamento  della  p.a.,  i  quali
 postulano,   come   costantemente   insegnato   dalla  giurisprudenza
 costituzionale, che  situazioni  sostanzialmente  eguali  abbiano  lo
 stesso trattamento giuridico, e che, di contro, situazioni differenti
 abbiano trattamenti giuridici differenziati.
    10.   -   Non   ignora,   peraltro,   il  collegio  che  la  Corte
 costituzionale   con    sentenza    n.    990/1988,    ha    ritenuto
 costituzionalmente  legittime  le  disposizioni che non consentono ai
 docenti gia' stabilizzati  passati  alla  secondo  fascia  ed  aventi
 diritto a restare in servizio fino a settanta anni di conservare tale
 diritto  anche in ipotesi di passaggio per concorso alla fascia degli
 ordinari. Ma tale pronunzia riguarda problematiche diverse da  quella
 in esame.
    Invero,  la  Corte, premesso che la docenza di prima fascia non e'
 prosecuzione della carriera della seconda fascia, ha posto in rilievo
 il fatto  che  il  professore  associato  nel  suo  nuovo  status  di
 professore  di  prima  fascia  e'  pur  sempre  collocato a riposo al
 settantesimo anno, dopo il quinquennio trascorso in fuori ruolo. E da
 tale  argomentazione  si  evince  chiaramente  la  diversita'   della
 presente  fattispecie,  che  inerisce ad ipotesi di soggetto che alla
 data del bando era entro il limite del sessantacinquesimo anno e  che
 non  ha  potuto  conseguire la nomina ad ordinario solo perche' nelle
 more del  concorso  ha  raggiunto  tale  eta',  perdendo  i  benefici
 connessi   con   lo   status   di   associato   (ed  ex  contrattista
 stabilizzato), senza contemporaneamente poter  conseguire  quello  di
 professore ordinario.
    11. - Anche la giustizia amministrativa ha avuto modo di occuparsi
 delle  tematiche  generali  di  cui  si discorre (Consiglio di Stato,
 sezione sesta, sentenze nn. 138/1987 e 993/1990), ma  le  fattispecie
 esaminate  (che  hanno  dato luogo a pronuncie negative) riguardavano
 sempre  il  problema  del  "trascinamento",  in  prima  fascia,   del
 beneficio  del  collocamento  a  riposo  a  settanta  anni  accordato
 all'associato.
    Ma il caso della ricorrente e' diverso, perche' non postula  alcun
 "trascinamento"  del  precedente  status  di associato, quanto invece
 l'ingiustizia insita nello  sbarramento  alla  nomina  ad  ordinario,
 rappresentato  dalla  sopravvenuta  eta';  eta' che non ha consentito
 alla ricorrente, pur in presenza dell'art. 9 piu'  volte  citato,  di
 essere  immessa  in  ruolo  e  quindi  collocata  fuori  ruolo fino a
 settanta anni.
    11. - Occore  peraltro  considerare  che  recentemente  lo  stesso
 legislatore ha ritenuto opportuno ridisegnare la normativa in materia
 e con legge n. 239/1990 (artt. 1 e 2) ha innovativamente disposto:
       a) per i docenti di prima fascia, il collocamento fuori ruolo -
 per  cosi'  dire - "opzionale" dal sessantacinquesimo al settantesimo
 anno d'eta';
       b) per tutti i docenti di seconda fascia, il collocamento fuori
 ruolo de iure dal sessantacinquesimo al settantesimo anno d'eta'.
    L'evoluzione  normativa  segnata  dalla  recente  novella,  sembra
 essere,  essa  stessa,  la  migliore  prova della indicata precedente
 confusione normativa e della indicata  ingiusta  discriminazione;  la
 quale  - si ripete - impedisce agli ultra sessantacinquenni l'accesso
 alla fascia superiore, pur in presenza di norma di favore che,  senza
 alcuna plausibile ragione, e' stata limitata ad una sola categoria di
 docenti.
    La  legge  n.  239/1990,  riconoscendo,  oggi, al docente di prima
 fascia un diritto di opzione tra il  mantenimento  in  ruolo  fino  a
 settanta  anni  ed il collocamento fuori ruolo fino alla stessa eta',
 ha risolto, anche, il problema sotteso alla fattispecie in esame.  Ed
 invero,  posto  che  il  professore  ordinario  che  abbia superato i
 sessantacinque   anni  d'eta'  non  dev'essere  piu'  necessariamente
 collocato fuori ruolo fino al settantesimo anno (ragione  questa  che
 costituisce  motivazione del provvedimento impugnato), la p.a., oggi,
 puo' e deve nominare nel ruolo di prima fascia  anche  quei  soggetti
 che,  nelle more del concorso, abbiano maturato il sessantacinquesimo
 anno d'eta' (e non sembra possa ragionevolmente dubitarsi  del  fatto
 che  sotto  l'impero  della  nuova  legge la ricorrente avrebbe avuto
 certamente diritto alla nomina,  salva  la  possibilita'  di  optare,
 immediatamente dopo la nomina, per il collocamento fuori ruolo).