ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento penale a carico di Porchia Francesco Maria, iscritta al n. 489 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme, muovendo dal presupposto interpretativo che l'art. 429 del codice di procedura penale non consenta al giudice della udienza preliminare di dare al fatto, nel decreto che dispone il giudizio, una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella imputazione formulata con la richiesta di rinvio a giudizio, ovvero modificata nel corso della udienza preliminare, dubita della legittimita' costituzionale di tale disposizione, assumendo che essa contrasterebbe con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, perche' l'esercizio della funzione giurisdizionale ne risulterebbe limitato oltre i termini della stretta soggezione della legge; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che il giudice rimettente solleva la questione muovendo, in punto di rilevanza, dalla premessa secondo cui il fatto oggetto del giudizio principale, contestato come concussione (art. 317 cod. pen.) nell'imputazione formulata dal pubblico ministero, non sarebbe a suo avviso inquadrabile in tale figura di reato perche', alla stregua della modifica dell'art. 357 cod. pen. introdotta con la legge 26 aprile 1990, n. 86, l'imputato (assistente medico ospedaliero esercente le specifiche mansioni di sanitario) non potrebbe essere qualificato come pubblico ufficiale; che, peraltro, la medesima legge n. 86 del 1990 ha modificato, oltre alle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (artt. 17 e 18), anche il delitto di concussione (art. 4), rendendolo addebitabile ai soggetti che rivestano tanto la prima che la seconda di tali qualifiche; che il giudice rimettente non ha chiarito ne' quale sia la diversa qualificazione giuridica del fatto da lui considerata appropriata, ne' se nella specie ritenga di dover escludere anche la qualifica di incaricato di pubblico servizio; che, non essendovi mutamento del titolo del reato qualora tale qualificazione venga invece riconosciuta, risulta carente la motivazione della rilevanza della questione sollevata; che, conseguentemente, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;