IL TRIBUNALE
    Dato atto della richiesta di immediata liberazione avanzata  dalla
 difesa della Giraldi e dell'opposizione del p.m.;
    Ritenuto che permangono le esigenze cautelari di cui all'art. 274,
 lett. c, trattandosi di fatto di rilevante gravita' e di imputata con
 una  recidiva  specifica  infraquinquennale  e'  stato  affermato  in
 precedenza da questo tribunale della liberta');
      che, peraltro, nessun elemento nuovo  e'  stato  presentato  non
 potendosi  ritenere  tale  la  custodia cautelare in carcere anche se
 potrattasi dall'11 gennaio 1991;
                               P. Q. M.
    Rigetta la richiesta di cui sopra;
    Ritenuto che nel presente  giudizio  il  presidente  del  collegio
 dott.  Stranges e il giudice a latere dott. Romano si sono piu' volte
 pronunciati su istanze attinenti allo status libertatis  in  sede  di
 tribunale  della  liberta', per cui non solo sono venuti a conoscenza
 di atti del fascicolo del p.m., ma sono stati chiamati  ad  esprimere
 comunque  una  valutazione  sul  merito  dei fatti e nella fondatezza
 della relativa imputazione sia pure  limitatamente  all'emissione  di
 provvedimenti  attinenti  allo status libertatis; che tale situazione
 urta contro il  principio  della  terzieta'  del  giudice,  terzieta'
 accentuata dal nuovo codice (v. per tutti gli artt. 431 e 526 nonche'
 l'intero  capo  terzo  del  libro  settimo  concernente  l'istruzione
 dibattimentale);
      che tali principi si riscontrano, inoltre, nella sentenza n. 496
 del  15-26  ottobre  1990  della  Corte  costituzionale  laddove   si
 evidenzia una possibile violazione degli articoli 3, 24, 25, 27 e 101
 della  Costituzione  nel  momento  in  cui  l'art.  34 del c.p.p. non
 prevede tra le ipotesi di incompatibilita' anche  quella  in  cui  il
 giudice del dibattimento abbia preso visione degli atti contenuti nel
 fascicolo   del   p.m.   onde   provvedere   allo   status  liberatis
 dell'imputato, per cui il diritto di difesa risulta compromesso;
      che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del
 c.p.p. oltre che essere non manifestamente infondata appare  altresi'
 rilevante  nel caso di specie per avere due membri di questo collegio
 che dovrebbe svolgere il dibattimento  nei  confronti  dell'imputato,
 gia'  conosciuto  e  valutato,  sia  pure  incidentalmente,  gli atti
 processuali contenuti nel fascicolo del p.m.;