IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa relativa a controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie iscritta al n. 626 dell'anno 1991 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro promossa da: Palazzi dott. Antonio, residente in Modena; rappresentato e difeso dal proc. avv. Gigliola Iotti e presso di lei e nel suo studio, in Modena palazzo Giacomo Matteotti 50, elettivamente domiciliato attore contro ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco), con sede in Roma; rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Caliulo di Roma e dal proc. avv. Brunella Cencetti di Modena e nello studio dell'avv. Brunella Cencetti, in Modena via San Giovanni del Cantone 12, elettivamente domiciliato convenuto in punto a rivalutazione dell'importo iniziale della pensione di vecchiaia all'esito dell'udienza di decisione della causa del giorno 30 ottobre 1991; Letti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti; Sentiti i procuratori e difensori delle parti stessa, a scioglimento della riserva formulata; O S S E R V A L'attore e' titolare di pensione di vecchiaia erogata dall'ente convenuto; pensione decorrente dal 1' giugno 1985 e regolata, quanto ai requisiti necessari per il conseguimento del diritto a percepirla ed ai criteri di liquidazione, dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973 n. 12. Egli, che aveva maturato il requisito dell'anzianita' contributiva di quindici anni nel 1974, dopo di che aveva cessato di svolgere l'attivita' di agente di commercio, ed aveva acquisito il diritto del trattamento pensionistico nel maggio 1985 al compimento del sessantesimo anno di eta', ha agito in giudizio per ottenere una rivalutazione dell'ammontare iniziale della prestazione previdenziale, quindi una liquidazione di detto ammontare iniziale in misura piu' elevata, ed il successivo adeguamento periodico della pensione cosi' rivalutata. A sostegno della domanda proposta l'attore ha dedotto il rilevante svilimento del potere di acquisto della moneta intervenuto tra il 1974 ed il 1985 e la conseguente esiguita', in relazione al mutato e diminuito valore reale della moneta, della pensione liquidatagli con riferimento ai contributi versati nel triennio 1971, 1972 e 1973. Ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'applicazione del quale e' stata estesa alle pensioni erogate dall'Enasarco con il decreto legge 23 dicembre 1977 n. 942, convertito dalla legge 27 febbraio 1978 n. 41, nella parte in cui non prevede la rivalutazione del trattamento pensionistico nel periodo intercorrente tra la data di maturazione dell'anzianita' contributiva minima necessaria e la data del compimento del sessantesimo anno di eta' dell'assicurato, qualora le due date non coincidano. La questione cosi' sollevata non e' pero' pertinente, non essendo ipotizzabile una perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, il diritto a percepire i quali non sia ancora sorto ma sia condizionato al perfezionamento di almeno un ulteriore requisito, costituito dal compimento dell'eta' pensionabile. La stessa parte attrice ha peraltro su cio' concordato avendo all'udienza di decisione precisato che essa per rivalutazione della pensione intendeva in realta' la rivalutazione della retribuzione o del compenso pensionabile dell'agente di commercio che aveva dato luogo al versamento dei contributi assicurativi. La censura di illegittimita' costituzionale e' stata con cio' rivolta, anziche' al mancato adeguamento automatico della pensione non ancora in godimento, alla mancata rivalutazione della base contributiva in relazione alla quale l'ammontare iniziale del trattamento pensionistico deve essere determinato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 12 del 1973 e dunque delle "provvigioni liquidate" per le quali siano stati effettivamente versati i contributi, come definite e precisato dall'art. 6 della stessa legge n. 12/1973. La questione prospettata, cosi' correttamente individuata, non appare manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 primo comma e 38 secondo comma della Costituzione. Dovendo la pensione di vecchiaia dell'Enasarco essere rapportata, in proporzione degli anni di anzianita' contributiva, al settanta per cento della piu' elevata tra le medie annue delle provvigioni liqui- date all'agente ed assoggettate a contribuzione (obbligatoria o volontaria), l'ammontare iniziale del trattamento pensionistico dipendera' dall'entita' di dette provvigioni e risultera' in concreto svalutato se il valore nominale del termine di riferimento sia rimasto immutato nel tempo ed abbia quindi perduto progressivamente il proprio potere di acquisto. Tale grave inconveniente, che si accentua progressivamente allorquando la base retributiva in rapporto alla quale la pensione iniziale deve essere calcolata attiene ad anni di molto anteriori a quello del pensionamento, e' comune a tutti i trattamenti pensionistici da liquidarsi in proporzione alla retribuzione imponibile ai fini contributivi. Esso e' atto a pregiudicare, in misura anche rilevante, la funzione stessa della prestazione previdenziale che, ex art. 38 secondo comma della Costituzione, deve essere tale da assicurare mezzi adeguati al soddisfacimento delle esigenze di vita del lavoratore assicurato, nonche' dei suoi congiunti superstiti ai quali la pensione diretta sia reversibile e deve essere ad essa commisurata. Non ha mancato il legislatore ordinario di farsi carico di tale inconveniente e, per taluni assicurati, di avviarvi disponendo la rivalutazione della retribuzione pensionabile. L'art. 3 undicesimo comma della legge 29 maggio 1982, n. 297 stabilisce infatti per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti erogate dall'I.N.P.S., aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982, che la retribuzione media settimanale da prendersi in considerazione ai fini anche della liquidazione e' rivalutata, in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile, tra l'anno cui la rivalutazione si riferisce e l'anno precedente la decorrenza della pensione, nei limiti peraltro della retribuzione settimanale massima pensionabile in vigore allora nell'anno solare da cui la pensione decorre (dodicesimo comma). La detta disposizione, che elimina, seppure limitatamente alla sola variazione ufficiale del costo della vita, il pregiudizievole svilimento del valore reale della retribuzione pensionabile ed adegua al mutato potere di acquisto della moneta l'ammontare iniziale della pensione, non e' stato pero' dal legislatore esteso ai trattamenti pensionistici erogati dall'Enasarco. Non e' idonea a giustificare tale disparita' di trattamento tra gli agenti ed i rappresentanti di commercio ed i prestatori di lavoro subordinato, la natura autonoma dell'attivita' lavorativa svolta dai primi. Anche in favore dei lavoratori autonomi, infatti, il legislatore ordinario e' intervenuto per apportare, seppure in forma diversa, un correttivo in senso migliorativo al criterio di liquidazione dei trattamenti pensionistici per essi predisposti. Con l'art. 6 ottavo comma del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e' stato infatti disposto, per le pensioni aventi decorrenza dal 1' ottobre 1983, la moltiplicazione per 5,74 del coefficiente di adeguamento della pensione base nonche', per le pensioni decorrenti posteriormente al 31 dicembre 1983, l'ulteriore beneficio costituito dall'aggiornamento annuale del coefficiente di moltiplicazione 5,74 (art. 8 nono comma) in rapporto ai coefficienti di rivalutazione previsti proprio dall'art. 3 undicesimo comma della legge n. 274/1982. Le prestazioni dell'Enasarco sono rimaste escluse anche dall'applicazione di tale metodo di perequazione automatica al mutato costo della vita dell'elemento contabile da prendersi a base ai fini della determinazione del loro ammontare iniziale. La delineata disparita' di trattamento in danno degli iscritti all'Enasarco non sembra razionalmente giustificata e l'effetto pregiudizievole da essa risultante appare in contrasto ad un tempo con il principo di eguaglianza (art. 3 primo comma della Costituzione) e con il disposto dell'art. 38 secondo comma della legge fondamentale dello Srtato. Non e' dato ravvisare infatti una ragione idonea a legittimare sul piano costituzionale la mancata previsione di una rivalutazione del compenso provvigionale annuo pensionabile, in un momento in cui per altre categorie di assicurati per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti (siano essi prestatori di lavoro subordinato o lavoratori autonomi) si e' avviato in vario modo alla diminuzione di valore della pensione inziale in conseguenza del costante, progressivo, inarrestabile svilimento del valore reale della moneta. Solo per gli agenti ed i rappresentanti di commercio non e' stato impedito il notevole depauperamento che per essi comporta la svalutazione monetaria, specialmente nei casi in cui, come quello sub judice, sia ragguardevole in divario tra l'anno in relazione alle provvigioni liquidate per il quale la liquidazione della pensione deve essere eseguita e l'anno del pensionamento. L'art. 3 undicesimo comma della legge n. 297/1982 ha l'evidente scopo di assicurare una piu' stretta correlazione tra l'ammontare dei trattamenti pensionistici e l'entita' del reddito da lavoro pensionabile percepito dall'assicurato in costanza ed in dipendenza della prestazione di attivita' lavorativa, al fine di attribuire alla pensione i caratteri della proporzionalita' e dell'adeguatezza imposti dall'art. 38 secondo comma della Costituzione. Ma se cosi' e', e non e' dubbio che sia, la privazione di tale correlazione e dei menzionati caratteri ai trattamenti pensionistici erogati dall'Enasarco, ed in particolare alla pensione di vecchiaia di cui ora si discute, si rileva violatrice proprio dall'art. 38 secondo comma della Costituzione. Cio' a maggior ragione qualora si consideri che tale disposizione costituzionale, da porsi anche in rapporto al precedente art. 36 primo comma, mira a garantire ai lavoratori una retribuzione differita che non sia, o non divenga con il trascorrere del tempo, inadeguata ed insufficiente, ma piuttosto che sia ab initio, e che rimanga, realmente riferibile e proporzionata al reddito di lavoro. Va portato dunque all'esame della Corte costituzionale il dubbio sulla legittimita' dell'art. 10 della legge n. 12 del 1973, in relazione al precedente art. 6, nella parte in cui non prevede per le pensioni aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982, o comunque non posteriori al 1' giugno 1985, una rivalutazione delle provvigioni liquidate ed alle quali la pensione di vecchiaia va commisurata da effettuarsi secondo lo stesso criterio legislativamente stabilito ai fini della rivalutazione previste dall'art. 3, undicesimo e dodicesimo comma della legge n. 297/1982. Appare equa infatti anche la limitazione della rivalutazione al massimale pensionabile vigente al tempo della decorrenza della pensione e regolato dall'art. 6 ultimo comma. La rilevanza di tale questione e' certa ed evidente. Poiche' la pensione di cui gode l'attore e' stata esattamente liquidata ai sensi del vigente art. 10 della legge n. 12/1973 (non vi e' in proposito controversia tra le parti) la domanda da lui proposta appare infondata con riguardo alla normativa attualmente vigente. Solo se la prospettata questione sara' giudicata fondata e accolta dalla Corte costituzionale la domanda attrice potra' trovare accoglimento. D'altra parte, attese le sicure e molteplici affinita' esistenti tra le disciplina della liquidazione delle pensioni erogate dall'Enasarco e la normativa regolante la liquidazione delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. ed a crico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, e' possibile estendere, senza difficolta' ed inconvenienti di rilievo, alle prime il criterio di rivalutazione della base pensionabile, stabilito per le seconde. E' peraltro ipotizzabile l'applicazione di un criterio di rivalutazione diverso ed equivalente, se ritenuto piu' confacente e quindi preferibile. Il giudizio va pertanto sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale.