ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  primo
 comma,  del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  601  (Disciplina delle
 agevolazioni tributarie) promosso con ordinanza emessa il 10 novembre
 1989 dalla Commissione tributaria  di  primo  grado  di  Messina  sul
 ricorso proposto da Domenico Malescio contro Intendenza di Finanza di
 Messina  iscritta  al n. 505 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  33,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 novembre  1989  (pervenuta
 alla  Corte  costituzionale  il  18  luglio  1991)  dalla Commissione
 tributaria di primo grado di Messina su ricorso proposto da  Domenico
 Malescio  contro l'Intendenza di finanza di Messina (Reg. Ord. n. 505
 del 1991) e' stata sollevata questione  incidentale  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  34,  primo  comma, del d.P.R. 29 settembre
 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) "nella  parte
 in  cui  non  estende  la  esenzione  dall'imposta  sul reddito delle
 persone  fisiche  alle  pensioni  privilegiate  ordinarie   tabellari
 spettanti ai militari in servizio effettivo, quanto meno in relazione
 all'importo   che  il  Ministero  competente  abbia  riconosciuto  al
 militare  dipendente  in  aggiunta   all'ammontare   della   pensione
 ordinaria",  in  riferimento  agli  artt.  3 e 53 della Costituzione,
 anche tenuto conto che l'esenzione dall'IRPEF e' stata  estesa  dalla
 Corte  costituzionale  con  sentenza  n.  387  del 1989 alle pensioni
 privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;
    Considerato che analoga questione e' stata dichiarata non  fondata
 da  questa  Corte  con  la sentenza n. 151 del 1981 per insussistenza
 dell'omogeneita'  delle  situazioni  poste  a  confronto   e   quindi
 manifestamente infondata con le ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del
 1982,  n. 307 e n. 366 del 1985, n. 276 del 1986, n. 394 e n. 786 del
 1988, n. 202 del 1989 e n. 333 del 1989;
      che  non risulta pertinente il richiamo alla sentenza n. 387 del
 1989, nella quale la Corte ebbe, tra l'altro, a sottolineare  la  non
 raffrontabilita' tra "l'ipotesi della pensione privilegiata ordinaria
 che  ha  il  suo  titolo in un rapporto di dipendenza volontariamente
 costituito e rappresenta la proiezione di un  precedente  trattamento
 economico  di  servizio  del  quale condivide la natura reddituale" e
 l'ipotesi "della pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in
 caso di menomazioni riportate a  causa  del  servizio  di  leva",  da
 considerarsi "trattamento del tutto peculiare, sia perche' si innesta
 su  un  rapporto  di  servizio  obbligatorio (art. 52, secondo comma,
 della Costituzione), sia perche' la sua entita' non e'  correlata  al
 pregresso trattamento retributivo, ma alla gravita' della menomazione
 della  capacita' di lavoro subita in occasionalita' necessaria con la
 prestazione del servizio di leva";
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;