ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 26
 settembre 1985, n.  482  (Modificazioni  del  trattamento  tributario
 delle  indennita'  di  fine  rapporto  e  dei capitali corrisposti in
 dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), promossi con le
 seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dalla Commissione tributaria
 centrale sul ricorso proposto  dall'Intendenza  di  Finanza  di  Roma
 contro Arduino Dattilo iscritta al n. 506 del registro ordinanze 1991
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
      2) ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dalla Commissione tributaria
 centrale sul ricorso proposto  dall'Intendenza  di  Finanza  di  Roma
 contro  Vincenzo  Nardizzi  iscritta il n. 507 del registro ordinanze
 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  33,
 prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Arduino Dattilo e Vincenzo
 Nardizzi;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  17  dicembre  1991  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Udito  l'avv.  Giovanni  Vanin  per  Arduino  Dattilo  e  Vincenzo
 Nardizzi.
                           Ritenuto in fatto
    1. - La Commissione tributaria centrale,  con  ordinanza  6  marzo
 1991,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale, in
 riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 2 della legge  26  settembre
 1985,  n.  482,  nella parte in cui disciplina il trattamento fiscale
 Irpef  dell'ammontare  delle  indennita'   di   buonuscita,   erogate
 dall'Enpas,  relativo  al  riconoscimento di anzianita' convenzionali
 ammesse a riscatto con onere a totale carico dell'interessato.
    La  questione e' stata sollevata nel corso di un giudizio promosso
 dal Dr. Dattilo Arduino per ottenere - tra l'altro -  la  ripetizione
 dell'Irpef pagata in relazione alla quota di indennita' di buonuscita
 spettantegli  in relazione ai contributi previdenziali da lui versati
 per il riscatto di taluni periodi di anzianita' convenzionale.
    Il giudice a quo, nell'ordinanza di rimessione,  osserva  che  gli
 artt.  2  e  4  della  legge 26 settembre 1985, n. 482 - che regolano
 l'imposizione  fiscale,  ai  fini  dell'Irpef,  sulle  indennita'  in
 questione - sono stati dichiarati illegittimi, nella parte in cui non
 prevedevano  che  dall'imponibile da assoggettare ad imposta, andasse
 detratta  una  somma  pari  alla   percentuale   dell'indennita'   di
 buonuscita,  corrispondente  al  rapporto  esistente  alla  data  del
 collocamento a riposo "tra il contributo del 2,50 per cento  posto  a
 carico   del   pubblico   dipendente  e  l'aliquota  complessiva  del
 contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di  previdenza
 dell'Enpas"  (sentenza  n.  178 del 1986 della Corte costituzionale).
 Tale decisione, peraltro, non e' applicabile in  relazione  all'Irpef
 concernente   l'ammontare  dell'indennita',  connesso  ai  contributi
 volontariamente  versati  per  i  servizi  ed  i  periodi  ammessi  a
 riscatto,  con  onere  interamente  gravante  sul dipendente ai sensi
 dell'art. 15, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
    Secondo  il  giudice  a  quo,  la   tassazione   di   tale   parte
 dell'indennita',   in  relazione  all'Irpef,  secondo  la  disciplina
 dell'art. 2 della legge n. 482 del 1985, violerebbe l'art. 53  Cost.,
 in  base ai principii affermati nella citata sentenza n. 178 del 1986
 (e ribaditi nelle sentenze n. 400 del 1987; n. 877 del 1988;  n.  513
 del  1990)  in  relazione  al carattere reddituale dell'indennita' di
 buonuscita.
    Inoltre,  tale  indennita'  non  potrebbe  essere   legittimamente
 tassata  nella  stessa  misura della parte d'indennita' di buonuscita
 riferibile ai contributi a carico dello Stato  e,  per  di  piu',  in
 maniera  deteriore rispetto alle indennita' percepite in relazione ai
 contratti di assicurazione sulla vita, per le quali e' prevista (art.
 6 della legge n. 482 del  1985)  la  detrazione  dall'imponibile  del
 coacervo dei premi versati.
    Dinanzi  a  questa  Corte  si  e'  costituita  la  parte  privata,
 ribadendo che, con la sentenza n. 178 del 1986, e' stato affermato il
 principio che deve ritenersi sottratta all'imposizione fiscale quella
 parte dell'indennita'  di  buonuscita  corrispondente  ai  contributi
 posti a carico dei dipendenti statali. Con la conseguenza che, ove la
 formazione   di  una  parte  della  indennita'  di  buonuscita  venga
 alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico  del
 dipendente  -  come nel caso delle anzianita' convenzionali ammesse a
 riscatto -  tale  parte  dell'indennita'  dovrebbe  essere  sottratta
 all'imposizione fiscale.
    Nell'atto di costituzione si sostiene che - in conformita' di tali
 principi  -  e' stata emanata la legge 13 maggio 1988, n. 154 (che ha
 convertito con modificazioni il d.l. 14 marzo 1988, n. 70), la  quale
 avrebbe statuito in via generale la non assoggettabilita' ad Irpef di
 quelle quote di indennita' di fine rapporto, o equipollenti, comunque
 denominate,  la  cui  formazione  sia dovuta, in tutto o in parte, ai
 contributi a carico dei lavoratori  dipendenti.  A  tal  fine  si  e'
 prevista la detrazione dall'imponibile di una quota esente pari "alla
 percentuale  di  tali  indennita',  corrispondente  al  rapporto  fra
 l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
 dipendenti ed assimilati  e  l'aliquota  complessiva  del  contributo
 stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza".
    Nell'atto  di  costituzione  si  chiede  che  la  Corte  sancisca,
 pertanto, in modo definitivo e incontrovertibile, la non tassabilita'
 di quelle quote d'indennita' di fine rapporto, la cui formazione  sia
 dovuta a contributi dei lavoratori.
    2.  -  Identica questione e' stata sollevata con altra ordinanza -
 parimenti in  data  6  marzo  1991  -  della  Commissione  tributaria
 centrale,  relativa  ad  analogo ricorso, proposto in primo grado dal
 Dr. Nardizzi Vincenzo e, in sede di commissione  centrale,  appellato
 dall'Intendenza di Finanza.
    Nel  giudizio,  cosi'  promosso, la parte privata si e' costituita
 davanti a questa Corte, formulando deduzioni e conclusioni analoghe a
 quelle proposte nel giudizio in precedenza indicato.
    3. - Con successiva memoria, entrambe le parti hanno insistito  in
 dette  conclusioni e nella richiesta che questa Corte dichiari la non
 assoggettabilita' ad Irpef di quella parte delle indennita'  di  fine
 rapporto  corrispondenti  ad  anzianita'  convenzionali per servizi o
 periodi di tempo riscattati mediante contributi a totale  carico  del
 lavoratore.
                        Considerato in diritto
    1.  -  I  giudizi  promossi  con le ordinanze indicate in epigrafe
 riguardano questioni identiche; essi, quindi, possono essere  riuniti
 e decisi con un'unica sentenza.
    2.  - In via preliminare va dichiarata l'irricevibilita' dell'atto
 di costituzione del Dott. Nardizzi  Vincenzo,  in  quanto  depositato
 successivamente  alla scadenza del termine perentorio di cui all'art.
 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle norme integrative per i
 giudizi davanti alla Corte costituzionale.
    3. - Questa Corte e' chiamata a decidere se l'art. 2  della  legge
 26  settembre  1985,  n.  482  -  nella  parte  in  cui disciplina il
 trattamento fiscale di quelle  quote  di  indennita'  di  buonuscita,
 erogate   dall'Enpas,   relative   al  riconoscimento  di  anzianita'
 convenzionali  ammesse  a  riscatto  con  onere   a   totale   carico
 dell'interessato  -  violi  l'art. 53 Cost. Secondo il giudice a quo,
 infatti, in base ai principii enunciati nelle  sentenze  n.  178  del
 1986,  n.  400  del 1987, n. 877 del 1988 e n. 513 del 1990, la parte
 d'indennita' di buonuscita corrispondente a  contributi  versati  dal
 pubblico  dipendente, non costituirebbe reddito e non potrebbe essere
 tassata come tale; comunque, essa non potrebbe essere  legittimamente
 tassata  nella  stessa  misura della parte d'indennita' di buonuscita
 riferibile ai contributi a carico dello Stato e  con  modalita'  meno
 favorevoli   rispetto  alle  indennita'  percepite  in  relazione  ai
 contratti di assicurazione sulla vita.
    4. - Le questioni proposte sono infondate.
    Questa Corte, con la sentenza n. 178 del  1986  -  nel  dichiarare
 l'illegittimita'  costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 482
 del 1985, nella parte in cui non prevedevano che  dall'imponibile  da
 assoggettare   ad   imposta   fosse  detratta  una  somma  pari  alla
 percentuale  delle  indennita'  di  buonuscita  erogate   dall'Enpas,
 corrispondente  al  rapporto  esistente, alla data del collocamento a
 riposo,  tra  il  contributo  a  carico  del  pubblico  dipendente  e
 l'aliquota  complessiva  del  contributo  previdenziale  obbligatorio
 versato al fondo di previdenza dell'Enpas - ha stabilito,  in  ordine
 alla  tassazione  delle  indennita' di buonuscita erogate dall'Enpas,
 principii,  che  debbono  essere  esaminati  nella   loro   reciproca
 correlazione  e  nel  loro  riferimento alla disciplina dettata dalla
 legge n. 482 del 1985,  al  fine  di  chiarire  la  ratio  di  quella
 decisione  e  le  sue  implicazioni  in  ordine alle questioni ora in
 esame.
    Innanzitutto,  con  tale  decisione  e'  stato  ribadito  che  per
 capacita'  contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., deve intendersi
 l'idoneita' del soggetto all'obbligazione d'imposta,  desumibile  dal
 presupposto   economico   al   quale   l'imposizione   e'  collegata,
 presupposto che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza,
 secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il  controllo  di
 costituzionalita'    sotto   il   profilo   della   arbitrarieta'   o
 irrazionalita' (da ultimo, nello stesso senso, cfr.  la  sentenza  n.
 373  del  1988).  In  tale  ottica  anche le indennita' di buonuscita
 erogate dall'Enpas sono tassabili, purche'  i  meccanismi  impositivi
 siano tali da garantirne le finalita' previdenziali a norma dell'art.
 38  Cost.:  il  che  fa  appunto la legge n. 482 del 1985, poiche' il
 congegno impositivo previsto dall'art. 2 esenta  da  imposizione  una
 parte  di  tali  indennita', d'importo crescente rispetto alla durata
 del rapporto di lavoro, secondo una scelta non irrazionale nella  sua
 discrezionalita',   prevedendo,   in   ogni   caso,   per   tutte  le
 liquidazioni, di qualsiasi importo, una quota esente.
    In secondo luogo, in detta sentenza e' stato affermato che  l'art.
 53,  primo  comma,  Cost., va interpretato nel senso che a situazioni
 uguali   debbono   corrispondere   uguali   regimi   impositivi    e,
 correlativamente,  a  situazioni  diverse  un  trattamento tributario
 disuguale.
    In relazione a tale principio  e'  stata  ritenuta,  ai  fini  del
 trattamento   tributario   delle  indennita'  di  buonuscita  erogate
 dall'Enpas, la non comparabilita' di esse con i capitali percepiti in
 base a contratti di assicurazione sulla vita,  trattandosi  di  somme
 attribuite  a  titolo  diverso  ed  in  relazione  a  fattispecie che
 presentano,   al   di   la'   di   alcune   analogie,   elementi   di
 differenziazione   che   le   rendono  non  omogenee.  Ne  deriva  la
 legittimita'  di  un  diverso  regime  tributario,  rientrando  nella
 discrezionalita' legislativa la previsione, per i capitali dovuti per
 effetto  di contratti di assicurazione sulla vita, di forme di totale
 o parziale esenzione fiscale.
    Quanto, invece, alla disciplina tributaria indifferenziata dettata
 dal legislatore per tutte le indennita' di fine rapporto,  con  detta
 sentenza  e'  stata  prevista l'esigenza di un trattamento tributario
 differenziato per quelle indennita' formate, oltre che da  contributi
 obbligatori  del  datore  di  lavoro, anche da quelli obbligatori del
 lavoratore.
    In relazione a tale profilo, successivamente, con le  sentenze  n.
 400  del  1987,  n.  877  del 1988 e n. 513 del 1990, questa Corte ha
 esteso la declaratoria d'illegittimita' costituzionale al  previgente
 regime  impositivo  previsto  dal  d.P.R.  n. 645 del 1958, anche con
 riferimento alle indennita' di buonuscita corrisposte  dall'Inadel  e
 dalla  Cassa di previdenza del personale telefonico statale e, con la
 sentenza n. 231 del 1991, ha esteso la declaratoria  d'illegittimita'
 costituzionale,   con   riferimento  all'Irpef,  alle  indennita'  di
 buonuscita erogate dall'Opera di previdenza e assistenza a favore del
 personale delle ferrovie dello Stato. Le  indennita'  corrisposte  da
 detti enti erano infatti caratterizzate anch'esse dall'essere erogate
 in base a contributi obbligatoriamente versati dal datore di lavoro e
 dal lavoratore.
    5.  -  Le  questioni  ora  all'esame  della  Corte  investono  una
 fattispecie normativa diversa da quelle esaminate in dette decisioni;
 in relazione ad essa gli elementi di differenziazione non  consentono
 una  declaratoria  d'illegittimita'  costituzionale  analoga a quelle
 gia' pronunciate. Ne' tale fattispecie da'  luogo  all'erogazione  di
 un'indennita'  assimilabile  a  quelle  dovute in base a contratti di
 assicurazione  sulla  vita,  cosi'  da  doversi  far  luogo  ad   una
 declaratoria   d'illegittimita'  che  renda  omogenei  i  trattamenti
 tributari.
    Invero, il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 prevede (art. 15), tra
 i  servizi  computabili  ai  fini  del  calcolo  dell'indennita'   di
 buonuscita    erogata   dall'Enpas,   alcuni   "servizi   e   periodi
 riscattabili". Tali  sono  i  servizi  statali  anteriori  alla  data
 d'iscrizione  all'ente, "nonche' i servizi non statali e i periodi di
 tempo di cui e' prevista la computabilita' come servizio effettivo ai
 fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti  dello  Stato".  In
 base  al richiamo alla normativa pensionistica dei dipendenti statali
 (artt. 10 e segg.  del  d.P.R.  29  dicembre  1973,  n.  1092),  sono
 riscattabili,   ricorrendo  determinati  presupposti  (art.  13),  il
 periodo di studi  universitari,  i  periodi  di  specializzazione,  i
 periodi  d'iscrizione  ad  albi  professionali e i periodi di pratica
 necessari per il conseguimento dell'abilitazione professionale.  Sono
 parimenti  riscattabili  i  servizi  indicati dall'art. 14 del citato
 d.P.R. n. 1092 del 1973; ad essi ne sono stati aggiunti altri in base
 a leggi speciali. In tutti questi casi il "diritto  di  riscatto"  ai
 fini  dell'indennita'  di  buonuscita  erogata dall'Enpas puo' essere
 esercitato in tutto o in parte mediante la erogazione  (art.  15  del
 d.P.R.   n.   1032  del  1973)  di  un  contributo  a  totale  carico
 dell'interessato,   in   misura   determinata   dal   consiglio    di
 amministrazione   dello   stesso   Enpas,  "in  base  a  coefficienti
 attuariali previsti da apposita tabella  approvata  con  decreto  del
 ministro  per  il  lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il
 Ministro per il tesoro". La domanda di riscatto (art. 24) puo' essere
 presentata di regola sino al momento della cessazione  del  servizio,
 ma  per talune categorie di dipendenti ne e' ammessa la presentazione
 anche nei novanta giorni successivi.
    Il  contributo  di  riscatto  e'  determinato  in  relazione  alla
 retribuzione annua contributiva, sulla base di coefficienti variabili
 in considerazione all'eta' del dipendente al momento della domanda ed
 all'eta'  di  collocamento  a  riposo, secondo il suo stato giuridico
 (d.m. 19 giugno 1981 del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
 sociale,  emanato  di  concerto  con  il  Ministro  per  il  tesoro e
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  ottobre  1981,  n.  281).  Il
 riscatto   determina   l'aumento   dell'indennita'   complessivamente
 spettante al dipendente, la quale e' pari (art. 3 del d.P.R. n.  1032
 del 1973) "a tanti dodicesimi della base contributiva quanti sono gli
 anni di servizio computabili".
    Dall'esame   di   questa   normativa   si   ricava  che  la  quota
 dell'indennita'  di  buonuscita,  afferente  ai  periodi  e   servizi
 riscattati   a   domanda,  assume  una  propria  fisionomia,  che  la
 differenzia  dalla  parte  di  indennita'  connessa  ai  periodi   di
 effettiva  prestazione  del servizio. Essa, infatti, non e' correlata
 ad  un  rapporto  previdenziale  automatico  e   ad   un   meccanismo
 contributivo,   istituzionalmente  e  cumulativamente  riferibile  al
 datore e al prestatore di lavoro.
    Ne' detta quota d'indennita' e'  assimilabile  alle  somme  dovute
 all'assicurato  in  base a contratti di assicurazione sulla vita, non
 ricollegandosi  ad  alcuna  situazione  negoziale   imputabile   agli
 interessati,  contraddistinta  dalla  proporzionalita'  tra  premio e
 rischio, secondo criteri che rapportano  il  capitale  assicurato  al
 premio corrisposto, in base al calcolo di probabilita' dell'evento.
    Il  "diritto  al riscatto" previsto dal d.P.R. n. 1032 del 1973 si
 sostanzia nell'esercizio di una facolta', alla quale e'  connesso  il
 beneficio  della  computabilita' di determinati periodi di tempo e di
 attivita', che cosi' diventano utili per l'indennita' di  buonuscita.
 Il   riscatto   e'   collegato  ad  una  determinazione  di  volonta'
 dell'interessato  e  i  contributi  relativi   sono   fissati   senza
 riferimento al rischio concreto, non essendo rilevante al riguardo lo
 stato  di  salute del dipendente. Ne' e' da trascurare il rilievo che
 al detto beneficio non corrisponde la  prestazione  di  servizio  del
 riscattante,    elemento    che   sussiste,   invece,   e   qualifica
 l'attribuzione dell'indennita'  di  buonuscita  corrisposta  in  base
 all'effettivo   rapporto  di  lavoro.  Proprio  per  questo  la  gia'
 ricordata decisione n. 178 del 1986 di questa Corte ha posto in  luce
 la circostanza che le indennita' erogate dall'Enpas siano formate dal
 contributo del dipendente e da quello dello Stato, attribuendo a tale
 circostanza   valore  di  elemento  che  le  conferisce  struttura  e
 fisionomia differenziate, congruamente valutabili dal punto di  vista
 fiscale.  Da qui la detrazione dall'imponibile di una somma pari alla
 percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al  rapporto
 tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota
 complessiva   del   contributo   obbligatorio  versato  al  Fondo  di
 previdenza dell'Enpas.
    La differenziazione della fattispecie, della quale  e'  questione,
 cosi'  dallo  schema delle assicurazioni obbligatorie, come da quello
 dei contratti di assicurazione privata, consente di concludere che le
 situazioni poste a raffronto dal giudice remittente non sono omogenee
 e  la  diversita'  di  regime  impositivo  e'  il  risultato  di  una
 valutazione  non irrazionale del legislatore nell'esercizio della sua
 discrezionalita'.
    Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell'art.  53  della
 Costituzione.