A S.E. L'Illustrissimo Sig. Presidente
                      DELLA CORTE COSTITUZIONALE
    Il  sottoscritto  Antonio  Lefebvre  D'Ovidio, nato a Napoli il 17
 gennaio 1913 e residente in Gran Bretagna,  70  Stanhope  Mews  East,
 Londra  SW7,  elettivamente domiciliato in Roma, via del Nuoto n. 11,
 espone e chiede all'Ill.ma S.V. quanto appresso.
    L'istante, coimputato unitamente ad altri nel giudizio  penale  di
 accusa  contro  Gui  Luigi  e  Tanassi  Mario, veniva condannato, con
 sentenza addi' 1' marzo 1979 depositata in data 2 agosto  1979  della
 Corte  Costituzionale, alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione e a
 L. 300.000 di multa.
    Nelle more dell'anzidetto procedimento il  Sig.  Presidente  della
 Corte  Costituzionale  -  con  decreti  addi'  10  novembre 1977 e 30
 novembre  1977,  iscritti  presso  la  Conservatoria   dei   Registri
 Immobiliari  di  Roma  ai  nn. 7536 del 16 novembre 1977 e 7998 del 5
 dicembre 1977 - disponeva l'iscrizione di ipoteca legale per la somma
 di L. 40.000.000.000 (quarantamiliardi) sui seguenti beni immobili di
 proprieta' dell'istante:
       a)  terreno  sito  in  territorio  del  Comune  di  Roma,   nel
 comprensorio  detto  "Marina  Reale" a sud-est della tenuta di Castel
 Porziano tra la  via  Pratica  di  Mare  e  la  fascia  litoranea,  e
 precisamente  del  lotto  contrassegnato  con  il n. 38 di mq. 6.753,
 riportato in Catasto terreni del Comune di Roma  alla  partita  24792
 Sez. C foglio 1146 particella 166 R.D. L. 118,8 e R.A. L. 8,10;
       b)  appartamento  sito  in  Roma,  via del Nuoto n. 11, int. 1,
 composto di vani catastali 8,5 e giardino annesso, oltre cantina n. 1
 e posto macchina distinto in catasto al foglio 239 particella 14  sub
 1 (appartamento) 12.12.18 (accessori) e 17 (cantina).
    Conseguentemente  alla  sentenza  di condanna di cui sopra, veniva
 instaurato innanzi al competente Tribunale civile di Roma il giudizio
 avente  ad  oggetto  la  quantificazione  e  liquidazione  del  danno
 risentito  dall'Amministrazione.  Nell'ambito  di  tale  processo, ad
 ulteriore cautela del credito, veniva concesso dal G.I.  dott.  Delli
 Priscoli  sequestro  conservativo  in  danno  dell'istante  sino alla
 concorrenza di L. 12.000.000.000 (dodicimiliardi),  sequestro  questo
 che veniva eseguito sopra i medesimi beni immobili dianzi descritti e
 cio'  mediante  trascrizione del relativo provvedimento autorizzativo
 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma in  data  10
 agosto 1983 ai nn. 44935 e 44936 di formalita'.
    Senonche' il menzionato giudizio di liquidazione si concludeva con
 la  sentenza  10  maggio  1986  che determinava l'ammontare del danno
 nella    complessiva    somma    di     sole     L.     1.500.000.000
 (unmiliardocinquecentomilioni)  liquidata  in  favore  del  Ministero
 della Difesa e  che  conseguentemente  riduceva  al  detto  ammontare
 l'efficacia del citato sequestro conservativo (all. 1).
    Successivamente,  la Corte d'Appello di Roma (Sezione prima civile
 sentenza in data 8 aprile-26 settembre 1988 (all.  2)  e  la  Suprema
 Corte  di  Cassazione  (Sezione  prima  civile  sentenza  in  data  7
 giugno-10 luglio  1991  (all.  3),  nel  respingere  le  impugnazioni
 proposte   da   entrambe  le  parti,  confermavano  integralmente  le
 statuizioni del Giudice di primo grado.
    L'Amministrazione pertanto, attesa  l'intervenuta  conversione  ex
 lege  del sequestro in pignoramento, dava corso a procedura esecutiva
 immobiliare  in  danno  dell'istante,  tuttora  pendente  innanzi  al
 Tribunale di Roma.
    Premesso e documentato quanto sopra sul piano storico-processuale,
 e considerato altresi':
       a)  che  l'istituto dell'ipoteca legale (art. 316 nuovo c.p.p.)
 risulta soppresso in quanto "relitto storico di un'epoca in  cui  era
 sconosciuto  il  sequestro  conservativo  civile  sui  beni  immobili
 introdotto con il codice di procedura civile del 1940", cosi' come si
 legge nella Relazione;
       b) che comunque l'ipoteca legale in  questione  ha  esaurito  i
 propri   effetti  di  garanzia  sia  in  dipendenza  dell'intervenuta
 conclusione del giudizio di merito di liquidazione del danno  sia  in
 considerazione  del sovrappostosi sequestro conservativo sui medesimi
 cespiti nonche' del successivo procedimento di subasta degli stessi;
       c) che, in ogni caso, il mantenimento  del  vincolo  ipotecario
 per un ammontare di L. 40.000.000.000 (quarantamiliardi) di contro ad
 un   credito   effettivo   della  P.A.  di  appena  L.  1.500.000.000
 (unmiliardocinquecentomilioni),  quale  accertato  e  consacrato  nei
 richiamati  giudicati,  appare privo di legittimo titolo e si traduce
 all'evidenza in un eccesso di mezzi di cautela;