IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Aldini Rita, rappresentata e difesa dal prof. avv. Antonio Carullo, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in Bologna, strada Maggiore n. 47; contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna ed ivi domiciliato presso gli uffici della stessa in via Marsala n. 19, come per legge, per l'annullamento della determinazione n. 2596 del 17 settembre 1987, recante diniego di revoca del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato; nonche' di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 9 ottobre 1991 la relazione del dott. Francesco Giordano; Udito, altresi', l'avv.Carullo per la ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O La ricorrente, in atto ricercatore confermato presso la facolta' di medicina e chirurgia, istituto di clinica medica e gastroenterologia dell'Universita' degli studi di Bologna, ha prestato servizio come medico interno con compiti assistenziali dal 27 giugno 1975 al 22 ottobre 1978, in quanto asseritamente assunta a seguito di pubblico concorso, e, successivamente, ha svolto attivita' di borsista C.N.R. con effetto dal 23 ottobre 1978, quale vincitrice di un concorso a borse di studio indetto dal predetto ente, fino all'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari. Dal 1975 al 1990 l'interessata ha esercitato attivita' didattica e scientifica (quest'ultima, documentata da pubblicazioni edite) e, in qualita' di borsista ha espletato, altresi', attivita' di assistenza e cura, ove prevista. Esclusa dalla seconda tornata dei giudizi di idoneita' per professore associato, l'istante ha proposto ricorso giurisdizionale dinanzi a questa tribunale e, successivamente, ha chiesto la revoca del provvedimento di esclusione sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 89/1986, che aveva esteso la partecipazione ai predetti giudizi idoneativi agli aiuti ed agli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati a seguito di pubblico concorso, che, entro l'a.a.1979-80, avessero svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate dal Preside della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. Avverso l'atto ministeriale di diniego della richiesta revoca, l'interessata ha instaurato il presente giudizio deducendo le seguenti censure: 1) eccesso di potere, sotto i profili dello sviamento e dell'ingiustiziamanifesta. Assumendo di poter far valere i requisiti indicati dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 89-1986, l'istante richiama a sostegno della sua pretesa la giurisprudenza del t.a.r. Sicilia- Catania che, con la sentenza n. 726/1986, avrebbe deciso un caso identico riconoscendo ai medici ricorrenti il diritto a partecipare al concorso de quo; 2) eccesso di potere, per sviamento di potere nonche' per travisamento del fatto. Ammesso e non concesso che risulti effettivamente necessario aver impugnato il precedente provvedimento ministeriale di esclusione dai giudizi idoneativi, la ricorrente evidenzia il vizio di travisamento del fatto precisando di aver impugnato la primitiva esclusione con ricorso giurisdizionale tuttora pendente. Conclude l'intimante con la richiesta di accoglimento del presente gravame, spese vinte. Alle argomentazioni di parte ricorrente si e' opposta l'avvocatura dello Stato, con atto di costituzione depositato in data 25 ottobre 1988. Rilevando che la posizione della ricorrente e' sostanzialmente e formalmente diversa da quella esaminata dal giudice costituzionale, la difesa erariale ha sostenuto che non possono essere invocate, ai fini di cui trattasi, altre procedure concorsuali selettive cui l'interessata si e' in passato sottoposta. In un successivo scritto depositato in data 7 settembre 1991, l'avvocatura ha osservato che l'interessata non ha mai dimostrato di aver superato un concorso per diventare contrattista o assistente o aiuto nel policlinico universitario ne' ha tempestivamente documentato di aver svolto attivita' didattica e scientifica mediante certificazione del preside della facolta'. Posto che la ricorrente non sarebbe mai stata assistente o aiuto in cliniche universitarie, nominata in base a pubblico concorso, ne' avrebbe mai assunto la qualita' di contrattista presso la facolta' di medicina, e considerato che la conseguita qualifica di ricercatore non sarebbe sufficiente all'interessata per accedere al giudizio di idoneita' per associato, non potendosi ammettere che il legislatore abbia inteso concedere in successione due benefici a chi, senza concorso, sia divenuto ricercatore in prima tornata con una procedura notevolmente agevolata, parte resistente ha sostenuto che, difettando, nel caso di specie, non solo il requisito sostanziale dell'appartenenza ad una delle due categorie, "aggiunte" dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 89-1986 e 397-1989, ma anche quello documentale consistente nella certificazione del preside della facolta', non prodotta neppure in corso di causa, legittimamente l'istante sarebbe stata esclusa dal giudizio di idoneita' per professore di seconda fascia, con una motivazione, seppur non analitica, sicuramente appropriata. La replica dell'istante e' stata affidata ad una memoria versata in atti il 19 settembre 1991, nella quale sono state ribadite le tesi difensive esposte nell'atto introduttivo del giudizio e si e' posto l'accento sulla circostanza che la dott.ssa Aldini avrebbe svolto un concorso pubblico per assumere la qualifica di medico interno, come sarebbe dimostrato dal fatto che fin dall'assunzione di tale qualifica l'interessata espletava, altresi', compiti assistenziali, in guisa da integrare la figura del "medico interno con compiti assistenziali", quale individuata dalla Corte nella citata sentenza n. 89-1986. Con sentenza interlocutoria n. 110 del 28 marzo 1991 il collegio giudicante ha disposto incombenti istruttori, allo scopo di acquisire la documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia. La causa e' stata, quindi, discussa e spedita in decisione all'udienza pubblica del 9 ottobre 1991. D I R I T T O Come risulta dalla documentazione acquisita al fascicolo processuale, la dott.ssa Aldini - attualmente ricercatore confermato presso l'Universita' degli studi di Bologna - ha prestato servizio in qualita' di medico interno universitario con compiti assistenziali dal 27 giugno 1975 al 22 ottobre 1978 e, quindi, ha svolto ininterrottamente attivita' di borsista a decorrere dal 23 ottobre 1978, quale vincitrice di un concorso pubblico a 28 borse di studio indetto il 27 ottobre 1977 dal Consiglio nazionale delle ricerche, in forza di successive proroghe piu' volte concesse fino all'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati. Nel periodo 1975-90 l'interessata ha esercitato, presso l'istituto di clinica medica e gastroenterologia della facolta' di medicina e chirurgia, le funzioni di assistenza e cura proprie del medico interno universitario, espletando, altresi', attivita' didattica e di ricerca scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite come documentate agli atti della facolta', per almeno un triennio entro l'a.a. 1979-80. Le notizie curricolari sopra riferite trovano riscontro nell'informativa del C.N.R. (pervenuta il 7 maggio 1991) e nel carteggio ad essa allegato; nei riferimenti del 30 luglio 1979 e del 29 ottobre 1981 a firma del Direttore della cattedra di gastroenterologia, prof. Luigi Barbara; nei verbali delle sedute del consiglio di facolta' svoltesi il 3 novembre 1977, 20 luglio 1989 e 5 ottobre 1989; nonche' nei certificati di servizio dell'interessata in data 26 settembre 1987 e 13 settembre 1989 e nella dichiarazione resa il 30 ottobre 1990 dal prof. Gian Paolo Salvioli, preside della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bologna. Con il ricorso all'esame la dott.ssa Aldini impugna la nota n. 2596 del 17 settembre 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, direzione generale per l'istruzione universitaria ha respinto la revoca del provvedimento di esclusione dalla partecipazione alla seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato, presentata a seguito dell'emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 9 aprile 1986. Nel censurato provvedimento l'autorita' ministeriale, dopo aver esposto in sintesi il contenuto della citata sentenza costituzionale ed affermato che la stessa - quale decisione di accoglimento "additiva", suscettibile, in quanto tale, di spiegare effetti retroattivi nei limiti dei rapporti pendenti - poteva trovare applicazione esclusivamente nei confronti di coloro che fossero in possesso dei requisiti di ordine sostanziale, cronologico e documentale indicati dalla Corte e che, a suo tempo, avessero impugnato i provvedimenti ministeriali di esclusione dalla partecipazione alla seconda tornata dei giudizi idoneativi, ha rappresentato l'impossibilita' di aderire alla richiesta, essendo la istante priva dei predetti requisiti. Ad avviso del collegio, il tenore letterale dell'atto potrebbe indurre al convincimento che il contestato diniego sia stato opposto alla ricorrente, a seguito dell'avvenuto riesame della sua posizione, sulla base di due distinti, ma concorrenti presupposti: il primo, relativo al mancato possesso da parte della dott.ssa Aldini della qualifica di assistente o aiuto di policlinico o di clinica universitaria, qualifica che, essa sola, sulla scorta della pronuncia costituzionale n. 89-1986, avrebbe legittimato, secondo l'amministrazione, la partecipazione al detto giudizio; l'altro, concernente l'omessa impugnazione del precedente atto di esclusione dai giudizi di idoneita' a professore associato. Senonche', un piu' attento esame del contenuto dispositivo della nota ministeriale, porta, invece, a ritenere che il secondo degli indicati presupposti debba essere riguardato, in generale, alla stregua di una possibile causa di reiezione delle domande di riesame, ove del caso utilizzabile congiuntamente o/in via alternativa, rispetto a quella afferente alla mancanza dei requisiti, piuttosto che come un ulteriore ed autonomo motivo di rigetto dell'istanza di revoca prodotta dalla dott.ssa Aldini, tant'e' che la stessa autorita' resistente (memoria depositata il 7 settembre 1991) ha tenuto a sottolineare che la conferma dell'esclusione della ricorrente dal giudizio idoneativo non derivava, affatto, "come artificiosamente si affermava ex adverso", dall'omessa impugnazione dell'originario provvedimento negativo, bensi' dal mancato possesso dei requisiti (di ordine sostanziale, cronologico e documentale) indicati dalla Corte costituzionale. Le puntualizzazioni di controparte - ove si tenga conto della circostanza che l'interessata provvide, a suo tempo, a gravarsi contro il primo atto di esclusione e che il relativo giudizio era pendente all'epoca dell'adozione della determinazione qui impugnata (cfr. certificato t.a.r. Lazio, sezione prima, in data 2 novembre 1987) - avvalorano l'opinione dell'organo giudicante e rendono, quindi, palese, non gia' l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, come sostenuto dall'avvocatura, ma la sua inammissibilita' per difetto di interesse a proporlo da parte dell'istante. Resta, pertanto, a supportare il provvedimento impugnato, quale unica ragione del diniego, la mancata coincidenza della qualifica posseduta dalla ricorrente con quella "aggiunta" dalla Corte mediante la richiamata decisione n. 89/1986. Tale assunto interpretativo trova riscontro nella stessa linea di difesa dell'amministrazione, la quale nei suoi scritti afferma che le categorie, alle quali si riferisce la ripetuta sentenza n. 89/1986 della Corte non sono assimilabili ad altre e che la posizione della ricorrente e' diversa da quelle prese in esame dal giudice costituzionale, senza che possano aver rilievo "altre procedure selettive cui la ricorrente stessa si e' in passato sottoposta". Ne', va aggiunto, possono avere ingresso nel presente giudizio le argomentazioni con le quali l'avvocatura dello Stato ha sostanzialmente integrato la motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando la mancata, tempestiva documentazione, da parte della ricorrente, dello svolgimento dell'attivita' didattica e scientifica mediante certificazione del preside della facolta'. Tale specifico rilievo, non solo, non e' formulato in chiari termini nell'atto impugnato - come dovrebbe, se costituisse il fondamento unico del diniego - ma resta escluso dal complessivo tenore letterale e logico dell'atto stesso, nonche' dall'esplicito richiamo al valore "additivo", che la sentenza n. 89/1986 viene ad avere nell'ordinamento vigente. In tale contesto, deve, quindi, tenersi per fermo come il solo motivo sotteso alla reiezione della richiesta avanzata dalla ricorrente, non possa che essere ricondotto alla diversita' della posizione giuridica fatta valere dall'istante rispetto a quella propria della categoria beneficiaria della pronuncia della Corte. Nel presente gravame l'interessata richiama, peraltro, a sostegno della pretesa ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento a professore di seconda fascia, proprio la menzionata sentenza n. 89/1986 del giudice delle leggi, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 5, terzo comma, della legge n. 28/1980 e 50, n. 3 del d.P.R. n. 382/1980, riconoscendo titolo all'inclusione - tra i soggetti legittimati a partecipare a tale giudizio - agli aiuti ed agli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate dal Preside della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. La ricorrente fonda la propria azione sull'assunta parificazione della posizione di medico interno, prima, e di borsista C.N.R. poi, a quella della cennata categoria degli aiuti ed assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, ed afferma che l'atto impugnato negherebbe illegittimamente l'ammissione al giudizio de quo ad una posizione di lavoro caratterizzata dai medesimi requisiti sostanziali al cui possesso la Corte costituzionale ha ricollegato la possibilita' di partecipazione ai giudizi in questione. Infatti, la dott.ssa Aldini, asseritamente assunta, per concorso, in qualita' di medico interno e, quindi, divenuta, sempre per concorso, borsista C.N.R. presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bologna, avrebbe svolto, oltreche' compiti assistenziali, anche attivita' didattica e scientifica, documentata da numerose pubblicazioni edite, nel periodo che rileva ai fini dell'ammissione ai citati giudizi di idoneita'. E non sembra - dovendosi, in ogni caso, escludere che la ricorrente sia stata assunta per concorso quale medico interno, in quanto la circostanza non risulta minimamente provata - che possa dubitarsi della veridicita' dei documenti, acquisiti al processo, attestanti che la rivestita qualifica di borsista C.N.R. e' stata attribuita per pubblico concorso e che la dott.ssa Aldini ha svolto compiti di assistenza e cura, espletando, altresi', attivita' didattica e scientifica - quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta' - nel periodo 1975-90 e, comunque, per almeno un triennio entro l'a.a. 1979-80 (cfr., soprattutto, la testuale dichiarazione resa su tale ultimo aspetto dal preside della facolta', prof. Salvioli, in data 30 ottobre 1990). Tuttavia, la pretesa della ricorrente appare destituita di fondamento, giacche' la tassativita' delle figure che la legge (artt. 5 della legge n. 28/1980 e 50 del d.P.R. n. 382/1980) ammette al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati - come, del resto, statuito, in sede di interpretazione autentica dell'art. 50, dall'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 - non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie, ai fini di un'applicazione estensiva o analogica della vigente normativa. Si aggiunga, in proposito, che all'estensione di tali categorie, per effetto della giurisprudenza della Corte costituzionale, e' il portato di singole sentenze additive che - proprio perche' introducono puntuali e nominate eccezioni ai tipi normativamente previsti - non smentiscono, ma anzi confermano la regola stessa della tassativita'" (cfr., in termini, Cons. Stato, sezione sesta, ordinanza 13 febbraio 1991, n. 80). Va, in effetti, rilevato che la qualifica di borsista del Consiglio nazionale delle ricerche, rivestita dalla dott.ssa Aldini, non e' compresa fra le anzidette figure e non risulta di alcun ausilio, ai fini che qui interessano, la documentata, circostanza che la ricorrente abbia espletato attivita' assistenziale, oltreche' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, nel periodo di riferimento. Ne' potrebbe, per quanto sopra detto, utilmente, invocarsi l'identita' della posizione dell'istante con quella di altre categorie successivamente "aggiunte" dalla Corte costituzionale, quali i medici interni universitari, destinatari della sentenza 9 aprile 1986, n. 89, ed i contrattisti, beneficiari della piu' recente sentenza 13 luglio 1989, n. 397, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3 della legge n. 28/1980 e dell'art. 50, n. 3 del d.P.R. n. 382/1980, nella parte in cui non contemplano, tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita', i titolari di contratto presso la facolta' di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attivita' di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate dal preside della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. Tenuto conto, al riguardo, della difformita' della qualifica di borsista C.N.R. rispetto a quella di contrattista universitario ex art. 5 del d.-l. n. 580/1973 (convertito, con modificazioni, con legge n. 766/1973), deve osservarsi che neppure puo' essere fatto proficuamente valere il servizio prestato, per un lungo arco di tempo (1975-78), in qualita' di M.I.U.C.A., giacche', in senso contrario a quanto statuito dalla Corte nell'invocata decisione n. 89/1986, la ricorrente non ha conseguito la assunzione in detta qualifica per effetto dei positivi risultati di una procedura concorsuale espletata a tal fine. Il ricorso andrebbe, dunque, respinto, non sussistendo il lamentato vizio di eccesso di potere, nei prospettati profili, a carico del provvedimento impugnato, con il quale correttamente e' stata rigettata l'istanza della ricorrente che, in quanto borsista C.N.R., non rientrava in alcuna delle categorie previste normativamente, ancorche' integrate dalla giurisprudenza della Corte. Il collegio ritiene, peraltro, di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dette norme non contemplano tra le qualifiche legittimate a partecipare ai giudizi transitori di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, i medici titolari di borse di studio assegnate, per pubblico concorso, dal Consiglio nazionale delle ricerche, i quali abbiano svolto, in via di fatto presso le facolta' di medicina e chirurgia, attivita' di assistenza e cura, espletando, altresi', per almeno un triennio, entro l'anno accademico 1979-80, attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate dai presidi di facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' stesse. Circa la rilevanza della questione, non v'e' dubbio che solo dal suo eventuale accoglimento dipende la definizione, con esito favorevole, del proposto gravame. La questione appare, inoltre, non manifestamente infondata, balzando evidente la disparita' di trattamento della categoria come sopra individuata, nei riguardi dei tecnici laureati - appartenenti alla prioritaria categoria di riferimento e di raffronto tra quelle ammesse, per legge, ai giudizi idoneativi - nonche' rispetto alle qualifiche aggiunte, in quanto beneficiarie delle sentenze della Corte costituzionale n. 89/1986 (medici interni universitari) e n. 397/1989 (medici titolari di contratto). Il problema va, ad avviso del Collegio, riguardato "a ritroso", cioe' muovendo proprio dall'ultima delle categorie, quella dei contrattisti delle facolta' di medicina e chirurgia, ammessi a partecipare ai giudizi idoneativi in virtu' dell'intervento "additivo" del giudice costituzionale. Ha rilevato la Corte (sentenza n. 397/1989) che, per legge, "i titolari di contratto di cui trattasi qualora, oltre i limiti d'impegno attinenti alla loro qualita' specifica ( ..), svolgano altresi' attivita' di assistenza e cura, sono equiparati agli assistenti ospedalieri". Pertanto, "i partecipi dell'odierna situazione vengono a trovarsi, in apice, in posizione sostanzialmente analoga a quella dei medici interni oggetto della precedente sentenza n. 89. Sempre che ( ..) ricorrano, per i fini di ammissione al giudizio di idoneita', i requisiti dell'aver superato una prova selettiva concorsuale, nonche' aver esplicato, nell'arco di tempo apprezzabile, attivita' didattica e di ricerca". Nella precedente decisione (n. 89/1986), la posizione dei medici interni universitari era stata, invece, assimilata, sempre, ai fini dell'ammissione ai giudizi idoneativi, a quella dei tecnici laureati sulla base del diverso presupposto dello svolgimento da parte degli interessati, accanto alle funzioni di diagnosi e cura, di attivita' didattica e scientifica assistita da specifici requisiti. Nel primo caso, dunque, l'attivita' di diagnosi e cura e, nel secondo, quella didattica e scientifica hanno costituito gli elementi di collegamento fra le tre qualifiche considerate, a parita', ovviamente, di tutte le altre condizioni richieste per l'inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia, previo superamento dei giudizi in questione. Nel delineato contesto logico, rilievo determinante va riconosciuto, ad avviso del collegio, alla figura dei medici interni universitari, giacche' essa esplica una funzione, per cosi' dire, di "cerniera" fra la categoria dei tecnici laureati, assunta quale termine primario di comparazione a fini perequativi, e quella dei titolari di contratto presso le facolta' di medicina e chirurgia, ponendo in palmare evidenza la disparita' di trattamento perpetrata ai danni dei titolari di borse di studio e di addestramento alla ricerca assegnate dal C.N.R., allorche' questi abbiano normalmente svolto, accanto agli specifici compiti loro affidati, di ricerca scientifica e di partecipazione (in origine, limitata) alle attivita' didattiche dell'istituto prescelto, anche attivita' di diagnosi e cura presso le facolta' mediche delle universita' degli studi. Nei confronti di tali soggetti la violazione dell'art. 3 della Costituzione si rivela in tutta la sua e stensione, ove si consideri che una posizione analoga a quella dei medici interni, beneficiari della sentenza della Corte n. 89/1986, essi hanno rivestito in seno alle strutture universitarie in cui hanno operato, sempreche', beninteso, gli stessi siano divenuti borsisti in seguito ad una procedura selettiva di tipo concorsuale ed abbiano espletato attivita' assistenziale in concomitanza con l'esercizio, per almeno un triennio entro l'a.a. 1979-80, di attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate dai presidi di facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' stesse. Per tale via, parimenti lesiva del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, si manifesta il trattamento dei borsisti in argomento, in relazione alla posizione sia dei tecnici laureati che dei titolari di contratto presso le facolta di medicina e chirurgia. Rispetto ai primi, la medesima ratio legislativa della loro ammissione alla procedura transitoria di inquadramento nel ruolo dei professori associati, e idonea a giustificare pienamente l'equiparazione allo stesso fine dei borsisti C.N.R., laddove costoro, pur non essendovi tenuti, abbiano di fatto esplicato anche funzioni che, come quelle assistenziali, esulavano certamente dai limiti degli impegni assunti con l'ente erogatore delle borse di stu- dio e di ricerca. Non meno evidente appare, in una prospettiva identica alla precedente, il vulnus inferto al precetto costituzionale della parita' di trattamento, sol che si pongano a raffronto le articolate funzioni svolte, come in fattispecie, dai borsisti C.N.R., con quelle, di pari contenuto, che hanno consentito l'inclusione dei contrattisti universitari tra le categorie legittimate a partecipare ai giudizi idoneativi per professori associati. Quando, invero, i primi abbiano atteso a compiti di natura assistenziale, mentre erano nel contempo impegnati in attivita' didattica e di ricerca scientifica presso l'Istituto indicato quale sede di utilizzazione della borsa di studio non sembra ragionevole negare agli interessati l'ammissione ai giudizi di cui trattasi, ove, naturalmente, risultino sussistenti le condizioni oggettive individuate con riguardo alle altre categorie ammesse per legge o in virtu' di pronunce additive della Corte costituzionale: e cioe', il con seguimento per concorso della borsa di studio e lo svolgimento, nel triennio di riferimento, di attivita' didattica e scientifica assistita, quest'ultima, da particolari requisiti documentali affidati agli atti in possesso della facolta'. Non va, del resto, trascurato che un accostamento, ancorche' generico, tra le due categorie dei borsisti C.N.R. e dei contrattisti, era stato operato dal legislatore, allorquando era stato previsto (art. 5 del d.-l. n. 580/1973) che i borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche, erano ammessi a fruire di contratti quadriennali a prescindere dal requisito dell'anno di attivita', ove fossero in servizio all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento normativo. Cosi' come non del tutto inutile puo' rivelarsi l'assimilazione, sia pur contemplata ad altri fini, della qualifica di borsista C.N.R. ad altre qualifiche - quali, in particolare, quelle dei contrattisti e dei medici interni universitari - delineata, in occasione dell'indicazione dei soggetti aventi titolo a fruire, in prima applicazione, del beneficio dell'inquadramento a domanda, previo giudizio di idoneita', nel ruolo dei ricercatori universitari confermati, di nuova istituzione, dal d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 58, primo comma, lettere a), d) ed i). Ove, pertanto, si tenga presente che, come osservato dalla Corte (sentenza n. 89/1986), "la ratio, giustificatrice del precetto che consenti' l'ammissione dei tecnici laureati al giudizio di idoneita', non puo' cessare di esplicarsi fino a quando non abbia espresso tutta la sua energia operatrice", non resta che disporre la sospensione del presente giudizio ordinando la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dianzi prospettata.