ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  secondo
 comma,  della  legge  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia n. 226/90
 riapprovata il 26 febbraio 1991 dal Consiglio  regionale  avente  per
 oggetto  "Disposizioni  applicative di istituti normativi concernenti
 il personale delle Unita' sanitarie locali", promosso con ricorso del
 Presidente del Consiglio dei ministri notificato il  15  marzo  1991,
 depositato in cancelleria il 22 marzo successivo ed iscritto al n. 15
 del registro ricorsi 1991;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  17  dicembre  1991  il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per  il  ricorrente,  e
 l'avv. Gaspare Pacia per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  notificato il 15 marzo 1991 il Presidente del
 Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale  dello
 Stato,  ha  sollevato,  in  via principale, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del disegno di legge della
 Regione Friuli-Venezia Giulia n. 226/90 (Disposizioni applicative  di
 istituti  normativi  concernenti  il personale delle Unita' sanitarie
 locali), approvato dal Consiglio regionale il 16 ottobre  1990  e,  a
 seguito  di  rinvio  governativo,  riapprovato  nella  seduta  del 26
 febbraio 1991.
    La disposizione contrasterebbe con l'art. 6 dello Statuto speciale
 della Regione poiche' - non  essendo,  peraltro,  in  discussione  il
 carattere  soltanto  attuativo della competenza legislativa regionale
 concretamente  esercitata  -  essa,  con  l'introdurre  un  caso   di
 aspettativa  per  motivi  non  contemplati dall'art. 47 del d.P.R. 20
 dicembre 1979, n. 761 esorbiterebbe dal livello di competenza di  cui
 trattasi.
    La  norma  impugnata prevede infatti che: "Il dipendente vincitore
 di concorso viene collocato, dal  Comitato  di  gestione  dell'Unita'
 sanitaria  locale di provenienza, in aspettativa senza assegni per la
 durata di sei mesi con conservazione del  posto  occupato  prima  del
 superamento del concorso. La durata dell'aspettativa, ove necessario,
 e'  prorogata  di  ulteriori  sei mesi e non puo', comunque, superare
 complessivamente  la  durata  di  dodici  mesi. Durante il periodo di
 aspettativa il posto temporaneamente puo'  essere  ricoperto  tramite
 supplenza".
    Il  contrasto  con  la  vigente normativa per gli impiegati civili
 dello Stato sarebbe evidente in quanto una norma con ratio  simile  a
 quella ora censurata era contenuta nel d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 e
 non e' stata riprodotta nell'ordinamento attualmente in vigore.
    2.  -  Il  Presidente  della  Giunta  regionale del Friuli-Venezia
 Giulia riconosce che alla Regione e' stata concretamente  attribuita,
 nella  materia,  soltanto  una  ridotta  competenza  legislativa  per
 l'attuazione della normativa statale, ma  rileva  che  la  ritenzione
 operata  dallo Stato riguarderebbe, pur tuttavia e nel suo complesso,
 materia di sicura competenza regionale, dalla quale una  porzione  e'
 stata  "amputata".  Dovrebbe riconoscersi, percio', una riduzione dei
 suoi  contenuti  a  cio'  che  e'   veramente   essenziale   per   il
 soddisfacimento dell'interesse nazionale.
    Conclusivamente,   la   previsione   di   un   ulteriore  caso  di
 aspettativa, come  quello  prefigurato  nella  disposizione  de  qua,
 appare,  secondo  la Regione, conforme alla competenza legislativa di
 attuazione anche a voler considerare questa nei limiti piu' rigorosi;
 il caso previsto andrebbe ricompreso, d'altra parte, in  quello  che,
 con formula generica, viene riferito a motivi di famiglia.
                        Considerato in diritto
    1.1  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in
 via  principale,  questione  di  legittimita'  costituzionale   della
 deliberazione  legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia
 Giulia  n.  226,  riapprovata  il  26   febbraio   1991   e   recante
 "Disposizioni   applicative  di  istituti  normativi  concernenti  il
 personale delle Unita' sanitarie locali", limitatamente  all'art.  3,
 secondo comma.
    La  disposizione  impugnata stabilisce che il dipendente vincitore
 di concorso viene collocato  in  aspettativa  senza  assegni  per  la
 durata  di sei mesi prorogabile per un uguale periodo ove necessario,
 con conservazione  del  posto  occupato  prima  del  superamento  del
 concorso.
    1.2  -  Secondo  il ricorrente il disposto in esame contrasterebbe
 con l'art. 47 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.  761  (Stato  giuridico
 del  personale  delle  Unita'  sanitarie locali) che non contempla la
 specifica ipotesi di aspettativa in esame.
    Sicche'  sussisterebbe  violazione  dell'art.  6   dello   Statuto
 speciale  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  in forza del quale
 spetta alla Regione nella  materia  de  qua  soltanto  competenza  di
 attuazione.
    2. - La censura e' fondata.
    La  Corte  ha  avuto  gia'  modo di affermare (sentenza n. 122 del
 1990; sentenza n. 484 del 1991)  che  nell'esercizio  del  potere  di
 emanare  norme  di  attuazione  come  quella  coinvolta  nell'attuale
 vicenda (ne' la Regione, affermando d'aver subito una  "amputazione",
 contesta,  nel  caso concreto, tale specifica competenza) il forzarne
 l'ambito oggettivo esorbita dai limiti costituzionali  relativi:  per
 contro, va osservato il rispetto delle regole contenute nel d.P.R. n.
 761  cit.,  contenente  lo stato giuridico del personale delle unita'
 sanitarie locali.
    Fra   queste   v'e'  la  regolamentazione  delle  aspettative,  ma
 l'articolo  che  le  concerne  (47)  non  da'  facolta'  di  far  uso
 dell'istituto,  in ipotesi, per i fini specifici di conservazione del
 posto occupato da parte di vincitore di altro  concorso,  cosi'  come
 intende disporre, invece, la Regione.
    Trattasi,  invero,  di  previsione  specifica  gia'  contenuta  in
 passato nello stato giuridico dei dipendenti degli  enti  ospedalieri
 (d.P.R.  23  marzo  1969,  n.  130) ma non riprodotta allorche' si e'
 provveduto a regolare lo stato del personale delle  unita'  sanitarie
 locali  (d.P.R. n. 761 cit.). Questo va disciplinato, adunque, giusta
 l'art. 47 della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  istitutiva  del
 servizio  sanitario  regionale,  secondo i principi generali e comuni
 del rapporto di pubblico impiego.
    Il che sta ad avvalorare il divieto per il legislatore  regionale,
 nell'ambito  di  una competenza la quale - poiche' attuativa - non lo
 consente, di introdurre una nuova  figura  di  aspettativa  quale  e'
 sostanzialmente   quella   in  discussione,  ben  precisa  nelle  sue
 finalita' e connotazioni,  diverse  dall'aspettativa  per  motivi  di
 famiglia.
    Consegue  una  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale nei
 riguardi della disposizione stessa.