ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 417, 438 e 439 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1991 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Suarez Chiguascue Gustavo, iscritta al n. 543 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 13 giugno 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 417, 438 e 439 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che nella richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale possa essere indicato, come nel decreto di citazione davanti al pretore, il consenso preventivo del pubblico ministero al giudizio abbreviato, ne' che tale consenso possa essere prestato successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio nei termini di cui all'art. 439 dello stesso codice, ovvero nel corso della udienza preliminare; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata sulla base delle argomentazioni svolte negli atti di intervento spiegati nei giudizi rispettivamente definiti con la sentenza n. 81 del 1991 e con l'ordinanza n. 426 del 1991, che hanno riguardato, peraltro, questioni non strettamente pertinenti a quella oggetto del presente giudizio; Considerato che le norme impugnate hanno esaurito la propria sfera applicativa con la celebrazione della udienza preliminare e con la pronuncia del decreto che dispone il giudizio, sicche', pendendo il procedimento a quo davanti al giudice del dibattimento, le norme stesse non rilevano in alcun modo agli effetti della decisione che il tribunale e' chiamato ad adottare; che, d'altra parte, la tardivita' del dubbio di legittimita' costituzionale e' svelata dalla stessa ordinanza di rimessione, nella parte in cui, per motivare la rilevanza della questione, fa leva sul presupposto, del tutto ipotetico, che "verosimilmente l'imputato avrebbe fatto richiesta di rito abbreviato se gli fosse stata ricordata tale sua facolta' nel corso dell'udienza preliminare"; e che, quindi, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.