A S.E. L'Illustrissimo Sig. Presidente DELLA CORTE COSTITUZIONALE Il sottoscritto Antonio Lefebvre D'Ovidio, nato a Napoli il 17 gennaio 1913 e residente in Gran Bretagna, 70 Stanhope Mews East, Londra SW7, elettivamente domiciliato in Roma, via del Nuoto n. 11, espone e chiede all'Ill.ma S.V. quanto appresso. L'istante, coimputato unitamente ad altri nel giudizio penale di accusa contro Gui Luigi e Tanassi Mario, veniva condannato, con sentenza addi' 1' marzo 1979 depositata in data 2 agosto 1979 della Corte Costituzionale, alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione e a L. 300.000 di multa. Nelle more dell'anzidetto procedimento il Sig. Presidente della Corte Costituzionale - con decreti addi' 10 novembre 1977 e 30 novembre 1977, iscritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma ai nn. 7536 del 16 novembre 1977 e 7998 del 5 dicembre 1977 - disponeva l'iscrizione di ipoteca legale per la somma di L. 40.000.000.000 (quarantamiliardi) sui seguenti beni immobili di proprieta' dell'istante: a) terreno sito in territorio del Comune di Roma, nel comprensorio detto "Marina Reale" a sud-est della tenuta di Castel Porziano tra la via Pratica di Mare e la fascia litoranea, e precisamente del lotto contrassegnato con il n. 38 di mq. 6.753, riportato in Catasto terreni del Comune di Roma alla partita 24792 Sez. C foglio 1146 particella 166 R.D. L. 118,8 e R.A. L. 8,10; b) appartamento sito in Roma, via del Nuoto n. 11, int. 1, composto di vani catastali 8,5 e giardino annesso, oltre cantina n. 1 e posto macchina distinto in catasto al foglio 239 particella 14 sub 1 (appartamento) 12.12.18 (accessori) e 17 (cantina). Conseguentemente alla sentenza di condanna di cui sopra, veniva instaurato innanzi al competente Tribunale civile di Roma il giudizio avente ad oggetto la quantificazione e liquidazione del danno risentito dall'Amministrazione. Nell'ambito di tale processo, ad ulteriore cautela del credito, veniva concesso dal G.I. dott. Delli Priscoli sequestro conservativo in danno dell'istante sino alla concorrenza di L. 12.000.000.000 (dodicimiliardi), sequestro questo che veniva eseguito sopra i medesimi beni immobili dianzi descritti e cio' mediante trascrizione del relativo provvedimento autorizzativo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma in data 10 agosto 1983 ai nn. 44935 e 44936 di formalita'. Senonche' il menzionato giudizio di liquidazione si concludeva con la sentenza 10 maggio 1986 che determinava l'ammontare del danno nella complessiva somma di sole L. 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni) liquidata in favore del Ministero della Difesa e che conseguentemente riduceva al detto ammontare l'efficacia del citato sequestro conservativo (all. 1). Successivamente, la Corte d'Appello di Roma (Sezione prima civile sentenza in data 8 aprile-26 settembre 1988 (all. 2) e la Suprema Corte di Cassazione (Sezione prima civile sentenza in data 7 giugno-10 luglio 1991 (all. 3), nel respingere le impugnazioni proposte da entrambe le parti, confermavano integralmente le statuizioni del Giudice di primo grado. L'Amministrazione pertanto, attesa l'intervenuta conversione ex lege del sequestro in pignoramento, dava corso a procedura esecutiva immobiliare in danno dell'istante, tuttora pendente innanzi al Tribunale di Roma. Premesso e documentato quanto sopra sul piano storico-processuale, e considerato altresi': a) che l'istituto dell'ipoteca legale (art. 316 nuovo c.p.p.) risulta soppresso in quanto "relitto storico di un'epoca in cui era sconosciuto il sequestro conservativo civile sui beni immobili introdotto con il codice di procedura civile del 1940", cosi' come si legge nella Relazione; b) che comunque l'ipoteca legale in questione ha esaurito i propri effetti di garanzia sia in dipendenza dell'intervenuta conclusione del giudizio di merito di liquidazione del danno sia in considerazione del sovrappostosi sequestro conservativo sui medesimi cespiti nonche' del successivo procedimento di subasta degli stessi; c) che, in ogni caso, il mantenimento del vincolo ipotecario per un ammontare di L. 40.000.000.000 (quarantamiliardi) di contro ad un credito effettivo della P.A. di appena L. 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni), quale accertato e consacrato nei richiamati giudicati, appare privo di legittimo titolo e si traduce all'evidenza in un eccesso di mezzi di cautela;