LA CORTE DEI CONTI
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   nel   giudizio   di
 responsabilita' istituito a cura del p.g. nei confronti di Cerquaglia
 Zeffirino,  Sabatini  Alvaro,  Favetta  Paolo,  Zucchetti  Ugo, Santi
 Alfredo, Cerasi  Alberto,  iscritto  al  n.  13526  del  registro  di
 segreteria;
    Visto l'atto introduttivo del giudizio;
    Visti gli altri atti e documenti di causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del  17 settembre 1991 il relatore
 consigliere  dott.  Amedeo  Rozera,  l'avv.  Carmine  Macri'  per   i
 convenuti  ed  il  p.m.  in  persona  del  vice  procuratore generale
 dott.ssa Enrica Laterza.
              RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
    il comitato  di  gestione  della  u.s.l.  n.  11  di  Amelia,  con
 provvedimento  n. 493 del 15 dicembre 1983, deliberava di aggiudicare
 alla Compagnia Unipol la stipula di una polizza assicurativa a favore
 del personale dipendente non  iscritto  obbligatoriamente  all'Inail,
 per  le malattie e gli infortuni riportati in servizio e per causa di
 servizio, che avessero come conseguenza la morte  e  la  invalidita',
 permanente o temporanea.
    Tale  polizza  (n.  708/77/701) veniva stipulata il 27 giugno 1984
 con validita' immediata e scadenza decennale,  previa  corresponsione
 di un premio annuo complessivo di L. 20.517.203.
    Dagli  accertamenti  svolti  dalla  procura generale, e' risultato
 che, con delibera n. 216 del 21 maggio 1987, il comitato di gestione,
 a seguito delle  osservazioni  negative  formulate  da  un  ispettore
 dell'I.G.F.  e  previ  accordi  con la Compagnia Unipol, approvava la
 proposta di annullamento consensuale a decorrere dal 27 giugno 1987.
    Il procuratore generale della Corte dei conti, avendo ritenuto che
 le somme erogate dalla u.s.l. in conseguenza della  delibera  n.  493
 del  15  dicembre  1983  ammontanti a L. 45.534.373 per il periodo 27
 giugno 1984 - 27 giugno  1987  costituissero  danno  per  le  finanze
 pubbliche,  ha  citato  in  giudizio  Cerquaglia  Zeffirino, Sabatini
 Alvaro, Favetta Paolo, Zucchetti Ugo, Santi Alfredo, Cerasi  Umberto,
 quali amministratori che adottarono la cennata delibera, per sentirsi
 condannare  al pagamento in favore della u.s.l. n. 11 di Amelia della
 somma di  cui  sopra,  oltre  rivalutazione,  interessi  e  spese  di
 giudizio.
    Fissata  l'udienza  di  discussione  per  il  17 settembre 1991, i
 convenuti si sono costituiti in giudizio a  mezzo  dell'avv.  Carmine
 Macri'  il  quale  ha  presentato  una  memoria in cui viene eccepita
 l'intervenuta prescrizione dell'azione  ex  art.  58,  quarto  comma,
 della  legge  8  giugno  1990,  n.  142  e,  in  caso  di riaffermata
 inapplicabilita' di tale  norma  alla  fattispecie  in  esame,  viene
 sollevata  questione  di legittimita' costituzionale della stessa per
 contrasto con gli artt. 3  e  97  della  Costituzione  sia  sotto  il
 profilo di diritto intertemporale (mancata applicabilita' della norma
 ai  fatti  avvenuti  prima  della sua entrata in vigore) sia sotto il
 profilo dell'ambito soggettivo di  applicazione  (mancata  estensione
 agli amministratori e dipendenti delle uu.ss.ll.).
    Il  p.m.,  nel  respingere l'eccezione di prescrizione, ha escluso
 altresi' la rilevanza della questione di costituzionalita', in  quano
 la  norma  che, a tal fine, andrebbe presa in considerazione, sarebbe
 l'art. 19 t.u. impiegati civili dello Stato.
    Tanto premesso, osserva il Collegio che l'art. 58  della  legge  8
 giugno  1990,  n.  142,  dopo  aver stabilito al primo comma che agli
 amministratori  e  dipendenti  degli  enti  locali  si  applicano  le
 disposizioni  vigenti  in  materia di responsabilita' degli impiegati
 civili dello Stato, dispone al primo capoverso del quarto  comma  che
 "l'azione  di  responsabilita'  si  prescrive  in  cinque  anni dalla
 commissione del fatto".
    Dalla lettura coordinata delle  due  disposizioni,  nonche'  dalla
 collocazione  sistematica delle stesse nel piu' generale contesto del
 nuovo  ordinamento  delle  autonomie  locali,  sembrerebbe   che   il
 legislatore   abbia  voluto  realizzare  una  evidente  finalita'  di
 omogenizzazione  del  regime  di  responsabilita' di tutti i pubblici
 dipendenti;  peraltro,  la  norma   che   prevede   la   prescrizione
 quinquennale  dell'azione  di  responsabilita' (quarto comma citato),
 risulta formulata in modo tale da apparire applicabile esclusivamente
 nei confronti degli amministratori e dipendenti  degli  enti  locali,
 con   esclusione   di  quelle  delle  unita'  sanitarie  locali,  non
 espressamente destinatari della norma stessa: per questi, quindi,  in
 mancanza  di  abrogazione,  tacita  od  espressa,  continua a trovare
 applicazione l'art. 19, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957,  n.
 3,  in  forza  del  quale  il  termine di prescrizione dell'azione di
 responsabilita' e' quello ordinario di dieci anni;  a  tale  termine,
 nella specie, giusta quanto esposto in narrativa, non e' decorso.
    Ne  consegue  che la disposizione la quale introduce il termine di
 prescrizione quinquennale non puo' essere applicata alla  fattispecie
 di  cui  e'  causa,  riguardando,  la  stessa, fatti ritenuti dannosi
 imputati agli amministratori di una unita' sanitaria locale.
    Orbene, nel momento in  cui  se  ne  esclude  l'applicabilita'  al
 giudizio   de   quo,   la   norma   in  questione  appare  in  dubbia
 costituzionalita' sia con riferimento all'art. 3 della  Costituzione,
 in  quanto  interpretando  la norma stessa nel senso che abbia voluto
 introdurre una particolare disciplina per  i  soggetti  ivi  previsti
 sussisterebbe,    rispetto   agli   altri   soggetti   pubblici   non
 espressamente menzionati in  essa  (nella  specie,  amministratori  e
 dipendenti   delle   uu.ss.ll.),   una   evidente  ed  ingiustificata
 disparita' di trattamento con violazione del principio di uguaglianza
 atteso che tali soggetti operano,  sotto  il  profilo  strutturale  e
 funzionale, in un contesto sostanzialmente analogo a quello in cui si
 inserisce  l'attivita'  degli  amministratori e dipendenti degli enti
 locali, sia con riferimento all'art. 97 della Costituzione, atteso il
 contrasto fra il contenuto del primo comma dell'art.  58  citato  che
 mira  chiaramente  a  delineare  un  regime  unitario  in  materia di
 responsabilita' dei pubblici dipendenti ed il  contenuto  del  quarto
 comma  dal  quale sembra emergere, per quanto detto in precedenza, la
 permanenza  di  una  situazione  di  ingiustificata   diversita'   di
 trattamento  fra le varie categorie di pubblici dipendenti: il che si
 risolve, in definitiva, in un  evidente  contrasto  non  solo  con  i
 principi   di   buon   andamento   e   di  imparzialita'  dell'azione
 amministrativa, ma anche col principio di razionalita'.
    Peraltro, ove l'art. 58, quarto comma non dovesse essere  ritenuto
 incostituzionale  di  per  se' in relazione alla lesione prospettata,
 ritiene il Collegio di  poter  sollevare  questione  la  legittimita'
 costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione,
 dell'art.  19,  ultimo  comma,  del  d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il
 quale,  per  effetto  del  sopravvenuto  ordinamento  in  materia  di
 responsabilita'  di  cui  alla  citata legge n. 142/1990, verrebbe ad
 avere un margine di applicazione limitato e  discriminatorio,  atteso
 che  continuerebbe  a  prevedere  in  relazione  a  parte di pubblici
 dipendenti, una disciplina del termine prescrizionale piu' gravosa di
 quella prevista del citato art. 58 per altre  categorie  di  pubblici
 dipendenti.
    Pertanto,  ritenuta  la  rilevanza della questione nel giudizio de
 quo (anche in relazione alla invocata applicabilita' della  norma  in
 questione  a fatti verificatesi anteriormente alla data di entrata in
 vigore della legge n. 142/1990) e la non manifesta infondatezza.