ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel   giudizio   promosso  con  ricorso  della  Provincia  di  Trento
 notificato il 22 giugno 1991, depositato in cancelleria il  6  luglio
 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
 del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in data 1' marzo 1991
 (Ripartizione tra i bacini di  rilievo  nazionale,  interregionale  e
 regionale  dei  fondi  disponibili  nel  periodo 1989-93 da destinare
 all'attuazione degli  schemi  previsionali  e  programmatici  per  il
 riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa del suolo), ed
 iscritto al n. 34 del registro conflitti 1991;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  19  novembre  1991  il  giudice
 relatore prof. Antonio Baldassarre;
    Udito l'Avvocato Valerio Onida per la Provincia di Trento;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato la Provincia
 autonoma  di  Trento  ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti dello Stato, in  relazione  all'art.  3,  secondo  e  terzo
 comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1' marzo
 1991  (Ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale
 e  regionale  dei  fondi disponibili nel periodo 1989-93 da destinare
 all'attuazione degli  schemi  previsionali  e  programmatici  per  il
 riassetto  organizzativo  e  funzionale della difesa del suolo), che,
 nel  prevedere  l'emanazione  futura  di  due  atti  di  indirizzo  e
 coordinamento  privi  di  qualsiasi  base  legislativa, violerebbe le
 attribuzioni  statutariamente  spettanti  alla  Provincia   autonoma,
 ponendosi  in  contrasto  con la consolidata giurisprudenza di questa
 Corte, la quale esige per quegli atti un  fondamento  sostanziale  in
 disposizioni  di  legge, diretto a precisare gli interessi unitari da
 salvaguardare e i criteri  per  l'esercizio  della  potesta'  statale
 d'indirizzo.
    Piu'  precisamente, la ricorrente - dopo aver precisato che l'art.
 3, al secondo comma, prevede l'emanazione  di  atti  di  indirizzo  e
 coordinamento  destinati a determinare i criteri d'integrazione delle
 attivita' conoscitive e le modalita' per lo svolgimento delle  stesse
 e,  al terzo comma, predetermina l'adozione di atti dello stesso tipo
 diretti a stabilire le procedure,  gli  obiettivi  e  i  criteri  per
 l'aggiornamento dei capitolati per l'esecuzione delle opere - osserva
 che  nell'ordinamento  non  sussiste alcuna disposizione di legge che
 offra fondamento sostanziale ai predetti atti.
    Infatti, tale non puo' essere la disposizione che li  prevede,  la
 quale  e'  contenuta  in  un decreto del Presidente del Consiglio dei
 ministri, cioe' in un  atto  amministrativo  cui  l'art.  31,  quarto
 comma, della legge n. 183 del 1989 affida solo il compito di disporre
 la  ripartizione  fra i bacini e le regioni (o province autonome) dei
 fondi  disponibili  per  l'attuazione  degli  schemi  previsionali  e
 programmatici.  Ne' quel fondamento puo' esser rintracciato nell'art.
 2, terzo comma,  lettera  d),  della  legge  n.  400  del  1988,  pur
 menzionato  dalla  disposizione impugnata, poiche', come questa Corte
 ha piu' volte sottolineato, si tratta di norma che mira semplicemente
 a determinare, all'interno della complessa istituzione  del  Governo,
 l'organo  attributario  in via diretta e immediata della competenza a
 deliberare i predetti atti, e non  gia'  a  stabilire  il  fondamento
 legislativo  sostanziale  della relativa disciplina. Ne', allo stesso
 fine, puo' essere invocato l'art. 31, quarto comma,  della  legge  n.
 183  del  1989,  il  quale  prevede il potere di adottare decreti del
 Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla  predisposizione
 degli  schemi  previsionali e programmatici, potere che e' stato gia'
 esercitato con il d.P.C.M. 23 marzo 1990. Ne',  infine,  sempre  allo
 stesso scopo, si puo' fare riferimento all'art. 4, primo comma, della
 legge  n.  183  del  1989  (peraltro  non  richiamato  dalle premesse
 dell'atto impugnato), che prevede l'emanazione di "ogni altro atto di
 indirizzo e coordinamento  nel  settore  disciplinato"  dalla  stessa
 legge,  poiche'  il  decreto  contestato lungi dal porsi come atto di
 esercizio della potesta' d'indirizzo e  coordinamento  ivi  prevista,
 pretende, piuttosto, di fondare esso stesso una potesta' dello stesso
 tipo.
    In  conclusione,  afferma  la  ricorrente,  se l'impugnato art. 3,
 secondo comma,  sembra  avere  una  vaga  assonanza  con  la  materia
 disciplinata  dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 183 del 1989
 (modalita' di  coordinamento  e  di  collaborazione  fra  i  soggetti
 pubblici   del  settore  in  ordine  alle  attivita'  conoscitive  da
 adottarsi  con  deliberazione  del  Presidente  del   Consiglio   dei
 ministri),  al  contrario  il comma successivo dispone su una materia
 (procedure,  obiettivi  e  criteri  per l'adozione dei capitolati per
 l'esecuzione delle opere) che non puo' in alcun modo  essere  oggetto
 di  atti  di indirizzo e coordinamento, trattandosi di profili che lo
 Stato puo' disciplinare soltanto nei confronti delle  amministrazioni
 proprie o di enti da esso dipendenti.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  Provincia  autonoma di Trento ha sollevato conflitto di
 attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al  decreto  del
 Presidente del Consiglio dei ministri del 1' marzo 1991 (Ripartizione
 tra  i  bacini  di  rilievo nazionale, interregionale e regionale dei
 fondi disponibili nel periodo  1989-93  da  destinare  all'attuazione
 degli   schemi   previsionali   e   programmatici  per  il  riassetto
 organizzativo e funzionale della  difesa  del  suolo),  con  riguardo
 all'art. 3, secondo e terzo comma, che prevede l'adozione di due atti
 di  indirizzo e coordinamento, aventi ad oggetto, rispettivamente, "i
 criteri  di  integrazione  e  di  coordinamento  tra   le   attivita'
 conoscitive  dello  Stato, delle autorita' di bacino e delle regioni,
 nonche' le modalita', anche tecniche, per  lo  svolgimento  di  dette
 attivita'"   e   "le   procedure,  gli  obiettivi  e  i  criteri  per
 l'aggiornamento dei capitolati per l'esecuzione delle opere attinenti
 la difesa del suolo". Secondo la ricorrente, poiche' le potesta'  ivi
 previste  sarebbero  totalmente prive di un fondamento sostanziale in
 disposizioni di legge, vo'lto a precisare gli  interessi  unitari  da
 salvaguardare e i criteri per lo svolgimento delle relative funzioni,
 le disposizioni impugnate costituirebbero esercizio illegittimo di un
 potere    statale,    ridondante    in   lesione   delle   competenze
 statutariamente  assegnate  alla  Provincia  autonoma  di  Trento  in
 relazione alle proprie attivita' di organizzazione amministrativa.
    2. - Il ricorso va accolto.
   Con  la  sentenza n. 150 del 1982, questa Corte, nell'inquadrare la
 funzione statale di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle norme
 costituzionali relative al rapporto tra  la  potesta'  legislativa  e
 amministrativa dello Stato e l'autonomia delle regioni (e delle prov-
 ince  autonome),  ha  enunciato  il  principio che l'esercizio in via
 amministrativa, da parte dello Stato, della  funzione  d'indirizzo  e
 coordinamento  "e' giustificato solo se trova un legittimo e apposito
 supporto nella legislazione statale". Da  questo  principio  derivano
 due  corollari:  a)  che ogni esercizio della potesta' di indirizzo e
 coordinamento dev'essere appositamente previsto  da  norme  di  legge
 statale,  dirette  a istituire la relativa funzione con riguardo a un
 determinato ambito di  attivita'  attribuito  alle  competenze  delle
 regioni  o  delle  province autonome; b) che, come e' stato precisato
 dalla stessa sentenza n. 150 del 1982 e come e' stato  confermato  da
 successive  pronunzie  di questa Corte (v., da ultimo, sentt. nn. 338
 del  1989,  37,  49  e  359  del  1991),  gli  atti  di  indirizzo  e
 coordinamento    possono    validamente    incidere    sull'autonomia
 costituzionalmente garantita alle regioni e  alle  province  autonome
 soltanto  sulla base di disposizioni di legge vo'lte a delimitare "il
 possibile contenuto sostanziale degli atti di questo tipo".
    Le due disposizioni del d.P.C.M. 1' marzo 1991, in relazione  alle
 quali  e' stato sollevato il conflitto di attribuzione in esame, sono
 lesive delle competenze provinciali.
    2.1.  -  L'art.  3,  terzo  comma,  del  decreto  impugnato, nello
 stabilire che, con atto di indirizzo e coordinamento,  da  adottarsi,
 ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  n.  400  del 1988, entro il 31
 dicembre 1991, saranno definiti "le procedure,  gli  obiettivi  ed  i
 criteri  per  l'aggiornamento  dei  capitolati per l'esecuzione delle
 opere attinenti alla difesa del suolo", fa riferimento a una potesta'
 statale di indirizzo e coordinamento di cui non  v'e'  traccia  nella
 vigente legislazione statale. In altri termini, quello previsto dalla
 disposizione  ora citata e' un potere che non ha il proprio titolo di
 legittimazione ne' nella legge n. 183 del 1989  -  il  cui  art.  31,
 quarto  comma,  prevede  semplicemente la distribuzione dei fondi per
 l'attuazione  degli  schemi  previsionali  e  programmatici  per   il
 riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo -, ne' in
 altra legge dello Stato.
    Del resto, la stessa norma legislativa invocata dalla disposizione
 impugnata - vale a dire, l'art. 2, terzo comma, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400 - non puo' certo fungere da norma istitutiva di quello
 specifico  potere,  poiche',  come  questa  Corte  ha  gia'  detto  a
 proposito  della  stessa  disposizione  di legge (v. sent. n. 242 del
 1989) o di altre disposizioni similari (v. sentt. nn. 150  del  1982,
 139  e  345 del 1990), ivi compreso l'art. 4, primo comma, lettera f)
 (v. sent. n. 85 del 1990), si tratta di norma legislativa che non  e'
 diretta   ad  attribuire  al  Governo  una  specifica  competenza  ad
 esercitare funzioni di indirizzo e coordinamento verso le  regioni  o
 le  province autonome, ma che mira, piu' semplicemente, a individuare
 all'interno  della   complessa   istituzione   governativa   l'organo
 attributario,   in  via  diretta  e  immediata,  della  competenza  a
 deliberare gli atti di indirizzo e coordinamento.
    Poiche',  pertanto,  quella  impugnata  e'  una  disposizione  non
 legislativa  che pretende di istituire un nuovo potere di indirizzo e
 coordinamento, non si puo' minimamente dubitare che, in  armonia  con
 la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'art. 3, terzo comma,
 sia  frutto  di un esercizio illegittimo di un potere statale, lesivo
 dell'autonomia costituzionalmente garantita alla Provincia di Trento.
    2.2. - L'art. 3, secondo comma, contiene una disposizione similare
 che, tuttavia, ha qualche aggancio legislativo. Esso  stabilisce  che
 "con  atto  di  indirizzo  e  coordinamento,  da  adottarsi  ai sensi
 dell'art. 2 della legge n. 400/1988, sono determinati,  entro  il  30
 giugno  1991,  i  criteri  di  integrazione e di coordinamento tra le
 attivita' conoscitive dello Stato, delle autorita' di bacino e  delle
 regioni,  nonche' le modalita', anche tecniche, per lo svolgimento di
 dette attivita'".
    Si tratta, come e' evidente, di  una  disposizione  che  tocca  la
 materia  regolata  dagli  artt.  2, primo e secondo comma, e 4, primo
 comma, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Tali  articoli  prevedono,
 innanzitutto,  che  l'attivita'  conoscitiva, relativa alle finalita'
 della predetta legge  e  riferita  all'intero  territorio  nazionale,
 debba  essere  sottoposta  ai  criteri, ai metodi e agli standards di
 raccolta, elaborazione e consultazione,  nonche'  alle  modalita'  di
 coordinamento  e  di  collaborazione tra i soggetti pubblici comunque
 operanti nel settore,  al  fine  di  garantire  "la  possibilita'  di
 un'omogenea  elaborazione ed analisi e della costituzione e gestione,
 ad  opera  dei  servizi  tecnici  nazionali,  di  un  unico   sistema
 informativo,  cui  vanno raccordati i sistemi informativi regionali e
 quelli  delle province autonome". Gli stessi articoli precisano, poi,
 che i suddetti criteri e metodi debbono essere approvati con  decreto
 del  Presidente  del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
 Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dei lavori pubblici
 (art. 4, primo comma, lettera a).
    Questa Corte ha gia' precisato nella sentenza n. 85 del  1990  che
 gli  atti  governativi previsti dalle disposizioni legislative appena
 ricordate non possono essere ricondotti all'esercizio della  funzione
 di indirizzo e coordinamento.
    Pertanto,  in  considerazione  del  fatto che si tratta di un atto
 amministrativo  che  pretende  di  istituire  una  nuova  ipotesi  di
 esercizio  della  funzione  governativa di indirizzo e coordinamento,
 non si puo' non ritenere che anche l'art. 3, secondo comma, e' lesivo
 delle competenze statutariamente assicurate alla  Provincia  autonoma
 di Trento (art. 8, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).