Ricorso  per  la  regione  Toscana  in  persona del presidente pro-
 tempore della giunta regionale Toscana, rappresentata e  difesa  come
 da  mandato a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri ed
 elettivamente domiciliata presso  il  suo  studio  in  Roma,  via  G.
 Carducci  n.  4,  in forza di deliberazione g.r. contro il Presidente
 del Consiglio  dei  Ministri  pro-tempore  per  la  dichiarazione  di
 illegittimita'  costituzionale  della  legge  30 dicembre 1991 n. 412
 "Disposizioni in materia di finanza pubblica", artt. 4, quinto,  nono
 e ventitreesimo comma.
    1. - La legge nell'art. 19 stabilisce che le spese sostenute dalle
 regioni,  province,  comuni,  comunita'  montane,  loro  consorzi  ed
 aziende  per  l'acquisto,  gestione  e  manutenzione  di  autoveicoli
 adibiti  al  trasporto  di  persone;  spese  postali  e  telefoniche;
 acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione  a  convegni,
 non possono superare nel 1992 quelle previste dal bilancio preventivo
 di  ciascun  ente  per  il  1991.  Tale  disposizione  appare  lesiva
 dell'autonomia che alle regioni e' costituzionalmente garantita dagli
 artt. 117 e 119 della Costituzione, di determinare le spese da inser-
 ire  nel  proprio  bilancio  programmato  in  tal  modo   l'esercizio
 dell'attivita'   di   propria   competenza,  introducendo  un  blocco
 irragionevole che affastella spese che  hanno  ragioni,  motivazioni,
 dinamiche diverse, perche' in taluni casi gli incrementi dipendono da
 tariffe  alle quali le regioni sono totalmente estranee; cosicche' un
 aumento delle tariffe postali deve  comportare  una  riduzione  della
 corrispondenza,  con  quale  vantaggio  per  la buona amministrazione
 (art. 97 della Costituzione) e quale  rispetto  della  ragionevolezza
 (art. 3 della Costituzione) non e' dato vedere.
    2.  - Alla stessa matrice va ricondotta la previsione dell'art. 23
 che il Presidente del Consiglio dei Ministri  emani  entro  sei  mesi
 dall'entrata  in  vigore  della  legge  un  decreto che disciplini la
 partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni, conferenze, tavole
 rotonde che comportino da parte  dell'ente  organizzatore  spese  per
 ospitalita'  ed  emolumenti  di  qualsiasi  natura. Tale disposizione
 appare lesiva  dell'autonomia  organizzativa  regionale  laddove  non
 prevede   che  per  i  dipendenti  regionali  i  previsti  limiti  di
 partecipazione   a   convegni   siano   determinati   dalla    stessa
 amministrazione  regionale.  Se  la  norma  volesse avere funzioni di
 coordinamento delle spese, dovrebbe essere assunta nelle forme dovute
 che debbono essere quelle previste dall'art. 119  della  Costituzione
 come la Corte costituzionale ha dovuto piu' volte ricordare.
    La   illegittimita'  delle  norme  sopra  richiamata  deve  essere
 segnalata perche' si  inserisce  in  un  ormai  consolidato  tipo  di
 intervento  legislativo  statale  che,  anche quando non direttamente
 espropriativo  di  potesta'  regionali,  altera'  il  ruolo  che   la
 Costituzione  attribuisce  alle  regioni, con una graduale corrosione
 della relativa autonomia.
    3. - A questo quadro, piu' e piu' volte denunciato alla Corte,  va
 riportata  la  statuizione dell'art. 4, quinto comma, che prevede che
 nel caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica  correlata
 ai  livelli  obbligatori  uniformi, fissati, ai sensi del primo comma
 dello  stesso  articolo,  dal  governo  d'intesa  con  la  conferenza
 permanente  tra  lo  Stato  e  le regioni, e non compensata da minori
 spese in altri settori, le regioni debbano decidere il  ricorso  alla
 propria    autonomia   e   capacita'   impositiva   ovvero   adottare
 provvedimenti di contenimento della spesa di cui  all'art.  29  della
 legge  n.  41/1986 (relativa alla erogazione in forma indiretta della
 prestazione sanitaria; maggiorazioni delle  quote  di  partecipazione
 dei  cittadini al costo delle prestazioni; temporanea eliminazione di
 alcune prestazioni); in tal modo si impone  un  comportamento  lesivo
 dell'autonomia,  di  per se', ma anche, a maggior ragione, perche' la
 attuazione dell'art. 119 della Costituzione anche dopo  la  legge  n.
 158/1990  e  le  impossibilita'  di  attuare il contenimento previsto
 dalle  leggi  ricordate,  rende  il  ricorso  all'utilizzazione   dei
 proventi  tributari l'unica via, sostanzialmente imposta, con lesione
 dell'autonomia perche' viene negata ogni possibilita' di scelta.