IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale
    contro Celletti Claudio,  nato  a  Roma  il  28  novembre  1961  -
    attualmente  agli arresti domiciliari in via Tuscolana, 1211, Roma
    - imputato:
       A) artt. 624 e 625, n. 2, del c.p. perche' al fine di trarne
    profitto, con violenza consistita nel diveltere  la  recinzione  e
    nel   forzare   una   delle  porte  di  accesso  ai  locali  della
    concessionaria "Piccole auto di Polichetti  Giuseppe  e  De  Fabis
    Gerardo",  si  impossessava di una fotocopiatrice, una macchina da
    scrivere, due calcolatrici, una radio  ed  altro.  In  Roma  nella
    notte fra il 23 e il 24 ottobre 1991;
       B) art. 629 del c.p. perche', al fine di procurarsi un ingiusto
    profitto,  minacciando  implicitamente la perdita delle cose indi-
    cate nel capo A), costringeva Polichetti Giuseppe  a  consegnargli
    la  somma  di  L.  700.000.  In Roma il 24 ottobre 1991.  Recidiva
    reiterata specifica ex art. 99 del c.p.
    Rilevato che in seguito a richiesta del p.m., questo g.i.p. ha
    pronunciato, il 7 novembre 1991, decreto di giudizio immediato per
    quanto  sopra,  regolarmente  notificato  e  comunicato  a   norma
    dell'art. 456 del c.p.p.;
      che con richiesta scritta depositata in cancelleria dal suo
    difensore il Celletti ha chiesto il giudizio abbreviato;
      che detta richiesta non e' stata notificata al p.m. ed e'
    trascorso  il  termine  di  sette  giorni  dalla notificazione del
    decreto di giudizio  immediato,  stabilito  a  pena  di  decadenza
    dall'art. 458 del c.p.p.;
                             O S S E R V A
      che questo giudice per le indagini preliminari dovrebbe percio'
    dichiarare  inammissibile la richiesta del Celletti e dar corso al
    rinvio del giudizio immediato, privando in tal modo l'imputato  di
    un rito alternativo e della conseguente riduzione di pena.
    Senonche', essendo il Celletti detenuto agli arresti domiciliari,
    e'  evidente  che  egli  non  ha potuto curare la notificazione al
    p.m., ne' alcuna norma obbliga o autorizza a  provvedervi  ne'  il
    difensore  ne'  il  giudice  per  le  indagini  preliminari  o  la
    cancelleria di quest'ultimo.
    Ritiene il giudice per le indagini preliminari che l'art. 458,
    primo   comma,   del  c.p.p.,  rendendo  impossibile  all'imputato
    detenuto  agli  arresti  domiciliari  l'esercizio  efficace  della
    facolta'  di  chiedere  il  giudizio  abbreviato  (e di ottenere i
    connessi benefici), viola l'art. 2, primo e secondo  comma,  della
    Costituzione,  perche'  in sostanza lo priva della possibilita' di
    usufruire al meglio dei mezzi apprestati dall'ordinamento, al fine
    di subire le minori conseguenze negative possibili.
    Viola detta disciplina anche l'art. 3, giacche' determina una
    ingiustificabile disparita' di trattamento fra l'imputato  libero,
    che puo' attivarsi per espletare gli incombenti posti a suo carico
    dall'art.  458,  e quello detenuto, al quale gli stessi incombenti
    sono  posti  a  carico  senza  fornirgli  alcuna  possibilita'  di
    espletarli.