ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 429 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio  1991
 dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il Tribunale di
 Lamezia Terme nel procedimento penale a carico di  Porchia  Francesco
 Maria,  iscritta  al  n. 489 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  33,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre  1991  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per
 le  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di  Lamezia  Terme,
 muovendo  dal presupposto interpretativo che l'art. 429 del codice di
 procedura penale non consenta al giudice della udienza preliminare di
 dare al fatto, nel decreto che dispone il giudizio,  una  definizione
 giuridica diversa da quella enunciata nella imputazione formulata con
 la  richiesta di rinvio a giudizio, ovvero modificata nel corso della
 udienza preliminare, dubita della legittimita' costituzionale di tale
 disposizione, assumendo  che  essa  contrasterebbe  con  l'art.  101,
 secondo comma, della Costituzione, perche' l'esercizio della funzione
 giurisdizionale  ne  risulterebbe  limitato  oltre  i  termini  della
 stretta soggezione della legge;
      che il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  ha  chiesto  che la
 questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  il  giudice  rimettente  solleva  la   questione
 muovendo,  in punto di rilevanza, dalla premessa secondo cui il fatto
 oggetto del giudizio principale, contestato  come  concussione  (art.
 317 cod. pen.) nell'imputazione formulata dal pubblico ministero, non
 sarebbe  a  suo  avviso inquadrabile in tale figura di reato perche',
 alla stregua della modifica dell'art. 357 cod. pen. introdotta con la
 legge  26  aprile  1990,  n.  86,   l'imputato   (assistente   medico
 ospedaliero  esercente  le  specifiche  mansioni  di  sanitario)  non
 potrebbe essere qualificato come pubblico ufficiale;
      che,  peraltro,  la medesima legge n. 86 del 1990 ha modificato,
 oltre alle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di  pubblico
 servizio  (artt.  17 e 18), anche il delitto di concussione (art. 4),
 rendendolo addebitabile ai soggetti che rivestano tanto la prima  che
 la seconda di tali qualifiche;
      che  il  giudice  rimettente  non  ha  chiarito ne' quale sia la
 diversa  qualificazione  giuridica  del  fatto  da  lui   considerata
 appropriata,  ne' se nella specie ritenga di dover escludere anche la
 qualifica di incaricato di pubblico servizio;
      che, non essendovi mutamento del titolo del reato  qualora  tale
 qualificazione   venga   invece   riconosciuta,  risulta  carente  la
 motivazione della rilevanza della questione sollevata;
      che, conseguentemente, la questione va dichiarata manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;