ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1991 dal Pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra Neri Giustina e l'ENASARCO iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 18 marzo 1991 il Pretore di Padova nel giudizio civile vertente tra Neri Giustina ed ENASARCO (Reg. ord. n. 312/1991) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973 n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), che esclude il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilita' qualora l'agente o rappresentante di commercio pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni e il matrimonio sia durato meno di due anni. Si precisa nell'ordinanza che l'interessata ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilita' gia' goduta dal marito, pensionato ENASARCO, da lei sposato in data 27 giugno 1986 (cioe' quando aveva piu' di 72 anni, essendo nato il 1 settembre 1913) e deceduto in data 22 luglio 1987. Osserva il giudice remittente che la citata disposizione di legge contrasterebbe con il principio di eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione, tra l'altro, di "condizioni personali" (art. 3 della Costituzione); essa appare, poi, non coerente con "i diritti della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio" (art. 29), per l'ingiustificata discriminazione, tra coloro che contraggono matrimonio ad una certa eta' piuttosto che ad un'altra, come pure a seconda della maggiore o minore durata del matrimonio stesso, confliggendo, altresi', con l'art. 38, ove risultano garantite le prestazioni previdenziali. Considerato in diritto 1.1. - L'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio) subordina il diritto alla pensione di reversibilita' per il coniuge, quando il lavoratore pensionato abbia contratto matrimonio dopo il compimento del settantaduesimo anno d'eta', alla condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni. 1.2. - Il Pretore di Padova dubita della legittimita' del disposto, assumendolo discriminatorio ex art. 3 della Costituzione e carente di razionale giustificazione. La limitazione si porrebbe in contrasto, altresi', tanto con i principi di tutela del matrimonio e dell'istituto familiare (art. 29) quanto, venendo meno la garanzia di assistenza e previdenza, con quelli insiti nell'art. 38. 2. - La questione e' fondata. La Corte ha avuto gia' modo di riconoscere ed affermare come nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il matrimonio non possa, e non debba di conseguenza, sfavorevolmente incidere quanto vi sia assolutamente estraneo, al di fuori cioe' di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto; infatti, il relativo vincolo, cui si riconnettono valori costituzionalmente protetti, e' e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze. In conclusione, esso si sottrae ad ogni forma di condizionamento indiretto, ancorche' eventualmente imposto in origine dall'ordinamento. In considerazione di siffatte enunciazioni, questione dagli identici contenuti ha portato alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni in tali sensi previste dalla normativa per i trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti (sent. n. 189 del 1991). Il che comporta anche per la fattispecie odierna una declaratoria di illegittimita' in riferimento agli invocati parametri.