ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 85, 87, primo comma, 89, commi terzo e quinto, 90, commi secondo e terzo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1990 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Pescara sul ricorso proposto da Giosia Iachetti contro l'Intendenza di Finanza di Pescara, iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Pescara - nel corso di un giudizio promosso da un pensionato dello Stato, che chiedeva la restituzione delle somme trattenutegli sull'indennita' di buonuscita Enpas a titolo d'imposta di ricchezza mobile - con ordinanza 28 novembre 1990 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo e quinto comma, 90, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; che, secondo il giudice a quo, detti articoli, esentando - di regola - le indennita' di fine rapporto dall'imposta di ricchezza mo- bile soltanto se di ammontare non superiore ad un milione di lire, contrasterebbero con gli artt. 3 e 53 Cost., per la disparita' di trattamento che ne deriverebbe, in relazione alla totale esenzione prevista: a) dall'art. 124 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, per le indennita' di fine rapporto erogate dall'Inps; b) dall'art. 35 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, per i premi di fine servizio e le indennita' di anzianita' erogate dall'Inam; c) dall'art. 2 del D.L. 16 luglio 1947, n. 708, conv. nella legge 29 novembre 1952, n. 2388, per le indennita' di fine rapporto erogate ai lavoratori dello spettacolo; d) dall'articolo unico della legge 4 maggio 1951, n. 497, in relazione alle liquidazioni del personale dipendente dall'Istituto nazionale di previdenza dei pubblici trasporti; e) dall'art. 10 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, in relazione a quelle del personale dipendente dall'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola"; f) dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, per le liquidazioni del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; Considerato che l'art. 124 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 - contrariamente a quanto immotivatamente affermato dal giudice a quo - nell'esentare dall'imposta di ricchezza mobile i trattamenti previdenziali ivi previsti, non ha ad oggetto indennita' di fine rapporto (o altre a queste equiparabili), come risulta dalla sua lettera, nonche' dalla interpretazione sistematica derivante dalla inserzione di tale articolo in un testo legislativo che non prevede l'erogazione di indennita' connesse alla cessazione del rapporto di impiego; che l'art. 35 della l. 11 gennaio 1943, n. 138, l'art. 2 del d.l. 16 luglio 1947, n. 708, l'articolo unico della l. 4 maggio 1951, n. 497, l'art. 10 della l. 9 novembre 1955, n. 1122 e l'art. 76 della l. 2 aprile 1958, n. 377, richiamano le esenzioni previste dall'art. 124 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e quindi, a loro volta, non esentano dall'imposta di R.M. indennita' di buonuscita o altre a questa equiparabili; che, di conseguenza, il giudice a quo lamenta una differenza di trattamento tributario che palesemente non sussiste; Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;