IL PRETORE Oggi 25 novembre 1991 in Verona e nella pretura unificata, avanti a noi dott. D'Ascola assistito dal sottoscritto segretario nel processo civile promosso dalla casa di cura Villa Lieta S.p.a. contro centro diagnostico polispecialistico Gallieno sono comparsi l'avv. Fiorini per l'attrice e il dott. proc. Tombetti per la convenuta, che agisce in riconvenzionale. Si da' atto che in data 21 giugno 1991 e' pervenuta dalla Corte costituzionale ordinanza n. 269 che dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge n. 392/78 come sollevata dal Pretore nell'ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 1991. Si da' atto altresi' che l'udienza odierna e' stata fissata a seguito di ricorso per riassunzione 4 settembre 1991, depositato l'11 settembre 1991 dalla casa di cura Villa Lieta S.p.a., notificato a controparte, con il pedissequo decreto, in data 20 settembre 1991; Rilevato che la Corte ha dichiarato inammissibile la questione sostenendo che il remittente non ha indicato l'interpretazione che intende seguire in ordine alla spettanza o meno dell'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale per l'attivita' di laboratorio di analisi; Ritenuto che il remittente ritiene di propendere per l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, trattandosi comunque di attivita' organizzata imprenditorialmente, spetta la predetta indennita'; Considerato pertanto che la questione gia' posta e' rilevante nel giudizio in corso e che quindi deve essere riproposta alla Corte costituzionale negli stessi termini di cui all'ordinanza resa il 28 gennaio 1991, che qui integralmente si riporta per completezza espositiva; Cio' premesso, O S S E R V A Parte ricorrente chiede che le sia riconosciuta l'indennita' per la perdita di avviamento commerciale ex art. 34 della legge n. 392/1978, dovendo rilasciare l'immobile adibito a laboratorio di analisi cliniche, sito in Verona, via Carlo Ederle n. 1, all'interno della casa di cura Villa Lieta, direttamente gestita da parte locatrice. Parte locatrice ha eccepito, tra l'altro, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge n. 392/1978 nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi d'esclusione del diritto all'indennita', i rapporti di locazione astrattamente meritevoli di tutela piena secondo lo statuto delle locazioni ad uso diverso da abitazione, relative ad immobili interni a cliniche o case di cura in genere. Viene specificamente denunziata la disparita' di trattamento (art. 3 della Costituzione) tra tale situazione e quella, "del tutto analoga", dei rapporti locatizi concernenti immobili complementari a stazioni ferroviarie, porti, aereoporti, aree di servizio, alberghi e villaggi turistici. La questione appare rilevante e non manifestamente infondata. Invero, nel caso di specie l'attivita' del centro diagnostico Gallieno, organizzata in forma imprenditoriale, potrebbe legittimare la pretesa al riconoscimento dell'indennita' di cui all'art. 34 della legge n. 392/1978, potendosi sostenere che essa rientri nel novero delle attivita' regolate dall'art. 27 e caratterizzate dal contratto diretto con il pubblico, circostanza questa chiaramente emersa dall'istruttoria espletata. In dottrina e giurisprudenza sembra prevalere la tesi che riconduce tale attivita' nell'ambito di quelle professionali, per le quali e' escluso il diritto all'indennita'. Tuttavia la mancanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale in tal senso induce a ritenere non priva di rilievo la opposta tesi, che privilegia, qualora esso sia manifesto, l'aspetto organizzativo imprenditoriale dei laboratori di analisi rispetto a quello professionale, essendo la loro attivita' sempre piu' uniformata dall'uso di strumenti e tecnologie e sempre meno caratterizzata dal rapporto fiduciario tra i medici addetti e l'utenza, cioe' dalla relazione strettamente personale tra il professionista e il paziente. Se cosi' e', non si potra' negare la rilevanza della questione sollevata, dovendo essere essa esaminata qualora si ritenga di propendere per la tesi che nega la caratterizzazione precipiamente professionale dell'attivita' esercitata da complessi laboratori di analisi polispecialistiche, imprenditorialmente organizzati da societa' di capitali. Quanto alla fondatezza, la proponibilita' dell'eccezione e' d'intuitiva evidenza. Il legislatore si e' preoccupato di escludere dal beneficio previsto dall'art. 34 le attivita' commerciali esercitate in immobili incorporati in un piu' vasto complesso immobiliare o legati da un vincolo di accessorieta' ("complementari") alle strutture indicate in premessa. La ratio delle disposizioni e' stata individuata dalla dottrina nella minor tutela di cui sarebbero meritevoli locali che godono di un avviamento parassitario rispetto a quello dell'immobile principale, essendo indubitabile che gran parte della clientela, che ad essi si rivolge, vi e' indotta dal trovarsi per altri motivi nella piu' vasta struttura ospitante. Non puo' tuttavia escludersi sulla base dell'id quod plerunque accidit che parte della clientela possa essere indotta a rivolgersi agli immobili interni agli alberghi, o complementari alle stazioni indipendentemente dall'utilizzo dei servizi principali, perche' richiamata nei locali accessori o interni dall'alto prestigio di un'attivita' posta nell'albergo (si pensi a negozi di abbigliamento di lusso o a esclusivi bar), ovvero dagli orari solitamente prolungati degli esercizi commerciali ubicati nei luoghi indicati dall'articolo citato. Parimenti un laboratorio di analisi cliniche ospitato, come nel caso di specie, nel piu' vasto ambito di una casa di cura che svolge servizi ambulatoriali (visite specialistiche) e per degenti fruitori di assistenza di tipo ospedaliero, risente positivamente dell'avviamento dell'istituto principale, cui normalmente accedono utenti bisognosi di controlli specialistici, che proprio il laboratorio e' in grado di svolgere. Orbene, la stretta somiglianza tra la fattispecie regolata e quella, invero singolare, oggi esaminata, potrebbe indurre, come qualche autore ha sostenuto, a risolvere la controversia reputando descrittiva e non tassativa l'elencazione contenuta nell'art. 35. Tale prospettiva non appare condivisibile, posto che l'art. 35 e' norma che fa eccezione alle regole generali del diritto all'indennita'; essa non e' pertanto suscettibile di interpretazione analogica, ex art. 14 preleggi. Non resta quindi che sottoporre allo scrutinio del giudice delle leggi la questione di costituzionalita' dell'art. 35 della legge n. 392/1978, in quanto sospetto di violazione dell'art. 3 della Corte costituzionale per la disparita' del trattamento che pone tra situazioni aventi la medesima ratio normativa. E' inoltre prospettabile la violazione dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione, traguardato alla luce dello stesso art. 3, in quanto si viene a porre in limite irragionevole alla proprieta' privata, il cui godimento da parte del locatore incontra un sacrificio non giustificato (come ritenuto dal legislatore nelle analoghe ipotesi gia' considerate) da quei valori normativi ritenuti costituzionalmente ineccepibili da precedenti sentenze (cfr. Corte costituzionale n. 300/1983).