ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 199 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1991 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Dal Bo Maurizio, iscritta al n. 546 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto, tra l'altro, il reato di insubordinazione con ingiuria (art. 189 cod. pen. mil. di pace) commesso in una pubblica via da un militare non in servizio in danno di un superiore per cause ritenute estranee al servizio ed alla disciplina militare, il Tribunale militare di Padova, considerando che l'applicabilita' del reato speciale di insubordinazione, in luogo del corrispondente reato comune contro la persona tra militari (artt. 222 e segg. cod. pen. mil. di pace), dipendeva nella specie dalla sola circostanza dell'essere stato il fatto commesso alla presenza di altri militari riuniti per servizio, ha sollevato, con ordinanza del 5 giugno 1991, una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 199 del predetto codice, assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 52, ultimo comma, Cost. Ad avviso del Tribunale rimettente, sarebbe innanzitutto violato il principio di uguaglianza, perche' la suddetta circostanza - presenza di militari riuniti per servizio - non potrebbe costituire ragione sufficiente per parificare nel trattamento penalistico i fatti commessi per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare a quelli commessi per cause inerenti al detto servizio o disciplina. Sarebbe violato, inoltre, il principio di democraticita' dell'ordinamento militare (art. 52, ultimo comma, Cost.), dato che in base ad esso solo effettive esigenze della disciplina militare possono consentire l'imposizione ai militari di normative piu' rigorose di quelle riguardanti i cittadini in genere (cfr. art. 3, legge 11 luglio 1978, n. 382). Atteso, poi, che nel caso di specie l'offesa al superiore aveva avuto causa nell'esercizio da parte di quest'ultimo di funzioni di polizia giudiziaria, e sarebbe stata, percio', astrattamente qualificabile come oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 cod. pen.), il Tribunale ravvisa un ulteriore profilo di violazione del principio di uguaglianza nel fatto che l'applicabilita', in luogo di tale reato, di quello piu' grave di insubordinazione - e la conseguente impossibilita' di dar rilievo all'esimente di cui all'art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 - dipende dall'essere stato il reato commesso in presenza di militari riuniti per servizio: circostanza, questa, che e' a suo avviso "del tutto estrinseca all'area degli interessi tutelati". 2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non e' intervenuto. Considerato in diritto 1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale militare di Padova dubita che l'art. 199 del codice penale militare di pace, nella parte in cui dispone che i reati speciali di insubordinazione(nella specie, con ingiuria), pur se trattisi di fatti commessi per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare, siano integrati in base alla sola circostanza della presenza di militari riuniti per servizio, contrasti: con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della ritenuta inidoneita' di detta circostanza, da un lato a parificare il trattamento dei fatti commessi per cause estranee ovvero per cause inerenti al servizio ed alla disciplina militare e, dall'altro, - ove si tratti di offese arrecate a pubblici ufficiali - a differenziarlo rispetto al delitto comune di oltraggio (art. 341 cod. pen.), soprattutto in riferimento alla conseguente inapplicabilita' della scriminante degli atti arbitrari di cui all'art. 4 decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 1944; col principio di democraticita' dell'ordinamento militare (art. 52, ultimo comma, Cost.), dato che il rilievo conferito alla predetta circostanza non sarebbe imposto da effettive esigenze della disciplina militare, solo in presenza delle quali e' giustificabile l'imposizione ai militari di una normativa piu' rigorosa di quella comune. 2. - La questione non e' fondata. A tenore della norma impugnata, l'estraneita' della causa che ha dato origine a fatti di insubordinazione od abuso di autorita' non vale ad escludere l'applicabilita' dei corrispondenti reati speciali configurati nei capi III e IV del titolo III del codice penale militare di pace - ed a far ritenere quindi integrati solo i comuni reati militari contro la persona, di cui gli artt. 222 e segg. dello stesso codice - quando, tra l'altro, tali fatti siano commessi alla "presenza di militari riuniti per servizio". L'enucleazione di tale circostanza come ragione di per se' sufficiente all'applicazione della piu' rigorosa normativa speciale e' coerente col sistema del codice, dato che questo prevede, tra le circostanze aggravanti comuni dei reati militari, la loro commissione "alla presenza di tre o piu' militari o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo" (art. 47, n. 4). Rispetto a tale circostanza comune, quella in questione si caratterizza anzi per un elemento ulteriore, dato che si richiede che i militari presenti al fatto siano "riuniti per servizio". E' incontestabile che, in siffatte condizioni, sia dato riscontrare una significativa lesione del bene della disciplina militare, idonea a giustificare un trattamento penale piu' severo, dato che la commissione del fatto in presenza di militari riuniti per servizio comporta un evidente pericolo di diffusione delle condotte inosservanti del rapporto gerarchico o dei doveri di comportamento del superiore. Tale presenza implica, inoltre, in caso di insubordinazione, un'ulteriore lesione della posizione di supremazia di quest'ultimo e, in caso di abuso di autorita', una menomazione aggiuntiva della dignita' del militare subordinato. La norma impugnata trova percio' razionale fondamento nelle esigenze di coesione dei corpi militari che stanno alla base della disciplina speciale, sicche' essa non puo' dirsi in contraddizione con lo spirito democratico cui va uniformato l'ordinamento delle Forze Armate (art. 52, ultimo comma, Cost.). Ne' puo' ritenersi violato il principio di uguaglianza, dato che la circostanza in esame, per la sua gia' illustrata inerenza ad effettive esigenze di disciplina militare, costituisce sufficiente elemento di differenziazionesia rispetto ai reati militari contro la persona, sia rispetto al comune delitto di oltraggio.