IL PRETORE Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; Rilevato che non compariva ne' si costituiva l'intimata Societa' Pentagramma di Guerrieri Antonio e C. S.a.s.; che, fin dalla prima udienza, interveniva in causa Corda Patrizia, opponendosi alla convalida, alla eventuale emissione di ordinanza di rilascio ed offrendo la somma di L. 1.500.000 nonche' di pagare la somma che verra' indicata a titolo di interessi e spese; offerte rifiutate dagli attori anche alla udienza del 9 ottobre 1991; Rilevato inoltre che gli attori insistevano reiteratamente per la convalida dell'intimato sfratto nei confronti della convenuta Pentagramma S.a.s., ribadendo la carenza di legittimazione dell'intervenuta; O S S E R V A La questione procedurale da risolvere in questa sede riveste la problematica relativa a se, pur non essendo comparsa l'intimata, l'intervento nella fase sommaria del procedimento di convalida di sfratto, di un terzo che invece dispiega opposizione, produca l'effetto di trasformare il procedimento in ordinario giudizio di cognizione con conseguente preclusione della pronunzia di convalida ex art. 663 del c.p.c. Richiamando l'insegnamento della suprema Corte (vedi tra le tante cass. 23 gennaio 1985, n. 295) posto che gli attori non hanno avanzata specifica istanza di emissione dell'ordinanza ex art. 665 del c.p.c., neppure in confronto dell'intimata deve ritenersi preclusa in questa sede, un'indagine anche se solo sommaria circa la fondatezza o meno dell'opposizione introdotta in causa dall'intervenuta. L'intervento deve essere valutato sotto il profilo processuale onde qualificarne la natura giuridica in relazione alle diverse fattispecie previste dall'art. 105 del c.p.c. A tale stregua, l'intervento di Corda Patrizia e' riconducibile alla categoria del c.d. intervento principale (art. 105, primo comma, del c.p.c.) al infringendum jura utriusque letigatoris, posto che, da un lato, essa sostiene di essere titolare "di un consolidato diritto di conduzione dell'immobile de quo" essendo subentrata all'intimata, dall'altra contesta la sussistenza della dedotta morosita' e quindi la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, di cui all'intimato sfratto per morosita'. L'intervento c.d. principale ex parte conductoris e' ritenuto configurabile nella fattispecie a prescindere, in questa sede, dalla sua fondatezza (vedi Ennio Fiori ed altri; la morosita' del conduttore, Milano, 1990, pag. 101 segg.; Cass. 15 ottobre 1954, n. 4484). Con sentenze 7 giugno 1984, n. 167, e 25 ottobre 1985, n. 237, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' dell'art. 404 del c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione e per morosita' emanata per mancata comparizione o per mancata opposizione dell'intimato pure comparso, sottolineando fortemente l'esigenza di tutela del diritto del terzo fin dalla fase sommaria del procedimento. Ne discende una conferma, sia pure implicita, dell'ammissibilita' dell'intervento del terzo che in tale modo attua detta tutela in via preventiva. Cio' posto, se, in accoglimento della istanza di convalida degli attori, si concludesse con conforme pronunzia il giudizio alla fase sommaria previa separazione della domanda proposta dall'intervenuta (tesi sostenuta in giurisprudenza: pretore Milano ordinanza 28 luglio 1989, Immobiliare S. Anna c/Fallimento POL S.n.c.; pretore Milano ordinanza 28 aprile 1988 Bisoni c/Saladino riportate in: La morosita' del conduttore p. 92 e segg., sopracitata), si attuerebbe la negazione dell'effetto proprio dell'intervento in via principale che sottende una domanda del terzo volta ad ottenere la tutela della propria situazione giuridica prevalente su quella oggetto del contendere fra i due litiganti originari. Il terzo invero interviene nel giudizio di convalida prima che il giudice decida, definitivamente, sul rilascio del bene (del quale esso assume nella fattispecie di essere conduttore non inadempiente) per prevenire il danno che da tale decisione potrebbe derivargli. D'altra parte, ad avviso di chi scrive, non appare del tutto convincente la tesi sostenuta in giurisprudenza (v. pretore di Monza, ordinanza 28 luglio 1990 Guarnieri C. Scotti in Arch. locaz. 1990 p. 781) ed in dottrina (E. Fiore ed altri La morosita' del conduttore, op. cit., pp. 96, 104) secondo cui, pur in assenza di opposizione dell'intimato ovvero di mancata comparizione dello stesso, e' preclusa la pronunzia dell'ordinanza di convalida, atteso l'intervento principale ex art. 105, primo comma, del c.p.c. nella fase sommaria del terzo, e sul presupposto che il procedimento ex art. 657 e segg. del c.p.c. puo' concludersi con l'ordinanza di convalida solo allorche' la vicenda si svolga senza contestazione alcuna. L'opposizione del terzo avrebbe, in altri termini, l'effetto di provocare la trasformazione del procedimento in un giudizio cumulativo ordinario. Invero il chiaro dettato dell'art. 663 del c.p.c. impone al giudice di far luogo alla convalida nella sola ipotesi in cui l'intimato non compaia o non si opponga allo sfratto od alla licenza. Giurisprudenza e dottrina hanno attribuito a siffatta condotta processuale dello intimato il valore di ammissione legale dei fatti allegati dal locatore. Di talche', fatto salvo il difetto dei presupposti della convalida rilevabile d'ufficio, a siffatta pronunzia dil giudice deve pervenire, concludendo la fase sommaria. La "comparizione" invece del terzo intervento, che si opponga alla convalida richiesta nella fattispecie degli attori nei confronti della sola intimata, fungerebbe invece da "negazione" dei fatti addotti dagli attori con la domanda; fatti da ritenersi invece come "legalmente ammessi". Da un lato quindi, nella fattispecie concreta che ne occupa, agli attori-locatori ex art. 663 del c.p.c. dovrebbe essere riconosciuto il diritto ad ottenere la richiesta convalida dell'intimato sfratto per morosita' nei confronti della sola intimata con efficacia conclusiva del provvedimento, posto che ex art. 665 del c.p.c. e' precluso far luogo al provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, da valutarsi nell'ulteriore giudizio ordinario, in difetto di specifica istanza in tal senso. Dall'altro, come gia' s'e' precisato, la convalida e quindi la conclusione del procedimento alla fase sommaria, frusterebbe l'intervento del terzo ex art. 105, primo comma, del c.p.c., attesa la finalita' di tutela preventiva del proprio diritto in confronto di entrambe le parti originarie che in esso e' insita. Pare quindi al pretore che il vigente disposto dell'art. 663 del c.p.c. nella parte in cui non contempla, quale motivo di reiezione della convalida, anche l'opposizione dispiegata dal terzo in sede di intervento ex art. 105, primo comma, del c.p.c. implichi irragionevole disparita' di trattamento e sostanziale violazione del diritto di difesa ex artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze 7 giugno 1984, n. 167 e 25 ottobre 1985, n. 237. La Corte costituzionale infatti, in nome del rispetto di siffatti principi, ha sancito l'illegittimita' dell'art. 404 del c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto, motivando che la disparita' di trattamento inflitta al terzo e' "tanto piu' lesiva di ogni canone di ragionevolezza cui si ispira, nella giurisprudenza di questa Corte, l'art. 3 pur se inserito nell'area coperta dall'art. 24, primo e secondo comma, per quanto si rifletta che la sostanziale ingiustizia del provvedimento decisorio e' da temere nell'ordinanza di convalida di sfratto in assai maggiore misura di quel che non possa lamentarsi in sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva". Se con l'intervento ex art. 105, primo comma, del c.p.c. il terzo intende proprio attuare una tutela c.d. preventiva del proprio diritto, ritiene il pretore che ad identiche motivazioni possa farsi appello al fine di denunziare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 663 del c.p.c., nei termini gia' illustrati, laddove consente di pronunziare l'ordinanza di convalida in caso di mancata comparizione dell'intimato e di contemporaneo intervento in opposizione ex art. 105, primo comma, del c.p.c. del terzo. Appare a chi scrive la rilevata questione di incostituzionalita' non manifestamente infondata, alla luce delle considerazioni che precedono. La rilevanza di essa, nella fattispecie concreta, discende, atteso quanto fin qui si e' precisato, dall'impossibilita' di definire il giudizio, stanti le istanze contrapposte delle parti e l'obiettivo contrasto interpretativo della norma, indipendentemente dalla denunziata questione di legittimita' costituzionale.