ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo,
 della  legge  4  giugno  1991,  n.  186  (Istituzione  del   comitato
 interministeriale  per  la  programmazione  economica nel trasporto -
 CIPET) promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano  e  di
 Trento,  notificati  il  22  luglio  1991, depositati in cancelleria,
 rispettivamente, il 25 e il 29 successivi ed iscritti ai nn. 29 e  30
 del registro ricorsi 1991;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  17  dicembre  1991  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi  gli  avvocati  Roland  Ritz  per  la  Provincia autonoma di
 Bolzano e Valerio  Onida  per  la  Provincia  autonoma  di  Trento  e
 l'Avvocato  dello  Stato  Piergiorgio  Ferri  per  il  Presidente del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - La Provincia autonoma di  Bolzano,  con  ricorso  ritualmente
 notificato  e  depositato,  ha  sollevato  questione  di legittimita'
 costituzionale nei confronti dell'art. 2, primo  comma,  lettere  a),
 b),  c),  e),  g),  h), i), m), n), della legge 4 giugno 1991, n. 186
 (Istituzione del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
 economica  nel trasporto - CIPET), per violazione dell'art. 8, nn. 5,
 17 e 18, dell'art. 14, primo comma, dell'art. 16, primo comma,  dello
 Statuto  speciale  per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
 n. 670) e delle relative norme di attuazione (d.P.R. 22  marzo  1974,
 n.  381;  d.P.  R.  19  novembre 1987, n. 527; decreto legislativo 25
 gennaio 1991, n. 33), i quali attribuiscono alla  suddetta  Provincia
 competenze  legislative e amministrative di tipo esclusivo in materia
 di   urbanistica,   lavori   pubblici   di   interesse   provinciale,
 comunicazioni e trasporti d'interesse provinciale.
    La  ricorrente  svolge, innanzitutto, la censura relativa all'art.
 2, primo  comma,  lettera  i),  il  quale  stabilisce  che  il  CIPET
 "provvede    con    cadenza    triennale,    sentite    le   regioni,
 all'aggiornamentodel Piano generale  dei  trasporti".  La  Provincia,
 premesso  che  la  questione  non  si  porrebbe  ove si ritenesse non
 applicabile la norma impugnata alle province  autonome,  osserva  che
 l'incostituzionalita'  della  suddetta previsione risulta evidente in
 riferimento all'art. 2, terzo comma, della legge 15 giugno  1984,  n.
 245, il quale richiama le norme di attuazione dello Statuto contenute
 nell'art.  20  del  d.P.R.  n.  381  del  1974, che prescrive per gli
 aggiornamenti periodici del Piano generale  dei  trasporti  "l'intesa
 con  le  province  autonome".  Si  tratterebbe,  dunque, di un palese
 contrasto, tanto piu' che questa Corte,  con  ordinanza  n.  524  del
 1988,  avrebbe  affermato  che la suddetta intesa si applica sia alla
 prima approvazione, sia ai successivi aggiornamenti del Piano.
    Secondo la stessa ricorrente, inoltre, tutte le altre disposizioni
 impugnate  sarebbero  costituzionalmente  illegittime   sia   perche'
 incompatibili  con  i  poteri  provinciali  connessi all'esercizio di
 funzioni di carattere  esclusivo  attribuite  alla  ricorrente  dalle
 norme  statutarie  prima  ricordate,  sia  perche' contrastanti con i
 principi  costituzionali  relativi  alla  funzione  di  indirizzo   e
 coordinamento e, in particolare, al principio di legalita'.
    Sotto  i predetti profili, sarebbe incostituzionale, innanzitutto,
 la disposizione contenuta alla lettera a), secondo la quale il  CIPET
 "emana  direttive  per  coordinare  la programmazione nel settore del
 trasporto   con   la   programmazione   economica   generale".   Tale
 disposizione  contrasterebbe  con  il  potere di programmazione degli
 interventi  di  propria  competenza  nel   settore   del   trasporto,
 attribuiti  alla  ricorrente  dallo Statuto speciale e dalle norme di
 attuazione contenute nel  d.P.R.  n.  527  del  1987,  che  individua
 tassativamente  i  poteri  e  le  modalita' d'intervento residuati in
 materia allo Stato. Inoltre, la stessa disposizione, non stabilendo a
 quali obiettivi o interessi costituzionali debbano essere finalizzate
 le direttive  del  CIPET,  non  predeterminerebbe  in  alcun  modo  i
 contenuti di queste ultime.
    Ad  analoghe  censure e' assoggettata anche la lettera b), secondo
 la quale il CIPET "emana direttive per coordinare e  semplificare  le
 procedure  e  l'azione  delle  amministrazioni  ed  enti pubblici nel
 settore del trasporto e per garantire l'attuazione del Piano generale
 dei trasporti". In contrario, infatti, non si potrebbe  dire  che  la
 copertura  legislativa  possa  essere  assicurata dal rinvio al Piano
 generale dei trasporti, dal momento che  le  direttive  ivi  previste
 sarebbero  esercitabili  anche  indipendentemente  dalle  esigenze di
 attuazione del Piano, e cioe' al solo scopo di coordinare  le  proce-
 dure  e  le  azioni  delle  amministrazioni  pubbliche  operanti  nel
 settore.
    Per ragioni del tutto simili  sarebbe  incostituzionale  anche  la
 lettera  c),  secondo la quale il CIPET "emana direttive per definire
 gli schemi di convenzione relativi ai progetti integrati nel  settore
 del trasporto, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti
 locali",  non  potendo  riconoscersi un significato prescrittivo alla
 formula  di  salvezza ivi contenuta, tanto piu' che pone sullo stesso
 piano autonomie del tutto diverse fra loro.
   Censure analoghe a queste sono formulate  avverso  le  disposizioni
 contenute  nella  lettera  e) e nella lettera m). Secondo la prima di
 tali disposizioni, il CIPET emana direttive per  l'adeguamento  e  il
 coordinamento  con il Piano generale dei trasporti di tutti i piani e
 programmi,  adottati  o  in  corso  di  realizzazione  o   anche   di
 elaborazione,  delle  amministrazioni  statali, di quelle regionali o
 locali, nonche'  di  enti  pubblici  e  di  societa',  che  prevedano
 interventi  comunque  incidenti sul settore del trasporto, prevedendo
 l'adeguamento dei  piani  degli  enti  interessati  entro  90  giorni
 dall'emanazione  delle  direttive  stesse.  Secondo  la  disposizione
 contenuta nella lettera  m),  al  fine  di  permettere  al  CIPET  di
 valutare la conformita' dei predetti piani rispetto agli obiettivi di
 quello  generale  e alle direttive emanate ai sensi della lettera e),
 le amministrazioni e gli enti sopra  indicati  trasmettono  i  propri
 piani  attuativi  al Comitato interministeriale, che si esprime entro
 il termine di 90 giorni dalla comunicazione, decorso  inutilmente  il
 quale  si  intende  dato il parere favorevole. La stessa disposizione
 aggiunge, subito dopo, che "il parere contrario del  CIPET  determina
 la  sospensione dell'efficacia del piano o programma generale, che si
 trasmette a tutti gli strumenti e provvedimenti attuativi" e che  "le
 opere  previste  dal  piano  o  programma generale su cui il CIPET ha
 espresso parere contrario  non  possono  usufruire  di  finanziamenti
 pubblici".
    Oltre  ai  motivi  gia'  fatti  valere  per  le  altre censure, la
 ricorrente argomenta  sulla  peculiarita'  del  potere  di  direttiva
 previsto  dalle  disposizioni  in  esame, poiche' questo consiste sia
 nella fissazione degli obiettivi e dei criteri, sia in un riesame  di
 tutti  i  piani e i programmi gia' adottati in passato. E' chiaro che
 quest'ultimo, comportando  un  esercizio  successivo  del  potere  di
 direttiva,  ha l'effetto di costringere l'ente che ha adottato il pi-
 ano a modificarlo in conformita' alle prescrizioni date, le quali non
 possono essere  che  puntuali  e  specifiche.  Sicche',  conclude  la
 Provincia,  piu' che di un potere di direttiva si dovrebbe parlare di
 un potere di controllo atipico, che, se  puo'  essere  legittimamente
 esercitato verso le amministrazioni statali e le imprese private, non
 puo' esserlo, di certo, verso funzioni amministrative riconducibili a
 competenze provinciali di tipo esclusivo. La lettera m), poi, collega
 a  tale potere di controllo, espresso attraverso un parere del CIPET,
 effetti altrettanto atipici, poiche' al parere negativo consegue  "la
 sospensione dell'efficacia" dell'atto di programmazione gia' adottato
 e  dei relativi provvedimenti attuativi, nonche' l'impossibilita' per
 le opere previste di fruire dei  finanziamenti  pubblici  e,  quindi,
 anche  di  quelli provinciali. Si tratta, dunque, di un potere che, a
 ben vedere, sembra piu' correttamente qualificabile  come  un  potere
 "straordinario" di annullamento nei confronti degli atti provinciali,
 atti che, nel caso di Bolzano, consistono anche in leggi (come il Pi-
 ano  territoriale provinciale, che non potrebbe non rientrare tra gli
 "interventi comunque incidenti sul settore del trasporto").
    Censure identiche a  quelle  mosse  alle  disposizioni  da  ultimo
 menzionate  sono  state  formulate  con  riferimento  alle previsioni
 contenute  nella  lettera  h),  le  quali  estendono  in  pratica  il
 meccanismo  definito  nelle  lettere  e)  ed  m)  alle "direttive per
 l'elaborazione  e  l'adeguamento dei piani regionali dei trasporti al
 Piano generale dei trasporti", nel senso che  dispongono  un  analogo
 controllo di conformita', compresa l'ipotesi del silenzio-assenso nel
 caso  che  il  parere  non  sia  dato  nel termine di 90 giorni dalla
 comunicazione.  Secondo  la  Provincia  di  Bolzano,  anche  a   tali
 direttive  si  dovrebbe  applicare  la conseguenza della "sospensione
 dell'efficacia"  e  della  cessazione  dei  finanziamenti   pubblici,
 sicche'  a  tale  proposito  vanno  ripetute le censure riportate nel
 capoverso precedente.
    Per  ragioni  simili  a   quelle   ricordate   all'inizio   appare
 incostituzionale  -  sempre  secondo  la  provincia  ricorrente  - la
 previsione, contenuta nella lettera  g),  che  assegna  al  CIPET  il
 potere di emanare direttive concernenti "nuove iniziative legislative
 e regolamentari in ordine all'adeguamento della politica tariffaria e
 della  disciplina  in  materia di contributi ( ..) agli obiettivi del
 Piano  generale  dei  trasporti":  un  potere   di   direttiva   che,
 oltretutto,   si   rivolgerebbe,  incostituzionalmente,  agli  organi
 titolari delle funzioni legislative statale e provinciale.
    Infine, incostituzionale sarebbe anche la  disposizione  contenuta
 nella  lettera  n),  per  la  quale  il CIPET "formula proposte circa
 l'attivita' di  ricerche  e  di  studi  dell'Istituto  superiore  dei
 trasporti   -   ISTRA  s.p.a.  e  di  altri  istituti  con  specifica
 specializzazione  nel  settore  del  trasporto".  Tale  disposizione,
 infatti,  sarebbe  illegittima  per  la  parte  che si riferisce alle
 ricerche  e  agli  studi   riguardanti   il   trasporto   nell'ambito
 provinciale,  per  violazione  del  ricordato  art.  8,  n. 18, dello
 Statuto speciale.
    2.  -  Con  un  distinto  ricorso,   regolarmente   notificato   e
 depositato,  la Provincia autonoma di Trento ha impugnato le medesime
 disposizioni contestate  nel  ricorso  della  Provincia  di  Bolzano,
 esclusa  quella  contenuta  nella  lettera  n),  per violazione degli
 stessi  parametri  di  costituzionalita'  indicati   nel   precedente
 ricorso, ad eccezione dell'art. 14 dello Statuto speciale.
    La  ricorrente,  premesso  che  la legge n. 186 del 1991 segue una
 logica di settore - opposta a quella propria delle leggi  precedenti,
 che avevano salvaguardato l'autonomia provinciale con clausole di non
 applicabilita' o con la previsione di applicabilita' soltanto in base
 a norme speciali, - osserva che al nuovo Comitato si affidano compiti
 apparentemente  attuativi  del  Piano  generale  dei trasporti, ma in
 realta' di pianificazione del  settore,  con  poteri  autoritativi  e
 vincolanti  anche  nei  confronti  delle  regioni  e  delle  province
 autonome: compiti la cui natura risulta piu' chiaramente dall'art. 2,
 secondo comma, lettera  i),  in  virtu'  del  quale  al  CIPET  viene
 trasferito  un  potere,  quello  di aggiornamento triennale del Piano
 generale dei trasporti e di  indicazione  dell'ammontare  di  risorse
 pubbliche da destinare al finanziamento degli interventi nel settore,
 che  spettava al CIPE, in base all'art. 4, secondo comma, della legge
 n. 245 del 1984.  Secondo  la  Provincia  di  Trento,  nessun  dubbio
 potrebbe  sorgere  circa  l'applicabilita'  della legge alle province
 autonome,  poiche'  queste  ultime  sono   espressamente   menzionate
 nell'art.  1,  quarto  comma, della legge n. 186 del 1991, laddove si
 dice che esse sono chiamate a intervenire ai lavori del CIPET,  senza
 diritto di voto, per l'esame di argomenti di loro interesse.
    Le  disposizioni  contenute  nelle  lettere  a), b) e c) sarebbero
 illegittime, ad avviso della ricorrente, ovviamente sempreche'  siano
 ritenute   applicabili   alle  province  autonome,  dal  momento  che
 violerebbero le norme  di  attuazione  che  prevedono  la  necessita'
 dell'intesa,  come  confermato da questa Corte con l'ordinanza n. 524
 del 1988. In particolare, la lettera b) andrebbe sottoposta a  questa
 regola  in  quanto  si  tratta di disposizioni integrative del piano,
 cosi' come la  lettera  c),  salvo  a  interpretare  la  clausola  di
 salvezza  delle  competenze  contenuta  in quest'ultima disposizione,
 come rinvio implicito alla richiesta intesa.
    Per gli stessi motivi dovrebbe essere considerata incostituzionale
 la lettera g), sempreche' questa sia riferibile anche alle iniziative
 legislative e regolamentari della Provincia di Trento.
    Anche rispetto alle disposizioni contenute nelle lettere e), h) ed
 m), la ricorrente propone le medesime censure,  dal  momento  che  si
 tratta  di  direttive  vincolanti  integrative del Piano generale dei
 trasporti, le quali, da un lato, non vengono sottoposte  alle  proce-
 dure d'intesa prescritte dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 245
 del  1984  e,  dall'altro,  sono  destinate  a  incidere  in un campo
 riservato alla  competenza  esclusiva  della  Provincia  in  tema  di
 programmazione dei trasporti e urbanistica, per il cui esercizio sono
 gia'  previste  apposite  procedure  di  coordinamento nelle norme di
 attuazione contenute nel d.P.R.  n.  381  del  1974.  Queste  ultime,
 infatti,  lungi dal prevedere una superiorita' del Piano generale dei
 trasporti sugli  altri  piani,  impongono  ai  programmi  statali  di
 adeguarsi al piano urbanistico provinciale e ai piani territoriali di
 coordinamento,  alla  cui  formazione  lo Stato partecipa presentando
 osservazioni in sede di progetto. Sempre ad avviso della  ricorrente,
 le  disposizioni ora esaminate violerebbero anche l'art. 6 del d.P.R.
 n. 527 del 1987, in base al quale spetta  a  un  comitato  paritetico
 proporre  misure  di  coordinamento,  e l'art. 21, secondo comma, del
 d.P.R. n. 381 del 1974, il quale prevede la competenza  della  Giunta
 provinciale  per  la deliberazione dei piani urbanistici. Sugli altri
 profili attinenti alle stesse disposizioni  la  Provincia  di  Trento
 formula  censure analoghe a quelle svolte nel ricorso della Provincia
 di Bolzano.
    Infine, quanto alla lettera  i),  la  ricorrente  ne  contesta  la
 costituzionalita'  soltanto  nel caso che l'abrogazione ivi stabilita
 dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 245 del 1984 comporti come
 conseguenza che il terzo comma dell'art. 2, il quale prevede che  gli
 aggiornamenti  del  Piano debbono essere sottoposti ad intesa, non si
 applichi piu'. In tal caso, infatti, i contenuti del Piano  sarebbero
 determinati  con  atto  unilaterale  dello  Stato,  in violazione con
 quanto affermato da questa Corte nell'ordinanza n. 524 del 1988.
    3. - In entrambi i giudizi si  e'  costituito  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri  con memorie di contenuto identico, vo'lte a
 richiedere il rigetto dei ricorsi, senza svolgere,  peraltro,  alcuna
 difesa  in  merito  e  facendo  riserva  per  ogni controdeduzione in
 successivi scritti difensivi.
    4.  -  In  prossimita'  dell'udienza  ha  presentato  un'ulteriore
 memoria  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  la  quale,  oltre  ad
 insistere  sui  propri  argomenti,  osserva   che   l'interpretazione
 adeguatrice,  relativa  alla considerazione dell'art. 2, terzo comma,
 della  legge  n.  245  del  1984  come  norma  tuttora   applicabile,
 porterebbe   a   salvare   dalle   censure  proposte  in  riferimento
 all'obbligo dell'intesa soltanto la lettera i),  non  gia'  le  altre
 disposizioni impugnate, visto che la legge citata concerne unicamente
 gli aggiornamenti del piano. Per le restanti disposizioni, sottolinea
 la  ricorrente,  le  censure  sotto  il  profilo  della  lesione  del
 principio  di  "leale  cooperazione"  permangono,  poiche'  non  puo'
 considerarsi   garanzia   sufficiente  la  previsione  relativa  alla
 partecipazione, senza diritto di voto, del  Presidente  della  Giunta
 provinciale  alle  riunioni  del CIPET quando si discutono oggetti di
 specifico interesse provinciale, non ricorrendo nel  caso  neppure  i
 lineamenti di un "organo misto" e, comunque, non essendo rispettati i
 requisiti minimi di un coordinamento paritario.
    In   ogni  caso,  continua  la  ricorrente,  per  tutte  le  altre
 disposizioni  resta  la  macroscopica  violazione  del  principio  di
 legalita',  sia  perche' non tutte le direttive sono funzionalmente e
 necessariamente  legate  all'attuazione  del   Piano   generale   dei
 trasporti,   sia   perche'   quest'ultimo   e'   anch'esso   un  atto
 amministrativo avente contenuto d'indirizzo (tanto  che,  sotto  tale
 profilo,   non  puo'  invocarsi  legittimamente  neppure  l'interesse
 nazionale, considerato che, come questa Corte ha affermato,  siffatto
 interesse puo' essere individuato e definito soltanto dal legislatore
 statale).
    5.  -  In prossimita' dell'udienza ha presentato una memoria anche
 l'Avvocatura   generale   dello   Stato,   la   quale   insiste   per
 l'infondatezza dei ricorsi.
    Secondo   l'Avvocatura   dello   Stato,   nessun  valido  criterio
 ermeneutico autorizza a ritenere che sia  stato  abrogato  l'art.  2,
 terzo  comma,  della  legge  n.  245  del  1984, istitutiva del Piano
 generale dei trasporti, sicche' la procedura dell'intesa ivi prevista
 impedisce che i rapporti tra lo Stato, cioe' il CIPET, e la Provincia
 siano improntati a schemi di sottordinazione o di vincolo  preventivo
 quanto  all'esercizio  delle  competenze  provinciali da sottoporre a
 intesa.  Del  resto,  continua  l'Avvocatura,   questa   Corte,   con
 l'ordinanza  n.  524  del  1988, ha ritenuto che il modulo paritetico
 dell'intesa,  posto  a  presidio  dell'autonomia  provinciale   nella
 soggetta materia, va considerato operante (e su cio' concordava anche
 allora  la difesa dello Stato) tanto per la predisposizione del piano
 e dei relativi  aggiornamenti,  quanto  per  le  fasi  successive  di
 approntamento  e  di  approvazione.  Pertanto,  conclude l'Avvocatura
 dello Stato, si deve ritenere che i limiti implicati dalla necessita'
 dell'intesa per l'approvazione del Piano generale dei trasporti e dei
 relativi aggiornamenti operano anche con riguardo alle  funzioni  del
 CIPET   quando   incidono  nell'ambito  territoriale  delle  Province
 autonome.
    6. - Nel  corso  della  discussione  orale,  le  ricorrenti  hanno
 insistito  sulle  loro  posizioni.  In  particolare,  la Provincia di
 Bolzano ha affermato che se  la  tesi  dell'Avvocatura  dello  Stato,
 conducente a una pronunzia interpretativa di rigetto, puo' valere per
 le  disposizioni  attinenti  a poteri di programmazione, non potrebbe
 applicarsi,   invece,   ai    poteri    di    controllo,    la    cui
 incostituzionalita'  deriverebbe  dalla totale assenza di un'adeguata
 base legislativa. La Provincia di Trento ha osservato che, se le cose
 stessero come le descrive l'Avvocatura dello Stato, le ricorrenti non
 avrebbero nulla  da  lamentare.  Ma,  poiche'  al  CIPET  sono  stati
 assegnati  poteri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge n.
 245 del 1984, la Provincia ritiene che non sia possibile fare a  meno
 di  una  pronunzia,  in  parte, estensiva delle procedure d'intesa ai
 nuovi  poteri  e,  per  altra  parte,   demolitiva   dell'illegittima
 interferenza  del CIPET sull'efficacia dei piani provinciali (lettera
 m).
    L'Avvocatura dello Stato, per contro, premesso che la materia  dei
 trasporti  va  distinta  da  quella  della  urbanistica (tanto che la
 lettera h)  parla  solo  di  piani  dei  trasporti  e  non  di  piani
 urbanistici)  e  che  su  di  essi  incide  anche la disciplina della
 Comunita' europea, osserva che le  disposizioni  impugnate  hanno  ad
 oggetto  soltanto  i  trasporti nazionali. Su tali basi, l'Avvocatura
 insiste per la richiesta di una pronunzia interpretativa di  rigetto,
 che  chiarisca,  in  particolare,  la  portata  del concetto d'intesa
 specialmente in relazione alla distinta nozione di  cogestione  e  in
 considerazione dei diversi interessi di cui sono portatori i soggetti
 che nel caso sono chiamati all'intesa.
                        Considerato in diritto
    1.   -  Con  ricorso  regolarmente  notificato  e  depositato,  la
 Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questione di  legittimita'
 costituzionale  nei  confronti  dell'art. 2, primo comma, lettere a),
 b), c), e), g), h), i), m) ed n) della legge 4 giugno  1991,  n.  186
 (Istituzione  del  comitato  interministeriale  per la programmazione
 economica nel trasporto - CIPET), per  lesione  delle  competenze  di
 tipo esclusivo in materia di urbanistica, lavori pubblici d'interesse
 provinciale,  comunicazione  e  trasporti d'interesse provinciale, ad
 essa assicurate dall'art. 8, nn.  5,  17,  18,  dall'art.  14,  primo
 comma,  e  dall'art.  16,  primo comma, dello Statuto speciale per il
 Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dalle  relative
 norme  di  attuazione,  con  particolare  riferimento all'art. 20 del
 d.P.R. 22 marzo 1974, n.  381,  nonche'  all'art.  6  del  d.P.R.  19
 novembre  1987,  n. 527, e al decreto legislativo 25 gennaio 1991, n.
 33.
    Con  distinto  ricorso,  anch'esso   regolarmente   notificato   e
 depositato, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale nei confronti delle medesime disposizioni
 di  legge,  salvo  quella  contenuta nella lettera n), per violazione
 degli stessi parametri costituzionali,  ad  eccezione  dell'art.  14,
 primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
    Poiche'  i  giudizi  comportano  in  gran  parte la risoluzione di
 questioni  identiche,  essi  vanno  riuniti  per  essere  decisi  con
 un'unica sentenza.
    2.  -  Occorre preliminarmente esaminare la riserva espressa dalla
 difesa  della  Provincia  di  Bolzano   in   relazione   a   svariate
 disposizioni,   e  ripresa  in  via  precauzionale  da  quella  della
 Provincia di Trento, attinente alla non applicabilita' della legge n.
 186  del  1991  alle   ricorrenti.   In   realta',   questa   ipotesi
 interpretativa non ha alcun fondamento.
    Come  ha  ricordato  la  stessa  difesa della Provincia di Trento,
 l'applicabilita'  della   suddetta   legge   alle   ricorrenti   deve
 ammettersi,  in  via  di principio, soprattutto in considerazione del
 rilievo che la stessa legge, all'art. 1, quarto comma, prescrive  che
 "devono  esser  chiamati  ad  intervenire per l'esame di argomenti di
 rispettivo interesse, senza  diritto  di  voto,  i  presidenti  delle
 regioni  e  i  presidenti  delle  province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano". Ed, inoltre, non e' privo di significato che ne' dai lavori
 preparatori, ne' da altre disposizioni della legge n.  186  del  1991
 possono  trarsi  indicazioni  nel senso della non applicabilita' alle
 Province  della  stessa  legge,   essendo   vero,   piuttosto,   che,
 trattandosi  di  competenze  riconducibili  all'attuazione  del Piano
 generale dei trasporti, queste non possono  non  riguardare  anche  i
 territori  delle  Province autonome. Sicche', sulla base degli stand-
 ards costantemente  applicati  da  questa  Corte  (v.,  specialmente,
 sentenze nn. 210 e 433 del 1987, 1000 del 1988, 372 del 1989 e 49 del
 1991),  si deve escludere che, in linea generale, la legge n. 186 del
 1991 non si applichi alle Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
 salva,  pur  sempre, la possibilita' di dedurre in via interpretativa
 che singole disposizioni non si riferiscono a  campi  riservati  alle
 competenze delle regioni o delle Province autonome.
    3.  -  Le  due  ricorrenti  contestano,  sotto  vari  profili,  la
 legittimita' costituzionale dell'art. 2,  primo  comma,  lettera  a),
 secondo  il  quale  il  CIPET,  al  fine  di svolgere le sue funzioni
 istituzionali, attinenti all'informazione, alla programmazione  e  al
 coordinamento delle diverse attivita' nel settore del trasporto nelle
 sue  diverse  componenti e modalita', "emana direttive per coordinare
 la programmazione nel settore del  trasporto  con  la  programmazione
 economica generale".
    Le censure non sono fondate.
    Il  Comitato interministeriale per la programmazione economica nel
 trasporto (CIPET)  e'  un  organo  infragovernativo,  presieduto  dal
 Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro
 del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il  quale  opera
 nell'ambito del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
 economica  (CIPE).  Il  compito  del  CIPET  e' quello di elaborare e
 adottare piani o programmi nazionali nel settore  dei  trasporti,  al
 fine   di  assicurare  in  tal  campo  un  indirizzo  unitario  e  un
 coordinamento delle molteplici competenze in  esso  sussistenti.  Ma,
 come  risulta anche dal suo incardinamento organizzativo, l'attivita'
 di programmazione settoriale affidata al CIPET non  puo'  prescindere
 da una visione della politica dei trasporti correlata con lo sviluppo
 economico  generale.  La disposizione impugnata non fa altro che dare
 forza normativa a tale esigenza, investendo il CIPET del  compito  di
 formulare  indirizzi  al fine di coordinare la propria programmazione
 di settore con quella economica generale, imputata al CIPE.  Sicche',
 trattandosi  di una disposizione che stabilisce una forma di raccordo
 fra due organi statali e fra  le  rispettive  competenze,  dalla  sua
 previsione  nella  legge  impugnata  non  puo' derivare alcun effetto
 lesivo nei confronti dell'autonomia costituzionalmente garantita alle
 Province ricorrenti.
    4. - Per ragioni del tutto simili vanno respinti anche i dubbi  di
 legittimita'  costituzionale sollevati dalle ricorrenti nei confronti
 dell'art. 2, primo comma, lettera b), della legge n. 186 del 1991, il
 quale  dispone  che  il  CIPET  "emana  direttive  per  coordinare  e
 semplificare  le  procedure  e l'azione delle amministrazioni ed enti
 pubblici nel settore del trasporto e per garantire  l'attuazione  del
 Piano generale dei trasporti".
    Per  quanto  riguarda  il primo tipo di direttive, non v'e' dubbio
 che il loro oggetto  e'  dato  dalle  procedure  e  dalle  azioni  di
 amministrazioni  e  di enti pubblici sottoposti alle competenze dello
 Stato. Il potere di coordinamento e di semplificazione previsto nella
 disposizione  impugnata,  pertanto,   non   e'   diretto   verso   le
 amministrazioni  e  gli  enti  dipendenti  dalle Province autonome e,
 quindi, la sua previsione non puo'  esser  considerata  lesiva  delle
 attribuzioni  delle  ricorrenti,  ne'  in alcun modo interferente con
 esse.
    Eguale  discorso  vale  per  le  direttive  rivolte  a   garantire
 l'attuazione  del  Piano  generale  dei trasporti. Anche in tal caso,
 infatti,  si  tratta  di  indirizzi,  i  quali,  pur  se   non   sono
 necessariamente  finalizzati  allo  scopo  del  coordinamento e della
 semplificazione, concernono in ogni caso le strutture organizzative e
 i moduli di azione o, in una parola, gli strumenti operativi  diretti
 a  permettere  e  ad  assicurare  l'attuazione del Piano generale dei
 trasporti. Sicche' non vi puo' esser  dubbio  che,  pure  per  questa
 parte,  la  disposizione  impugnata non riguarda le amministrazioni o
 gli enti  dipendenti  dalle  Province  autonome,  rispetto  ai  quali
 l'ordinamento prevede forme di indirizzo di carattere diverso.
    5. - Non fondata, nei sensi di cui in motivazione, e' la questione
 di   legittimita'   costituzionale  sollevata  dalle  ricorrenti  nei
 confronti dell'art. 2, primo comma, lettera c), il  quale  conferisce
 il  potere  al CIPET di emanare "direttive per definire gli schemi di
 convenzione relativi ai progetti integrati nel settore del trasporto,
 nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali".
    La disposizione contestata ha ad oggetto il  potere  di  direttiva
 del  CIPET  in ordine alla determinazione degli schemi di convenzione
 da  utilizzare  nell'ambito  delle  esperienze  dei   c.d.   progetti
 integrati.  Questi ultimi sono previsti e definiti dal Piano generale
 dei trasporti (paragrafo 37) come il modello piu'  evoluto  dei  c.d.
 progetti  mirati,  nel  senso  che  sono  diretti a fini specifici di
 riequilibrio territoriale  dei  trasporti  di  una  determinata  area
 attraverso  uno  sforzo  congiunto  di  tutte le risorse e di tutti i
 poteri  che  vi  insistono.  Cio'  comporta  che,  sotto  il  profilo
 funzionale,  i  progetti  integrati  sono connotati da una globalita'
 delle competenze coinvolte e da  una  contemporaneita'  delle  azioni
 tendenti alla risoluzione di tutte le problematiche trasportistiche e
 territoriali  concernenti  l'area  di  intervento.  Sotto  il profilo
 strutturale, poi, essi sono caratterizzati da  un  elevato  grado  di
 coordinamento  tra  i  singoli organi preposti alla gestione dei vari
 modi  di  trasporto  e   gli   organi   centrali   competenti   nella
 determinazione degli indirizzi di piano.
    I   progetti   integrati   sono   uno   strumento  essenziale  per
 l'attuazione degli obiettivi del  Piano  generale  dei  trasporti  e,
 proprio  percio',  sono  regolati  nel Piano stesso, il quale precisa
 altresi',  al  medesimo  paragrafo,  che  le  convenzioni  -   quadro
 costituiscono  un  "elemento  base"  dei predetti progetti, dei quali
 riflettono le medesime caratteristiche strutturali e  funzionali.  In
 altri  termini,  al  pari dei progetti integrati, esse coinvolgono in
 modo pieno e diretto competenze afferenti a  materie  assegnate  alle
 regioni  e  agli  enti locali subregionali (urbanistica, viabilita' e
 lavori pubblici d'interesse regionale) e, finanche, competenze legis-
 lative e amministrative di tipo esclusivo, come  nel  caso  specifico
 delle   Province   ricorrenti   (trasporti  d'interesse  provinciale,
 urbanistica,  viabilita'  e lavori pubblici d'interesse provinciale).
 Esse, inoltre, comportano una forte  integrazione  fra  le  accennate
 competenze  regionali o provinciali e le competenze statali, comprese
 quelle di indirizzo.
    In questo quadro, i poteri di direttiva in ordine alla definizione
 degli schemi di convenzione, previsti dalla  disposizione  impugnata,
 vanno considerati come un indispensabile mezzo per dare funzionalita'
 al  Piano  generale  dei  trasporti, nel senso che dal loro esercizio
 scaturiscono indirizzi e standards organizzativi che integrano il Pi-
 ano  medesimo  al  fine  di  rendere  operativi  i  progetti  cui  si
 riferiscono.  Per  tali  ragioni  ad  esse  vanno applicate le stesse
 regole  di  formazione  previste  per  il  Piano  generale  e,   piu'
 precisamente,  ad esse si applica la disposizione contenuta nell'art.
 2, terzo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245 (Elaborazione  del
 piano generale dei trasporti), secondo la quale "a norma dell'art. 20
 del  d.P.R.  22  marzo  1974,  n.  381, il piano di cui al precedente
 articolo 1 (Piano generale dei trasporti) e gli aggiornamenti di  cui
 al  successivo  art.  4  sono  predisposti  d'intesa  con le province
 autonome di Trento e Bolzano per  quanto  riguarda  gli  aspetti  che
 attengono all'ambito territoriale di tali province".
    Questa  conclusione,  la  quale deriva immediatamente dalla natura
 delle direttive rivolte alla definizione degli schemi di  convenzione
 relativi  ai  progetti  integrati,  e'  conforme,  innanzitutto, alle
 ricordate norme di attuazione contenute nell'art. 20  del  d.P.R.  n.
 381  del 1974, che, come ha piu' volte ricordato questa Corte (v., da
 ultimo, sentt. nn. 224 del 1990 e 483 del 1991), non  possono  essere
 derogate dal legislatore ordinario e devono ritenersi applicabili pur
 nel  silenzio  della  legge.  Queste,  infatti,  stabiliscono che gli
 interventi statali in materia  di  viabilita',  linee  ferroviarie  e
 aerodromi,  compresi  evidentemente  quelli  di natura organizzativa,
 vanno comunque effettuati previa intesa con la provincia interessata.
 Inoltre, la stessa  conclusione  e'  indubbiamente  coerente  con  le
 direttive  del  Piano  generale dei trasporti, le quali, al paragrafo
 gia' ricordato, prevedono che i "progetti integrati verranno  redatti
 secondo  le  indicazioni  del  CIPET,  in  accordo con le Regioni e i
 Comuni  interessati".  Infatti,  essendo  le  convenzioni-quadro   un
 elemento  essenziale dei progetti integrati, e' conseguenziale a cio'
 che i principi di salvaguardia dell'autonomia regionale o provinciale
 siano egualmente applicati alle une e agli altri.
    Sulla base delle ragioni ora dette, non si puo' dubitare,  dunque,
 che  l'inciso  finale  contenuto nella disposizione impugnata, per il
 quale il CIPET emana direttive per la  definizione  degli  schemi  di
 convenzione    relativi   ai   progetti   integrati   "nel   rispetto
 dell'autonomia delle regioni ( ..)",  debba  esser  interpretato  nel
 senso  che, allorche' le misure di coordinamento previste interessino
 le competenze attribuite in via esclusiva alle Province  autonome  di
 Trento  e  di  Bolzano,  la  loro determinazione non puo' prescindere
 dall'intesa con queste  ultime.  Interpretata  in  questo  senso,  la
 disposizione contenuta nella lettera c) dell'art. 2, primo comma, non
 puo'  considerarsi lesiva dell'autonomia costituzionalmente garantita
 alle ricorrenti.
    6. - Per motivi in parte analoghi a  quelli  appena  enunciati  va
 dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di  legittimita'  costituzionale  sollevata da entrambe le ricorrenti
 nei confronti dell'art. 2, primo comma, lettera i).
    La  disposizione  impugnata  stabilisce che il CIPET "provvede con
 cadenza triennale, sentite le regioni,  all'aggiornamento  del  Piano
 generale  dei  trasporti  che  dovra'  indicare  per  il  triennio di
 riferimento l'ammontare  delle  risorse  pubbliche  da  destinare  al
 finanziamento    degli    interventi   di   settore   del   trasporto
 rispettivamente  di  parte  corrente  e   di   parte   capitale:   e'
 conseguentemente abrogato il secondo comma dell'art. 4 della legge 15
 giugno 1984, n. 245".
    Come  e'  stato  ricordato  nel  punto  precedente,  le  norme  di
 attuazione  dello  Statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
 contenute  nell'art.  20  del  d.P.R.  n.  381 del 1974 prevedono che
 allorche' lo Stato  definisce  i  propri  interventi  in  materia  di
 viabilita',  di  linee  ferroviarie  e di aerodromi deve determinarli
 sulla base di un'intesa con la provincia autonoma interessata. Questa
 disposizione, immodificabile e inderogabile da parte del  legislatore
 ordinario,  e' stata richiamata anche dall'art. 2, terzo comma, della
 legge n. 245 del  1984,  al  fine  specifico  di  stabilire  che  gli
 aggiornamenti  del  Piano  generale  dei  trasporti "sono predisposti
 d'intesa con le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  per  quanto
 riguarda  gli  aspetti che attengono nell'ambito territoriale di tali
 province". Su tale disposizione questa Corte, chiamata a giudicare  a
 seguito  di  un  ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano, ha
 affermato che al vincolo dell'intesa necessaria  per  l'approntamento
 dello  schema  di piano non possono non sottostare anche le eventuali
 successive modifiche (v. ord. n. 524 del 1988).
    Le disposizioni ora riferite e la decisione di questa Corte appena
 ricordata mostrano che, in ragione delle norme  di  attuazione  dello
 Statuto  speciale contenute nel d.P.R. n. 381 del 1974, l'ordinamento
 legislativo appresta per le Province autonome di Trento e di  Bolzano
 una  disciplina  speciale e diversa rispetto a quella stabilita dalla
 norma impugnata per le regioni a statuto ordinario,  nel  senso  che,
 riguardo  agli  aggiornamenti del Piano generale dei trasporti, esige
 una intesa tra il CIPET e le suddette  Province  allorche'  siano  in
 discussione  profili  di  specifico  interesse di queste ultime. Piu'
 precisamente, la disposizione impugnata, la quale  richiede  che  gli
 aggiornamenti  del  Piano  generale siano deliberati dal CIPET previo
 parere delle regioni, non si pone  in  contrasto  con  la  disciplina
 speciale  prima  ricordata  per  il semplice motivo che la piu' tenue
 forma  di  cooperazione  in  essa  disposta  non  si  riferisce  alle
 ricorrenti,  le quali posseggono in materia competenze piu' estese di
 quelle di cui sono titolari le regioni a statuto ordinario. Pertanto,
 il dubbio di legittimita' costituzionale sollevato da  queste  ultime
 va   rigettato,   dal   momento   che,  come  ha  riconosciuto  anche
 l'Avvocatura Generale dello Stato, alle Province autonome continua ad
 applicarsi  la  disciplina  speciale  precedentemente  illustrata.  A
 questa conclusione conduce sia il rilievo, piu' volte sottolineato da
 questa Corte (v., da ultimo, sentt. nn. 224 del 1990 e 483 del 1991),
 secondo   il   quale   non   e'   necessario   un  espresso  richiamo
 dell'applicabilita'  delle  norme  di   attuazione   alle   autonomie
 speciali,  essendo  implicito il rispetto delle stesse ogni volta che
 non sia espressa una chiara ed esplicita volonta' in senso contrario,
 sia il  rilievo  che  la  disposizione  impugnata  significativamente
 provvede ad abrogare l'art.  4, secondo comma, della legge n. 245 del
 1984,  il  quale  prevedeva  che occorreva sentire le regioni, ma non
 l'art. 2, terzo comma, della stessa  legge,  il  quale,  come  si  e'
 visto,  richiama  l'art.  20  delle norme di attuazione contenute nel
 d.P.R. n. 381 del 1974 per richiedere sugli aggiornamenti  del  Piano
 l'intesa con le Province autonome interessate.
    7.  -  Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalle
 Province ricorrenti nei confronti dell'art. 2, primo  comma,  lettere
 e)  e h), vanno accolte nella parte in cui, ai fini del coordinamento
 ivi disciplinato, non prevede l'intesa con le Province stesse.
    La prima delle disposizioni  impugnate  stabilisce  che  il  CIPET
 emana direttive per l'adeguamento e il coordinamento, rispetto al Pi-
 ano  generale  dei  trasporti, dei piani e dei programmi regionali (o
 provinciali) comunque incidenti sul settore del trasporto,  anche  se
 gia'  adottati  o  in corso di realizzazione, prevedendo l'obbligo di
 adeguamento da parte delle regioni (o delle province autonome)  entro
 novanta   giorni  dall'emanazione  della  direttiva.  La  lettera  h)
 stabilisce, inoltre, che il CIPET emana direttive per  l'elaborazione
 e  l'adeguamento  dei  piani  regionali (o provinciali) dei trasporti
 rispetto al Piano generale, alle quali le regioni dovranno  adeguarsi
 entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva. In quest'ultimo
 caso,  la  stessa  disposizione  stabilisce  che  il  CIPET valuta la
 conformita' dei piani regionali (o  provinciali)  in  relazione  agli
 obiettivi  del  Piano  generale  e alle direttive emanate, esprimendo
 entro novanta giorni il proprio parere o intendendosi espresso parere
 favorevole ove sia decorso inutilmente il medesimo termine.
    Le disposizioni ora riferite comportano che il CIPET  effettui  il
 coordinamento,  anche  in  via successiva, rispetto al Piano generale
 dei trasporti, di piani,  come  quelli  urbanistico-  territoriali  o
 quelli  sui trasporti di interesse provinciale, i quali costituiscono
 l'esercizio di competenze che lo Statuto speciale  per  il  Trentino-
 Alto Adige assegna alle Province ricorrenti in via esclusiva. Poiche'
 le   misure  di  coordinamento  previste  comportano  un  vincolo  di
 adeguamento e poiche' esse sono rivolte  a  comporre  l'esercizio  di
 competenze  primarie  fra  loro  interferenti, non e' ammissibile che
 esse si svolgano al di fuori del modulo dell'intesa, come si e'  piu'
 diffusamente   motivato   ad   altro   proposito,   nei   due   punti
 immediatamente precedenti.
    8. - Va parzialmente accolta anche la questione concernente l'art.
 2, primo  comma,  lettera  m),  il  quale  attribuisce  al  CIPET  la
 valutazione  circa  la conformita' dei piani e dei programmi generali
 delle province autonome (oltreche' delle regioni), comunque incidenti
 sul settore del trasporto, anche se  gia'  adottati  o  in  corso  di
 realizzazione,   rispetto  agli  obiettivi  del  Piano  generale  dei
 trasporti e alle direttive emanate ai sensi della precedente  lettera
 e).  Il  parere negativo eventualmente comportato da tale valutazione
 di conformita' ha per conseguenza la sospensione  dell'efficacia  del
 piano  o  programma generale e dei relativi strumenti o provvedimenti
 attuativi, oltreche' la perdita della possibilita' di  usufruire  dei
 finanziamenti  pubblici  per  le  opere previste nei suddetti piani o
 programmi.
    Ai sensi delle norme esaminate nei punti immediatamente precedenti
 e delle pronunzie adottate in conseguenza da questa Corte,  tanto  il
 Piano  generale dei trasporti, con i successivi aggiornamenti, quanto
 le  direttive  previste  alla  lettera  e),  vanno  determinati,   in
 relazione   agli   aspetti  di  specifico  interesse  delle  Province
 autonome, d'intesa con queste ultime. L'adozione  di  tale  forma  di
 collaborazione  non esclude, ed anzi presuppone, la separazione delle
 competenze fra Stato  e  Province  autonome.  In  questo  quadro,  la
 previsione  della  perdita di efficacia dei provvedimenti e dei piani
 provinciali,  con  il  conseguente  venir  meno  del  beneficio   dei
 finanziamenti pubblici, e' lesiva delle competenze costituzionalmente
 assegnate  alle  ricorrenti.  Infatti,  come  questa  Corte  ha  gia'
 affermato (v. sent. n. 53 del 1991; ma v.  anche  sent.  n.  229  del
 1989), "in una Costituzione rigida come la nostra che conferisce alle
 autonomie   regionali   un   carattere  politico  e  che  connota  la
 ripartizione delle competenze fra Stato e regioni  come  un  elemento
 essenziale  della  struttura  pluralistica dell'ordinamento ( ..) non
 puo'  lo  Stato  togliere,  con  un  proprio   atto   amministrativo,
 l'efficacia giuridica di provvedimenti adottati dalle amministrazioni
 regionali".  Questo  vincolo  vale, ovviamente, a maggior ragione nel
 caso in cui i  piani  provinciali  siano  adottati  con  legge  della
 Provincia stessa.
    Del  resto,  poiche'  gli  atti  da assumersi come parametri della
 valutazione di conformita' sono determinati d'intesa con le  Province
 ricorrenti,  il parere negativo collegato a tale valutazione non puo'
 avere altro effetto che quello di riattivare le procedure  di  intesa
 al fine di addivenire a un pronto adeguamento.
    9.  -  Non  fondata e' la questione di legittimita' costituzionale
 che le due ricorrenti hanno  sollevato  nei  confronti  dell'art.  2,
 primo  comma,  lettera  g),  il  quale  dispone  che  il CIPET "emana
 direttive concernenti nuove iniziative legislative e regolamentari in
 ordine all'adeguamento della politica tariffaria e  della  disciplina
 in  materia  di  contributi a soggetti pubblici e privati che operano
 nel settore del trasporto  agli  obiettivi  del  Piano  generale  dei
 trasporti".
    La  non  lesivita'  della disposizione ora esaminata nei confronti
 delle competenze costituzionalmente assegnate alle Province  autonome
 di  Trento e di Bolzano deriva dall'evidente carattere di indicazioni
 tecnico-politiche o di suggerimenti connaturato alle "direttive"  ivi
 previste.   Queste  ultime,  infatti,  sono  chiaramente  rivolte  ad
 assicurare la coerenza della politica tariffaria e  della  disciplina
 dei  contributi  rispetto  agli obiettivi del Piano generale mediante
 proposte al Legislatore o all'Esecutivo, proposte che  questi,  nella
 loro  incontestabile  liberta'  di apprezzamento, valuteranno se e in
 che misura tradurre in leggi o regolamenti.
    10.  -  Va,  infine,  rigettata  la  questione   di   legittimita'
 costituzionale che la sola Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato
 nei confronti dell'art. 2, primo comma, lettera n), a norma del quale
 il  CIPET  "formula  proposte  circa  l'attivita' di ricerche e studi
 dell'Istituto superiore dei trasporti  -  ISTRA  s.p.a.  e  di  altri
 istituti con specifica specializzazione nel settore del trasporto". A
 parte  il  fatto  che  qui  si tratta di una disposizione che prevede
 soltanto proposte, e non gia' vincoli, e' decisivo che in ipotesi  si
 versi nell'ambito di potesta' statali, la cui esplicazione e' diretta
 nei  soli  confronti di istituti non dipendenti dalle regioni o dalle
 province autonome.