ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 20, quinto
 comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente
 nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di  commercio
 e  riordinamento  del  trattamento pensionistico integrativo a favore
 degli  agenti  e  dei  rappresentanti  di  commercio),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  18  marzo  1991  dal  Pretore  di  Padova  nel
 procedimento civile vertente tra Neri Giustina e l'ENASARCO  iscritta
 al  n.  312  del  registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 18,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1991;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
                           Ritenuto in fatto
    Con ordinanza emessa il 18 marzo 1991 il  Pretore  di  Padova  nel
 giudizio  civile vertente tra Neri Giustina ed ENASARCO (Reg. ord. n.
 312/1991) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29  e  38  della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20,
 quinto comma, della legge 2 febbraio 1973 n.  12  (Natura  e  compiti
 dell'Ente  nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di
 commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a
 favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio),  che  esclude
 il  diritto  del  coniuge  superstite alla pensione di reversibilita'
 qualora l'agente  o  rappresentante  di  commercio  pensionato  abbia
 contratto  matrimonio in eta' superiore a 72 anni e il matrimonio sia
 durato meno di due anni.
    Si  precisa  nell'ordinanza  che  l'interessata  ha   chiesto   il
 riconoscimento  del  diritto  alla  pensione  di  reversibilita' gia'
 goduta dal marito, pensionato ENASARCO, da lei  sposato  in  data  27
 giugno  1986  (cioe' quando aveva piu' di 72 anni, essendo nato il 1›
 settembre 1913) e deceduto in data 22 luglio 1987.
    Osserva il giudice remittente che la citata disposizione di  legge
 contrasterebbe  con  il principio di eguaglianza di tutti i cittadini
 senza distinzione, tra l'altro, di  "condizioni  personali"  (art.  3
 della  Costituzione);  essa  appare, poi, non coerente con "i diritti
 della famiglia come societa' naturale fondata sul  matrimonio"  (art.
 29), per l'ingiustificata discriminazione, tra coloro che contraggono
 matrimonio  ad  una certa eta' piuttosto che ad un'altra, come pure a
 seconda  della  maggiore  o  minore  durata  del  matrimonio  stesso,
 confliggendo,  altresi',  con  l'art.  38, ove risultano garantite le
 prestazioni previdenziali.
                        Considerato in diritto
    1.1. - L'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12
 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti  e
 rappresentanti   di   commercio   e   riordinamento  del  trattamento
 pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei  rappresentanti
 di  commercio)  subordina  il diritto alla pensione di reversibilita'
 per il coniuge,  quando  il  lavoratore  pensionato  abbia  contratto
 matrimonio  dopo  il compimento del settantaduesimo anno d'eta', alla
 condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni.
    1.2.  -  Il  Pretore  di  Padova  dubita  della  legittimita'  del
 disposto, assumendolo discriminatorio ex art. 3 della Costituzione  e
 carente  di  razionale giustificazione. La limitazione si porrebbe in
 contrasto, altresi', tanto con i principi di tutela del matrimonio  e
 dell'istituto familiare (art. 29) quanto, venendo meno la garanzia di
 assistenza e previdenza, con quelli insiti nell'art. 38.
    2. - La questione e' fondata.
    La Corte ha avuto gia' modo di riconoscere ed affermare come nella
 sfera  personale  di  chi siasi risolto a contrarre il matrimonio non
 possa, e non debba di conseguenza, sfavorevolmente incidere quanto vi
 sia assolutamente estraneo, al di fuori cioe' di quelle sole  regole,
 anche   limitative,   proprie  dell'istituto;  infatti,  il  relativo
 vincolo, cui si riconnettono valori costituzionalmente protetti, e' e
 deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo
 ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana  e  alle  sue
 fondamentali  istanze.  In conclusione, esso si sottrae ad ogni forma
 di condizionamento  indiretto,  ancorche'  eventualmente  imposto  in
 origine dall'ordinamento.
    In   considerazione  di  siffatte  enunciazioni,  questione  dagli
 identici contenuti ha portato alla  dichiarazione  di  illegittimita'
 costituzionale  delle  disposizioni  in  tali  sensi  previste  dalla
 normativa  per   i   trattamenti   di   pensione   dell'assicurazione
 obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti (sent. n.
 189 del 1991).
    Il  che comporta anche per la fattispecie odierna una declaratoria
 di illegittimita' in riferimento agli invocati parametri.