IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel  procedimento  penale  n.
 302/91 contro Caputi Aldo, nato a Torre S. Susanna il 4 aprile 1959.
    Il  tribunale, con riferimento alla prima delle eccezioni proposte
 dalla difesa, esaminati  gli  atti,  ravvisa  la  incostituzionalita'
 dell'art.  458  del  c.p.p.,  primo  e  secondo  comma,  in relazione
 all'art. 3 della Costituzione, sotto  il  profilo  della  irrazionale
 disparita'  cui  la detta norma darebbe luogo nei rapporti tra p.m. e
 imputato.
    Ed  invero,  si osserva che il primo ed il secondo comma dell'art.
 458  del  c.p.p.,  pur  a  seguito   della   sentenza   della   Corte
 costituzionale  15  febbraio  1991,  n. 81, non prevede l'ipotesi del
 silenzio del p.m. sulla richiesta dell'imputato di  celebrazione  del
 procedimento  con  il  rito abbreviato, stabilendo soltanto l'ipotesi
 del consenso, ovvero, alla stregua della citata sentenza della  Corte
 costituzionale, il dissenso motivato.
    Tanto  premesso,  ed  applicando  tali principi al caso di specie,
 ritiene questo tribunale, per un verso, che il silenzio del p.m.  non
 puo'  certamente  essere considerato come un "consenso" in quanto, ai
 sensi del menzionato articolo, la manifestazione  di  detto  consenso
 deve  essere  espressa;  e, per altro verso, che a detto silenzio del
 p.m. non puo' attribuirsi significato di dissenso perche', in  virtu'
 della  suindicata  sentenza  n.  81/1991,  il  dissenso  deve  essere
 motivato e cio' allo scopo di  porre  il  Giudice  del  dibattimento,
 nelle  condizioni  di  valutare le ragioni del dissenso ai fini della
 eventuale applicazione della riduzione di pena prevista dall'art. 443
 del c.p.p.
    Va a questo punto oservato, che  il  silenzio  del  p.m.  anche  a
 volerlo  ritenere  una  manifestazione di dissenso, evidentemente non
 sarebbe un "dissenso" motivato.
    Pertanto,  in  ogni  caso,  ne  consegue  che  il  silenzio,   non
 disciplinato  dall'art.  458  del c.p.p., precluderebbe al giudice la
 possibilita'  di   esprimere,   all'esito   del   dibattimento,   una
 valutazione  circa  la  fondatezza  o  meno  delle  ragioni del p.m.,
 proprio perche' mancanti.
    Cio' posto, nella ipotesi in esame,  in  difetto  di  un  dissenso
 motivato  e  percio'  non controllabile da parte del giudice, il p.m.
 con  il  detto  silenzio  verrebbe  a  privare   l'imputato   di   un
 indiscutibile  vantaggio  derivante dalla possibile applicazione, nei
 suoi confronti di una riduzione di pena, con le  conseguenze  innanzi
 indicate   sotto   il  profilo  della  ingiustificata  disparita'  di
 trattamento tra le parti.
    Va inoltre osservato che la sollevata  questione  di  legittimita'
 costituzionale  appare  rilevante  ai fini del presente giudizio, non
 potendo lo stesso essere definito indipendentemente dalla risoluzione
 di essa.