ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 417, 438 e
 439 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa  il
 13 giugno 1991 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale
 a  carico  di  Suarez  Chiguascue  Gustavo,  iscritta  al  n. 543 del
 registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 22  gennaio  1992  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 13
 giugno 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt.  3  e  24  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' degli artt. 417, 438 e 439
 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono  che
 nella  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  davanti al tribunale possa
 essere indicato, come nel decreto di citazione davanti al pretore, il
 consenso preventivo del pubblico ministero  al  giudizio  abbreviato,
 ne'  che  tale  consenso  possa  essere prestato successivamente alla
 richiesta di rinvio a giudizio nei termini di cui all'art. 439  dello
 stesso codice, ovvero nel corso della udienza preliminare;
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la questione sia dichiarata non fondata sulla
 base delle argomentazioni svolte negli atti  di  intervento  spiegati
 nei giudizi rispettivamente definiti con la sentenza n. 81 del 1991 e
 con  l'ordinanza  n.  426  del  1991, che hanno riguardato, peraltro,
 questioni non strettamente pertinenti a quella oggetto  del  presente
 giudizio;
    Considerato che le norme impugnate hanno esaurito la propria sfera
 applicativa  con  la  celebrazione della udienza preliminare e con la
 pronuncia del decreto che dispone il giudizio, sicche',  pendendo  il
 procedimento  a  quo  davanti  al  giudice del dibattimento, le norme
 stesse non rilevano in alcun modo agli effetti della decisione che il
 tribunale e' chiamato ad adottare;
      che,  d'altra  parte,  la  tardivita' del dubbio di legittimita'
 costituzionale e' svelata dalla stessa ordinanza di rimessione, nella
 parte in cui, per motivare la rilevanza della questione, fa leva  sul
 presupposto,  del  tutto  ipotetico,  che  "verosimilmente l'imputato
 avrebbe fatto  richiesta  di  rito  abbreviato  se  gli  fosse  stata
 ricordata tale sua facolta' nel corso dell'udienza preliminare";
      e   che,   quindi,   la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.