ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  2,  secondo
 comma,  3,  secondo  e  terzo comma, e 25, primo comma, della legge 6
 giugno 1991, n. 175 (Revisione della normativa in materia di  credito
 fondiario,  edilizio  e  alle  opere pubbliche), promosso con ricorso
 della  Regione  Trentino-Alto  Adige,  notificato  l'8  luglio  1991,
 depositato  in  cancelleria il 17 luglio successivo ed iscritto al n.
 28 del registro ricorsi 1991;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  3  dicembre  1991  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione  Trentino-Alto
 Adige  e l'avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato in data 8 luglio 1991 (R. Ric.  n.  28
 del  1991)  la Regione Trentino- Alto Adige ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale nei  confronti  degli  artt.  2,  secondo
 comma,  3,  secondo  e  terzo comma, e 25, primo comma, della legge 6
 giugno 1991, n. 175 (Revisione della normativa in materia di  credito
 fondiario,  edilizio  e  alle  opere pubbliche), per violazione degli
 artt. 5, n. 3, e 16, primo comma, dello Statuto speciale  (d.P.R.  31
 agosto  1972,  n. 670), cosi' come attuati dall'art. 3, primo e terzo
 comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 (Norme  di  attuazione  dello
 Statuto  speciale  della  Regione  T.-A.A.  in materia di ordinamento
 delle aziende di credito a carattere regionale).
    Secondo la Regione ricorrente la legge impugnata avrebbe  innovato
 radicalmente  la  disciplina  del  credito fondiario, edilizio e alle
 opere pubbliche, in parte regolando la  materia  ex  novo,  in  parte
 riattribuendo  diversamente  poteri gia' previsti da precedenti norme
 poste dal d.P.R. 21 gennaio  1976,  n.  7,  ora  abrogato.  Senonche'
 talune   disposizioni   di  tale  legge,  conferendo  allo  Stato  (e
 segnatamente  alla  Banca  d'Italia  ed  al  Ministero  del   tesoro)
 determinati poteri e funzioni relativi agli enti di credito fondiario
 ed  edilizio,  ma  omettendo  di far salve le competenze spettanti in
 materia alla Regione Trentino-Alto Adige, avrebbero  determinato  una
 illegittima  compressione  delle  prerogative  regionali  relative al
 settore creditizio, come definite dallo  Statuto  e  dalle  norme  di
 attuazione.
    In  particolare,  la  Regione osserva che l'art. 2, secondo comma,
 della legge n. 175 ha attribuito alla Banca d'Italia la competenza ad
 autorizzare l'esercizio del credito, laddove le norme  di  attuazione
 statutaria  di  cui  al  d.P.R.  26 marzo 1977, n. 234 riservano alla
 Regione il compito di rilasciare "l'autorizzazione  all'inizio  delle
 operazioni" (art. 3, primo comma, lett. b).
   La Regione contesta, inoltre, l'invasione di competenza determinata
 dall'art.  3,  secondo e terzo comma, della stessa legge n. 175, dove
 si dispone che  gli  statuti  degli  enti  di  credito  fondiario  ed
 edilizio, con le relative modifiche, siano approvati dal Ministro del
 tesoro  o dalla Banca d'Italia, a seconda che l'ente non abbia oppure
 abbia forma di societa' per azioni, mentre  l'art.  3,  primo  comma,
 lettere  a) e d), del citato d.P.R. n. 234 riserva espressamente alla
 competenza della Regione Trentino-Alto  Adige  sia  "la  istituzione,
 l'autorizzazione    alla    costituzione    e   alla   fusione"   che
 "l'approvazione delle modifiche statutarie", relative  agli  enti  ed
 alle aziende di credito regionale.
    Infine,  un  ulteriore  motivo  di  illegittimita'  viene riferito
 all'art. 25 della stessa legge n. 175  che,  attraverso  il  richiamo
 all'art.  14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23 ha esteso anche agli
 enti di credito fondiario larga parte del regime  posto  dalla  legge
 bancaria  (R.D.L.  12  marzo  1936, n. 375, convertito con la legge 7
 marzo 1938, n. 141). La Regione, titolare in materia di una  potesta'
 legislativa di tipo concorrente, non ha nulla da obbiettare in ordine
 a  tale  scelta,  ma  rivendica,  in  relazione agli enti operanti in
 ambito esclusivamente regionale, il rispetto, anche nel nuovo  regime
 normativo,  dei  propri  poteri  legislativi ed amministrativi, tra i
 quali rientrerebbero, oltre alle funzioni gia' richiamate,  anche  la
 competenza  a  disporre  "l'amministrazione  straordinaria nonche' la
 revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione  delle  aziende
 di credito" (art. 3, primo comma, lett. f), d.P.R. n. 234).
    La  Regione  conclude  affermando  che  le  prospettate censure di
 incostituzionalita' verrebbero meno ove si dovesse ritenere che,  pur
 nel  silenzio  del  legislatore,  la  nuova  normativa  di  carattere
 generale  non  avrebbe  inteso  intaccare  le   competenze   speciali
 spettanti   alla   Regione   Trentino-Alto   Adige,   competenze  che
 rimarrebbero,  pertanto,  conservate  anche  nel  nuovo  regime.   La
 ricorrente  dubita,  peraltro,  che  a questa soluzione sia possibile
 giungere in via interpretativa in quanto  dalla  normativa  impugnata
 non emergerebbe in tal senso una chiara volonta' del legislatore.
    2.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, per chiedere il rigetto del ricorso.
    L'Avvocatura  rileva  che  la  materia  del  credito sarebbe stata
 radicalmente innovata per effetto della direttiva del  Consiglio  CEE
 n. 780 del 1977, attuata - su delega conferita al Governo dalla legge
 5 marzo 1985, n. 74 - con d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 (nonche', per
 il Trentino-Alto Adige, con legge regionale 22 marzo 1987, n. 1), ove
 si  e'  posto il principio che "l'attivita' di raccolta del risparmio
 fra il pubblico sotto ogni  forma  e  di  esercizio  del  credito  ha
 carattere   d'impresa,  indipendentemente  dalla  natura  pubblica  o
 privata degli enti che la esercitano"  (art.  1,  primo  comma).  Per
 effetto   di   tale  principio  risulterebbero  ridotte  le  funzioni
 riferibili alla materia "ordinamento degli enti di credito"  gia'  di
 competenza  regionale.  In particolare, la funzione di autorizzazione
 all'esercizio   del   credito   avrebbe   perduto   i   profili    di
 discrezionalita'  prima  presenti  e non potrebbe, quindi, piu' farsi
 rientrare nella materia dell'"ordinamento  degli  enti  di  credito".
 Pertanto   tale   autorizzazione,  esclusiva  di  ogni  altro  potere
 autorizzatorio regionale, sarebbe  ora  stata  riservata  alla  Banca
 d'Italia  (dall'art.  2,  secondo  comma,  della  legge  n.  175), in
 coerenza con il riparto di attribuzioni di cui al d.P.R. n.  234  del
 1977,  che, all'art. 1, terzo comma, tiene "ferma la competenza degli
 organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto  quanto  riguarda
 la disciplina .. dell'esercizio del credito".
    Per  quanto attiene poi alla censura rivolta all'art. 3, secondo e
 terzo comma, in tema di approvazione degli statuti e  delle  relative
 modifiche,  essa,  ad  avviso  della difesa dello Stato, risulterebbe
 infondata in quanto diretta contro norme di  carattere  generale  non
 suscettibili  di  incidere  sulle speciali disposizioni in vigore, ai
 sensi del d.P.R. n. 234 del 1977, per la Regione Trentino-Alto Adige.
    Anche la disposizione espressa nell'art. 25,  primo  comma,  della
 legge  n.  175 sarebbe coerente con la riserva a favore dello Stato e
 della Banca d'Italia stabilita dal terzo comma dell'art. 1 del d.P.R.
 n.  234  del  1977,  in  quanto  istituti   quali   l'amministrazione
 straordinaria o la liquidazione degli enti atterrebbero all'esercizio
 dell'attivita'  creditizia  e  non  gia'  all'ordinamento  degli enti
 stessi.  Si  tratterebbe  di  interventi  che,  per  essere  volti  a
 fronteggiare   le  situazioni  di  crisi  delle  imprese  creditizie,
 troverebbero, comunque, il loro  fondamento  nell'interesse  generale
 all'ordinato  svolgimento  del  settore,  non  rilevando  l'eventuale
 carattere regionale delle imprese interessate.
    3. - In prossimita' dell'udienza la Regione Trentino-Alto Adige ha
 presentato memoria nella quale, oltre a ribadire gli  argomenti  gia'
 svolti  nell'atto  di  intervento,  si  contesta  l'esistenza  di una
 connessione  tra  la  qualificazione  imprenditoriale  dell'attivita'
 creditizia,  espressa dalla direttiva CEE n. 77/780, e l'ambito delle
 competenze riservate nella stessa  materia  alla  Regione,  ai  sensi
 dello Statuto speciale e delle norme di attuazione. In ogni caso - ad
 avviso  della  Regione - una ridefinizione delle competenze regionali
 stabilite dalle norme di attuazione non avrebbe potuto prodursi altro
 che attraverso la modificazione delle stesse.
                        Considerato in diritto
    1. - Il ricorso investe gli artt. 2, secondo comma, 3,  secondo  e
 terzo  comma,  e  25,  primo comma, della legge 6 giugno 1991, n. 175
 (Revisione della normativa in materia di credito fondiario,  edilizio
 ed  alle opere pubbliche), ritenuti lesivi delle competenze spettanti
 alla Regione Trentino-Alto Adige in materia di istituti di credito  a
 carattere  regionale,  di  cui agli artt. 5, n. 3, e 16, primo comma,
 dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), come  attuati
 dall'art.  3,  primo  e terzo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234
 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione T.-A.A.  in
 materia   di   ordinamento  delle  aziende  di  credito  a  carattere
 regionale).
    Ad avviso della ricorrente le disposizioni  impugnate,  nel  porre
 una nuova normativa di carattere generale per l'esercizio del credito
 fondiario,  edilizio ed alle opere pubbliche, sarebbero incorse nelle
 illegittimita' denunciate per non aver fatte salve,  con  riferimento
 agli  enti  ed  alle  aziende  di  credito di carattere regionale, le
 specifiche attribuzioni spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige in
 tema di autorizzazione all'esercizio  del  credito,  di  approvazione
 degli   statuti   e  delle  relative  modifiche,  di  amministrazione
 straordinaria e di messa in liquidazione di detti enti e aziende.
    Le  questioni  sollevate nel ricorso non si presentano fondate nei
 termini che verranno di seguito precisati.
    2. - L'art. 2, secondo comma, della legge 6 giugno  1991,  n.  175
 dispone  che  l'autorizzazione  all'esercizio  del credito fondiario,
 edilizio ed alle opere pubbliche sia rilasciata agli enti interessati
 dalla Banca d'Italia  "alle  condizioni  dalla  stessa  stabilite  in
 applicazione  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 giugno
 1985, n. 350".
    L'art. 3, secondo  comma,  della  stessa  legge  attribuisce  alla
 competenza   del   Ministro   del   tesoro,   sentito   il   Comitato
 interministeriale per il  credito  ed  il  risparmio,  l'approvazione
 degli  statuti  (e  delle  relative  modifiche) degli enti di credito
 fondiario, edilizio ed alle opere  pubbliche.  La  stessa  competenza
 viene  riferita  dall'art. 3, terzo comma, alla Banca d'Italia quando
 l'approvazione riguardi enti costituiti  in  forma  di  societa'  per
 azioni.
    Infine,  l'art.  25,  primo comma, disponendo che ai suddetti enti
 creditizi si applichi l'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n.  23,
 determina   l'estensione  agli  enti  in  parola  delle  disposizioni
 contenute nei titoli da V a VIII della  legge  bancaria  n.  141  del
 1938, ivi comprese quelle concernenti l'amministrazione straordinaria
 e  la  liquidazione  delle  aziende  di  credito, che la stessa legge
 bancaria affida (artt. 57 e 67) alla competenza del Governo  e  della
 Banca d'Italia.
    Queste   disposizioni,   ove   dovessero   trovare  incondizionata
 applicazione anche nel territorio della Regione  Trentino-Alto  Adige
 per  gli  enti  e  le  aziende  di credito a carattere regionale, non
 potrebbero non risultare in contrasto -  secondo  quanto  lamenta  la
 Regione  ricorrente  -  con  le  specifiche competenze assegnate alla
 stessa Regione in materia creditizia dall'art. 5, n. 3, dello Statuto
 speciale e dalle relative norme di attuazione di  cui  al  d.P.R.  26
 marzo 1977, n. 234.
    Va,   a  questo  proposito,  ricordato  che  la  disciplina  posta
 dall'art. 3, primo comma, di tale  d.P.R.  n.  234  attribuisce  alla
 competenza  regionale  i  provvedimenti  concernenti "l'istituzione e
 l'autorizzazione  alla  costituzione"  (lett.  a),  "l'autorizzazione
 all'inizio   delle   operazioni"  (lett.  b),  "l'approvazione  delle
 modifiche   statutarie"   (lett.   d),   nonche'   "l'amministrazione
 straordinaria"  e  "la  messa in liquidazione" (lett. f) degli enti e
 delle aziende di credito a carattere regionale. Si tratta di  formule
 normative  che,  per  la loro precisione, non sono tali da consentire
 margini  di  compatibilita'  tra  la  disciplina  posta  in  sede  di
 attuazione   statutaria  e  le  norme  impugnate  che,  se  applicate
 all'ambito   della   Regione    Trentino-Alto    Adige,    verrebbero
 inevitabilmente a sovrapporsi ed a incidere nell'esercizio dei poteri
 assegnati, per il settore creditizio, alla sfera regionale.
    Ne'  di  contro  sarebbe  possibile  richiamare  -  secondo quanto
 prospettato dalla difesa statale -  la  riserva  espressa  dal  terzo
 comma  dell'art.  1  dello  stesso d.P.R. n. 234, dove si conferma la
 competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia "per tutto
 quanto  riguarda  la  disciplina  della   raccolta   del   risparmio,
 dell'esercizio del credito, nonche' il relativo controllo e vigilanza
 su  enti ed aziende di credito", dal momento che tale riserva - oltre
 a  riferirsi  ad  interventi  di  carattere  generale  connessi  alla
 "disciplina"  del  settore - va, comunque, coordinata con l'esistenza
 di  quei  poteri amministrativi a contenuto particolare, che il primo
 comma  dell'art.  3  riferisce  all'ambito  delle  competenze   della
 Regione.
    Del  pari  non potrebbe valere il richiamo al carattere innovativo
 della normazione posta dalla direttiva del  Consiglio  della  CEE  n.
 77/780  e dalle norme statali di recepimento di tale direttiva (legge
 5 marzo 1985, n. 74, e d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350): carattere  che
 -    ad   avviso   dell'Avvocatura   -   potrebbe   giustificare   il
 ridimensionamento, se non addirittura l'assorbimento da  parte  dello
 Stato,  delle competenze in materia creditizia assegnate alla Regione
 Trentino-Alto Adige dallo Statuto speciale. Al contrario, proprio  la
 vicenda connessa all'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780
 offre  una  precisa  conferma  del  permanere  delle  competenze gia'
 riconosciute in questa materia, attraverso lo Statuto e  le  relative
 norme  di  attuazione,  a  questa Regione. Se da un lato, infatti, il
 carattere imprenditoriale  dell'attivita'  creditizia  affermato  (o,
 piu'  esattamente, confermato) dalla direttiva comunitaria e' tale da
 non incidere sui profili che qui interessano,  attinenti  al  riparto
 delle   competenze   tra   Stato  e  Regioni  a  speciale  autonomia,
 dall'altro, va rilevato che proprio il legislatore  nazionale  si  e'
 preoccupato  di  far  salva,  in  sede  di  recepimento  della citata
 direttiva comunitaria, la competenza regionale, quando ha  stabilito,
 nell'art.  14  del  d.P.R.  n. 350 del 1985, che le Regioni a statuto
 speciale, alle  quali  sono  riconosciuti,  in  base  alle  norme  di
 attuazione  dei  rispettivi  statuti,  poteri  in  materia creditizia
 "provvedono  ad  emanare  ..  norme  di  recepimento"  della   stessa
 direttiva,  nei  limiti  dei  principi  fondamentali risultanti dalla
 legge n. 74 del 1985 e dal richiamato d.P.R. n. 350.  Ed  e'  proprio
 sulla base di questa disposizione che la Regione Trentino-Alto Adige,
 al fine di emanare la disciplina attuativa della direttiva n. 77/780,
 ha  adottato la legge regionale 22 marzo 1987, n. 1, dove si dispone,
 tra  l'altro,  che  le  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'
 creditizia   a   favore  degli  enti  di  carattere  regionale  "sono
 rilasciate dalla Giunta regionale ai sensi  delle  lettere  a)  e  b)
 dell'art.  3  del  d.P.R.  26 marzo 1977, n. 234" e "comunicate dalla
 Giunta regionale alla Commissione delle Comunita' europee tramite  la
 Banca d'Italia" (art. 2, secondo e terzo comma).
    Esclusa,  dunque - in relazione ai profili richiamati dalla difesa
 statale - la possibilita' di conciliare la  disciplina  enunciata  in
 sede  di  attuazione  dello  Statuto speciale del Trentino-Alto Adige
 dall'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 234 del 1977 con i poteri  di
 autorizzazione,  di  approvazione e di controllo riferiti dalle norme
 impugnate  esclusivamente  al  Ministro  del  tesoro  ed  alla  Banca
 d'Italia,  l'illegittimita'  delle norme denunciate - nell'ipotesi in
 cui  le  stesse  dovessero  ritenersi  applicabili  senza  condizioni
 nell'ambito   del   territorio  regionale  -  verrebbe,  pertanto,  a
 discendere come conseguenza naturale dalla  posizione  di  preminenza
 propria  della  disciplina  attuativa dello statuto speciale rispetto
 alla legge ordinaria.
    3. - Una corretta lettura  delle  norme  impugnate,  nel  contesto
 complessivo  della  disciplina formulata dalla legge n. 175 del 1991,
 conduce,  peraltro,  a  escludere  questa  conseguenza:  e  cio'   in
 considerazione,  oltre che del particolare valore che va riconosciuto
 alle norme attuative dello Statuto speciale del Trentino-Alto  Adige,
 del   principio   di   conservazione  che  induce  ad  adottare  come
 preferenziale  l'interpretazione  suscettibile   di   preservare   la
 validita' della disciplina oggetto di contestazione.
    Gia' in altre occasioni (v. di recente sentt. nn. 191 del 1991, 85
 del  1990,  213  e  1133  del  1988)  questa  Corte  ha avuto modo di
 affermare che l'assenza nelle leggi statali di  un'espressa  clausola
 di  salvaguardia  delle competenze legislative spettanti alle Regioni
 ad autonomia differenziata o alle Province autonome non  preclude  di
 giungere  in via interpretativa allo stesso risultato, ogni qualvolta
 la volonta' del  legislatore  nazionale  di  rispettare  le  speciali
 attribuzioni  regionali  o  provinciali emerga con chiarezza e non si
 trovi contraddetta  dalla  presenza  di  disposizioni  esplicitamente
 dirette  a  incidere  su  tali  attribuzioni. Nella specie, sia dalle
 singole norme impugnate che dal contesto della legge n.  175  non  e'
 dato  desumere  la  presenza  di  una  esplicita volonta' dello Stato
 diretta a sconfinare nella  sfera  delle  attribuzioni  spettanti  in
 materia  creditizia  alla  Regione  Trentino-Alto Adige. Al contrario
 tale volonta' puo' ritenersi chiaramente esclusa, ove  la  disciplina
 posta  dalla  legge  in  esame  venga interpretata con riferimento al
 quadro complessivo  della  normazione  statale  e  regionale  innanzi
 richiamata,  adottata  ai  fini  dell'attuazione  della direttiva del
 Consiglio delle Comunita' europee n. 77/780 (d.P.R. n. 350 del 1985 e
 legge regionale n. 1 del 1987).
    La conclusione e', dunque, nel senso che le  norme  investite  dal
 ricorso,  pur  in  assenza  di una esplicita clausola di salvaguardia
 delle competenze regionali, non  hanno  inteso  incidere  sui  poteri
 spettanti  in  materia creditizia alla Regione Trentino-Alto Adige ai
 sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione  di
 cui  al  d.P.R.  n. 234 del 1977, poteri che restano, pertanto, sotto
 ogni profilo, immutati.