ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 28, secondo
 comma, parte seconda, del codice di procedura penale promossi con  le
 seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  28  giugno  1991  dal  giudice per la
 indagini preliminari presso il Tribunale  di  Roma  nel  procedimento
 penale  a  carico  di  Petrucci Marco iscritta al n. 584 del registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;
      2) ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal giudice per le indagini
 preliminari presso il Tribunale di Roma  nel  procedimento  penale  a
 carico  di  Samir  Mohamed  iscritta al n. 585 del registro ordinanze
 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  38,
 prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre  1991  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto che nel procedimento a carico di Petrucci Marco, imputato
 del  reato di cui agli artt. 71 e 74 della legge 22 dicembre 1985, n.
 685, la quarta sezione penale del Tribunale di Roma ha dichiarato  la
 nullita'  dell'ordinanza  con  la  quale  il  giudice per le indagini
 preliminari aveva  rigettato  la  richiesta  di  giudizio  abbreviato
 avanzata  dall'imputato,  rimettendo gli atti al medesimo giudice per
 le indagini preliminari;
      che  nel  procedimento  a  carico di Samir Mohamed, imputato dei
 reati di cui agli artt. 588, secondo comma, 582, 583 e 585 del codice
 penale, la settima sezione penale del Tribunale di Roma ha dichiarato
 la nullita' del decreto che aveva disposto il giudizio, rilevando  la
 omessa  notificazione all'imputato del decreto medesimo, e rimettendo
 gli atti al giudice per le indagini preliminari;
      che con due ordinanze del 28 giugno 1991 e del 2 luglio 1991, di
 identico contenuto (R.O. nn. 584 e 585 del 1991), il giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di Roma, al quale erano
 stati  rimessi  gli  atti  relativi  ai  suddetti  procedimenti,   ha
 sollevato  in riferimento agli artt. 25, 76 e 101 della Costituzione,
 questione di  costituzionalita'  dell'art.  28,  secondo  comma,  del
 codice  di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nei casi
 di conflitto, "qualora il  contrasto  sia  tra  giudice  dell'udienza
 preliminare  e  giudice  del  dibattimento  prevale  la  decisione di
 quest'ultimo";
       che, ad avviso  del  giudice  remittente,  in  presenza  di  un
 provvedimento  del  Tribunale  ritenuto  dal  giudice per le indagini
 preliminari abnorme o affetto da nullita' assoluta lo stesso  giudice
 per  le  indagini  preliminari dovrebbe "sottostare alla decisione di
 altro giudice", in violazione dell'art.  101,  secondo  comma,  della
 Costituzione  e l'imputato sarebbe sottratto al suo giudice naturale,
 in violazione dell'art. 25 della Costituzione;
      che, inoltre, la norma impugnata contrasterebbe con la direttiva
 n. 15 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, concernente la
 delega al Governo per l'emanazione  del  nuovo  codice  di  procedura
 penale,  dove,  nella  disciplina dei conflitti di giurisdizione e di
 competenza, non si prevede alcuna specifica statuizione in ordine  ai
 rapporti   tra   giudice   dell'udienza  preliminare  e  giudice  del
 dibattimento, con la conseguenza che la disciplina del codice avrebbe
 dovuto consentire l'applicazione, anche in ordine  a  tali  rapporti,
 del  rimedio  generale  costituito  dal ricorso dinanzi alla Corte di
 cassazione, al fine  di  superare  situazioni  di  stasi  processuale
 derivanti da provvedimenti abnormi o affetti da palese nullita';
      che  in  entrambi  i giudizi ha spiegato intervento l'Avvocatura
 generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del  Consiglio
 dei  ministri,  chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate
 infondate.
    Considerato che questa Corte  ha  gia'  dichiarato  manifestamente
 infondata,   in   riferimento  all'art.  101,  secondo  comma,  della
 Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
 28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
 prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare
 e  giudice  del  dibattimento  prevalga  la decisione di quest'ultimo
 (ordinanze nn.  241  e  254  del  1991)  e  che  nelle  ordinanze  di
 rimessione  non  si adducono argomenti nuovi o diversi da quelli gia'
 esaminati;
      che  la  norma  impugnata   non   tocca   il   principio   della
 precostituzione  per  legge  del giudice naturale, di cui all'art. 25
 della  Costituzione,  dal  momento  che  la  stessa  non  investe  la
 competenza, ma risulta preordinata a risolvere i dissensi tra giudici
 facenti parte del medesimo ufficio giudiziario;
      che  la direttiva n. 15 dell'art. 2 della legge n. 81 del 1987 -
 come rilevato anche  nella  Relazione  al  progetto  preliminare  del
 codice di procedura penale - si riferisce esclusivamente ai conflitti
 di  giurisdizione  e di competenza, mentre la norma impugnata prevede
 una  specifica  forma  di  soluzione  dei  dissensi tra giudici dello
 stesso ufficio giudiziario al fine di rendere spedita la  definizione
 del  processo  e  che,  pertanto,  anche  la  questione relativa alla
 violazione dell'art. 76 della  Costituzione  deve  essere  dichiarata
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;