IL PRETORE
   Oggi 25 novembre 1991 in Verona e nella pretura unificata, avanti a
 noi dott. D'Ascola assistito dal sottoscritto segretario nel processo
 civile  promosso  dalla casa di cura Villa Lieta S.p.a. contro centro
 diagnostico polispecialistico Gallieno sono comparsi  l'avv.  Fiorini
 per  l'attrice e il dott. proc. Tombetti per la convenuta, che agisce
 in riconvenzionale. Si da'  atto  che  in  data  21  giugno  1991  e'
 pervenuta dalla Corte costituzionale ordinanza n. 269 che dichiara la
 manifesta   inammissibilita'   della   questione   di  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 35 della legge n. 392/78 come sollevata  dal
 Pretore  nell'ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del
 1991. Si da' atto altresi' che l'udienza odierna e' stata  fissata  a
 seguito di ricorso per riassunzione 4 settembre 1991, depositato l'11
 settembre  1991  dalla  casa di cura Villa Lieta S.p.a., notificato a
 controparte, con il pedissequo decreto, in data 20 settembre 1991;
    Rilevato che la Corte ha  dichiarato  inammissibile  la  questione
 sostenendo  che  il  remittente non ha indicato l'interpretazione che
 intende seguire in ordine alla spettanza o meno  dell'indennita'  per
 la perdita dell'avviamento commerciale per l'attivita' di laboratorio
 di analisi;
    Ritenuto  che  il remittente ritiene di propendere per l'indirizzo
 giurisprudenziale secondo il quale, trattandosi comunque di attivita'
 organizzata imprenditorialmente, spetta la predetta indennita';
    Considerato pertanto che la questione gia' posta e' rilevante  nel
 giudizio  in  corso  e  che  quindi deve essere riproposta alla Corte
 costituzionale negli stessi termini di cui all'ordinanza resa  il  28
 gennaio  1991,  che  qui  integralmente  si  riporta  per completezza
 espositiva;
    Cio' premesso,
                             O S S E R V A
    Parte ricorrente chiede che le sia riconosciuta  l'indennita'  per
 la  perdita  di  avviamento  commerciale  ex  art.  34 della legge n.
 392/1978, dovendo rilasciare  l'immobile  adibito  a  laboratorio  di
 analisi  cliniche, sito in Verona, via Carlo Ederle n. 1, all'interno
 della casa  di  cura  Villa  Lieta,  direttamente  gestita  da  parte
 locatrice.
    Parte   locatrice   ha  eccepito,  tra  l'altro,  l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 35 della legge n. 392/1978  nella  parte  in
 cui   non   prevede,   tra   le   ipotesi  d'esclusione  del  diritto
 all'indennita', i rapporti di locazione astrattamente  meritevoli  di
 tutela  piena  secondo  lo  statuto delle locazioni ad uso diverso da
 abitazione, relative ad immobili interni a cliniche o case di cura in
 genere.
    Viene specificamente denunziata la disparita' di trattamento (art.
 3 della Costituzione)  tra  tale  situazione  e  quella,  "del  tutto
 analoga",  dei rapporti locatizi concernenti immobili complementari a
 stazioni ferroviarie, porti, aereoporti, aree di servizio, alberghi e
 villaggi turistici.
    La questione appare rilevante e non manifestamente infondata.
    Invero, nel caso di  specie  l'attivita'  del  centro  diagnostico
 Gallieno,  organizzata in forma imprenditoriale, potrebbe legittimare
 la pretesa al riconoscimento dell'indennita' di cui all'art. 34 della
 legge n. 392/1978, potendosi sostenere che essa  rientri  nel  novero
 delle  attivita' regolate dall'art. 27 e caratterizzate dal contratto
 diretto  con  il  pubblico,  circostanza  questa  chiaramente  emersa
 dall'istruttoria espletata.
    In   dottrina  e  giurisprudenza  sembra  prevalere  la  tesi  che
 riconduce tale attivita' nell'ambito di quelle professionali, per  le
 quali e' escluso il diritto all'indennita'.
    Tuttavia    la    mancanza    di   un   consolidato   orientamento
 giurisprudenziale in tal senso induce a ritenere non priva di rilievo
 la  opposta  tesi,  che  privilegia,  qualora  esso  sia   manifesto,
 l'aspetto  organizzativo  imprenditoriale  dei  laboratori di analisi
 rispetto a quello professionale, essendo  la  loro  attivita'  sempre
 piu'  uniformata  dall'uso  di  strumenti  e tecnologie e sempre meno
 caratterizzata  dal  rapporto  fiduciario  tra  i  medici  addetti  e
 l'utenza,   cioe'  dalla  relazione  strettamente  personale  tra  il
 professionista e il paziente.
    Se cosi' e', non si potra' negare  la  rilevanza  della  questione
 sollevata,  dovendo  essere  essa  esaminata  qualora  si  ritenga di
 propendere per la tesi che nega  la  caratterizzazione  precipiamente
 professionale  dell'attivita'  esercitata  da complessi laboratori di
 analisi  polispecialistiche,   imprenditorialmente   organizzati   da
 societa' di capitali.
    Quanto   alla  fondatezza,  la  proponibilita'  dell'eccezione  e'
 d'intuitiva evidenza.
    Il legislatore  si  e'  preoccupato  di  escludere  dal  beneficio
 previsto dall'art. 34 le attivita' commerciali esercitate in immobili
 incorporati  in  un  piu'  vasto complesso immobiliare o legati da un
 vincolo di accessorieta' ("complementari") alle strutture indicate in
 premessa.
    La ratio delle disposizioni e' stata  individuata  dalla  dottrina
 nella  minor  tutela di cui sarebbero meritevoli locali che godono di
 un  avviamento   parassitario   rispetto   a   quello   dell'immobile
 principale,  essendo indubitabile che gran parte della clientela, che
 ad essi si rivolge, vi e' indotta dal trovarsi per altri motivi nella
 piu' vasta struttura ospitante.
    Non puo' tuttavia escludersi sulla  base  dell'id  quod  plerunque
 accidit  che  parte della clientela possa essere indotta a rivolgersi
 agli immobili interni agli alberghi, o  complementari  alle  stazioni
 indipendentemente   dall'utilizzo  dei  servizi  principali,  perche'
 richiamata nei locali accessori  o  interni  dall'alto  prestigio  di
 un'attivita'  posta  nell'albergo (si pensi a negozi di abbigliamento
 di  lusso  o  a  esclusivi  bar),  ovvero  dagli  orari   solitamente
 prolungati  degli  esercizi  commerciali  ubicati nei luoghi indicati
 dall'articolo citato.
    Parimenti un laboratorio di analisi cliniche  ospitato,  come  nel
 caso  di specie, nel piu' vasto ambito di una casa di cura che svolge
 servizi ambulatoriali (visite specialistiche) e per degenti  fruitori
 di    assistenza   di   tipo   ospedaliero,   risente   positivamente
 dell'avviamento dell'istituto principale,  cui  normalmente  accedono
 utenti   bisognosi   di   controlli  specialistici,  che  proprio  il
 laboratorio e' in grado di svolgere.
    Orbene, la stretta  somiglianza  tra  la  fattispecie  regolata  e
 quella,  invero  singolare,  oggi  esaminata,  potrebbe indurre, come
 qualche autore ha sostenuto, a risolvere  la  controversia  reputando
 descrittiva e non tassativa l'elencazione contenuta nell'art. 35.
    Tale  prospettiva non appare condivisibile, posto che l'art. 35 e'
 norma  che  fa   eccezione   alle   regole   generali   del   diritto
 all'indennita';  essa non e' pertanto suscettibile di interpretazione
 analogica, ex art. 14 preleggi.
   Non resta quindi che sottoporre allo scrutinio  del  giudice  delle
 leggi  la  questione di costituzionalita' dell'art. 35 della legge n.
 392/1978, in quanto sospetto di violazione dell'art.  3  della  Corte
 costituzionale  per  la  disparita'  del  trattamento  che  pone  tra
 situazioni aventi la medesima ratio normativa.
    E' inoltre  prospettabile  la  violazione  dell'art.  42,  secondo
 comma, della Costituzione, traguardato alla luce dello stesso art. 3,
 in  quanto  si  viene a porre in limite irragionevole alla proprieta'
 privata,  il  cui  godimento  da  parte  del  locatore  incontra   un
 sacrificio  non  giustificato  (come  ritenuto  dal legislatore nelle
 analoghe ipotesi gia' considerate) da quei valori normativi  ritenuti
 costituzionalmente  ineccepibili  da  precedenti sentenze (cfr. Corte
 costituzionale n. 300/1983).