ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina sul ricorso proposto da Domenico Malescio contro Intendenza di Finanza di Messina iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 novembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 luglio 1991) dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina su ricorso proposto da Domenico Malescio contro l'Intendenza di finanza di Messina (Reg. Ord. n. 505 del 1991) e' stata sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 34, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) "nella parte in cui non estende la esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari in servizio effettivo, quanto meno in relazione all'importo che il Ministero competente abbia riconosciuto al militare dipendente in aggiunta all'ammontare della pensione ordinaria", in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, anche tenuto conto che l'esenzione dall'IRPEF e' stata estesa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 387 del 1989 alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva; Considerato che analoga questione e' stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 151 del 1981 per insussistenza dell'omogeneita' delle situazioni poste a confronto e quindi manifestamente infondata con le ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del 1982, n. 307 e n. 366 del 1985, n. 276 del 1986, n. 394 e n. 786 del 1988, n. 202 del 1989 e n. 333 del 1989; che non risulta pertinente il richiamo alla sentenza n. 387 del 1989, nella quale la Corte ebbe, tra l'altro, a sottolineare la non raffrontabilita' tra "l'ipotesi della pensione privilegiata ordinaria che ha il suo titolo in un rapporto di dipendenza volontariamente costituito e rappresenta la proiezione di un precedente trattamento economico di servizio del quale condivide la natura reddituale" e l'ipotesi "della pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio di leva", da considerarsi "trattamento del tutto peculiare, sia perche' si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, secondo comma, della Costituzione), sia perche' la sua entita' non e' correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravita' della menomazione della capacita' di lavoro subita in occasionalita' necessaria con la prestazione del servizio di leva"; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;