IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Fiorini  Vittorio  e'  stato  tratto a giudizio per rispondere del
 reato di cui agli artt. 1, secondo comma, lett. c), e 13 della  legge
 n.  474/1957  e  successive modificazioni, dopo che il giudice per le
 indagini preliminari aveva  respinto  la  richiesta  di  applicazione
 della  pena  ai  sensi  degli artt. 44 e seguenti per erroneo calcolo
 della medesima; negli atti preliminari del dibattimento il  prevenuto
 ha formulato una nuova richiesta di applicazione della pena ottenendo
 il  consenso  del  p.m.; il pretore ha ritenuto di non poter decidere
 sulla richiesta in relazione al  calcolo  della  pena  effettuato  e,
 sentite  le  parti,  ha sollevato d'ufficio eccezione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge n. 474/1957  in
 riferimento  all'art.  25  della  Costituzione riservando il deposito
 dell'ordinanza.
    Osserva in merito il giudicante:
       a) al prevenuto e' contestata la costituzione di un deposito di
 gasolio agricolo in assenza della denuncia all'UTIF, condotta che  e'
 sanzionata  dal  citato art. 13, primo comma "con la multa dal doppio
 al decuplo della imposta relativa ai prodotti trovati  nel  deposito,
 nella  stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni
 caso, non inferiore a L. 900.000";
       b) secondo la giurisprudenza della Corte  di  cassazione  (cfr.
 Cass., sezione terza, sentenza 7 giugno 1983, n. 5507) "l'aliquota di
 imposta da assumersi come base per la multa e' quella ordinaria e non
 quella  prevista  per  il  consumo  agevolato  che spetta soltanto al
 contribuente in regola con le prescrizioni di legge";
       c) la menzionata interpretazione, gia'  in  regime  di  imposta
 agevolata, appariva, a parere del giudicante, incongrua, in quanto in
 contrasto col tenore letterale della norma - che, facendo riferimento
 all'"imposta  relativa  ai  prodotti  trovati nel deposito", dovrebbe
 essere letta come commisurante la pena all'imposta agevolata relativa
 al gasolio agricolo - e con la  sistematica  disciplina  dei  prodoti
 petroliferi  da  utilizzarsi  in  agricoltura;  infatti,  per  quanto
 concerne  il  secondo  profilo,  l'agevolazione  non  consegue  dalla
 denuncia  all'UTIF  della costituzione di un deposito della capacita'
 indicata  dalla  legge,  bensi'  dal  ricorrere  di  una   serie   di
 presupposti  e dal porre in essere una serie di adempimenti di cui al
 decreto  ministeriale  6  agosto  1963  (regolamento  di   attuazione
 dell'art.  5 della legge n. 1852/1962), tra i quali in primo luogo la
 dichiarazione all'UMA destinata alla  determinazione  del  fabbisogno
 della   azienda   agricola  con  conseguente  rilascio  di  buoni  di
 prelevamento;
       d) tale interpretazione appare  peraltro  priva  di  fondamento
 nell'attuale  stato  della  normativa sull'imposta di fabbricazione e
 consumo dei prodotti agricoli; infatti, con i decreti legge 22 maggio
 1990, n. 120, 21 luglio 1990, n. 192 e 15 settembre 1990, n. 261,  il
 Governo  aveva  ricompreso  la benzina e gli oli da gas da destinarsi
 agli usi delle aziende  agricole  nel  sistema  agevolato  d'imposta;
 peraltro,  la  legge  di  conversione  12  novembre  1990, n. 331, ha
 sostituito l'art. 8, primo comma, dei decreti-legge,  che  modificava
 la tab. B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, col seguente: "Il
 quantitativo massimo dei prodotti petroliferi in esenzione di imposta
 ottenibili  annualmente dalle aziende agricole sulla base dei criteri
 vigenti e di  apposite  direttive  amministrative  e'  ridotto  nella
 misura  del  venti  per cento a partire dalle assegnazioni effettuate
 dal 1› gennaio"; consegue che attualmente la legge  non  non  prevede
 alcuna imposta relativa al gasolio agricolo trovato nel deposito;
       e)   se,   dunque,   i   prodotti  petroliferi  adulterati  per
 l'agricoltura sono esenti da imposta,  ne  consegue  che  l'art.  13,
 primo  comma,  della  legge n. 474/1957 e' norma che non contiene una
 formulazione precisa dei  limiti  minimo  e  massimo  della  sanzione
 penale,   che  appare  indeterminata:  ogni  soluzione  che,  in  via
 interpretativa, tentasse il superamento di tale  indeterminatezza,  o
 facendo  riferimento  all'imposta  ordinaria  ovvero  ipotizzando una
 imposta convenzionalmente pari a zero con conseguente applicazione in
 misura fissa del minimo di legge, non potrebbe che essere  arbitraria
 in  quanto  introdurrebbe  nella  norma elementi che le sono estranei
 alterandone la fisionomia;
       f) l'indeterminatezza della disposizione  in  punto  di  limite
 minimo  e massimo della sanzione viola il principio costituzionale di
 tassativita' e determinatezza della norma penale di cui all'art.  25,
 secondo comma, della Costituzione.
    In  base  a  quanto  fin  qui  esposto  appare  non manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale prospettata. In
 punto di rilevanza si osserva, poi, come  non  possa  farsi  luogo  a
 decisione  in ordine alla richiesta di applicazione della pena se non
 viene prima sciolto il  dubbio  di  incostituzionalita'  prospettato,
 devono procedersi ad applicazione della norma contestata.