LA CORTE DI CASSAZIONE
   Ha   pronunciato   la   seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto
 dall'I.N.A.D.E.L. - Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti  Locali,
 in  persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore,  elettivamente
 domiciliato in Roma, via dei Prefetti 46, c/o l'avv.  G.  La  Loggia,
 che  la  rappresenta  e difende, giusta delega a margine del ricorso,
 ricorrente, contro Pistola Angela Rosa, elettivamente domiciliata  in
 Roma,  via P. Mascagni 154, c/o l'avv. P. Vitucci, che la rappresenta
 e  la  difende   giusta   delega   a   margine   del   controricorso,
 controricorrente,  per l'annullamento della sentenza del tribunale di
 Teramo del 29 gennaio 1988 - 18 novembre 1988 r.g. n. 1816/1984;
    Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4
 giugno 1991 dal cons. dott. Trezza;
    Udito l'avv. Z. M. La Loggia per delega G. La Loggia;
    Udito l'avv. Vitucci;
    Udito il p. m., in  persona  del  sostituto  procuratore  generale
 dott.  Bonajuto,  che  ha concluso per l'acoglimento del primo motivo
 del ricorso e il rigetto del secondo;
                           RITENUTO IN FATTO
    Pistola Angela Rosa, gia' dipendente dell'O.N.M.I., transitata con
 decorrenza 1' gennaio 1976 alle dipendenze di ente  locale  ai  sensi
 della  legge  23  dicembre  1975,  n. 698, dopo il suo collocamento a
 riposo, ha  chiesto  al  pretore  di  Teramo  la  liquidazione  della
 indennita'  di fine rapporto - di anzianita' - a lei spettante per il
 periodo di servizio prestato presso l'O.N.M.I., oltre alla indennita'
 premio di servizio dovutale per il servizio prestato preso l'ente lo-
 cale.
    Il pretore,  nel  decidere  con  sentenza  1'  giugno  1984  sulle
 richieste della parte, riteneva che nella base di computo della prima
 indennita'   dovesse  essere  ricompresa  la  indennita'  integrativa
 speciale. Tale tesi veniva  confermata  dal  tribunale  della  stessa
 citta',  adito  su  appello  dell'I.N.A.D.E.L.,  con  sentenza del 29
 gennaio 1988.
    L'istituto  suddetto   ha   proposto   ricorso   per   cassazione,
 sostenendo, la tesi contraria.
                         SI OSSERVA IN DIRITTO
    Mentre   e'   pacifico   che  dal  1'  gennaio  1976  nel  computo
 dell'indennita' premio  di  servizio  spettante  agli  ex  dipendenti
 O.N.M.I.  transitati  alle dipendenze degli enti locali deve teneresi
 conto della indennita' integrativa speciale, ai  sensi  dell'art.  3,
 ultimo  comma  della  legge  7 luglio 1980, n. 299, si controverte in
 causa se di tale indennita' debba tenersi  conto  anche  nel  computo
 della  indenita'  di  fine  rapporto per il periodo in cui i suddetti
 erano alle dipendenze dell'ente soppresso.
    Va al riguardo precisato  che,  fino  alla  recentissima  sentenza
 delle  sezioni  unite  di  questa Corte n. 5186 del 9 maggio 1991, la
 giurisdizione a decidere sulle controversie  relative  all'indennita'
 di fine rapporto in questione spettava alla giustizia amministrativa,
 la  quale  in  prevalenza  riteneva  che  la  indennita'  integrativa
 speciale dovvesse computarsi nella base di calcolo dell'indennita' di
 anzianita' spettante agli ex dipendenti O.N.M.I. (t.a.r.  Abruzzo  n.
 403  del  17 novembre 1986; t.a.r. Lazio n. 828 del 26 novembre 1988,
 n. 2250 del 15 febbraio 1989, n. 556 del 27  marzo  1990;  ma  contra
 Consiglio  di  Stato  n.  173  del  15 settembre 1986), con la citata
 decisione n. 5186 del 1991 e' stato ritenuto che la detta  indennita'
 di  anzianita', nel caso dei dipendenti ex O.N.M.I., per l'indiscussa
 continuita' del rapporto di impiego e per il suo confluire nell'unico
 trattamento di fine servizio (art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n.
 698), viene ad assumere  anche'essa  natura  previdenziale,  al  pari
 della  indennita'  premio  di  servizio,  per  cui le controversie in
 ordine alla stessa devono  essere  devolute  alla  giurisdizione  del
 giudice ordinario.
    Dovendosi,   dunque,  aver  riguardo  alla  interpretazione  della
 legislazione vigente operata da tale giudice, va rilevato che  questa
 Corte  di legittimita', la quale in precedenza si era dovuta occupare
 della materia per effetto del giudicato creatosi sulla giurisdizione,
 ha sempre ritenuto che la indennita' integrativa speciale, attribuita
 ai dipendenti dell'O.N.M.I. con riferimento  alle  fonti  legislative
 vegenti  per  i  dipendenti  statali  (legge 27 maggio 1959, n. 324),
 dovesse essere esclusa dal calcolo  della  indennita'  di  anzianita'
 (tra tante, Cass., nn. 10705 e 2562 del 1990).
    E',  dunque,  evidente  come,  in conseguenza della disparita' del
 trattamento del  dipendente  statale,  e  quindi  del  dipendente  ex
 O.N.M.I.,  rispetto  al  dipendente  di  ente  locale  in ordine alla
 determinazione delle rispettive indennita'  di  fine  rapporto,  alla
 Pistola  competa, a causa delle differenti modalita' di calcolo delle
 due componenti della indennita' di fine  rapporto,  per  il  servizio
 prestato  alle  dipendenze  dell'O.N.M.I.  una  indennita'  in  senso
 relativo minore di  quella  dovuta  per  il  servizio  prestato  alle
 dipendenze  dell'ente locale: cio' induce questa Corte a sollevare di
 ufficio  nuovamente  questione   di   illegittimita'   costituzionale
 dell'art.  22  della  legge 3 giugno 1975, n. 160 e dell'art. 3 della
 legge 7 luglio 1980, n. 299, per le ragioni che  in  seguito  saranno
 esposte,  pur non ignorando che analoga questione e' stata dichiarata
 dalla Corte costituzionale inammissibile con sentenza n. 220  del  25
 febbraio  1988,  per  quanto  concerne  la  posizione degli impiegati
 statali, e manifestamente inammissibile con ordinanza n. 402 del 12 -
 31 luglio 1990 per quanto concerne la specifica  posizione  degli  ex
 dipendenti O.N.M.I..
    In  particolare,  l'art.  22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, al
 secondo  comma,  dispone  che  "a  decorrere  dal  1'  gennaio   1974
 l'indennita'  integrativa  speciale, di cui all'art. 1 della legge 27
 maggio 1959, n. 324, corrisposta al personale dello Stato, anche  con
 ordinamento  autonomo,  e'  da  considerare  tra  gli  elementi della
 retribuzione previsti dall'art. 12 della legge  30  aprile  1969,  n.
 153,  per  il  calcolo  dei  contributi di previdenza e di assistenza
 sociale".
    L'art. 12 della legge n. 153/1969, cui  fa  riferimento  la  norma
 sopra  riportata,  elencante  gli elementi retributivi costituenti la
 base imponibile per il calcolo dei  contributi  di  previdenza  e  di
 assistenza  sociale,  pur  sostituendo  gli  artt.  1 e 2 del d.l. 1'
 agosto 1945, n. 692, recepiti negli artt. 27  e  28  del  t.u.  delle
 norme  sugli  assegni  familiari (d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797) - ma
 anche l'art. 29 del t.u. delle disposizioni contro gli infortuni  sul
 lavoro  e  le  malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno
 1965, n. 1124 -, non ha la ridotta portata assunta e  ritenuta  dalla
 Corte  costituzionale nella sentenza n. 220/1988 e nella ordinanza n.
 402/1990, ma ha una valenza generale, come si desume dal titolo della
 legge che lo contiene: "revisione degli ordinamenti  pensionistici  e
 norme  in  materia di sicurezza sociale", e dalla lettera della norma
 medesima, dalla quale non emerge  alcuna  limitazione  (a  differenza
 delle  norme  sostituite, in cui si da' rispettivamente la nozione di
 retribuzione "agli effetti  del  calcolo  nel  contributo"  "per  gli
 assegni  familiari" e la nozione di retribuzione "ai fini del calcolo
 dei  premi  e  dei  contributi  e  delle  indennita'  per  inabilita'
 temporanea  o permanente e per i casi mortali .."; e con tale valenza
 ha avuto attuazione  da  parte  dei  vari  istituti  previdenziali  e
 assistenziali,  i quali hanno applicato la norma ai fini di qualsiasi
 contribuzione; e del  resto  tale  valenza  generale  costituisce  il
 presupposto  delle numerosissime sentenze di questa Corte, chiamata a
 decidere  in  ordine  alla  ricomprensione  nella   base   imponibile
 contributiva di emolumenti vari.
    La conferma di quanto sopra - oltre a desumersi dall'accertamento,
 effettuato in concreto dal tribunale di Teramo, che nella fattispecie
 la  indennita'  integrativa  speciale  fu  effettivamente  soggetta a
 contribuzione anche per il periodo di servizio presso l'O.N.M.I. - e'
 in via generale offerta anche dagli artt.  9-  bis  e  9-  ter  della
 recente legge 1' giugno 1991, n. 166, i quali, in sede di conversione
 del  d.-l.  29  marzo 1991, n. 103, disponendo, in via interpretativa
 dell'art. 12 legge 30 aprile 1969, n. 153,  l'esclusione  dalla  base
 imponibile  previdenziale  ex  art.  12  cit.  delle  contribuzioni a
 finanziamento di cassa o forme assicurative  integrative  nonche'  la
 ricomprensione  nella diaria o nell'indennita' di trasferta di cui al
 medesimo art. 12, secondo cpv., n. 1, delle indennita'  spettanti  ai
 lavoratori tenuti per contratto ad una attivita' lavorativa in luoghi
 variabili diversi da quello della sede aziendale (cosi' risolvendo un
 notevole  contenzioso  giudiziario),  implicitamente  rafforzando  la
 valenza generale della dispozione interpretata,  non  giustificandosi
 un  cosi'  mirato  intervento  del  legislatore  ove  l'art.  12 cit.
 concernesse l'ambito della disposizione contributiva ai limitati fini
 ritenuti nella sentenza n. 220/1z988 e nella  ordinanza  n.  402/1990
 della Corte costituzionale.
    Giova,  infine, aggiungere che neppure l'art. 22 legge n. 160/1975
 pone limitazioni di sorta in ordine ai contributi cui e' assoggettata
 la indennita' in questione.
    La normativa in esame,  dunque,  deve  essere  intesa  cosi'  come
 interpretata   dai   giudici   ed  attuata  in  concreto  dagli  enti
 interessati.
    L'art. 3 della successiva legge 7 luglio 1980, n.  299,  peraltro,
 oltre  a  disporre  che "a decorrere dal 1' gennaio 1974 l'indennita'
 integrativa speciale istituita con la legge 27 maggio 1959,  n.  324,
 corrisposta  ai  dipendenti  degli  enti  iscritti  all'I.N.A.D.E.L.,
 gestione previdenza, e'  soggetta  alla  contribuzione  previdenziale
 nella  misura massima prevista dall'art. 1 della legge 31 marzo 1977,
 n. 91" (primo comma) (e nella misura intera a decorrere dal 1' giugno
 1982 in virtu' dell'art. 4, nono comma, della legge 29  maggio  1982,
 n.  297,  anche  per effetto della sentenza interpretativa di rigetto
 della Corte costituzionale n. 236 del 18 novembre 1986), ha  aggiunto
 che  "in  forza  dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma
 precedente  l'iscritto  all'I.N.A.D.E.L.,  gestione  previdenza,   ha
 diritto,  ove  collocato  in  quiescenza  dopo il 31 dicembre 1973, a
 percepire l'indennita' premio di servizio, ricomprendendo nel calcolo
 del beneficio l'indennita' integrativa di cui  al  precedente  comma"
 (secondo comma).
    L'intimo  collegamento tra le due riporta le disposizioni (art. 22
 della legge n. 160/1975 e 3 della legge n.  299/1980),  che  conferma
 ancora  una  volta  la  generalizzata sottoposizione della indennita'
 integrativa  speciale  a  contribuzione  previdenziale,   si   evince
 chiaramente   dal   medesimo   termine   iniziale  della  imposizione
 contributiva 1' gennaio 1974, che, se e'  con  evidenza  giustificato
 per  la  prima legge del 1975, si giustifica per la seconda del 1980,
 cioe'  di  ben  cinque  anni  successiva,  solo  con   l'intento   di
 parificare,  ai  fini  impositivi,  ai  dipendenti dello Stato quelli
 degli enti locali, anche allo scopo di eliminare  i  dubbi  sorti  in
 precedenza  circa  i  soggetti  passivi interessati alla imposizione,
 tutti essendo dipendenti pubblici (si veda anche in senso conforme la
 sentenza della stessa Corte costituzionale n. 193 del 12 aprile  -  2
 maggio 1991).
    Ma,  con  una disposizione ritenuta dalla giurisprudenza di questa
 Corte specifica per i dipendenti degli enti locali (la quale, invece,
 poteva ben essere considerata come naturalmente  conseguenziale  alla
 imposizione  contributiva  della  indennita'  integrativa  speciale e
 quindi implicitamente compresa nell'art. 22 della legge n. 160/1975),
 la legge n. 299/1980 ha riconosciuto il  diritto  del  dipendente  di
 ente   locale,   all'atto   del   suo  collocamento  a  riposo,  alla
 ricomprensione nella base  di  calcolo  della  indennita'  premio  di
 servizio  anche  della  indennita'  integrativa  speciale, proprio in
 forza dell'assoggettamento contributivo di quest'ultima.
    E' dunque, evidente, la disparita' di trattamento tra i dipendenti
 statali e quelli degli enti locali, e in particolare, per quello  che
 qui  interessa,  tra  i  dipendenti pubblici assimilati ai primi ed i
 dipendenti  di  quest'ultimi  enti,  da  cui  consegue   la   diversa
 determinazione  nel  caso concreto della indennita' di anzianita' per
 il servizio prestato alle dipendenze dell'O.N.M.I. e della indennita'
 premio di servizio per l'opera prestata alle dipendenze di  ente  lo-
 cale  (puo' aggiungersi che al 1' gennaio 1976 la rilevata disparita'
 era ancora piu' evidente, poiche' la tredicesima mensilita', che  per
 i  dipendenti  degli enti locali era gia' compresa nella retribuzione
 contributiva,   costituente   la   base   per    la    determinazione
 dell'indennita'  premio  di servizio dalla legge 8 marzo 1968 n. 152,
 artt. 4 e 11, quinto comma, lo fu per  i  dipendenti  dello  Stato  e
 assimilati  solo a decorrere dal 1' giugno 1979 per effetto dell'art.
 2 della legge 20 marzo 1980, n. 75).
    Ne' puo' sostenersi che le due indennita' di  buonuscita  -  o  di
 anzianita'  nel caso concreto - e premio di servizio) abbiano diversa
 natura, tale tesi essendo stata ormai  espressamente  disattesa  alla
 stessa Corte costituzionale (sentenze nn. 763 del 30 giugno 1988 e n.
 821  del 14 luglio 1988), come ha bene posto in evidenza il tribunale
 amministrativo del Lazio  nella  sua  ordinanza  di  rimessione  alla
 stessa  Corte  n.  414  del  12  febbraio  1990  della  questione  di
 illegittimita' costituzionale degli  artt.  3  e  38  del  d.P.R.  29
 dicembre 1973, n. 1032 (peraltro precedente alla legge n. 160/1975).
    Quest'ultima    ordinanza    contiene,    inoltre,    fondamentali
 argomentazioni a sostegno della ritenuta non  manifesta  infondatezza
 della questione di incostituzionalita' come sopra posta, in quanto si
 evidenzia  in  essa nelle citate decisioni della Corte costituzionale
 n. 763/1988 e  n.  821/1988  la  posizione  dei  dipendenti  iscritti
 all'I.N.A.D.E.L.  e'  stata  parificata a quella dei dipendenti dello
 Stato laddove la legge  8  marzo  1968,  n.  152,  prevedeva  per  il
 conseguimento  della  indennita'  premio  di servizio condizioni piu'
 restrittive rispetto a quelle  dettate  per  il  conseguimento  della
 indennita'  di  buonuscita  da  parte  dei dipendenti statali. Non si
 comprende, dunque, la ragione per  cui  la  parificazione  delle  due
 posizioni   non   debba  essere  attuata  anche  nel  senso  opposto,
 eliminando quelle disposizioni che negano ai dipendenti statali (e  a
 quelli  ad  essi  assimilati  collocati a riposo diritti accordati ai
 dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L.
    Va ancora notato che la imposizione contributiva sulla  indennita'
 integrativa  speciale e la sua non computabilita' nella indennita' di
 buonuscita - o di anzianita' nel caso  concreto  -  viola  anche  gli
 artt. 36 e 38 della Costituzione, perche' determina un depauperamento
 della   retribuzione   in   costanza  del  rapporto  di  lavoro,  non
 compensato, alla cessazione di  questo,  dalla  incidenza  di  quanto
 trattenuto sulla indennita' di fine rapporto.
    Puo', infine, aggiungersi che la legge 27 ottobre 1988, n. 482, la
 quale   disciplina  ex  novo  l'intera  materia  del  trattamento  di
 quiescenza e di  previdenza  del  personale  proveniente  dagli  enti
 soppressi,  non  e'  rilevante  nella  fattispecie, poiche' essa, per
 giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. nn. 10705  e  n.  2562
 del  1990;  s.u.  n.  5186/1991),  non  e'  applicabile ai dipendenti
 collocati a riposo - come la Pistola - prima dell'entrata  in  vigore
 della legge medesima.
    In   conclusione,   va  sollevata  di  ufficio  la  questione  non
 manifestamente infondata, della legittimita' costituzionale dell'art.
 22 della legge n. 160/1975, nella parte in cui  non  prevede  che  la
 indennita' integrativa speciale in quanto sottoposta a contribuzione,
 previdenziale  e  assistenziale,  sia  computata  nella indennita' di
 buonuscita  dei  dipendenti  statali  (e  quindi  nell'indennita'  di
 anzianita'  dei  dipendenti  della soppressa O.N.M.I.) e dell'art. 3,
 secondo comma, della legge n. 299/1980, nella parte  in  cui  prevede
 che   la   indennita'  integrativa  speciale  sia  computabile  nella
 indennita'   premio   di   servizio   solo  dai  dipendenti  iscritti
 all'I.N.A.D.E.L. e non  anche  nella  indennita'  di  buonuscita  dei
 dipendenti statali (e quindi anche nella indennita' di anzianita' dei
 dipendenti della soppressa O.N.M.I.).
    La  questione  sollevata  e'  poi rilevante nel presente giudizio,
 poiche', solo  dichiarando  la  illegittimita'  costituzionale  delle
 citate  norme  di  legge,  potrebbe  trovare  accoglimento la domanda
 giudiziale avanzata dalla Pistola.