ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 85, 87, primo
 comma,  89,  commi  terzo  e  quinto,  90, commi secondo e terzo, del
 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del  testo  unico  delle
 leggi  sulle  imposte  dirette)  promosso  con ordinanza emessa il 28
 novembre 1990  dalla  Commissione  tributaria  di  secondo  grado  di
 Pescara  sul  ricorso proposto da Giosia Iachetti contro l'Intendenza
 di Finanza di Pescara, iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1991
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  34,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Pescara
 - nel corso di un giudizio promosso da un pensionato dello Stato, che
 chiedeva la restituzione delle somme trattenutegli sull'indennita' di
 buonuscita Enpas  a  titolo  d'imposta  di  ricchezza  mobile  -  con
 ordinanza  28  novembre  1990  ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 85, 87, primo comma, 89,  terzo  e  quinto
 comma, 90, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;
      che,  secondo  il  giudice a quo, detti articoli, esentando - di
 regola - le indennita' di fine rapporto dall'imposta di ricchezza mo-
 bile soltanto se di ammontare non superiore ad un  milione  di  lire,
 contrasterebbero  con  gli  artt.  3 e 53 Cost., per la disparita' di
 trattamento che ne deriverebbe, in relazione  alla  totale  esenzione
 prevista:  a) dall'art. 124 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv.
 nella legge 6 aprile  1936,  n.  1155,  per  le  indennita'  di  fine
 rapporto  erogate  dall'Inps;  b) dall'art. 35 della legge 11 gennaio
 1943, n. 138, per i  premi  di  fine  servizio  e  le  indennita'  di
 anzianita' erogate dall'Inam; c) dall'art. 2 del D.L. 16 luglio 1947,
 n.  708,  conv.  nella  legge  29  novembre  1952,  n.  2388,  per le
 indennita' di fine rapporto erogate ai lavoratori  dello  spettacolo;
 d)  dall'articolo  unico  della  legge  4  maggio  1951,  n.  497, in
 relazione alle liquidazioni del  personale  dipendente  dall'Istituto
 nazionale di previdenza dei pubblici trasporti; e) dall'art. 10 della
 legge  9  novembre 1955, n. 1122, in relazione a quelle del personale
 dipendente dall'Istituto di previdenza dei giornalisti  italiani  "G.
 Amendola";  f) dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, per le liquidazioni
 del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle  imposte
 dirette;
    Considerato  che  l'art.  124 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 -
 contrariamente a quanto immotivatamente affermato dal giudice a quo -
 nell'esentare  dall'imposta  di  ricchezza   mobile   i   trattamenti
 previdenziali  ivi  previsti,  non  ha  ad oggetto indennita' di fine
 rapporto (o altre a queste  equiparabili),  come  risulta  dalla  sua
 lettera,  nonche'  dalla  interpretazione sistematica derivante dalla
 inserzione di tale articolo in un testo legislativo che  non  prevede
 l'erogazione  di  indennita' connesse alla cessazione del rapporto di
 impiego;
      che l'art. 35 della l. 11 gennaio 1943, n.  138,  l'art.  2  del
 d.l. 16 luglio 1947, n. 708, l'articolo unico della l. 4 maggio 1951,
 n. 497, l'art. 10 della l. 9 novembre 1955, n. 1122 e l'art. 76 della
 l.  2 aprile 1958, n. 377, richiamano le esenzioni previste dall'art.
 124 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e quindi, a  loro  volta,  non
 esentano  dall'imposta  di  R.M.  indennita'  di buonuscita o altre a
 questa equiparabili;
      che, di conseguenza, il giudice a quo lamenta una differenza  di
 trattamento tributario che palesemente non sussiste;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
 9,  secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale;