ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 419, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Zambelli Andrea, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che, con ordinanza dell'8 maggio 1991, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 419, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, ai fini della notificazione dell'avviso di fissazione della udienza preliminare, non consente al giudice di procedere alla identificazione della persona offesa della quale non risulti agli atti l'identita' e il domicilio ma che sia sicuramente identificabile, ovvero di richiederne l'identificazione al pubblico ministero; Considerato che l'art. 419 del codice di procedura penale, nello stabilire che il giudice dispone la notificazione dell'avviso di fissazione della udienza preliminare alla persona offesa "della quale risulti agli atti l'identita' e il domicilio", fissa una regola che deve intendersi come intimamente correlata alle prescrizioni enunci- ate dall'art. 417, primo comma, lettera a) dallo stesso codice, ove e' stabilito che fra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero devono essere, fra l'altro, enunciate "le generalita' della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione", sicche' spetta al pubblico ministero compiere tutti gli accertamenti necessari a rendere in concreto "possibile" l'identificazione della persona offesa o, come nel caso di specie, dei prossimi congiunti ai quali spettano le medesime facolta' e diritti a norma dell'art. 90, terzo comma, c.p.p.; che, pertanto, ove il pubblico ministero non abbia espletato simili accertamenti, venendo meno ad uno specifico obbligo di legge, non potranno dirsi soddisfatti i requisiti per ritenere ritualmente formulata, a norma dell'art. 417 c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio, con l'ovvia conseguenza di impedire al giudice l'avvio della fase degli atti introduttivi, disciplinata dalla norma oggetto di impugnativa; che, per l'effetto, in presenza di una richiesta irritualmente formulata, e' certamente consentito al giudice disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero perche' questi provveda a svolgere l'attivita' necessaria al fine di pervenire alla identificazione della persona offesa o accertarne la relativa impossibilita', salvo che il giudice stesso non ritenga di provvedervi direttamente, cosi' da surrogare l'inerzia della parte pubblica in ossequio al principio della "massima semplificazione nello svolgimento del processo" programmaticamente enunciato dall'art. 2, n. 2, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale); che, alla luce delle esposte considerazioni, deve pertanto escludersi che la norma denunciata determini, anche nell'ipotesi dedotta con l'ordinanza remissiva, una lesione dei diritti e delle facolta' che la legge riconosce alla persona offesa dal reato; e che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;