ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 sull'istanza  di  cancellazione  di ipoteca legale in data 10 ottobre
 1991 rivolta da Antonio Lefe'bvre D'Ovidio al Presidente della  Corte
 costituzionale,   iscritta   al   n.  1  del  registro  incidenti  di
 esecuzione;
    Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre  1991  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che, in data 10 ottobre 1991, Antonio Lefe'bvre D'Ovidio
 - condannato dalla Corte costituzionale in composizione integrata nel
 giudizio penale di accusa n. 1 del registro generale 1977  alla  pena
 di  anni due, mesi due di reclusione e lire trecentomila di multa con
 sentenza pronunciata il 1 marzo 1979 - ha rivolto al Presidente della
 Corte costituzionale istanza  di  cancellazione  dell'ipoteca  legale
 iscritta  a  suo  carico  per  la  somma di lire quaranta miliardi su
 alcuni suoi beni immobili con decreti n. 176 del 10 novembre  1977  e
 n.  182 del 30 novembre 1977 adottati in via d'urgenza dal Presidente
 della Corte costituzionale e ratificati con  decreto  n.  186  del  2
 dicembre 1977 dalla Corte costituzionale integrata;
      che  nell'istanza  si  rileva:  a)  che  l'istituto dell'ipoteca
 legale e' stato soppresso dal nuovo codice di  procedura  penale,  il
 quale,  come  strumento  di  cautela  reale,  prevede in suo luogo il
 sequestro conservativo sui beni immobili (art. 316  c.p.p.);  b)  che
 comunque  l'ipoteca legale in questione ha esaurito i suoi effetti in
 dipendenza  dell'intervenuta  liquidazione  del  danno  in  lire   un
 miliardo  e  cinquecento  milioni  a seguito di separato procedimento
 civile  e  del  sovrappostosi  sequestro  conservativo  sui  medesimi
 cespiti  disposto  in corso di procedimento per lire dodici miliardi,
 ad ulteriore cautela del credito,  dal  giudice  civile  nonche'  del
 successivo  procedimento  di  subasta  degli  stessi; c) che, in ogni
 caso, il mantenimento del vincolo ipotecario per un ammontare di lire
 quaranta  miliardi  a   fronte   di   un   credito   della   pubblica
 amministrazione  accertato  di lire un miliardo e cinquecento milioni
 appare privo di legittimo titolo e concreta all'evidenza  un  eccesso
 di mezzi di cautela;
    Considerato  che  l'istanza concerne l'esecuzione di provvedimenti
 emessi  dalla  Corte   costituzionale   in   composizione   integrata
 nell'ambito della funzione relativa ai giudizi di accusa promossi per
 reati commessi da ministri nell'esercizio delle loro funzioni;
      che,  pur  essendo stata sottratta alla Corte costituzionale, ad
 opera della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la cognizione
 dei reati ministeriali, e pur potendosi, in relazione a  tale  mutato
 quadro  normativo, porsi la questione se residuino in capo alla Corte
 attribuzioni in executivis  con  riferimento  ai  giudizi  di  accusa
 relativi  a  tali  reati  definiti  sulla base del previgente regime,
 appare pregiudiziale  stabilire  se  un  provvedimento  quale  quello
 sollecitato  con  la  istanza  in  esame sia mai rientrato ab origine
 nella sfera di attribuzione della Corte;
      che, in relazione a tale ultima questione, occorre rilevare come
 la  legge  25  gennaio  1962,  n.  20, attribuisca espressamente alla
 Corte, nella composizione integrata, solo alcune determinate funzioni
 relative alla fase della esecuzione penale nel giudizi di  accusa,  e
 precisamente   quelle   relative   all'applicazione  dell'amnistia  e
 dell'indulto e alla decisione sulle domande di riabilitazione  (artt.
 32  e  33),  senza individuare, per la generalita' delle funzioni, un
 giudice competente a decidere tutte le questioni che possano porsi in
 sede  di  esecuzione,  limitandosi  ad  individuare  nel  Procuratore
 generale  presso  la  Corte d'appello di Roma l'organo che esercita i
 poteri propri del pubblico  ministero  nell'esecuzione  penale  (art.
 31);
      che,  al  riguardo  -  come  gia'  stabilito da questa Corte con
 ordinanza pronunciata  in  data  10  aprile  1981,  in  relazione  al
 medesimo procedimento n. 1 del registro generale 1977, su un "ricorso
 per  liberazione  da  sequestro" presentato nell'interesse di Camillo
 Crociani  -  deve  affermarsi  che,  nella  fase   della   esecuzione
 conseguente  ai  giudizi  di  accusa,  la  giurisdizione  della Corte
 costituzionale integrata e' limitata "a tutti e soli i  provvedimenti
 nei  quali  sia  effettivamente  in  questione  la portata del titolo
 esecutivo, e con esso  il  particolare  significato  della  giustizia
 penale  costituzionale",  oltre  naturalmente  a quelli espressamente
 menzionati dalla citata legge n. 20 del 1962, e cio' in aderenza alla
 ratio della predetta legge, quale ricavabile  anche  dalle  esplicite
 considerazioni  al  riguardo  espresse  nella  relazione  della Prima
 Commissione permanente della Camera dei  Deputati  (atto  n.  3173-A)
 sulla relativa proposta di legge;
      che,  per quanto attiene allo specifico oggetto della istanza in
 esame, esso riguarda un tipo di provvedimento, quale la iscrizione di
 ipoteca legale, avente  natura  di  misura  cautelare  a  tutela  dei
 crediti  nascenti  dal  reato  e  dal relativo procedimento penale, e
 dunque  pertinente  alla  esecuzione  civile   in   materia   penale,
 provvedimento  del  quale  tra, l'altro, nell'istanza non si contesta
 ne' la legittimita' ne' la esecutivita', ma di cui,  sostanzialmente,
 si  chiede  la revoca, in relazione a mutate situazioni di fatto e di
 diritto;
      che, pertanto, nella specie deve escludersi,  alla  stregua  dei
 principi sopra indicati, la giurisdizione della Corte costituzionale.